F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 91/TFN – SD del 13 Novembre 2025 (motivazioni) – Valerio Perini, Sauro Cancellieri, Rimini FC Srl – 72/TFNSD

Decisione/0091/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0072/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella - Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Antonella Arpini - Componente (Relatore)

 Gaetano Berretta – Componente

Gaia Golia – Componente

Ermando Bozza - Componente aggiunto

Claudio Sottoriva - Componente aggiunto (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 novembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9290 /251pf25- 26/GC/gb depositato il 7 ottobre 2025 nei confronti del sig. Valerio Perini, Sauro Cancellieri e della società Rimini FC Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 7 ottobre n. 9290 /251pf25-26/GC/gb, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Valerio Perini, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Rimini F.C. s.r.l.;

- il sig. Sauro Cancellieri, all’epoca dei fatti Sindaco unico della società Rimini F.C. s.r.l.:

- la società Rimini F.C. s.r.l.; per rispondere:

1. il sig. Valerio PERINI, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Rimini F.C. s.r.l.:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal titolo I) par. IX), lett. F) punto 1) del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025 che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 settembre 2025, al versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2025.

Segnatamente, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef relative alle rate del piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160, della Legge n. 197 del 29.12.2022, in scadenza nel bimestre maggio - giugno 2025, per un importo complessivo pari a circa Euro 2.532,00, versamento occorso in data 19 settembre 2025;

b) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia per avere lo stesso, in data 16 settembre 2025, sottoscritto una dichiarazione depositata presso la Co.Vi.So.C. attestante circostanze non veridiche.

Segnatamente, per aver dichiarato che, alla data del 16 settembre 2025, la società Rimini F.C. s.r.l. ha effettuato il versamento delle rate in scadenza al 30.6.2025 riguardanti le ritenute Irpef relative al piano di rateazione concesso dall’ente impositore;

2. il sig. Sauro CANCELLIERI, all’epoca dei fatti sindaco unico della società Rimini F.C. s.r.l.:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia per avere lo stesso, in data 16 settembre 2025, sottoscritto una dichiarazione depositata presso la Co.Vi.So.C. attestante circostanze non veridiche.

Segnatamente, per aver dichiarato che, alla data del 16 settembre 2025, la società Rimini F.C. s.r.l. ha effettuato il versamento delle rate in scadenza al 30.6.2025 riguardanti le ritenute Irpef relative al piano di rateazione concesso dall’ente impositore;

con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e la sanzione irrogata al sig. Sauro Cancellieri nell’ambito dei procedimenti disciplinari iscritti ai nn. 93pf25-26 e 95pf25-26, definiti con decisione n. 34/TFNSD-2025-2026 del 2.9.2025 del Tribunale Federale Nazionale;

3. la società RIMINI F.C . s.r.l.:

a) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Valerio Perini e Sauro Cancellieri, rispettivamente amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza e sindaco unico, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dal titolo I) par. IX), lett. F) punto 1) del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025 che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. e) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;

con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, rispettivamente per le condotte ascritte e la sanzione irrogata alla società Rimini F.C. s.r.l. nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 95pf25- 26, definito con decisione n. 35/TFNSD-2025-2026 del 5.9.2025 del Tribunale Federale Nazionale, e per la condanna della società Rimini F.C. s.r.l. alle sanzioni irrogate nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 533pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 137/TFNSD-2024-2025 del 5.2.2025, confermata con pronuncia n. 93/CFA-2024-2025 del 18.3.2025 della Corte Federale d’Appello.

