F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 105/TFN – SD del 4 Dicembre 2025 (motivazioni) – Stefano Tosoni, FC Matera SSD a RL – 92/TFNSD
Decisione/0105/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0092/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Nicola Ruggiero - Componente (Relatore)
Carlo Purificato - Componente aggiunto
Luca Voglino - Componente aggiunto
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 dicembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11962/39pf25-26/GC/PM/mg del 4 novembre 2025, depositato il 5 novembre 2025, nei confronti dei sigg.ri Stefano Tosoni nonché della società FC Matera SSD a RL, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con l’atto indicato in epigrafe, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il sig. Stefano Tosoni, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società F.C. Matera S.S.D. a R.L, nonché la richiamata società F.C. Matera S.S.D. a R.L., per rispondere:
1.- il sig. Stefano Tosoni della:
- “violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all'allenatore Luigi Panarelli, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. con lodo comunicato alla Società F.C. Matera S.S.D. A R.L. con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 13 maggio 2025, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia;
- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all'allenatore Vito Valentino Chimenti la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. con lodo comunicato alla Società F.C. Matera S.S.D. A R.L. con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 16 maggio 2025, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia;
- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all'allenatore Sig. Antonello Guida la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. con lodo comunicato alla Società F.C. Matera S.S.D. A R.L. con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 23 maggio 2025, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia;
- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all'allenatore Sig. Alfio Domenico Torrisi la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. con lodo comunicato alla Società F.C. Matera S.S.D. A R.L. con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 30 maggio 2025, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia;
- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all'allenatore Sig. Pasquale Martinelli la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. con lodo comunicato alla Società F.C. Matera S.S.D. A R.L. con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 30 maggio 2025, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia;
- violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato al calciatore Sig. Mokulu Tembe, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. con lodo comunicato alla Società F.C. Matera S.S.D. A R.L. con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 07 giugno 2025, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della relativa pronuncia;
- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato al calciatore Sig. Francesco Agnello la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. con lodo comunicato alla Società F.C. Matera S.S.D. A R.L. con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 07 giugno 2025, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della relativa pronuncia”;
2.- la società F.C. Matera S.S.D. a R.L. :
“a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti il sig. Stefano Tosoni, quale presidente e legale rappresentante della società, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione”.
Fase istruttoria
A seguito della ricezione di plurime segnalazioni inoltrate dalla L.N.D., Dipartimento Interregionale, la Procura Federale veniva edotta del mancato pagamento, da parte della società F.C. Matera S.S.D. a R.L. e nel prescritto termine di giorni trenta dalla comunicazione dei relativi provvedimenti, delle somme accertate dai rispettivi collegi arbitrali, in favore di taluni allenatori e calciatori.
In particolare:
- con comunicazione del 16.6.2025, veniva segnalato il mancato pagamento da parte della società F.C. Matera S.S.D. a R.L., nel termine sopra richiamato, agli allenatori sigg.ri Luigi Panarelli e Vito Valentino Chimenti delle somme accertate con lodi arbitrali irrituali del Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.A.C., emessi a conclusione delle vertenze intraprese dai predetti allenatori;
- con comunicazione del 23.6.2025, era segnalato il mancato pagamento da parte della società F.C. Matera S.S.D. a R.L., nel termine sopra indicato, all’allenatore Antonello Guida della somma accertata con lodo arbitrale irrituale del Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.A.C., emesso a conclusione della vertenza attivata dal menzionato allenatore;
- con comunicazione del 30.6.2025, era segnalato l’omesso pagamento da parte della società F.C. Matera S.S.D. a R.L., nel termine sopra indicato, agli allenatori Pasquale Martinelli e Alfio Domenico Torrisi delle somme accertate con lodi arbitrali irrituali del Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.A.C., emessi a conclusione delle vertenze attivate dai menzionati allenatori;
- infine, con comunicazione del 22.7.2025, veniva segnalato il mancato pagamento da parte della società F.C. Matera S.S.D. a R.L., nel termine già ricordato, ai calciatori Francesco Agnello e Mokulu Tembe delle somme accertate con lodi arbitrali irrituali del Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.C., emessi a conclusione delle vertenze intraprese dai predetti calciatori.
In data 8.7.2025, perveniva alla Procura Federale analoga segnalazione da parte dell’allenatore Alfio Domenico Torrisi, il quale lamentava il mancato pagamento da parte della società F.C. Matera S.S.D. a R.L., nel prescritto termine di giorni trenta dalla comunicazione del relativo provvedimento, della somma accertata con lodo arbitrale irrituale del Collegio Arbitrale L.N.D.A.I.A.C.
