F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0001/CSA pubblicata del 1 Luglio 2025 – società Sestese Calcio S.S.D.
Decisione/0001/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0339/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente
Savio Picone – Componente
Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0339/CSA/2024-2025 proposto dalla società Sestese Calcio S.S.D. A R.L. in data 17.06.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 544 del 16.06.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.06.2025, il Dott. Antonino Tumbiolo, e udito l'Avv. Fabio Giotti per la reclamante.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Sestese Calcio S.S.D. A R.L. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 inflittale in relazione alla gara di Campionato Juniores Dilettanti Renato Curi Angolana/Sestese Calcio del 14.06.2025.
Il Giudice Sportivo così ha motivato la suddetta decisione: “ Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (10 petardi e 2 bombe carta) nel settore loro riservato (R CdC )”;
La società reclamante lamenta la "eccessiva afflittivita’ e sproporzionalita’ della sanzione", con riguardo alla giurisprudenza del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello e propone un confronto meramente quantitativo con le decisione richiamate, ritenendo che il dato numerico possa consentire una riduzione proporzionale della sanzione.
La stessa Società si produce poi in una dotta dissertazione sulle macro categorie dei materiali pirotecnici, per un confronto della fattispecie concreta con i precedenti giurisprudenziali, nei quali i materiali erano in parte diversi.
In conclusione la società reclamante chiede la riduzione dell’ammenda impugnata nella misura ritenuta di giustizia e ragione per le motivazioni esposte in narrativa.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il 18 giugno 2025, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del rapporto dei Commissari di Campo nel quale si evidenzia l'esplosione di 10 petardi e di 2 bombe carta.
Sul punto la Corte ritiene, in generale, che il riferimento ai precedenti giurisprudenziali non possa essere operato sul piano meramente quantitativo, deducendone una sorta di tariffario sanzionatorio sulla base del numero e della natura del materiale pirotecnico di volta in volta impiegato, mai peraltro coincidente, fermo restando che, nel caso di specie, vi è una differenza qualitativa nel materiale pirotecnico esploso rispetto ai precedenti richiamati.
La pacifica esplosione di due bombe carta, in aggiunta all'utilizzo di un numero non trascurabile di petardi, alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati, rende ad avviso di questa Corte comunque congrua e condivisibile la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo alla Società reclamante, sanzione che va, quindi, confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L’ ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
