F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0074/CSA pubblicata del 5 Dicembre 2025 – calciatore Andrea Olio
Decisione/0074/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0089/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente
Giulio Vasaturo - Componente (Relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0089/CSA/2025-2026, proposto dal calciatore Andrea Olio in data 21.11.2025;
per la riforma della decisione del Giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 47 del 18.11.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella riunione del giorno 27.11.2025, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Giulio Vasaturo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il calciatore Andrea Olio, tesserato della società ASD San Luigi Calcio, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 47 del 18.11.2025, in relazione alla partita del campionato di Serie D – LND tra il San Luigi Calcio e la Luparense F.C., disputata il 16.11.2025.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento a carico dell’atleta: «per avere colpito un calciatore avversario con pugno al volto».
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 27 novembre 2025, udito l’avv. Nicola Paolini per l’impugnante, il reclamo è stato esaminato e trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Il rapporto del Direttore di gara attesta infatti che, al 25° minuto del primo tempo regolamentare, il calciatore del San Luigi Calcio Andrea Olio, «sugli sviluppi di un calcio di punizione liberandosi della marcatura di un difensore colpisce ingiustificatamente con un pugno il volto del suo diretto avversario con moderata intensità».
Il reclamo propone una descrizione dell’episodio difforme dalla ricostruzione arbitrale, riducendo il gesto sanzionato ad «un normale contatto involontario», tipico della contesa di gioco che solitamente scaturisce nell’area di rigore, a seguito di un calcio di punizione. Nel caso di specie, il calciatore della San Luigi Calcio, Andrea Olio, inizialmente trattenuto per la maglia dal difensore della Luparense, avrebbe semplicemente sfiorato con l’avambraccio destro la zona alta della spalla dell’avversario, nel tentativo di sottrarsi dalla pressante marcatura. Questa rappresentazione dei fatti troverebbe conferma nella stessa reazione del giocatore della Luparense, il quale non cadeva a terra, né protestava in alcun modo per il contatto agonistico.
Sotto il profilo della qualificazione giuridica della condotta, il reclamante afferma che l’azione contestata non sia configurabile quale comportamento volontario violento, di cui all’art. 38 CGS, difettando l’intenzione, da parte del giocatore, di recare danno all’avversario. Secondo l’interpretazione paventata nei motivi di gravame, la fattispecie andrebbe diversamente considerata quale condotta antisportiva, perseguita dall’art. 39, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva con sanzione minima edittale meno severa.
Il calciatore Andrea Olio chiede pertanto una riduzione della squalifica, invocando il riconoscimento delle attenuanti previste dall’art. 13 CGS e ribadendo l’involontarietà del gesto, scomposto ma non violento, che lo stesso arbitro descrive nel referto come di «moderata intensità».
Le argomentazioni del reclamante, a parere di questo Collegio, non sono condivisibili.
Occorre anzitutto rammentare che il rapporto dell’ufficiale di gara fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, come sancito dall’art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva. Le deduzioni riportate nell’impugnazione non valgono a scalfire, dunque, la descrizione della condotta ascritta al giocatore Andrea Olio, puntualmente fornita dall’arbitro, per cui l’atleta della San Luigi Calcio va ritenuto senz’altro responsabile, sul piano disciplinare, per aver colpito «con un pugno il volto del suo diretto avversario con moderata intensità».
La sollecitazione a visionare le immagini televisive della partita, avanzata dal reclamante con l’intento di smentire il referto arbitrale, risulta irricevibile da questa Corte, atteso che non ricorre, nel caso di specie, alcuna delle circostanze previste dall’art. 61, commi 2 e 3, CGS che, in astratto, consentono la valutazione della prova video da parte dell’organo di giustizia sportiva (si v. exmultis CSA, sez. III, decisione 234 del 5.6.2025).
La qualificazione giuridica del comportamento del calciatore Andrea Olio quale condotta violenta, ex art. 38 CGS, appare pertanto ineccepibile, in coerenza con la consolidata giurisprudenza sportiva che in plurime occasioni ha stigmatizzato l’evidente potenzialità lesiva del colpo sferrato verso un avversario con un pugno chiuso, escludendo la mera valenza antisportiva di un simile gesto (si v., fra le altre, CSA, sez. III, decisione 231 del 3.6.2025; CSA, sez. III, decisione 32 dell’8.11.2024). Assai significativamente, d’altronde, tutte le pronunce richiamate dallo stesso reclamante a suffragio della auspicata riqualificazione della fattispecie, attengono a condotte (“lieve schiaffo”, “gomitata”, “manata”) oggettivamente diverse dal colpo inferto a pugno chiuso.
La moderata intensità dell’atto violento è stata debitamente considerata dal Giudice Sportivo che ha contenuto la sanzione nel limite minimo edittale fissato dall’art. 38 CGS (tre giornate effettive di squalifica). Non sono ravvisabili, dunque, ulteriori elementi che valgano a giustificare l’applicazione delle circostanze attenuanti contemplate dall’art. 13, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giulio Vasaturo Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
