F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0006/CSA pubblicata del 22 Luglio 2025 – SSD Napoli Beach Soccer – calciatore Raffaele Moxedano

Decisione/0006/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0001/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA DAPPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Giulio Vasaturo – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0001/CSA/2025-2026, proposto dalla società SSD Napoli Beach Soccer in data 10.07.2025;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazione Dilettanti di cui al Com. Uff. Beach Soccer n. 39/BS, del 09.07.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.07.2025, l’Avv. Andrea Galli; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società SSD Napoli Beach Soccer ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio tesserato Sig. Raffaele Moxedano dal Giudice Sportivo Figc Lnd (cfr. C.U. Beach Soccer n. 39/BS del 09.07.2025), in relazione alla gara di Beach Soccer, Poule Scudetto - 5° giornata, Napoli BS/Bologna BS, del 09.07.2025.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Raffaele Moxedano per 2 giornate effettive di gara “Per avere colpito con un calcio, a gioco fermo, un avversario mentre era riverso a terra dopo un contrasto”.

La società reclamante ha sostenuto l’insussistenza del fatto contestato, come emergerebbe da un filmato video da essa stessa prodotto, dal quale si evincerebbe l’interruzione del gioco per diversi minuti, durante i quali i giocatori della squadra avversaria avrebbero discusso con l’arbitro sulla ingiustizia di una decisione tecnica e come in tale frangente il tesserato Moxedano non fosse nemmeno vicino al giocatore avversario riverso a terra.

La società Napoli BS ha, quindi, chiesto disporsi l’annullamento della sanzione inflitta.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 16 luglio 2025 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

A tal fine, giova preliminarmente effettuare una breve disamina della normativa regolamentare che disciplina l’impiego dei mezzi audiovisivi a fini probatori nei procedimenti instaurati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva della Figc, rinvenibile essenzialmente negli artt. 58, 61 e 62 del CGS.

L’art.58 del CGS sancisce il principio secondo cui i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati esclusivamente “… nei casi previsti dall'ordinamento federale”.

L’art.61 del CGS, a sua volta, limita l’utilizzabilità del mezzo di prova audiovisivo, al comma 2, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesseratiqualorai documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione, mentre al comma 3, “limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” e “Con le stesse modalità e termini, la società e il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati al fine di dimostrare che   il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema sanzionato dall’arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati”.

Infine, a norma dell’art.62, comma 1, del CGS, “In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6”.

Le fattispecie, sopra richiamate, in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova, sono state rigorosamente e tassativamente codificate dal legislatore sportivo (anche nel 2019) e si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

La ratio di tale impostazione codicistica, che esprime il principio della predominanza della prova cartacea risultante dai rapporti degli ufficiali di gara, è quello di evitare che possano fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che possano incidere, anche di riflesso, in via determinante, su quanto percepito e refertato dal primo e per così dire “naturale” giudice della gara, ovvero l’Arbitro ed i suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente.

La giurisprudenza sportiva è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).

Così sintetizzate le coordinate normative e giurisprudenziali di riferimento, la Corte rileva che il gravame della società reclamante, fondandosi pressoché esclusivamente sulle emergenze dell’inammissibile mezzo televisivo prodotto, si pone ai limiti della violazione del disposto dell’art. 67, comma 3, C.G.S., articolando motivi di doglianza del tutto sommari e comunque totalmente infondati, che, in ogni caso, si pongono in aperto contrasto con il chiaro tenore del referto arbitrale, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, e dal quale risulta espressamente che il calciatore Moxedano Colpiva con un calcio un giocatore avversario che si trovava a terra, a gioco fermo, come reazione in seguito a un contrasto precedente”.

Ne consegue che dalla corretta e incontestabile ricostruzione dell’episodio deriva l’indubitabile connotazione disciplinarmente rilevante del gesto addebitato al tesserato, che il Giudice Sportivo ha ritenuto di qualificare, correttamente, come gravemente antisportivo, con la conseguente irrogazione della squalifica per due giornate effettive di gara, sanzione che deve ritenersi congrua e condivisibile e che quindi merita conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it