F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 112/TFN – SD del 9 Dicembre 2025 (motivazioni) – Giuseppe Costa – 88/TFNSD

Decisione/0112/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0088/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella – Presidente

Paolo Clarizia – Componente

Claudio Croce - Componente (Relatore)

Monica De Vergori – Componente

Daniela Nardo – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 novembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11699/58pf25-26/GC/blp del 31 ottobre 2025, depositato il 31 ottobre 2025, nei confronti del sig. Giuseppe Costa, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

È posto in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 11699 /58pf25-26/GC/blp del 31 ottobre 2025, depositato il 31 ottobre 2025, nei confronti di:

“Giuseppe COSTA, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo, iscritto alla sezione AIA di Catanzaro , per rispondere:

a) Della violazione dell’art. 42, comma 1, comma 3, lett. a), comma 4, lett. d) ed e) del Regolamento AIA, nonché degli artt. 5, 6, punto 1 e 6 punto 4 del Codice Etico e di comportamento dell’AIA, per aver pubblicato in data 7.7.2025, sul sito web “arbitri.com”, un articolo dal titolo “Lettera AE Giuseppe Costa tema gestione CAND” in cui, facendo riferimento alla sostituzione del sig. Alessandro Pizzi dalla guida della CAN D e del sig. Daniele Marinelli da Organo Tecnico, così dichiarava " […] È doveroso riconoscere il merito al presidente Zappi per aver rimosso Alessandro Pizzi dalla guida della CAN D, così come Daniele Martinelli dal ruolo di organo tecnico. Una scelta giusta, necessaria, che rompe seppur solo in parte un sistema marcio e autoreferenziale, che da anni soffoca il merito e la trasparenza, calpestando la dignità degli arbitri in nome di logiche di potere personale. Pizzi, in quattro anni, non ha costruito nulla. Si è limitato ad amministrare la Commissione secondo logiche spartitorie e clientelari, affidandosi ai soliti fedelissimi (Martinelli e Citro) per mantenere un equilibrio basato su favoritismi, designazioni pilotate e una gestione opaca”. “[…] Un sistema costruito per zittire, isolare e punire chi non si piega […]”. “[…] In quale articolo del Regolamento AIA è previsto che un arbitro possa essere sospeso per motivi di salute certificati da un medico? Non esiste. Non è disciplina, è repressione. È abuso di potere. È vendetta politica. È un messaggio chiaro contro chi osa alzare la testa”. “Il mio non è un caso isolato. Ma oggi sono qui per denunciare pubblicamente. Basta silenzi. Basta connivenze. Pizzi è stato rimosso? Bene. Ma non basta. Chi lo ha protetto, chi ha coperto, chi ha punito per convenienza personale, deve spiegare. Deve rispondere, pubblicamente. Perché chi ha distrutto carriere e dignità in nome del potere non può cavarsela così”.

La fase istruttoria

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione pervenuta, tramite PEC, presso l’ufficio della Procura Federale in data 11 luglio 2025 al prot. n. 1170/SS 25-26, inviata dal Presidente della Sezione AIA di Catanzaro sig. Francesco Zangara ed indirizzata per conoscenza alla segreteria nazionale dell’AIA ed al C.R.A. Calabria. La segnalazione riferiva del comportamento di un associato, l’arbitro effettivo COSTA GIUSEPPE, con indicazione dell’infrazione asseritamente compiuta; alla stessa era allegata la copia della lettera pubblicata in data 7.7.2025 sul sito web “arbitri.com” dal medesimo arbitro effettivo (dichiaratosi autore e la cui identità è stata verificata dall’utente Oldref), relativa alla gestione della CAN D, l’anagrafica personale del ridetto COSTA GIUSEPPE estratta dalla piattaforma SINFONIA4YOU e l’AS400 a nome del sig. COSTA GIUSEPPE, arbitro effettivo della sezione AIA di Catanzaro. Il denunciante riferiva che il contenuto della lettera pubblicata era da ritenere disciplinarmente rilevante e in violazione (si legge espressamente) degli articoli 40, comma 3 lettere a), b) e c), art. 40 comma 4, lettera e) del Regolamento AIA, nonché degli articoli 3, 5 e 6.1 del Codice etico AIA.

