F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0056/CFA pubblicata il 4 Dicembre 2025 (motivazioni) – Sig. Aliji Malzim
Decisione/0056/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0055/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Domenico Giordano – Presidente
Marco Mancini – Componente
Sergio Della Rocca - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0055/CFA/2025-2026 proposto dal Sig. Aliji Malzim in data 28.10.2025;
Relatore all’udienza del 24.11.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Sergio Della Rocca e uditi l’Avv. Giulio Ulacco per il reclamante e l’Avv. Francesco Keller per la Procura federale interregionale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto del 25 giugno 2025, il Procuratore federale deferiva dinanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo il Sig. Malzin Aliji e la A.S.D. Val Di Sangro, per rispondere dei seguenti fatti:
a. il sig. Malzim Aliji, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Val di Sangro per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso il giorno 1.2.2025, nel corso della gara Val di Sangro – Cepagatti valevole per il girone B del campionato Under 17 Regionali del Comitato Regionale Abruzzo in occasione della quale ha svolto il ruolo ed i compiti di assistente di parte della società A.S.D. Val di Sangro, rivolto all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria espressioni minacciose quali: “Vedete dopo cosa vi faccio … due schiaffi non ve li leva nessuno”, “Bambini di merda … vi aspetto fuori” e “Vi spacco pezzi di merda”; nonché per avere lo stesso, al termine della stessa gara, posto in essere le seguenti condotte: (i) aggredito da tergo il calciatore con la maglia n. 4 della squadra dell’A.S.D. Cepagatti, sig. A.C., facendolo cadere al suolo e colpendolo per due volte in viso con la bandierina da assistente; il tutto con violenza tale da procurargli un trauma cranico non commotivo, la frattura del setto nasale e verosimili fratture delle pareti mediali dei seni mascellari; (ii) colpito con uno schiaffo al volto il calciatore con la maglia n. 6 della squadra della A.S.D. Cepagatti, sig. D.H., procurandogli una contusione al viso;
b. la società A.S.D. Val di Sangro a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Malzim Aliji così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
2. Il Tribunale Federale Territoriale fissava l’esame del deferimento per il giorno 22.9.2025 presso la sede del Comitato Regionale abruzzese; con decisione depositata il 21.10.2025, veniva riconosciuta la responsabilità del deferito in ordine alle contestazioni mosse e veniva irrogata al sig. Malzim Aliji la sanzione di due anni di inibizione; condannava l’A.S.D. Val di Sangro a una multa di euro 1.000,00 per responsabilità oggettiva della stessa.
3. Avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale, entro il termine di sette giorni dalla data del deposito della decisione, il sig. Malzim Aliji proponeva reclamo con tre motivi di ricorso: i) con il primo chiedeva dichiararsi la estinzione del giudizio ex art. 110 Codice di Giustizia Sportiva FIGC per mancato rispetto del termine di 90 giorni per il deposito della decisione dalla data di esercizio della azione disciplinare; ii) il secondo con cui contestava la decisione di primo grado per il vizio di motivazione e travisamento del fatto e iii) il terzo a mezzo del quale contestava la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
4. Il reclamo veniva assegnato alla Sezione I della Corte Federale di Appello e veniva fissata l’udienza del 24.11.2025 per la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di reclamo attiene a una tematica sulla quale la Corte Federale di Appello ha avuto già modo di pronunciarsi, nel senso di ritenere non soggetto a sospensione feriale il termine per il deposito delle decisioni nel processo sportivo.
Ed invero, nel caso di specie deve trovare applicazione quanto stabilito dall’art. 52, comma 5, codice di giustizia sportiva FIGC secondo il quale: “nel processo sportivo non opera la sospensione feriale dei termini”.
La reclamante ha però omesso di riportare nell’atto difensivo una circostanza peculiare che confina in secondo piano la questione della sospensione dei termini feriali poiché, su richiesta della parte ricorrente all’esito della udienza del 22.9.2025, il Tribunale Federale Territoriale dell’Abruzzo, ha disposto la ammissione di una prova testimoniale tenutasi alla successiva udienza del 6.10.2025 e, di poi, accordando 10 giorni alle parti per il deposito di memorie.
E’ fuor di dubbio che, ove non fosse stata disposta istruttoria su richiesta della difesa del Sig. Malzim, il Tribunale Federale avrebbe potuto decidere il giorno 22.9.2025, vale a dire nel termine di 90 giorni previsti dall’art. 110 C.G.S. FIGC.
Tanto premesso, in materia di procedimento disciplinare, soccorre il richiamo all’art. 110, quinto comma, C.G.S. il quale stabilisce che “Il decorso dei termini di estinzione (del procedimento disciplinare) è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice CONI”.
L’art. 38 di quest’ultimo testo normativo disciplina le ipotesi di sospensione del procedimento al quinto comma, prevedendo tra queste alla lett. c), “se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore”.
L'intento della norma del CGS CONI è quello di consentire comunque una valutazione approfondita dei fatti in esame (giusto processo), tentando di coniugare effettività e concretezza della giustizia sportiva con le esigenze di sollecita definizione del procedimento (cfr. 91/CFA/2022-2023).
La Giustizia sportiva deve infatti sempre essere messa in condizioni di valutare a pieno la posizione processuale del deferito, da qui le previste sospensioni del giudizio nel caso di richieste istruttorie dell'incolpato
Come sopra precisato, in occasione dell’udienza del 22 settembre 2025, avanti il TFT il difensore del deferito “insiste per l’ammissione della prova testimoniale” a discarico del suo assistito. L’ammissione e l’espletamento della prova testimoniale, disposte a tutela delle garanzie difensive dell’incolpato, hanno determinato lo slittamento del predetto termine di 90 giorni, essendosi verificata la citata causa di sospensione dei termini ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. C), del Codice CONI.
