F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 106/TFN – SD del 5 Dicembre 2025 (motivazioni) – Matthew Christopher Rizzetta, Nicola Cirrincione, Mario Colalillo, Giovanni Graziano, Campobasso FC Srl – 96/TFNSD
Decisione/0106/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0096/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Antonella Arpini - Componente (Relatore)
Serena Callipari – Componente
Valeria Ciervo – Componente
Ermando Bozza - Componente aggiunto (Relatore)
Claudio Sottoriva - Componente aggiunto (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 25 novembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12139 /346pf25-26/GC/gb del 6 novembre 2025, depositato il 6 novembre 2025, nei confronti dei sigg.ri Matthew Christopher Rizzetta, Nicola Cirrincione, Mario Colalillo, Giovanni Graziano nonché nei confronti della società Campobasso FC Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 6 novembre 2025 n. n. 12139 /346pf25-26/GC/gb, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1. il sig. Matthew Christopher RIZZETTA, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Campobasso F.C. s.r.l..;
2. il sig. Nicola CIRRINCIONE, all’epoca dei fatti Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Campobasso F.C. s.r.l.;
3. il sig. Mario COLALILLO, all’epoca dei fatti Consigliere dotato di poteri di rappresentanza della società Campobasso F.C. s.r.l. ;
4. il sig. Giovanni GRAZIANO, all’epoca dei fatti Sindaco unico della società CAMPOBASSO FC Srl.:
5. la società CAMPOBASSO FC Srl:
per rispondere:
1. il sig. Matthew Christopher RIZZETTA, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Campobasso F.C. s.r.l.: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. a), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2025, al versamento dei contributi INPS relativi alle rate in scadenza nelle mensilità di luglio ed agosto 2025 del piano di rateazione n. 120885 del 23 maggio 2025 in essere con l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, per un importo complessivo pari a circa Euro 14.079,15;
2. il sig. Nicola CIRRINCIONE all’epoca dei fatti Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Campobasso F.C. s.r.l.: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. a), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2025, al versamento dei contributi INPS relativi alle rate in scadenza nelle mensilità di luglio ed agosto 2025 del piano di rateazione n. 120885 del 23 maggio 2025 in essere con l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, per un importo complessivo pari a circa Euro 14.079,15;
3. il sig Mario COLALILLO all’epoca dei fatti Consigliere dotato di poteri di rappresentanza della società Campobasso F.C. s.r.l.: a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. a), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2025, al versamento dei contributi INPS relativi alle rate in scadenza nelle mensilità di luglio ed agosto 2025 del piano di rateazione n. 120885 del 23 maggio 2025 in essere con l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, per un importo complessivo pari a circa Euro 14.079,15; b) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 2), delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 14 ottobre 2025, sottoscritto una dichiarazione, depositata presso la Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche, attestante circostanze non veridiche. Segnatamente, per aver dichiarato che, alla data del 16 ottobre 2025, la società Campobasso F.C. s.r.l. ha effettuato il versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2025;
4. il sig. Giovanni GRAZIANO all’epoca dei fatti Sindaco Unico della società Campobasso F.C. s.r.l.: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 2), delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 14 ottobre 2025, sottoscritto una dichiarazione, depositata presso la Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche, attestante circostanze non veridiche. Segnatamente, per aver dichiarato che, alla data del 16 ottobre 2025, la società Campobasso F.C. s.r.l. ha effettuato il versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2025;
5. la società CAMPOBASSO FC Srl
a) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Matthew Christopher Rizzetta, Nicola Cirrincione, Mario Colalillo e Giovanni Graziano, rispettivamente Presidente, Vice Presidente, Consigliere e Sindaco Unico della società Campobasso F.C. s.r.l., così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. a), delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.
La fase istruttoria
In data 28.10.25, la Procura Federale, a seguito della trasmissione, a cura della Segreteria Generale FIGC, del verbale n. 3/2025 della “Commissione Indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche”, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 346pf25-26/GC/gb, avente ad oggetto: “Nota protocollo prot. 11385/SS 25-26 del 28/10/2025 della Segreteria generale della FIGC avente ad oggetto la trasmissione del verbale n. 3/2025 della “Commissione Indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche inerente la società Campobasso F.C. SRL”.
In particolare, la suddetta Commissione, in occasione della verifica degli adempimenti periodici delle società professionistiche relativi alla scadenza del 16.10.25, aveva rilevato, in capo alla società Campobasso F.C. SRL, il tardivo versamento dei contributi INPS relativi al piano di rateazione n. 120885 del 23.5.25, in essere con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per un importo pari a circa 14.079,00, effettuato solo in data 20.10.25, successivamente alla scadenza federale del 16.10.25. L’Ufficio inquirente limitava la propria attività istruttoria all’acquisizione dei fogli di censimento e della visura camerale della Società e, ritenendo il procedimento istruito “per tabulas”, in data 29.10.2025 notificava ai sigg.ri Matthew Christopher RIZZETTA, Nicola CIRRINCIONE, Mario COLALILLO, Giovanni GRAZIANO nonché alla società CAMPOBASSO FC Srl la Comunicazione di Conclusione delle Indagini.