La fase istruttoria

In data 30.9.25, la Procura Federale, a seguito della segnalazione Covisoc n. 2792/2025 di pari data,  iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 251pf25-26/GC/gb, avente ad oggetto: Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento da parte della Società Rimini F.C. S.R.L., entro il termine del 16 settembre 2025, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2025, così come previsto  dall’art. 85, dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal titolo I) par. IX), lett. F) punto 1) del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025”:

Con la suddetta segnalazione la Co.Vi.So.C. comunicava alla Procura Federale che, nella riunione del 29.9.25,  aveva riscontrato che la Società Rimini FC srl “ non ha provveduto entro il termine del 16 settembre 2025 al versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, così come previsto dal Titolo I), par. IX), lett. F), punto 1) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025” ed in particolare “che la società ha effettuato il versamento delle rate Irpef relative al piano di rateazione in essere, di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre maggio-giugno 2025 per un importo complessivo pari a circa 2.532,00 Euro, solo in data 19 settembre 2025, (cit. all. 1) successivamente quindi alla menzionata scadenza federale (id est 16 settembre 2025)”.

LUfficio inquirente limitava la propria attività istruttoria all’acquisizione dei fogli di censimento e della visura camerale della Società e, ritenendo il procedimento istruito per tabulas”, in data 1.10.2025 notificava ai sigg. Valerio Perini e Sauro Cancellieri, nonché alla società Rimini F.C. Srl la Comunicazione di conclusione delle indagini, a seguito della quale nessuno dei soggetti avvisati faceva pervenire richieste e/o memorie difensive.

In data 7.10.25, la Procura Federale provvedeva pertanto alla notifica dell’atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 6 novembre 2025, ritualmente notificata, il sig. Cancellieri faceva pervenire, nei termini di rito, memoria difensiva a firma dell’Avv. Valentina Porzia.

Secondo l’assunto difensivo, il sig. Cancellieri, nella dichiarazione trasmessa alla Co.Vi.So.C, non avrebbe rilasciato alcuna falsa dichiarazione, essendosi limitato ad attestare la trasmissione degli F24 relativi al versamento, a mezzo compensazione con crediti fiscali,  delle somme dovute, così come allo stesso inviati dalla società; precisava altresì che, per mero errore materiale, il Rimini avrebbe trasmesso n. 8 F24, a pagamento di circa 486.730,00, dimenticando altri 3 Modelli, a pagamento di circa 3.014,80. Evidenziava inoltre la buona fede del deferito desumibile dalla circostanza che, trattandosi di versamento in compensazione, anche gli altri F24 non avrebbero richiesto alcun esborso da parte della società e, pertanto, l’omessa trasmissione dei Modelli mancanti era da imputarsi a mero errore materiale di caricamento dell’operatore.

Il dibattimento

All’udienza del 06.11.25, svoltasi in videoconferenza, partecipava l’Avv. Alessandro DOria per la Procura Federale e l’Avv. Porzia per il sig. Cancellieri; nessuno compariva per le altre parti deferite.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, preliminarmente, sottolineava l’inconferenza delle doglianze difensive di cui alla memoria versata in atti e, nel merito, riportandosi all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Valerio Perini : mesi 9 (nove) di inibizione, di cui 3 per la violazione sub a) e 6 per la violazione sub b).

- per il sig. Sauro Cancellieri: mesi 7 (sette) di inibizione, di cui mesi 1 per la contestata recidiva;

- per la società Rimini F.C. srl: punti 3 (tre) di penalizzazione, di cui punti 1 (uno) per la contestata recidiva ed 2.500,00 di ammenda.

Prendeva poi la parola l’Avv. Porzia, la quale si riportava integralmente alla memoria difensiva chiedendo il proscioglimento del proprio assistito e, in estremo subordine, l’esclusione della contestata recidiva.

La decisione

Il Tribunale, alla luce della documentazione versata in atti e delle conclusioni rassegnate dalle parti comparse, ritiene provata la responsabilità degli odierni deferiti in ordine agli addebiti loro ascritti.

Dalla segnalazione della Co.Vi.So.C del 30.09.25, che ha dato origine al presente procedimento, emerge che la società Rimini F.C. s.r.l., in violazione di quanto previsto dal Titolo I), par. IX), lett. F), punto 1) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025, ha effettuato il versamento delle rate Irpef relative al piano di rateazione in essere, di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre maggio-giugno 2025, per un importo complessivo pari a circa 2.532,00, solo in data 19 settembre 2025 e, pertanto successivamente alla prevista scadenza federale del 16 settembre 2025.

