F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 111/TFN – SD del 9 Dicembre 2025 (motivazioni) – Andrea Bruzzese – 87/TFNSD

Decisione/0111/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0087/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella – Presidente

Paolo Clarizia - Componente (Relatore)

Claudio Croce - Componente

Monica De Vergori - Componente

Daniela Nardo – Componente

 Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 novembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11234/99pf25-26/GC/PM/mg del 27 ottobre 2025, depositato il 31 ottobre 2025, nei confronti del sig. Andrea Bruzzese, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato il 31 ottobre 2025 il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale:

“- il Sig. Andrea BRUZZESE, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto tesserato – con la qualifica di Dirigente/Allenatore – della società ASD CONIT CALCIO A 5, per rispondere della violazione dell’art. 4 co. 1 del C.G.S. per aver egli, in data 03.04.2025, in costanza di esecuzione del provvedimento di squalifica (fino alla data del 31.12.2026 giusto C.U. FIGC LND Divisone Calcio a 5 n.576 del 06.02.2025) adottato nei propri confronti dal Giudice Sportivo presso la FIGC LND Divisione Calcio a 5 per i gravi fatti di condotta violenta di cui si era reso protagonista in danno dell’A.E. Andrea ANTAGONISTA (appartenente alla Sez. AIA di ROMA 2) in occasione e al termine della gara AMB FROSINONE C5 vs A.S.D. CONIT CALCIO A 5 (disputata in data 02.02.2025 e valevole per il Campionato Under 19 Nazionale Calcio A5 – Girone N della stagione sportiva 2024-2025), presentato un esposto/denuncia alla Procura Federale il predetto A.E. ANTAGONISTA contenente la rappresentazione di fatti e condotte disciplinarmente rilevanti asseritamente posti in essere da questi nei suoi confronti in occasione e al termine sempre dell’anzidetta gara (fatti che si sarebbero assertivamente concretati nell’essere stato il BRUZZEZE aggredito fisicamente - con insorgenza di lesioni fisiche - nel post gara dall’A.E. ANTAGONISTA con conseguente nel contempo non corretto e puntuale esercizio del proprio potere referendario da parte di quest’ultimo nella stesura del referto di fine gara avuto riguardo in riferimento a quei fatti di condotta violenta refertati come occorsi ai propri danni per mano proprio del BRUZZESE al termine del sopra citato incontro e che avevano successivamente portato alla squalifica di questi sino alla data del 31.12.2026). La versione dei fatti offerta dall’Abbruzzese però all’esito delle indagini condotte dall’Ufficio nell’ambito del diverso e altro proc. 1064 pf 24/25 aperto a seguito di quell’esposto/denuncia (procedimento quest’ultimo avente ad oggetto: «Presunta aggressione dell’arbitro Andrea Antagonista in danno del dirigente sportivo Andrea Bruzzese, asseritamente avvenuta il 2 febbraio 2025» e definito con intendimento di archiviazione assunto in data 02.07.2025 e condiviso dalla PGS in data 07.07.2025) è risultata non solo, destituita di qualsivoglia minimo riscontro probatorio, ma altresì finalizzata, a costituire una falsa incolpazione in danno dell’A.E. ANTAGONISTA anche attraverso la presentazione di evidenze documentali risultate di dubbia attendibilità. (È in atti un referto medico per lesioni prodotto dal BRUZZEZE e allegato al proprio esposto/denuncia presentato contro l’ANTAGONISTA tardivo rispetto ai fatti dallo stesso descritti come occorsi ai propri danni per mano di quest’ultimo).

Con l’aggravante ex art. 14 co. 1 lett. m) del C.G.S. di aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare”.

La fase predibattimentale

Il procedimento trae origine dall’invito della Procura Generale dello Sport “ad aprire un fascicolo d’indagine a carico del Bruzzese per l’ipotesi di violazione della disposizione dell’art. 4, I comma, CGS FIGC giacché l’esponente medesimo, già sanzionato per aver intrattenuto una condotta di particolare ed inaudita gravità ai danni di un direttore di gara, è giunto a denunciare a distanza di mesi fatti privi del benché minimo riscontro probatorio nell’intento di riabilitarsi”.

Tale invito era contenuto nel parere con il quale la Procura Generale dello Sport condivideva l’intendimento di archiviazione del procedimento (proc. 1064 pf 24/25) avviato nei confronti del A.E. Andrea Antagonista a seguito dell’esposto presentato dal sig.