L’attività istruttoria conseguentemente espletata dalla Procura Federale faceva emergere l’intervenuta effettuazione della comunicazione, alla pec della società F.C. Matera S.S.D. a R.L., dei provvedimenti, con i quali il Collegio Arbitrale aveva dichiarato l’obbligo della società di corrispondere, in favore dei soggetti sottoindicati, le somme riconosciute come loro dovute, ovvero:
- allenatore sig. Luigi Panarelli - comunicazione alla società in data 13 maggio 2025;
- allenatore sig. Vito Valentino Chimenti – comunicazione alla società in data 16 maggio 2025;
- allenatore sig. Antonello Guida – comunicazione alla società in data 23 maggio 2025;
- allenatore sig. Alfio Domenico Torrisi – comunicazione alla società in data 30 maggio 2025;
- allenatore sig. Pasquale Martinelli – comunicazione alla società in data 30 maggio 2025;
-calciatore sig. Mokulu Tembe – comunicazione alla società in data 7 giugno 2025;
-calciatore sig. Francesco Agnello – comunicazione in data 7 giugno 2025.
La medesima attività istruttoria, secondo quanto riportato nell’atto di deferimento, faceva altresì emergere il mancato pagamento, da parte della società F.C. Matera S.S.D. a R.L., degli importi dovuti nel termine di 30 giorni dalle suddette comunicazioni. Quanto sopra consentirebbe di ritenere provati i fatti oggetto di segnalazione.
La fase predibattimentale
All’esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, il sig. Stefano Tosoni e la società F.C. Matera S.S.D. a R.L., non hanno formulato richiesta di audizione, né hanno presentato memorie difensive.
Il dibattimento
All’odierna udienza del 2 dicembre 2025 sono comparsi, per la Procura Federale, gli Avv.ti Alessandro D’Oria e Sebastiano Campisi.
Nessuno è comparso per i deferiti.
L’Avv. D’Oria si è riportato all’atto di deferimento, chiedendo, in conclusione, l’irrogazione nei confronti del sig. Tosoni della sanzione di mesi 18 (diciotto) di inibizione e nei confronti della società F.C. Matera S.S.D. a R.L della sanzione di n. 7 (sette) punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile.
La decisione
In relazione al presente procedimento, in base agli atti di causa, risulta acclarata la responsabilità tanto del sig. Stefano Tosoni, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società F.C. Matera S.S.D. a R.L, quanto della società F.C. Matera S.S.D. a R.L.
A tal riguardo, giova osservare, in termini generali, che l’Organo giudicante può sicuramente utilizzare ai fini probatori gli atti di indagine della Procura Federale, risultando il criterio di valutazione del materiale probatorio nel giudizio sportivo, quello del libero convincimento da parte del giudicante, con conseguente adeguata giustificazione nell’apparato motivazionale (in termini, Corte Federale d’Appello, Sez. I, n. 0011/CFA-2025-2026, richiamante SS. UU n. 117/CFA/2024-2025).
Nella fattispecie all’esame, all’esito dell’attività istruttoria della Procura Federale, è risultata documentalmente provata, innanzitutto, la circostanza dell’intervenuta comunicazione, alla pec della società, dei provvedimenti con i quali il Collegio Arbitrale, ha dichiarato l’obbligo della stessa di pagare, in favore di taluni allenatori e calciatori, le somme riconosciute come loro dovute.
Trattasi, in particolare, dei seguenti provvedimenti, puntualmente richiamati nell’atto di deferimento:
1) provvedimento dell’8 maggio 2025, adottato in favore dell’allenatore sig. Luigi Panarelli, comunicato in data 13 maggio 2025;
2) provvedimento del 15 maggio 2025, adottato in favore dell’allenatore sig. Vito Valentino Chimenti, comunicato in data 16 maggio 2025;
3) provvedimento del 19 maggio 2025, adottato in favore dell’allenatore sig. Antonello Guida, comunicato in data 23 maggio 2025;
4) provvedimento del 28 maggio 2025 (in realtà, 27 maggio 2025), adottato in favore dell’allenatore sig. Alfio Domenico Torrisi, comunicato in data 30 maggio 2025;
5) provvedimento del 29 maggio 2025, adottato in favore dell’allenatore sig. Pasquale Martinelli, comunicato in data 30 maggio 2025;
6) provvedimento del 5 giugno 2025, adottato in favore del calciatore sig. Mokulu Tembe, comunicato in data 7 giugno 2025;
7) provvedimento del 6 giugno 2025, adottato in favore del calciatore sig. Francesco Agnello, comunicato in data 7 giugno 2025.