Tale omissione, risultante per tabulas e restata incontestata dalla società, integra indubitabilmente la violazione dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF in combinato disposto con il Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025, in materia di licenze nazionali 2025/2026.

In particolare, il titolo I) par. IX), lett. F) punto 1) del suddetto CU 251/A prescrive che “le società di Serie B e di Serie C.. devono entro il termine del 16 settembre 2025..1) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di maggio e giugno 2025 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2025, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, per le mensilità di maggio e giugno 2025, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2025”.

Come è noto, il puntuale pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef, così come dei contributi INPS è assunto quale indicatore della stabilità economico-finanziaria delle società sportive ed è presidiato da cogenti norme federali che prevedono termini perentori di adempimento e periodici e puntuali obblighi informativi nei confronti dell’Autorità di controllo (Co.Vi.So.C), nonché specifiche sanzioni disciplinari in caso di loro violazione.

La ratio normativa risiede nell’esigenza di garantire, attraverso la costante verifica della stabilità economico-finanziaria delle società sportive, la par condicio tra le squadre partecipanti ai campionati e, per l’effetto, la regolarità delle competizioni.

Così definito il perimetro normativo, ritiene il Tribunale che la società Rimini FC srl debba rispondere della violazione ascrittale, in quanto provata per tabulas e restata incontestata.

Occorre peraltro precisare che la fattispecie in esame, attesa la sua natura omissiva, si consuma con la scadenza dei termini perentori previsti dalla normativa federale e pertanto, per la sua configurabilità, alcuna rilevanza può assegnarsi al tardivo versamento.

Nel caso di specie, infatti, il tardivo pagamento delle rate non ha attenuato le conseguenze dannose della violazione, in quanto tali inadempimenti, come ribadito da consolidata giurisprudenza endofederale, costituiscono illeciti connotati da mera condotta omissiva in quanto violativi di un obbligo di facere, ossia la corresponsione di una determinata somma entro un preciso termine normativamente stabilito, per cui il mancato adempimento dell’obbligo è elemento costitutivo della fattispecie di illecito(C.F.A., SS.UU., 21 agosto 2024, n.21)

Acclarata quindi la violazione contestata, la responsabilità dell’inadempimento va ascritta al sig. Valerio Perini, rivestendo, alla data del 16.9.25, un ruolo di rappresentanza della società Rimini F.C. s.r.l. e come tale destinatario degli obblighi normativi.

Alla responsabilità del L.R., come sopra accertata, consegue quella della società di appartenenza, chiamata a rispondere sia a titolo di responsabilità diretta, ex 6, comma 1, CGS, sia a titolo di responsabilità propria, trattandosi di obblighi, secondo quanto disposto dal CU 251/A del 17.4.25, in relazione all’art. 85 NOIF, posti in modo diretto anche a carico delle società.

Alla società sportiva va altresì applicata la contestata recidiva, ai sensi dell’art. 18 del CGS, commi 1 e 2, alla luce dei precedenti citati nell’atto di deferimento relativi a fatti della stessa natura di quelli di cui al presente procedimento (n. 35/TFNSD-2025-2026 del 5.9.2025 e 137/TFNSD-2024-2025 del 5.2.2025).

Analogamente risulta provata per tabulas la falsità della dichiarazione sottoscritta dal LR sig. Perini e dal Sindaco sig. Cancellieri, trasmessa alla Co.Vi.So.C in data 16.9.25, attestante, inter alia, l’avvenuto versamento delle rate in scadenza al 30.6.2025 riguardanti le ritenute Irpef relative al piano di rateazione concesso dall’ente impositore.