Nei termini di rito, in data 2.11.25, i soggetti avvisati facevano pervenire una memoria a firma degli Avv.ti Simone Calzolai e Federico Orso con la quale, in via principale, eccepivano l’insussistenza delle ipotesi violative ascritte e, in subordine, chiedevano di poter concordare una sanzione ai sensi dell’art. 126 CGS.
In buona sostanza, i difensori rilevavano come il tardivo pagamento dei ratei scaduti non potesse integrare la fattispecie violativa ascritta non concernendo “i versamenti Inps relativi agli emolumenti di luglio e agosto 2025, che invece sono stati regolarmente pagati”, bensì importi solo parzialmente riconducibili ai contributi INPS e comunque certamente non relativi al bimestre contestato. Precisavano inoltre che le somme erano state comunque versate solo con un leggero ritardo, non appena compresa la rilevanza federale anche di tale scadenza. Deducevano inoltre l’estrema tenuità del fatto, nonché la sua immediata riparazione, alla luce della quale chiedevano di poter concordare una sanzione ex art. 126 CGS.
In ordine all’ulteriore contestazione della dichiarazione mendace, ne eccepivano la totale infondatezza essendo le dichiarazioni rese del tutto conformi ai versamenti effettuati.
In data 4.11.25, la Procura Federale riscontrava, via pec, la richiesta formulata ex art. 126 CGS, rappresentando di non poter aderire all’accordo attesi “i nuovi termini perentori introdotti con la modifica dell’art. 124 del CGS” e, comunque, di non poter prestare il consenso ex art. 126 CGS per violazioni che prevedono come minimo edittale la penalizzazione di punti in classifica. In data 6.11.25, la Procura Federale provvedeva pertanto alla notifica dell’atto di deferimento.
La fase predibattimentale
Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 25 novembre 2025, ritualmente notificata, le parti deferite facevano pervenire, nei termini di rito, memoria difensiva a firma degli Avv.ti Simone Calzolai e Federico Orso, con la quale reiteravano le medesime argomentazioni già dedotte con la prima memoria, chiedendo, in via principale, il proscioglimento per insussistenza dei fatti contestati e in subordine, limitatamente al ritardato versamento, la concessione delle attenuanti così da contenere la sanzione nei minimi edittali.
Il dibattimento
All’udienza del 25.11.25, svoltasi in videoconferenza, partecipavano gli Avv.ti Alessandro D’Oria e Francesco Vignoli per la Procura Federale e gli Avv.ti Calzolai e Orso per tutte le parti deferite e il sig. Colalillo personalmente.
II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, preliminarmente, sottolineava l’inconferenza delle doglianze difensive di cui alla memoria versata in atti, in quanto il mancato versamento delle rate in contestazione rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 85 NOIF; analogamente ribadiva la fondatezza della contestazione relativa alla dichiarazione non veridica, avendo attestato il puntuale pagamento delle somme dovute alle relative scadenze federali. Contestava inoltre l’applicabilità di attenuanti, quali il minimo ritardo o la asserita buona fede, essendo onere dei tesserati conoscere appieno le norme federali e le relative conseguenze in caso di loro violazione.
Nel merito, riportandosi all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Matthew Christopher RIZZETTA: mesi tre (3) di inibizione;
- per il sig. Nicola CIRRINCIONE: mesi tre (3) di inibizione;
- per il sig. Mario COLALILLO: mesi nove (9) di inibizione, di cui mesi 3 per il mancato versamento e mesi 6 per la dichiarazione non veridica.
- per il sig. Giovanni GRAZIANO: mesi sei (6) di inibizione;
- per la società CAMPOBASSO FC Srl: punti due (2) di penalizzazione per l’omesso versamento ed € 2.500,00 di ammenda relativamente alla dichiarazione non veridica.
Prendeva poi la parola l’Avv. Orso il quale ribadiva quanto evidenziato nella memoria difensiva, rappresentando l’equivoco in cui sarebbe incorsa la Procura Federale, non essendo i ratei tardivamente versati imputabili agli importi INPS del bimestre luglioagosto, bensì a diverse contribuzioni maturate anche in ambito non professionistico e comunque non riconducibili a quel bimestre. Relativamente alla dichiarazione non veridica ne eccepiva la totale insussistenza, non riportando il modulo federale sottoscritto alcun riferimento alle rate in scadenza. Rilevava infine la necessità di adeguare il fatto al suo effettivo disvalore con il riconoscimento delle attenuanti già invocate nella memoria, attesa la tenuità ed irrilevanza della violazione contestata.
