F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 107/TFN – SD del 5 Dicembre 2025 (motivazioni) – Bruno Caputo, SSD Avezzano Calcio a rl – 86/TFNSD

Decisione/0107/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0086/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella – Presidente

Paolo Clarizia – Componente

Claudio Croce – Componente

Monica De Vergori - Componente (Relatore)

Daniela Nardo – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 novembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11257/16pf25-26/GC/PM/mg del 27 ottobre 2025, depositato il 31 ottobre 2025, nei confronti del sig. Bruno Caputo, nonché nei confronti della società SSD Avezzano Calcio a rl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

L’indagine trae origine dalla segnalazione inviata in data 10 giugno 2025 dalla L.N.D. – Dipartimento Interregionale, con cui si evidenziava il mancato pagamento, da parte della società SSD Avezzano Calcio a r.l., in favore dell’allenatore sig. Sandro Pochesci delle somme indicate nel lodo arbitrale del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. del 06 maggio 2025 (notificato in data 07 maggio 2025) - a conclusione della vertenza intrapresa dal predetto allenatore (vertenza n. 2425- n. 179) - nel prescritto termine di trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

Più nello specifico, con il suddetto lodo arbitrale veniva accertato il diritto del sig. Sandro Pochesci, - allenatore con la qualifica UEFA PRO - alla corresponsione dei compensi maturati nelle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2024 (pari ad 10.666,66) per l’attività svolta in forza del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in qualità di Responsabile della Prima Squadra Serie D dell’Avezzano Calcio a r.l. fino al momento delle proprie dimissioni (del 30 dicembre 2024).

A seguito della segnalazione, il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 7 luglio 2025 al n. 16pf25-26.

La Procura, al fine di ricostruire compiutamente i fatti di causa, ha acquisito vari documenti, tra cui appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- la segnalazione del 10.06.2025 della Lega Nazionale Dilettanti del mancato pagamento delle somme stabilite dal lodo arbitrale sopra richiamato nei confronti dell’allenatore sig. Sandro Pochesci;

- il foglio di censimento della società SSD Avezzano Calcio a r.l. per la stagione sportiva 2024-2025;

- il lodo arbitrale del 6.5.2025 emesso nell’ambito della vertenza 2425-n.179 e relativa Pec di avvenuta consegna in data 7.5.2025 della notifica da parte del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C.

All’esito dell’istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 19 settembre 2025 la Comunicazione di Conclusione delle Indagini al sig. Bruno Caputo (all’epoca dei fatti Amministratore unico con poteri di rappresentanza della società SSD Avezzano Calcio a r.l.) e alla società SSD Avezzano Calcio a r.l.., che non hanno presentato memorie difensive e non hanno formulato richiesta di audizione.

Pertanto, con atto del 27 ottobre 2025, ritenendo che l’indagine avesse consentito di accertare la rilevanza della condotta, la Procura Federale ha deferito il sig. Bruno Caputo e la società SSD Avezzano Calcio a r.l.: “per rispondere:

1. il sig. Bruno Caputo, all’epoca dei fatti Amministratore Unico con poteri di rappresentanza della società S.S.D. Avezzano Calcio a r.l.:

violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto all’allenatore sig. Sandro Pochesci la somma accertata dal Collegio Arbitrale Divisione L.N.D.-A.I.A.C. nell’ambito della vertenza 2425-n.179, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 6 maggio 2025 e notificato in data 7 maggio 2025

2. la società S.S.D. Avezzano Calcio a r.l.:

a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Bruno Caputo così come descritti nel precedente capo di incolpazione.”.

La fase predibattimentale

Comunicata la Conclusione delle Indagini in data 19 settembre 2025, gli indagati non si sono avvalsi delle facoltà previste dall’art. 123 comma 3 del C.G.S. di guisa che la Procura Federale, trascorso il termine utile per l’esercizio delle suddette facoltà, ha promosso in data 27 ottobre 2025 l’attuale deferimento.

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 27 novembre 2025, non è pervenuta memoria da parte dei deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 27 novembre 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, si sono collegati per la Procura Federale l’Avv. Luca Zennaro e l’Avv. Andrea Sterlicchio De Carli, i quali si sono riportati all’atto di deferimento illustrandone sinteticamente i contenuti e ne hanno chiesto l’accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al sig. Bruno Caputo, mesi 6 (sei) di inibizione;

- alla società SSD Avezzano Calcio a r.l., punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile.

I deferiti, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio né hanno partecipato all’udienza.

La decisione

Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, la Procura Federale abbia sufficientemente provato quanto indicato nel deferimento. L’attività di indagine, unitamente alla documentazione versata in atti, ha consentito di accertare le violazioni disciplinari poste in essere dai deferiti, costituite dal mancato pagamento all’allenatore sig. Sandro Pochesci, nel prescritto termine di giorni trenta dalla notifica del relativo provvedimento, della somma accertata con lodo arbitrale dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. emesso a conclusione della vertenza intrapresa dal suddetto allenatore.

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento è emerso che il già menzionato provvedimento del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.AC. (vertenza n. 2425-n.179) del 6 maggio 2025, con il quale si condannava la società SSD Avezzano Calcio a r.l. al pagamento in favore dell’allenatore sig. Sandro Pochesci della somma ivi accertata come dovuta, veniva comunicato alla società, a mezzo Pec, in data 7 maggio 2025.

Risulta, inoltre, provata l’inottemperanza della società al lodo arbitrale, costituita dal mancato pagamento delle somme dovute nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

Appare, pertanto, violato il precetto contenuto nell’art. 94 ter comma 5 NOIF, che prevede che il pagamento delle somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio arbitrale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, sotto comminatoria, in difetto, delle sanzioni di cui all’art. 31 commi 6 e 7 CGS.

Conseguentemente, si ritiene congruo irrogare ai deferiti le sanzioni richieste dalla Procura Federale, conformi ai minimi edittali di cui al richiamato articolo 31, commi 6 e 7 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Bruno Caputo, mesi 6 (sei) di inibizione;

- alla società SSD Avezzano Calcio a rl, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 novembre 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Monica De Vergori                                                            Amedeo Citarella

 

Depositato in data 5 dicembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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