Sotto tale profilo le osservazioni difensive non colgono nel segno, in quanto la sottoscrizione del sig. Cancellieri non può ritenersi riferita esclusivamente alla postilla dallo stessa inserita - peraltro non prevista normativamente (ed infatti non presente sul modulo prestampato) - in ordine alla trasmissione degli F24, dovendo necessariamente abbracciare, come richiesto espressamente  dal titolo I) par. IX), lett. F) punto 1) del suddetto CU 251/A (..depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento) l’intero contenuto del modulo trasmesso all’Organo di controllo. Con la sottoscrizione del modulo, ove espressamente risulta barrata la voce “ che la società, alla data odierna, ha effettuato il pagamento delle rate scadute, al 30 giugno 2025, relative a transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, riguardanti ritenute Irpef e/o contributi Inps”, il sig. Cancellieri si è assunto la paternità di tutte le dichiarazioni ivi contenute, compresa quella poi risultata mendace.

Anche l’invocata buona fede, desumibile, secondo prospettazione difensiva, dall’assenza di qualsivoglia interesse a rendere la mendace dichiarazione, in virtù sia dell’estrema esiguità degli importi mancanti a fronte di quelli corrisposti (seppur compensati), sia dell’avvenuto versamento solo 3 gg. dopo, sempre a mezzo di compensazione con crediti fiscali (che quindi non necessitava di provvista), non può eliminare il disvalore del fatto, proprio alla luce dei principi sopra richiamati, ma semmai rilevare nella dosimetria della sanzione.

Né tantomeno può essere accolta la richiesta difensiva di esclusione della contestata recidiva, avendo il sig. Cancellieri, nella corrente stagione sportiva, ricevuto una sanzione, ai sensi dell’art. 127 CGS, per fatti della stessa natura di quelli che ci occupano (Decisione 34/TFN 34/TFNSD-2025-2026 del 2.9.2025).

Accertati i fatti nella loro materialità, per i quali è chiamata a rispondere anche la società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, sotto il profilo sanzionatorio il Tribunale ritiene che le sanzioni richieste dalla Procura Federale nei confronti delle persone fisiche non possano essere integralmente condivise.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza federale, mentre per le sanzioni nei confronti delle società, in particolare quelle di applicazione di punti di penalizzazione, il giudicante, in ossequio al principio della parità di condizioni tra i soggetti in competizione e all’esigenza di non creare indebite distorsioni dei campionati, non può derogare ai limiti edittali normativamente previsti, relativamente alle persone fisiche può invece discostarsene, alla luce delle circostanze soggettive ed oggettive della fattispecie, al fine di commisurare la sanzione al caso concreto (ex pluris decisione n. 18/CFA/2024-2025).

Nel caso di specie, limitatamente al trattamento sanzionatorio, non può non rilevare come l’inadempimento e la conseguente mendace dichiarazione attengano esclusivamente al piano di rateazione che prevedeva un importo invero esiguo rispetto a quello versato (seppur in compensazione), nonché che gli importi mancanti siano stati comunque corrisposti solo 3 gg dopo la scadenza federale, peraltro anch’essi in compensazione, quindi senza necessità di trovare la provvista per procedere al pagamento.

Tanto premesso, il Tribunale reputa congrue le sanzioni di cui al dispositivo e, in particolare, relativamente alle persone fisiche, alla luce delle circostanze sopra richiamate, per il sig. Perini mesi 3 per il capo a) e mesi 3 per il capo b); per il sig. Cancellieri mesi 4, di cui mesi 1 per la contestata recidiva; per quanto attiene alla società Rimini F.C., il Tribunale, nel condividere le sanzioni richieste dalla Procura Federale in ordine alla violazione economico-finanziaria di punti 3 di penalizzazione (di cui 1 per la contestata recidiva),  ritiene  invece,  alla  luce  delle  circostanze  sopra  emarginate,  di  discostarsene,  seppur  lievemente,  per  la  residua incolpazione, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le dichiarazioni mendaci, determinando la sanzione in 2.000,00 di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Valerio Perini, mesi 6 (sei) di inibizione;

- al sig. Sauro Cancellieri, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- alla società Rimini FC Srl, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 novembre 2025.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                               Amedeo Citarella

Claudio Sottoriva

 

Depositato in data 13 novembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 



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