Il prefato AE Costa Giuseppe -nell’articolo segnalato ed oggetto di indagine- esordiva affermando che finalmente il Presidente Nazionale Antonio Zappi -con atto di coraggio- aveva correttamente rimosso dalle loro funzioni il responsabile della CAN D, sig. Alessandro Pizzi, e l’Organo Tecnico, sig. Daniele Martinelli per ragioni che valutava corrette e che si premurava, di seguito, di elencare.

Nel narrato della sua esposizione l’autore dello scritto evidenziava, infatti, che con tale provvedimento si è finalmente squarciato sia pur parzialmente- un sistema marcio ed autoreferenziale che per anni ha soffocato il merito e la trasparenza per logiche di potere personale.

Dichiarava nel suddetto articolo che la commissione (CAN D) era stata gestita fino a quel momento dal sig. Alessandro Pizzi secondo logiche spartitorie e clientelari per il tramite dei suoi fedelissimi, appunto tali sig. Daniele Martinelli e sig. Marco Citro. Ciò, commenta ancora il Costa Giuseppe, “al fine di mantenere un equilibrio basato su favoritismi, designazioni pilotate e gestioni opache, il tutto assolutamente documentabile”.

Pizzi Alessandro, prosegue il Costa, era in grado anche di gestire le turnazioni delle designazioni nei big match secondo le cosiddette “logiche di ritorno”.

In base al racconto di Costa Giuseppe in tale articolo, egli stesso è stato anche vittima diretta di vessazioni in occasione di una sua sospensione comminata per un periodo di 20 giorni e ricevuta dall'AIA per avere rinunciato ad una designazione, dall’organo tecnico ascritta a semplici motivi di salute nonostante vi fosse un regolare certificato medico che ne attestasse l'impedimento. Sostiene il Costa Giuseppe, nel seguito dell’articolo, che probabilmente l'episodio sia da ricollegare ad una mera situazione “ricattatoria” in base alla quale l’episodio scatenante è costituito verosimilmente dall' essersi schierato Francesco Zangara, suo Presidente di sezione, con il candidato della corrente contraria a quella di Pizzi Alessandro, fatto evidentemente mal digerito dal responsabile della CAN D.

Si tratta, pertanto, secondo il dichiarante, di un manifesto abuso di potere inserito in un sistema costruito per gestire delle situazioni persecutorie.

Continuativamente sul tema della gestione della CAN D -sostiene l’autore nel suo scritto-nel corso della gestione di Pizzi egli aveva sopportato anche una evidente “assenza” di designazioni per essersi permesso di richiedere di non essere designato nelle sole partite disputate nei giorni feriali purtroppo per esigenze di lavoro, ragioni evidentemente ritenute inesistenti e pretestuose dall’organo tecnico.

Prosegue ancora l’autore, nel suo narrato, rimarcando il fatto che, nonostante in quel periodo la sua media di voti fosse molto positiva, vi sarebbe stato -sempre da parte del Pizzi- un intervento per una modifica di un voto tuttavia già riportato sulla piattaforma Sinfonia4you senza che vi fosse formalmente una spiegazione.

Un altro episodio di persecuzione a suo modo di vedere risale anche ad una designazione in una trasferta a Trapani dove lo stesso Costa è stato costretto a rifiutare per motivi di lavoro. Dopo tale rifiuto, secondo la descrizione dell’autore dello scritto pubblicato nel sito web “l’arbitro.it”, è stato designato dal Martinelli a visionare una partita molto distante (a Vastogirardi, Isernia) dove l’organo tecnico ebbe modo di dare una votazione insufficiente influenzando anche l'osservatore sul voto finale.

Un conclusivo passaggio dell’articolo di stampa evidenzia che -durante una gara in cui vi è stata una sospensione al venticinquesimo del primo tempo per infortunio dell’arbitro nella quale lo stesso Costa Giuseppe era presente per la sua prima visionatura- la gestione dell’evento è stata amministrata direttamente da Marco Citro (uomo di fiducia del Pizzi) unitamente all’Osservatore Arbitrale, svuotando di fatto i poteri e le funzioni del Costa Giuseppe: il tutto documentato e documentabile ed in aperta violazione delle norme tecniche AIA.

Per ultimo il Costa Giuseppe, in questo articolo, afferma che un suo precedente esposto inviato in precedenza alla Procura Federale è stato inopinatamente ritenuto inammissibile senza ricevere alcun atto di indagine, sostenendo di essere stato così preso in giro anche dall’istituzione calcistica (“è repressione, abuso di potere, vendetta politica ….”).