Si riportava pertanto alle conclusioni già rassegnate in memoria.
Prendeva la parola l’Avv. Calzolai il quale, relativamente alla dichiarazione non veridica, evidenziava che i deferiti si erano limitati a barrare la casella degli emolumenti di luglio ed agosto, correttamente corrisposti. In ordine al ritardato versamento contestava potesse sussumersi nella fattispecie di cui all’art. 85 NOIF e, nel riportarsi integralmente alla memoria difensiva versata in atti, chiedeva accogliersi le relative conclusioni.
La decisione
Il Tribunale, alla luce della documentazione versata in atti e delle conclusioni rassegnate dalle parti comparse, ritiene provata la responsabilità degli odierni deferiti limitatamente all’ addebito loro ascritto di omesso versamento delle rate del piano di rateazione. Emerge per tabulas, come segnalato dalla Commissione Indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, che la società Campobasso FC srl non ha provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2025, al versamento dei contributi INPS relativi alle rate in scadenza nelle mensilità di luglio ed agosto 2025 del piano di rateazione n. 120885 del 23 maggio 2025 in essere con l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, per un importo complessivo pari a circa Euro 14.079,15.
A fronte di tale omissione, risultante per tabulas e restata incontestata, alla società viene ascritta la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. a) delle NOIF che espressamente prescrive che le società “entro il 16 ottobre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati”.
La violazione di tale cogente disposizione è altresì presidiata dall’art. 33 co. 4 lettera a) che stabilisce: “ il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”;
Come è noto, il puntuale pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef, così come dei contributi INPS è assunto quale indicatore della stabilità economico-finanziaria delle società sportive ed è presidiato da cogenti norme federali che prevedono termini perentori di adempimento e periodici e puntuali obblighi informativi nei confronti dell’Autorità di controllo, nonché specifiche sanzioni disciplinari in caso di loro violazione.
La ratio normativa risiede nell’esigenza di garantire, attraverso la costante verifica della stabilità economico-finanziaria delle società sportive, la par condicio tra le squadre partecipanti ai campionati e, per l’effetto, la regolarità delle competizioni.
Così definito il perimetro normativo, le devoluzioni difensive non sembrano cogliere nel segno laddove ritengono che l’omesso versamento dei ratei scaduti fuoriesca dalle disposizioni contestate, limitate, secondo l’impostazione difensiva, al versamento dei contributi Inps del bimestre luglio e agosto.
Come correttamente sottolineato dal rappresentante della Procura Federale, secondo pacifica giurisprudenza endofederale, altresì confermata nelle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport, l’art. 85 delle NOIF, nell’accompagnare le scadenze bimestrali con l’obbligazione di provvedere al pagamento anche delle competenze “precedenti, ove non assolte prima”, estende la propria portata applicativa a qualunque obbligazione (Irpef o INPS) relativa anche a periodi precedenti, anche rateizzata, laddove i ratei risultino in scadenza nel bimestre di riferimento (ex pluris 131CFA/2023-2024).
Analogamente, nella fattispecie in esame, trova altresì applicazione l’art. 33 co. 4 CGS, posto a presidio della norma sostanziale richiamata.
Dal combinato disposto delle norme citate, così come univocamente interpretate dalla giurisprudenza federale, si evince che laddove una società sia “ tenuta al pagamento degli ordinari contributi INPS riferibili (ad un determinato bimestre), la società stessa sarà vieppiù tenuta, entro la stessa data, a provvedere al pagamento delle rate (che ricadano in quel Bimestre) di contributi INPS relativi a precedenti annualità in relazioni ai quali la società si è giovata di un pluriennale piano di ammortamento. Ragionando diversamente la società trarrebbe il doppio giovamento di vedersi rateizzare le somme dovute e di poter provvedere al pagamento delle rate senza rispettare i termini stabiliti per i competitori con ciò violando, tra l’altro, i principi della lealtà sportiva e la par condicio di tutti i partecipanti alla competizione ed impedendo agli organi a ciò deputati di effettuare i suindicati monitoraggi e verifiche. Ci si “troverebbe dinanzi a un controllo inadeguato e inefficiente se alla Federazione e alla Co.Vi.So.C. potessero tranquillamente occultarsi le vicende relative a eventuali rateizzazioni con l’Agenzia delle Entrate, sia pure fino al momento in cui si arrivi a una decadenza dal beneficio. E ciò, in quanto l’inadempimento relativo al pagamento dei contributi INPS nei confronti dei dipendenti e collaboratori è un oggettivo indice (secondo la normativa organizzativa della FIGC) della stabilità economica e finanziaria delle società, tanto da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini ed (anche) obblighi di comunicazione periodica all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo” (131/CFA cit).