E’ altresì emersa, in maniera incontestabile, la circostanza del mancato pagamento, da parte della soc. F.C. Matera S.S.D. a R.L. (alias, del suo Presidente/rappresentale legale), delle somme recate dai richiamati provvedimenti, (pagamento) che, per contro, avrebbe dovuto intervenire, in base all’art. 94-ter, comma 5, delle NOIF, entro 30 gg dalla comunicazione della decisione, a pena d’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva (in termini, TFN, n. 0101/TFNSD 2025-2026).
D’altro canto, il dato dell’omesso pagamento, già oggetto di specifica comunicazione da parte della segreteria della LND – Serie D (comunicazioni del 16.6.2025, del 23.6.2025, del 30.6.2025 e del 22.7.2025 sul mancato inoltro delle necessarie liberatorie ovvero sul perdurante inadempimento della società) e confermato dagli esiti dell’attività istruttoria della Procura federale, non è stato smentito dalla produzione di documentazione di segno contrario da parte degli incolpati, i quali non vi hanno in alcun modo provveduto, scegliendo, anzi, di non partecipare all’odierno procedimento.
Trattasi di omissione tanto più grave alla luce del fatto che l’onere della prova circa l’effettivo adempimento degli obblighi statuiti dai provvedimenti arbitrali grava sulla società incolpata e che, dunque, il mancato deposito di prove documentali (quietanze, bonifici, liberatorie) comporta l’accertamento giudiziale dell’inadempimento (conformemente, TFN, n. 0089/TFNSD -2025-2026). Quanto sopra consente di ritenere integrata, senza dubbio alcuno, la violazione, da parte del sig. Stefano Tosoni, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società F.C. Matera S.S.D. a R.L, delle disposizioni puntualmente indicate nell’atto di deferimento, con conseguente insorgenza a carico dello stesso della contestata responsabilità disciplinare.
Ed invero, in fattispecie come quella all’esame, “..la responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto, con la conseguenza che la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento” (così, TFN, n. 0093/TFNSD- 2025-2026, richiamante CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025).
Ciò in ragione del “..carattere del precetto in esame, che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato” (TFN, n. 0088/TFNSD- 2025-2026).
Resta parimenti acclarata la responsabilità della società F.C. Matera S.S.D. a R.L., rispondendo la stessa “direttamente” dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali, stante la previsione di cui all’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.
Nello specifico, il comportamento illecito realizzato dal rappresentante legale della società risulta idoneo a far sorgere anche una responsabilità disciplinare “diretta” a carico della società deferita, in ragione del rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, è investito del potere di agire in nome di questo (TFN, n. 0088/TFNSD- 2025-2026, richiamante CFA, Sez. I, n. 52 – 2022/2023; TFN, n. 0093/TFNSD- 2025-2026).
Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio ritiene di poter aderire alle richieste della Procura Federale, reputando congrue le sanzioni dalla stessa invocate, alla luce delle circostanze del caso concreto ed in ragione della pluralità delle violazioni accertate. Conseguentemente, al sig. Tosoni Stefano va irrogata la sanzione di mesi 18 (diciotto) di inibizione, mentre alla soc. F.C. Matera S.S.D. a R.L. va irrogata la sanzione di n. 7 punti (sette) di penalizzazione in classifica.
In ogni caso, la sanzione a carico della società andrà scontata nella prima stagione sportiva utile, atteso che la stessa, benché ancora censita, risulta attualmente inattiva, secondo quanto accertato da questo Tribunale in una recentissima pronuncia resa nei confronti degli stessi soggetti incolpati nell’odierno procedimento (TFN, n. 0101/TFNSD -2025-2026, depositata il 21 novembre 2025, all’esito dell’udienza del 13 novembre 2025).
Del resto, la nota della LND, Comitato regionale Basilicata del 6.8.2025, prot. n. 220 (presente agli atti di questo procedimento), aveva già evidenziato l’assenza di iscrizioni a campionati organizzati dal predetto Comitato nella stagione sportiva 2025/2026.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Stefano Tosoni, mesi 18 (diciotto) di inibizione;
- alla società FC Matera SSD a RL, punti 7 (sette) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile.
Così deciso nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Nicola Ruggiero Carlo Sica
Depositato in data 4 dicembre 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai
