F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 70/TFN – SD del 6 Ottobre 2025 (motivazioni) – Andrea Gobbo – 51/TFNSD

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE  DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente

Monica De Vergori – Componente

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta- Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 25 settembre  2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale  n. 4923/ 1098pf24- 25/GC/PG/mg del 22 agosto 2025, depositato il 25 agosto 2025, nei confronti del sig. Andrea Gobbo, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 492311098pf24-2S/GCIPG/mg del 22 agosto 202S, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il sig. Andrea Gobbo, arbitro effettivo appartenente alla Sezione AI.A di Mestre per rispondere della violazione dell'art. 42, commi l e 3, lett. c), del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri e dell'art. S del Codice Etico dell'ALA per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché del dovere di improntare il proprio comportamento nei rapporti con colleghi ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del ruolo arbitrale, tenuto un comportamento inadeguato nei riguardi dell'arbitro Elena Soranzo, appartenente alla Sezione A.I.A di Treviso, in occasione della gara valevole per il Campionato U 19 nazionale di Calcio a S Mestrefenice CS -Team Giorgione CS del 06.04.202S, avendole più volte appoggiato la mano sulla schiena all'altezza della fascia lombare e per essersi toccato insistentemente le parti intime ad una distanza molto vicino a lei per tutto il tempo della compilazione del rapporto di fine gara all'interno dello spogliatoio.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto "condotta gravemente antiregolamentare assunta dall'arbitro Andrea Gobbo nei confronti della cronometrista designata in occasione della gara Masterfenice C5-Team Giorgione C5 del 6 aprile 2025" risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 29 aprile 202S al n. 1098 pf24-2S.

Unitamente alla comunicazione inviata in data 9 aprile 202S dal Presidente della Sezione A.I.A. di Treviso alla Procura Federale, agli atti di indagine, per quanto di interesse, risultano acquisiti vari atti e documenti, fra i quali: fogli di censimento della società Mestrefenice CS ss. 24-2S, Fogli di censimento della società Team Giorgione CS ss. 24-2S, Referto ufficiale comprensivo delle distinte della gara U19 nazionale CS Mestrefenica CS - Team Giorgione CS del 06.04.202S, nonché, per quanto di interesse, Verbale di audizione della sig.ra Elena Soranzo del 13.0S.202S, Verbale di audizione del sig. Mario Puleo del 2l.OS.202S, Verbale di audizione del sig. Andrea Gobbo del 11.06.202S.

La Procura Federale, con nota del 30.06.202S (prot. 31770/1098pf24-2S/GC/SA/mg), formulava l'intendimento di archiviazione il quale, tuttavia, non veniva condiviso dalla Procura Generale dello Sport che, difatti, con nota prot. n . 4798 del 02.07.202S invitava la Procura Federale ad esercitare l'azione disciplinare .

La fase predibattimentale

L'avviso di convocazione per l'udienza del 2S.9.202S è stato notificato al deferito presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della sezione AIA di Mestre dal medesimo indicato in sede di audizione.

Il sig. Andrea Gobbo ha svolto attività difensiva con la memoria del 18 agosto 202S alla quale ha allegato le dichiarazioni di talune colleghe del deferito con le quali quest'ultimo ha arbitrato.

Il dibattimento

All'udienza del giomo 25.9.2025, svoltasi in modalità video conferenza, la Procura Federale ha  chiesto  irrogarsi  nei confronti del sig. Andrea Gobbo la sanzione di mesi 12 (dodici) di sospensione. Il deferito è comparso insieme al proprio difensore di fiducia.

All'esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Il Tribunale ritiene non doversi ravvisare una responsabilità del deferito.

Si rammenta,  in via di premessa in fatto, che, come riportato nell'atto di deferimento, l'odierno procedimento  trae origine da una comunicazione del Presidente della Sezione A .I.A . di Treviso del 9.4.2025 con la quale è stata inoltrata la segnalazione effettuata tramite messaggio di posta elettronica in data 8.4.2025  dall'associata  Elena  Soranzo, designata quale cronometrista per la gara Mestre fenice C5 Ari - Asd Team Giorgione C5 valida per il Campionato Nazionale Under 19 Calcio a 5 disputata a Mestre presso la palestra Liceo Franchetti.

Nella segnalazione, in particolare, la Soranzo ha rappresentato come prima, durante e, soprattutto, dopo la partita il sig. Andrea Gobbo, arbitro della Sezione di Mestre designato per il medesimo incontro, avrebbe avuto nei suoi confronti atteggiamenti assolutamente inappropriati finanche a sfondo sessuale, mediante, tra l'altro, l'utilizzo di frasi inopportune legate al suo abbigliamento ("vestita cosi potrei pensare che sei un arbitro") o comportamenti che esulavano dal regolare rapporto che si deve tenere fra colleghi associati ("appoggiava per la prima volta la sua mano sulla mia Schiena all'altezza della fàscia Jombartf', "durante l'intervallo e a fine gara ha ripetuto più volte il gesto di appoggiare la sua mano sulla mia schiena sempre all'altezza della tascia Jombartf').

Ebbene, dagli elementi acquisiti in fase istruttoria si evince che la narrazione dei protagonisti della vicenda, il deferito e la denunciante, seppur in parte coincidente (come si vedrà, sul posizionamento della mano del deferito, in talune occasioni di contatto), risulta diametralmente opposta, quanto all'episodio maggiormente rilevante (!'"incontro" all'interno dello spogliatoio, come si vedrà di seguito) e soprattutto all'atteggiamento soggettivo del deferito.

Ed infatti, da un lato, in sede di propria audizione, l'arbitro Elena Soranzo, oltre a confermare quanto rappresentato nella denuncia, ha precisato che: "La situazione èpeggiorata all'interno dello spogliatoio dopo il tennine della gara. Dopo che l'arbitro si era lavato e vestito con l'abito io sono entrata e seduta al tavolino per compilare il referto del cronometrista. Nel mentre l'arbitro era in piedi a fianco a me e continuava a toccarsi le parti intime ad una distanza di pochi centimetri dal mio visd'. Dall'altro, sempre in sede di audizione, il sig. Andrea Gobbo ha spiegato di aver avuto un rapporto normale con la collega come di solito si svolge tra colleghi arbitri prima, durante e dopo la gara. Per quanto riguarda il fatto di aver appoggiato la mano sulla fascia lombare della collega in tale contesto ha sottolineato di non poterlo negare, specificando di non ricordare eventualmente quante volte avrebbe eseguito il gesto in questione. Al riguardo ha precisato che la mano appoggiata delicatamente senza nessun movimento delle dita e senza nessuna pressione ha interessato solamente la parte bassa della schiena, specificando altresi che tale gesto lo considera un atto di cortesia che usa fare di consueto con altre persone per dimostrare la sua galanteria e per accompagnare il movimento successivo della persona soprattutto quando si deve entrare e uscire dai locali di ogni genere quali ad esempio, bar, palestre, spogliatoio, ristoranti ecc.

Su tale disallineamento narrativo non è stato possibile acquisire elementi onde poter acclarare la veridicità di quanto affermato dalla denunciante, non essendo stata portata a comprova alcuna dichiarazione, testimonianza o informativa idonea ad offrire, almeno a livello indiziano, conferme di responsabilità del deferito. Ed anzi, l'unica dichiarazione di un terzo soggetto ricevuta dalla Procura Federale in sede di audizione pare di segno del tutto "neutro" rispetto ai fatti denunciati.

Infatti, sulla vicenda è stato sentito, in qualità di persona informata dei fatti, il sig. Mario Puleo, dirigente accompagnatore della Mestrefenice c5, il quale nel corso della propria audizione, ha precisato di non ricordare: (i) se nella gara in questione si fossero verificati episodi spiacevoli tra tutti i tesserati; (ii) come fossero posizionati i due arbitri all'interno del loro spogliatoio, quando ha bussato per chiedere i documenti, in quanto non ha avuto modo di vedere all'interno perché la porta era socchiusa ed è stato Io stesso arbitro che è uscito fuori dallo spogliatoio a portargli i documenti; (iii) infine, di non aver notato durante il saluto iniziale in campo, durante e dopo la partita se l'arbitro avesse avuto un atteggiamento inappropriato nei confronti della sua collega.

In tale contesto, l'episodio all'interno dello spogliatoio raccontato dalla denunciante (e negato dal deferito) non ha trovato alcuna conferma.  E' bensi vero (e noto) che, come anche dedotto dalla Procura Federale nell'atto di deferimento (pag. 3), le dichiarazioni provenienti dalla persona offesa possono, se ritenute fondate ed attendibili, essere poste alla base della decisione, e tuttavia, nel caso che ci riguarda un tal giudizio non sembra adottabile considerato che: l'incontro degli arbitri per la compilazione  del referto è avvenuto a spogliatoio aperto, dunque in una situazione in cui chiunque avrebbe potuto affacciarsi e rendersi testimone, cosa che avrebbe verosimilmente dovuto indurre il deferito, ove avesse avuto effettivamente le intenzioni "provocatorie" presunte dalla Soranzo, ad assicurarsi preventivamente di essere isolato dal resto dei locali; la Soranzo risulta aver erroneamente compilato il referto (indicando una rete in meno rispetto a quelle effettivamente segnate) ed è dunque ipotizzabile che l'arbitro sig. Gobbo l'avesse per questo redarguita con ciò provocando una reazione "ostile" della denunciante; la Soranzo, peraltro, ha segnalato l'episodio (in data 8.04.2025) due giorni dopo l'accaduto (del 6.04.2025), mentre il grave disagio che sembra esserle derivato dagli episodi narrati avrebbe dovuto prevedibilmente suggerirle un'immediata reazione.

Per altro verso  e relativamente ai contatti affermati dalla denunciante, il fatto che il deferito non abbia negato di aver appoggiato la propria mano sulla fascia lombare della collega, ma abbia derubricato il gesto a mera cortesia ("galanteria"), che lo stesso si sia apertamente dispiaciuto di aver eventualmente suscitato  imbarazzo  nella  collega,  escludendo  alcun proprio intento di metterla in difficoltà parrebbe contrastare con la lettura della  Soranzo,  soprattutto  considerando  che nessuno ha notato un atteggiamento inappropriato, come visto poc'anzi, né tam poco  un  imbarazzo  della  stessa denunciante prima durante e dopo lo svolgimento della gara. A ciò si aggiunga che non pare in discussione  la professionalità  e serietà manifestate dall'arbitro Gobbo nel tempo della sua attività.

Anche i "contatti" di cui si discute, del resto, non sembrano poter confortare la lettura dell'Ufficio, non  avendo  mai sconfinato (a detta anche della stessa Soranzo) su parti del corpo intime o comunque Jato sensu erogene, tali da suggerire certamente un giudizio di inappropriatezza se non di molestia vera e propria. Sembra dunque potersi affermare che l'atteggiamento del deferito di per sé non integri necessariamente i requisiti di inappropriatezza e inadeguatezza che hanno indotto l'Ufficio al deferimento in violazione delle consuete  norme  comportamentali  di settore o quantomeno  che siano stati interpretati  dalla denunciante  in misura eccessiva rispetto all'effettivo  intendimento  dell'arbitro deferito.

P.Q.M .

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il deferito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 settembre 2025.

 

IL RELATORE                                                                          IL PRESIDENTE

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 6 ottobre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 
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