Attività di indagine svolta

Esaminata la documentazione ricevuta a mezzo posta elettronica, i delegati della Procura Federale all’attività inquirente, Dr. Antonio Enrico Squillace e Avv. Giovanni Pedullà, in data 28 luglio 2025, hanno sentito il sig. Costa Giuseppe, quale soggetto sopposto ad indagine alla presenza di persona di fiducia, il quale, in tale circostanza invitato a precisare i termini della questione, ha ammesso di essere l’autore della lettera, di averla pubblicata senza richiedere l’autorizzazione necessaria al Presidente dell’AIA e confermatone il contenuto.

Al termine dell’attività istruttoria, la Procura ha sostenuto un’ipotesi di responsabilità a carico dell’odierno deferito, notificando al medesimo la Comunicazione di Conclusione delle Indagini.

La fase predibattimentale

Il giudizio veniva chiamato per l’udienza del 27 novembre 2025; il deferito non depositava memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 27 novembre 2025, svolta in videoconferenza, sono comparsi, per la Procura Federale, l'Avv. Luca Zennaro e l'Avv. Andrea Sterlicchio De Carli; per il deferito sig. Giuseppe Costa, presente personalmente, è comparso l'Avv. Alessandro Guerriero. Quale rappresentante AIA è comparso Giancarlo Di Veglia.

Per la Procura, l'Avv. Zennaro si è riportato integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento e ha chiesto irrogarsi al deferito la sanzione di mesi 4 di sospensione.

L'Avv. Guerriero per il deferito, ha svolto la propria difesa contestualizzando le circostanze che hanno portato alla pubblicazione dell’articolo ad opera del proprio assistito. Ha aggiunto di non aver rinvenuto negli atti la richiesta di archiviazione riguardante l'esposto fatto dal Costa nei confronti del sig. Pizzi, successivamente rimosso per ragioni di inadeguatezza tecnica. Ha ricordato come il Pizzi avesse illegittimamente sospeso il sig. Costa, dopo che lo stesso aveva giustificato la propria assenza con idonea certificazione medica ed ha concluso chiedendo il proscioglimento del sig. Costa per insussistenza di dolo nella commissione del presunto illecito contestato, ovvero, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione minima in considerazione delle circostanze attenuanti.

La decisione

All’esito della discussione, il Tribunale ritiene che dall’esame della documentazione già presente nel fascicolo processuale, con particolare riferimento alla lettera pubblicata sul sito web “arbitri.com” e alla audizione del 28 luglio 2025 del deferito, i fatti contestati abbiano trovato oggettivo riscontro.

Anche nel corso del dibattimento l’avv. Guerriero ha confermato essere Giuseppe Costa l’autore della lettera pubblicata e contenente le frasi offensive nei confronti della CAN D, del Presidente Antonio Zappi, del Responsabile della CAN D sig. Alessandro Pizzi e dell’Organo Tecnico Daniele Martinelli; il difensore, nel riferire che il proprio assistito ha agito in buona fede al solo scopo di far emergere la verità sul “sistema marcio e autoreferenziale che da anni soffoca il merito e la trasparenza”, ha di fatto ammesso la volontà esplicita e consapevole del deferito di voler arrecare offesa all’AIA complessivamente considerata, al Responsabile CAN D Pizzi ed all’Organo Tecnico Martinelli.

Le motivazioni addotte, a parere del Tribunale, non possono assolutamente essere considerate circostanze attenuanti, essendo, invece, tali da eliminare ogni dubbio circa la volontà posta in essere dal deferito di voler offendere e denigrare il c.d. “sistema AIA” e l’Organo Tecnico cui apparteneva, nella piena consapevolezza di agire in violazione delle norme del Regolamento AIA.

Le espressioni contenute nella lettera in questione ed il contenuto della stessa, a parere del Tribunale, sono gravi e offensive, e non sono meritevoli di alcuna giustificazione: le espressioni “sistema marcio ed autoreferenziale che per anni ha soffocato il merito e la trasparenza per logiche di potere personale”, così come “la commissione (CAN D) è stata gestita fino a quel momento dal Sig. Alessandro Pizzi secondo logiche spartitorie e clientelari per il tramite dei suoi fedelissimi” ed “al fine di mantenere un equilibrio basato su favoritismi, designazioni pilotate e gestioni opache, il tutto assolutamente documentabile”, provano che il deferito era consapevole, non solo del fatto che con il suo comportamento stava arrecando un grave pregiudizio alla credibilità ed alla reputazione della CAN D, ma anche di agire senza autorizzazione ed in violazione del Codice etico e di comportamento dell’AIA e del Regolamento AIA.

