F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 77/TFN – SD del 15 Ottobre 2025 (motivazioni) – Jonathan Tranquilli e società SSD United Riccione Srl – Reg. Prot. 17-19/TFN-SD
Decisione/0077/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0064/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Maurizio Lascioli - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 ottobre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7645/1235pf24- 25/GC/PM/fm del 22 settembre 2025, depositato il 23 settembre 2025, nei confronti del sig. Jonathan Tranquilli e della società SSD United Riccione Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La segreteria della LND, con nota del 7 maggio 2025, informava la Procura Federale che la società SSD United Riccione srl, partecipante al campionato di Serie D della corrente stagione sportiva, non aveva ottemperato a due distinti lodi del Collegio Arbitrale Allenatori della LND, entrambi datati 4 aprile 2025, che, in accoglimento dei ricorsi presentati dai sig.ri Paolo Cortellini (prot. 2425/209) e Paolo Roselli (prot. 2425/181), aveva obbligato la società, che non si era costituita, a corrispondere al primo la somma di € 3.897,00 ed al secondo quella di € 918,00, comprensive dei compensi dei componenti del Collegio e dei diritti amministrativi.
Il Cortellini – allenatore con la qualifica UEFA B - nella stagione sportiva 2024/2025 aveva svolto le mansioni di allenatore della prima squadra, mentre il Roselli, anch’egli con la qualifica UEFA B, nella medesima stagione sportiva era stato l’allenatore in seconda di medesima squadra.
Entrambi non avevano ricevuto quanto pattuito nei rispettivi accordi economici, che erano stati esibiti dai ricorrenti unitamente ai ricorsi.
Alla nota erano allegate le comunicazioni del deposito dei lodi, inviate alla società nella stessa data della loro pubblicazione, in una alla attestazione che la società non aveva provveduto ad inviare le relative liberatorie nei termini stabiliti (trenta giorni dalle dette comunicazioni), sicché venivano richiamati nella nota stessa gli artt. 94 ter NOIF e 31, commi 6 e 7 CGS, per quanto di competenza della Procura Federale.
L’inottemperanza della società era altresì evidenziata dal difensore del Roselli e del Cortellini, che con pec del 28 maggio 2025, inviate alla Procura Federale, aveva denunciato il mancato pagamento dei propri assistiti ed invitato la stessa Procura Federale ad accertare l’illecito e ad applicare le relative sanzioni disciplinari.
In questo contesto, la Procura Federale, accertato l’inadempimento della società nei termini regolamentari, aventi natura perentoria, in data 22 settembre 2025 ha deferito a questo Tribunale il sig. Jonathan Tranquilli, all’epoca del fatto amministratore unico e legale rappresentante della società SSD United Riccione srl, al quale ha contestato la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 5 NOIF ed all’art. 31 commi 6 e 7 CGS per non aver pagato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle relative pronunce, ai tecnici Fabio Rosetti e Paolo Cortellini le somme accertate dal Collegio Arbitrale LND – AIC con i due lodi del 4 aprile 2025, comunicati in pari data alla società a mezzo pec.
È stata altresì deferita la società SSD United Riccione srl ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS per la violazione contestata al proprio legale rappresentante.
La fase predibattimentale
Notificati della Comunicazione di Conclusione delle Indagini in data 11 agosto 2025, né il Tranquilli né la società hanno chiesto di essere sentiti e non hanno presentato scritti difensivi. A seguito del deferimento del 22 settembre 2025, il Presidente del Tribunale Federale Nazionale convocava l'udienza per la trattazione per il 14 ottobre 2025.
Il dibattimento
All’udienza del 14 ottobre 2025, tenutasi in modalità video conferenza, si sono collegati per la Procura Federale gli avv.ti Veronica Ottaviani e Antonio Cioffi, i quali, illustrato il deferimento, ne hanno chiesto l’accoglimento con applicazioni delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 10 (dieci) a carico del sig. Tranquilli e per la società SSD United Riccione srl la penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nel campionato in corso.
Nessuno dei deferiti si è collegato, mancando altresì di depositare o di far pervenire scritti difensivi. Il Tribunale si è riservato di decidere.
La decisione
Risulta accertato sulla base dei documenti prodotti che la società, e per essa il suo legale rappresentante, non ha dato esecuzione ai lodi arbitrali di cui trattasi, per cui appare evidente la violazione dell’art. 94 ter comma 5 NOIF, che, per l’appunto, prevede che il pagamento in favore degli aventi titolo delle somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale dev’essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione e che, decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 31 commi 6 e 7 CGS.
Ai sensi dell’art. 31 comma 6 CGS alla società, resasi inadempiente nel senso di cui sopra, vanno applicati uno o più punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione in corso, mentre per il comma 7 dello stesso articolo ai dirigenti responsabili del fatto va comminata la sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.
Conseguentemente, il Tribunale ritiene comunque di mantenersi nel minimo edittale quanto alla sanzione a carico della società (1 punto per ciascun lodo inadempiuto) e di irrogare equitativamente la sanzione di nove mesi di inibizione a carico del sig. Tranquilli.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Jonathan Tranquilli, mesi 9 (nove) di inibizione;
- alla società SSD United Riccione Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 15 ottobre 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai