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte ed in conformità al generale obbligo di correttezza di cui all’art. 4 CGS, il Tribunale non intende discostarsi dall’univoco orientamento espresso dalla Corte Federale - seppur precedente al Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025 che, in analoga materia, ha espressamente previsto l’obbligo di assolvere al pagamento delle rate (del piano di rateazione) scadute nel periodo di riferimento – ritenendo quindi integrata la violazione così come contestata nell’atto di deferimento.
Occorre peraltro osservare, al fine della riconducibilità delle rate ai contributi di cui si contesta l’omissione, che il piano di rateazione concesso al Campobasso FC dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione - di cui ai documenti 32720250000206106, 32720250000206207 e 32720250000215103 – è interamente riconducibile a contributi INPS, come è dato evincere dal dettaglio tributi estratto dal cassetto fiscale depositato dai difensori dei deferiti.
In ordine, infine, alla eccepita irrilevanza del fatto per il breve ritardo nel pagamento, va ricordato che la fattispecie in esame, attesa la sua natura omissiva, si consuma con la scadenza dei termini perentori previsti dalla normativa federale e pertanto, per la sua configurabilità, alcuna rilevanza può assegnarsi al tardivo versamento.
Nel caso di specie, infatti, il tardivo pagamento delle rate non ha attenuato le conseguenze dannose della violazione, in quanto tali inadempimenti, come ribadito da consolidata giurisprudenza endofederale, “costituiscono illeciti connotati da mera condotta omissiva in quanto violativi di un obbligo di facere, ossia la corresponsione di una determinata somma entro un preciso termine normativamente stabilito, per cui il mancato adempimento dell’obbligo è elemento costitutivo della fattispecie di illecito…”(C.F.A., SS.UU., 21 agosto 2024, n. 21)
Acclarata quindi la violazione contestata, la responsabilità dell’inadempimento va ascritta ai sigg.ri Rizzetta, Cirrincione e Colalillo, rivestendo, alla data del 16.10.25, un ruolo di rappresentanza della società Campobasso F.C. s.r.l. e come tale destinatari degli obblighi normativi.
Alla responsabilità dei LL.RR., come sopra accertata, consegue quella della società di appartenenza, chiamata a rispondere sia a titolo di responsabilità diretta, ex 6, comma 1, CGS, sia a titolo di responsabilità propria, trattandosi di obblighi, dall’art. 85 NOIF, posti in modo diretto anche a carico delle società.
Diversamente, quanto alla contestata falsità della dichiarazione sottoscritta dal sig. Colalillo e dal Sindaco sig. Graziano, il Tribunale non ritiene raggiunta la prova della responsabilità dei deferiti per i motivi appresso specificati.
Come sottolineato dai difensori ed evincibile dal modulo versato in atti, i deferiti hanno regolarmente utilizzato il modulo federale all’uopo predisposto, barrando, per quanto di interesse, la casella che attestava “che la società, alla data del 16 ottobre 2025, ha effettuato tutti i versamenti dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2025”.
Non può non evidenziarsi che tali contributi siano stati effettivamente versati, come certificato dalla stessa Commissione, e pertanto non è dato ivi rinvenire alcuna falsità; né tantomeno può interpretarsi analogicamente il contenuto della dichiarazione estendendolo ad altri adempimenti che, seppur prescritti, non siano espressamente riportati sul modulo.
Appare infatti evidente l’assenza nel modulo sottoscritto di ogni riferimento a pagamenti di rate scadute “relative a transazioni e/o rateazioni concesse dagli enti impositori” (pur presente su moduli analoghi), nonché di qualsivoglia richiamo a competenze “precedenti, ove non assolte prima”, circostanza che esclude in nuce la configurabilità, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, della violazione ascritta ai deferiti, dei quali si impone il proscioglimento.
Tanto premesso, sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale, nel condividere le richieste formulate dalla Procura Federale relativamente alla violazione di cui all’art. 85 NOIF, reputa congrue le sanzioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Giovanni Graziano.
Irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Matthew Christopher Rizzetta, mesi 3 (tre) di inibizione;
- al sig. Nicola Cirrincione, mesi 3 (tre) di inibizione;
- al sig. Mario Colalillo, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società Campobasso FC Srl, penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 25 novembre 2025.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Antonella Arpini Roberto Proietti
Ermando Bozza
Claudio Sottoriva
Depositato in data 5 dicembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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