Inoltre, le allusioni riferite a designazioni arbitrali fatte secondo le cosiddette “logiche di ritorno” o all’ “abuso di potere inserito in un sistema costruito per gestire delle situazioni persecutorie”, denotano, da parte del deferito, un evidente astio nei confronti dell’AIA e la volontà di violarne consapevolmente il Regolamento, sebbene proprio agli arbitri, per il ruolo istituzionale ricoperto, si richieda, più che ad ogni altro tesserato, l’osservanza delle norme in generale e di quelle dell’Ordinamento Sportivo in particolare,  oltre che un comportamento improntato ai principi di trasparenza, correttezza e probità (art. 42, co. 1, reg. AIA). Alla gravità dei fatti, si aggiunga che il deferito ha confermato di essere l’autore della lettera e della successiva pubblicazione e che lo stesso ha confermato, in fase di audizione, di essere consapevole di aver agito senza aver richiesto la dovuta autorizzazione e in violazione delle norme di riferimento.

Per tutto quanto detto, all’esito dell’odierna discussione, il Tribunale ritiene che il comportamento posto in essere dal deferito ed oggetto di accertamento abbia trovato conferma sia nelle dichiarazioni rese dal medesimo AE Giuseppe Costa, sia nella documentazione acquisita agli atti e che, di conseguenza, i fatti contestati siano stati oggettivamente provati.

Le emergenze istruttorie, infatti, hanno evidenziato espressamente che le dichiarazioni riportate sull’articolo di stampa in questione sono direttamente riferibili alla persona dell'arbitro effettivo sig. Costa Giuseppe appartenente alla Sezione AIA di Catanzaro, per averle lui stesso confermate in audizione anche mediante sottoscrizione specifica della copia dell’articolo pubblicato sulla rivista “arbitri.com” e per averle confermate anche nel corso dell’odierna udienza , tramite il proprio legale.

Del resto la riferibilità al deferito della formazione e della pubblicazione dello scritto pubblicato sul detto sito web non era stata messa in discussione sin dal principio poiché la direzione della rivista arbitri.com aveva verificato, sin dalla divulgazione dello scritto, l'identità specifica del mittente attraverso l'utente “Oldref”, responsabile tecnico della pubblicazione della citata rivista. Nel corso dell’odierna udienza, è viepiù emerso, per averlo confermato il difensore, che il Costa Giuseppe fosse ben cosciente di non avere ottenuto l'autorizzazione preliminare da parte del Presidente Nazionale dell'AIA alla pubblicazione di tale scritto e che, con atteggiamento di pura provocazione, aveva ugualmente proceduto a tale pubblicazione nella consapevolezza di violare una norma del regolamento AIA, come del resto ammesso dal deferito anche nel corso dell’audizione del 28 luglio 2025.

In conclusione, ritiene il Tribunale che il deferito abbia violato l’art. 42, comma 1 del Regolamento AIA che impone agli arbitri di svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva e di comportarsi in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità; ritiene che sia stato violato anche il comma 3 lett. a) del medesimo articolo che obbliga gli arbitri ad osservare il “presente regolamento e ……………. a rispettare il codice etico e di comportamento”, così come ritiene che sia stato violato anche il comma 4 lett. d) ed e) che vieta agli AE di rilasciare interviste (…..) e di fare dichiarazioni su siti internet senza autorizzazione del Presidente AIA.

Quanto alla sanzione, considerato che la stessa debba essere effettiva e afflittiva, oltre che proporzionale al disvalore della condotta illecita (art. 44, co. 5, CGS), onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta; tenuto altresì conto del massimo rigore richiesto agli arbitri in ogni contesto sociale e sportivo (cfr. CFA n. 79/20242025 e 73/2023-2024) e, alfine, valutato il comportamento del deferito, che in nessuna circostanza ha inteso recedere dalle non giustificabili motivazioni addotte a monte del proprio comportamento consapevolmente contrario alle norme, peraltro ribadite anche in sede dibattimentale, il Tribunale, in peius rispetto alla richiesta formulata dalla Procura federale, ritiene congrua la sanzione della sospensione di mesi 9 (nove).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Giuseppe Costa la sanzione di mesi 9 (nove) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 novembre 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Claudio Croce                                                                   Amedeo Citarella

 

Depositato in data 9 dicembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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