F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0072/CSA pubblicata del 4 Dicembre 2025 – società A.S.D. Sancataldese Calcio – calciatore Andrea Ferrigno
Decisione/0072/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0090/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno Presidente
Lorenzo D’Ascia – Vice Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0090/CSA/2025-2026, proposto dalla società A.S.D. Sancataldese Calcio, in data 21 novembre 2025, per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 47 del 18.11.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27 novembre 2025, il dott. Agostino Chiappiniello; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Sancataldese Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Ferrigno Andrea dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 47 del 18 novembre 2025, in relazione alla gara Nissa F.C./Sancataldese Calcio del 16.11.2025.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere, dopo il triplice fischio, lanciato una bottiglietta d’acqua verso un gruppo di calciatori avversari senza colpire nessuno”.
La società reclamante non nega il fatto storico ma ricostruisce la dinamica dell’evento in modo diverso, ritendo che si è trattato di un gesto senza alcun intento violento o di provocare danni ai calciatori avversari.
Chiede l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 2, del C.G.S., considerata la concitazione agonistica dovuta all’importanza della gara e in assenza di intenzionalità e capacità lesiva del gesto posto in essere dal calciatore nonché di recidiva.
Rappresenta, nel contempo, che la sanzione sia eccessiva in relazione alla condotta posta in essere.
Conclusivamente la reclamante chiede la riduzione della sanzione.
Nel corso dell’udienza è stato sentito l’arbitro, sig. Giorgio D’Agnillo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1 C.G.S., risulta quanto segue: “ dopo il triplice fischio, lanciato una bottiglietta d’acqua verso un gruppo di calciatori avversari senza colpire nessuno”.
L’arbitro, sentito a chiarimenti ai sensi dell’art. 50, comma 4, C.G.S., ha precisato che la bottiglietta, al momento del lancio, era piena a metà e che, essendo aperta, si era progressivamente svuotata nel corso della traiettoria.
Da detta ricostruzione appare fondata la qualificazione giuridica operata dal Giudice sportivo in termini di condotta violenta, stante l’oggettiva attitudine del gesto a causare un danno fisico ai calciatori avversari, non concretatosi solo grazie a circostanze fortuite.
Ne consegue la conferma della sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Andrea Ferrigno, in misura pari al minimo edittale previsto dall’art. 38 del C.G.S..
La Corte non ritiene che sussistano i presupposti per l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
