F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0075/CSA pubblicata del 11 Dicembre 2025 – società Villorba Calcio SSDAL – calciatrice Emma Trevisan
Decisione/0075/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0087/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D’Ascia – Vice Presidente (relatore)
Maurizio Nicolosi - Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0087/CSA/2025-2026 proposto dalla Società Villorba Calcio SSDAL, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Calcio Femminile di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 pubblicato in data 12 novembre 2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 27 novembre 2025, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Lorenzo D’Ascia; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 14 novembre 2025 la Società Villorba Calcio SSDAL ha impugnato la sanzione della squalifica per 5 giornate di gara della calciatrice Emma Trevisan, applicata dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata in data 12 novembre 2025 sul Comunicato Ufficiale n° 38 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Calcio Femminile, con riferimento alla gara tra Orobica e Villorba Treviso FC, valevole per il campionato di Serie C (girone B) 2025/2026, disputata il 9 novembre 2025.
In detta gara, la calciatrice Emma Trevisan è stata espulsa al minuto 23’ del primo tempo, per la condotta così riportata nel referto arbitrale: “A gioco fermo mi si avvicina urlando fuori di sé: Siete inguardabili! Completamente fuori di testa, non solo tu ma tutti e tre, coglioni! Dopo il mio provvedimento lascia il campo da sola, continuando a inveire con insulti del tipo coglioni, scemi, con un atteggiamento isterico e provocatorio”.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento di squalifica per 5 giornate: “Per avere rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo della terna arbitrale, alla notifica del provvedimento disciplinare, nell'abbandonare il terreno di gioco, assumeva atteggiamento provocatorio ed isterico e reiterava ulteriori espressioni irriguardose all'indirizzo degli ufficiali di gara. Sanzione così determinata ex art. 36 comma 1 lett. a) ed in applicazione della continuazione per la configurazione del medesimo disegno criminoso”.
La Società reclamante chiede la riduzione della squalifica, deducendo che, come emerge dalle riprese televisive allegate al reclamo, la calciatrice avrebbe tenuto solo la condotta delle espressioni irriguardose iniziali, ma avrebbe poi accettato il provvedimento senza tenere alcun atteggiamento provocatorio e isterico durante l’allontanamento, né reiterando ulteriori offese.
All’esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere respinto.
L’episodio da cui è scaturita l’espulsione e il successivo comportamento tenuto dalla calciatrice sono stati direttamente percepiti dall’Arbitro e riportati nel relativo referto: pertanto, non potendo acquisirsi la ripresa video in base alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, la ricostruzione contenuta nel referto arbitrale non può essere messa in discussione e la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve essere confermata, in quanto congrua tenuto conto che la prolungata reiterazione delle espressioni offensive non consente di contenere la sanzione medesima entro il minimo edittale di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S..
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo D’Ascia Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