Ed invero, la richiesta di ammissione delle prove orali costituisce una eccezione nel processo sportivo ispirato al principio della speditezza e, ove richieste da parte ricorrente e ammesse, lo stesso richiedente non può poi avvalersi del differimento dell’udienza ed eccepire il superamento dei termini ex art. 110 CGS FIGC, dovendo invece trovare applicazione lo strumento della sospensione del giudizio disciplinare ai sensi del citato art. 38, 5 comma, lettera C, codice CONI.
Per tali motivi il deposito della decisione del TFT avvenuto in data 21.10.2025 risulta tempestivo in ragione dalla necessità derivante dall’espletamento delle prove testimoniali ammesse il 22.9.2025.
Il termine di 30 giorni dalla ammissione delle prove, appare poi ragionevole, avuto riguardo alla tempistica necessaria per la fissazione della nuova udienza, per l’espletamento delle prove e per consentire l’esercizio del diritto di difesa alle parti interessate.
Sicché il primo motivo di reclamo non può trovare accoglimento e va rigettato.
2. Il secondo motivo di reclamo è articolato in più punti e con esso viene denunciato un vizio di motivazione e travisamento del fatto.
In realtà, la decisione del Tribunale Federale Territoriale appare congruamente e correttamente motivata, con una ricostruzione dei fatti attendibile, al netto delle inevitabili sbavature che si riscontano usualmente negli episodi a partecipazione multipla di persone.
Sta di fatto che la dichiarazione sottoscritta (motivo 2, lettera a) da un dirigente del Cepagatti (Sig. Capitanio) e da quello della ASD Val di Sangro (Sig. Ceroli), nell’immediatezza dei fatti e allegata al referto arbitrale, va considerata genuina rispetto alla aggressione subita dal calciatore del Cepagatti con la maglia n. 4.
A nulla rilevando il successivo “ammorbidimento” sulla narrazione dello svolgimento dei fatti riportato dal dirigente della ASD Val di Sangro sig. Ceroli, il quale riferisce di aver visto due dirigenti (il sig. Malzim e uno del Cepagatti) venire alle mani, e di averli s parati. In buona sostanza, anche nella versione “buonista”, il Ceroli non può tacere sul fatto di aver assistito a fatti che avevano superato le offese di natura verbale.
Rimane in ogni caso preferibile, sul piano della coerenza e della attendibilità, quanto dichiarato dal dirigente del Cepagatti, sig. Carlo Capitanio, che ha affermato di aver visto il guardialinee percuotere i due calciatori Castellano e Hyka riferendo i particolari della violenta aggressione fisica subita dal primo di essi, cui sono conseguite importanti fratture e lesioni documentate dai referti medici in atti.
Veramente di secondo piano il motivo di censura contraddistinto dalla lettera 2b), che critica la decisione di primo grado per aver dato rilievo al fatto che il Malzim, dopo l’episodio sarebbe stato allontanato dalla sua squadra.
Trattasi di argomento di prova indiretta che viene utilizzato dal Tribunale Federale Territoriale come corollario rispetto alle prove dirette acquisite al fascicolo e se anche fosse stralciata dalla decisione non può mai condurre a un convincimento di segno contrario rispetto alla condanna.
Irrilevanti le argomentazioni di cui alla lettera 2C, in cui non si censura la motivazione di condanna ma si contesta al Tribunale di non aver compreso alcune doglianze proposte dalla difesa.
Le prove richieste dalla difesa del deferito, infine, non hanno portato elementi a discolpa anzi, la prova del minore (ai limiti della ammissibilità), ha destato più elementi di incertezza e di inquietudine (essendo stato percepito che fosse stato indirizzato), che di certezza per la posizione del sig. Malzim.
Né può lamentarsi la difesa dell’incolpato se la lista dei testi è stata ridotta a due: era onere della stessa difesa escutere quelli di maggiore conoscenza sui fatti per tentare di dimostrare la innocenza del proprio assistito.
Quanto riportato alle lettere f) e g) del secondo motivo di reclamo, appare reiterazione di concetti fumosi che non incidono affatto sulla tenuta delle motivazioni di condanna, che è sorretta da sufficienti elementi di prova della responsabilità del deferito.
Nel complesso, il secondo motivo di reclamo va rigettato e confermata la ricostruzione dei fatti contenuta nelle motivazioni del TFT.
3. Con il terzo motivo, il reclamante ripropone le richieste istruttorie, non considerando che nel processo sportivo la testimonianza è un mezzo di prova eccezionale in applicazione dei principii di speditezza e di economia processuale che governano la giustizia sportiva.
Non vi è motivo, pertanto, per discostarsi dalla giurisprudenza di questa stessa Corte che in più occasioni ha limitato, specie in appello, l’ammissione di prove testimoniali a situazioni essenziali per la decisione (cfr., da ultimo, CFA, SEZ.I, 0042/2025-2026).
Nel caso di specie, il Tribunale Federale Territoriale aveva aperto alla prova testimoniale e la stessa è stata assunta senza conseguire per l’incolpato l’effetto sperato.
Ma di questo non può farsi carico il sistema della giustizia sportiva, allargando a dismisura il ricorso a prove che potevano (e dovevano) essere date con i testi addotti in primo grado.
La richiesta istruttoria va quindi respinta in assenza di quei requisiti di indispensabilità per la decisione che, pertanto, nel complesso, va confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Della Rocca Domenico Giordano
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
