F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0069/CSA pubblicata del 28 Novembre 2025 – società Varesina Sport C.V. S.S.D. a r.l. – calciatore Vaz Marcelo Manuel
Decisione/0069/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0081/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Andrea Galli – Componente
Massimo Vasquez Giuliano - Componente (Relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0081/CSA/2025-2026, proposto dalla società Varesina Sport C.V. S.S.D. a r.l. per la riforma della Delibera delGiudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 41 del 04.11.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.11.2025, l’Avv. Massimo Vasquez - Giuliano; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società Varesina Sport C.V. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale al calciatore Vaz Marcelo Manuel, in relazione alla gara valida per il Campionato di Serie D – Girone B, Castellanzese 1921 A.S.D. / Varesina Sport C.V., disputata in data 2.11.2025 allo Stadio “C.S. COM. GIOVANNI PROVASI” di CASTELLANZA (VA).
Il Giudice Sportivo ha così motivato la squalifica del giocatore per tre giornate effettive: “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.
In riforma dell’impugnata delibera, la società reclamante chiede, in via principale l’annullamento della squalifica inflitta al giocatore Vaz Marcelo Manuel; in subordine, la sua riduzione.
Nel dolersi della decisione, la Società Varesina Sport C.V. deduce in primo luogo l’errata valutazione dei fatti da parte del Giudice sportivo. In particolare, la società reclamante, adducendo motivi piuttosto telegraficamente esposti, sostanzialmente nega la natura violenta della condotta ascritta al proprio tesserato, all’uopo producendo un video a sostegno dell’inoffensività del comportamento sanzionato. Con altro motivo, lamenta la discrepanza tra il referto di gara e la motivazione di cui al provvedimento impugnato.
Nello specifico, rispetto alla prima doglianza, precisa che il calciatore Vaz ha solo reagito alla provocazione subita, senza peraltro causare lesioni all’avversario; in merito all’altro motivo di impugnazione, invece, evidenzia la divergenza tra quanto riportato dall’Ufficiale di gara nel proprio referto (il quale riferisce di una gomitata “sul petto” del calciatore avversario) e quanto invece valorizzato dal Giudice sportivo nel proprio provvedimento (ovvero un’ inesistente gomitata “al volto”).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene preliminarmente l’inutilizzabilità, ai fini probatori, della produzione audiovisiva allegata al reclamo. Ed invero, mentre l’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale”, il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2), nonché dei “fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3), ulteriormente limitati ai fatti di sola “condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema” per la gare di Lega Pro e della LND (comma 6).
Orbene, dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, all’infuori delle ipotesi espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito agli Organi di Giustizia Sportiva l’utilizzo dei filmati audiovisivi (CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023), dovendo porsi, le fattispecie in cui può farsi legittimo ricorso a tale mezzo di prova, in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (CFA, SS.UU., n. 13/2023-2024).
Nel caso di specie, malgrado l’accertata (ma in questo caso irrilevante) diversità tra quanto refertato dall’arbitro e quanto indicato in motivazione dal Giudice Sportivo, il colpo inferto dal calciatore Vaz Marcelo Manuel (sul petto) all’avversario è stato direttamente percepito dal direttore di gara: di conseguenza, ferma l’inutilizzabilità, anche per tale verso, delle immagini televisive, le risultanze del referto arbitrale - come noto fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art 61, comma 1, CGS – confermano sia la responsabilità del calciatore, sia la corretta misura della sanzione applicata dal Giudice Sportivo. Nella circostanza, infatti, resta irrilevante che il calciatore avversario sia stato attinto al petto e non al volto, ai fini della qualificazione della condotta siccome violenta, trattandosi di “gomitata” volontariamente sferrata a gioco fermo: un gesto, dunque, integrante la fattispecie di cui all’art. 38 CGS in quanto oggettivamente suscettibile di attentare all’integrità fisica del giocatore avversario indipendentemente dalla parte del corpo colpita e dalle conseguenze che ne sono derivate.
Inoltre, questo Collegio ritiene che non ricorrano le circostanze attenuanti invocate dalla reclamante ex art. 13, c. 1, CGS, né altre circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione ai sensi dell’art. 13 comma 2, CGS, già contenuta nel minimo edittale rispetto alla violazione accertata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimo Vasquez Giuliano Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