Andra Bruzzese, risultato – si legge sempre nella richiamata nota – “palesemente privo di riscontro probatorio ed anche […] di dubbia attendibilità”.

La Procura Federale, alla luce delle indagini svolte nell’ambito del proc. 1064 pf 24/25 e dell’audizione di due calciatori tesserati della società ASD Conit Calcio a 5, con la qualifica di giocatori partecipanti al campionato Under 19 Nazionale Calcio A5, allenati dal sig. Andrea Bruzzese, riteneva l’esposto non veritiero e finalizzato esclusivamente a influenzare il procedimento disciplinare nel tentativo di costruire una falsa incolpazione in danno del soggetto che aveva subito la condotta violenta dell’indagato. Conseguentemente, ritenendo comprovata la sussistenza dell’illecito disciplinare e l’ascrivibilità della condotta oggetto di contestazione al sig. Andrea Bruzzese, la Procura Federale notificava il 25.9.2025 la Comunicazione di Conclusione delle Indagini. Nessun’attività difensiva era compiuta dall’indagato che non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, né avanzava richiesta di essere audito. Conseguentemente la Procura Federale il 27.10.2025 notificava l’atto di deferimento al sig. Andrea Bruzzese, che depositava presso il Tribunale Federale il successivo 31.10.2025.

Il dibattimento

In sede di discussione sono presenti gli Avv.ti Luca Zennaro e Andrea Sterlicchio De Carli per la Procura Federale. Nessuno per il deferito.

La Procura Federale, dopo essersi riportata integralmente al contenuto dell’atto di deferimento ha concluso per l’irrogazione della sanzione di mesi 10 di squalifica a partire dal 1° gennaio 2027, data nella quale finirà di scontare la squalifica attualmente in corso.

La decisione

Il Tribunale, alla luce delle evidenze documentali prodotte dalla Procura Federale all’esito delle indagini, ritiene provata la responsabilità del deferito.

Innanzitutto, la ricostruzione dei fatti, secondo il quale il deferito sarebbe stato minacciato e aggredito dall’Arbitro, contenuta nell’esposto, oltre a non corrispondere alle audizioni effettuate dalla Procura Federale nel corso dei pregressi procedimenti, appare incompatibile con i video e l’audizione dei signori Michele Romano e Tomas Martino, presidente della società, depositati agli atti, dai quali si evince una dinamica profondamente diversa in ordine all’affiancamento delle auto, al sequestro del telefonino, alle asserite minacce ed anche allo stato d’animo dei diversi soggetti coinvolti.

Significativa appare la circostanza che il deferito, anziché contestare immediatamente la squalifica comunicatagli da Giudice Sportivo sulla base del referto redatto dal sig.  Antagonista Andrea, soltanto dopo due mesi e con l’intento di riaprire il caso avrebbe presentato l’esposto.

Analogamente, molteplici dubbi solleva la circostanza che il referto del Pronto Soccorso sia relativo a una visita effettuata il 7.2.2025, sei giorni dopo i fatti contestati nel referto.

Dalle audizioni dei giocatori e del presidente della società, Tomas Martino, effettuate dalla Procura Federale, emergerebbe poi che i giorni precedenti alla visita in ospedale il deferito avrebbe giocato a calcetto e avrebbe diretto almeno un allenamento.

Appare evidente, dunque, che quanto contenuto nell’esposto appare destituito di ogni fondamento e finalizzato esclusivamente a precostituire un procedimento disciplinare ai danni dell’A.E. Antagonista per tentare di influenzare le indagini a proprio carico. Le richieste sanzionatorie della Procura Federale non appaiono congrue, stante la gravità della condotta accertata, avente carattere gravemente diffamatorio e la finalità di incidere su indagini federali. Tra l’altro, la condotta del sig. Andrea Bruzzese, come sottolineato dalla stessa Procura Federale, è particolarmente grave anche in considerazione del ruolo rivestito dal deferito che dovrebbe educare i giovani calciatori al rispetto delle regole e dei principi di lealtà e correttezza.

Provata per tabulas è l’aggravante ex art. 14 co. 1 lett. m) del C.G.S. di aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare.

In tale prospettiva appare congrua l’irrogazione della sanzione di dodici mesi di squalifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Andrea Bruzzese la sanzione di mesi 12 (dodici) di squalifica.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 novembre 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                                    Amedeo Citarella

 

Depositato in data 9 dicembre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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