F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 108/TFN – SD del 5 Dicembre 2025 (motivazioni) – Sergio di Benedetto, Akragas 2018 Srl – 95/TFNSD

Decisione/0108/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0095/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Antonella Arpini – Componente

Serena Callipari – Componente

Valeria Ciervo - Componente (Relatore)

Ermando Bozza - Componente aggiunto

Claudio Sottoriva - Componente aggiunto

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 25 novembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12091/41pf25-26/GC/PM/mg del 5 novembre 2025, depositato il 6 novembre 2025, nei confronti del sig. Sergio di Benedetto e della società Akragas 2018 Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 12091/41pf25-26/GC/PM/mg del 5 novembre 2025, il Procuratore Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare,

- il sig. Sergio Di Benedetto all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Akragas 2018 S.r.l. per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato, al calciatore sig. Giulio Sanseverino la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. A.I.C. con lodo comunicato alla società Akragas 2018 S.r.l. con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 11 aprile 2025, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della pronuncia;

- la società Akragas 2018 S.r.l., per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Sergio di Benedetto così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento nasce dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale concernente il mancato pagamento, da parte della S.S.D. Akragas 2018 S.r.l., delle somme stabilite, dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C., in favore del calciatore Giulio Sanseverino. All’esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, il sig. Sergio Di Benedetto, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società Akragas 2018 S.r.l. e quest’ultima, non hanno formulato richiesta di audizione né hanno presentato memorie difensive.

Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti vari atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: la segnalazione della L.N.D. - Dipartimento Interregionale pervenuta alla Procura Federale in data 16.06.2025, e relativi allegati; il lodo arbitrale irrituale del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. del 10.04.2025, relativo a ricorso presentato dal calciatore sig. Giulio Sanseverino, comunicato alla società Akragas 2018 S.r.l. con notifica perfezionatasi in data 11 aprile 2025; i fogli censimento società Akragas 2018 S.r.l. per la stagione sportiva 2024-2025.

Dagli atti richiamati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso il mancato pagamento in favore del calciatore sig. Giulio Sanseverino da parte della società Akragas 2018 S.r.l., delle somme stabilite dal lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. del 10.4.2025, nel termine di 30 giorni dalla notifica del lodo arbitrale, avvenuta in data 11 aprile 2025, e dunque entro il 12 maggio 2025.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza per il 25.11.2025. Nessuno si costituiva per il deferito né presentava memorie.

Il dibattimento

All’udienza del 25 novembre 2025, tenutasi in modalità mista, hanno preso parte gli Avv.ti Alessandro D’Oria e Francesco Vignoli per la Procura Federale.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Ha preso la parola l'Avv. D'Oria, il quale riportandosi integralmente all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Sergio di Benedetto, mesi 6 di inibizione;

- per la società Akragas 2018 Srl, punti 1 di penalizzazione da scontarsi nel corso della prima stagione sportiva utile.

La decisione

Dalla documentazione in atti risulta, per tabulas, accertata la mancata esecuzione, nel termine regolamentare, di quanto disposto dal lodo sopra indicato.

Il Tribunale, dunque, ritiene accertata la responsabilità disciplinare del sig. Sergio Di Benedetto e, per responsabilità diretta, della SSD Akragas s.r.l., giacché le violazioni contestate risultano fondate, in quanto dagli atti del procedimento risulta integrata la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui all’art. 4 e all’articolo 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF, ascrivibile al sig. Sergio Di Benedetto.

Ritiene, infatti, il Tribunale che sia stato accertato come la condotta posta in essere dal deferito, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante, implichi la violazione non solo dei principi di lealtà, probità e correttezza ma anche dei doveri prescritti in materia gestionale ed economica, posti a fondamento dell’ordinamento sportivo. Dunque, nel caso di specie, la responsabilità disciplinare deve essere ritenuta sussistente sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto, con la conseguenza che la fattispecie incriminatrice deve ritenersi perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (si veda TFN, Decisione/0093/TFNSD-2025-2026; conformemente v. CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025).

Il comportamento illecito realizzato dal rappresentante della società, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, risulta idoneo a far sorgere anche una responsabilità disciplinare diretta, ex artt. 6, comma 1, del C.G.S., a carico della società deferita. Ai sensi dell’art. 31 comma 6 CGS alla società, resasi inadempiente nel senso di cui sopra, vanno applicati uno o più punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione in corso, mentre per il comma 7 dello stesso articolo ai dirigenti responsabili del fatto va comminata la sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.

Il Tribunale, pertanto, ritiene congruo, conformemente alla richiesta della Procura, doversi irrogare le sanzioni per le violazioni poste in essere dai deferiti e di cui ai capi di incolpazione sopra descritti, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Sergio Di Benedetto, mesi 6 (sei) di inibizione;

- alla società Akragas 2018 Srl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile.

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 novembre 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valeria Ciervo                                                                   Roberto Proietti

 

Depositato in data 5 dicembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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