CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 77 del 07/11/2025 – omissis / Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 77
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Angelo Maietta - Relatore
Angelo Canale
Anna Cusimano
Enzo Paolini - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2025, presentato congiuntamente, in data 29 luglio 2025, dalla Società F.C. Trapani 1905 S.r.l. e dai sigg. [omissis] e [omissis], rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Rodella e Valentina Guzzanti,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
la Procura Federale FIGC, non costituitasi in giudizio,
nonché
la Procura Generale dello Sport presso il CONI,
e, ove occorra,
la Corte Federale di Appello FIGC,
e
il Tribunale Federale Nazionale FIGC,
per l'annullamento
della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC n. 0120/CFA-2024-2025, Registro Procedimenti n. 0124/CFA/2024-2025, pubblicata e comunicata in data 30 giugno 2025, con cui è stato respinto il reclamo dei suddetti ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC n. 0215/TFNSD/2024-2025, Registro Procedimenti n. 0209/TFNSD/2024-2025, del 29 maggio/4 giugno 2025, in virtù della quale è stata inflitta, a carico della Società Trapani
F.C. 1905 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 8 in classifica, da scontarsi nel corso della prossima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026, e, a carico dei sigg. [omissis] e [omissis], la sanzione dell’inibizione di mesi 6 ciascuno; nonché di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa, la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
uditi, nell’udienza del 26 settembre 2025, i difensori delle parti ricorrenti - Società F.C. Trapani 1905 S.r.l. e sigg. [omissis] e [omissis] - avv.ti Paolo Rodella e Valentina Guzzanti; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Paolo Lupi, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso del 29 luglio 2025, la Società F.C. Trapani 1905 S.r.l. e i sigg. [omissis] e [omissis] hanno presentato ricorso congiunto al Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC n. 0120/CFA-2024-2025, Registro Procedimenti n. 0124/CFA/2024-2025, pubblicata e comunicata in data 30 giugno 2025, con cui è stato respinto il reclamo dei suddetti ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC n. 0215/TFNSD/2024-2025, Registro Procedimenti n. 0209/TFNSD/2024-2025, del 29 maggio/4 giugno 2025, in virtù della quale è stata inflitta, a carico del Trapani, la sanzione della penalizzazione di punti 8 in classifica, da scontarsi nel corso della prossima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026, e, a carico dei sigg. [omissis] e [omissis], la sanzione dell’inibizione di mesi 6 ciascuno.
1.1. La vicenda oggetto di scrutinio attiene alla corretta esecuzione, da parte della Società ricorrente, degli adempimenti relativi alle scadenze federali di cui all’art. 85, lett. A), par. VI, punto 2), delle NOIF, relative alle ritenute IRPEF ed ai contributi INPS delle mensilità di novembre e dicembre 2024, gennaio 2025 (in scadenza il 17 febbraio 2025) e febbraio 2025 (in scadenza il
16 aprile 2025).
Ha esposto il Trapani come, a seguito di consulenza con l’intermediario finanziario Compagnia del Risparmio S.r.l, siffatte scadenze venivano adempiute mediante l’utilizzo di crediti di imposta in compensazione “orizzontale” attraverso un veicolo di cartolarizzazione messo in atto dalla Società Gruppo … SVP, in forza di apposito contratto di “Utilizzo/Cessione di Crediti d’Imposta con Garante”. Risulta dagli atti, inoltre, che, in data 13 febbraio 2025, la Società ricorrente riceveva le quietanze attestanti il pagamento per compensazione dei modelli F24 relativi alle ritenute ed ai contributi dovuti per i mesi novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025; medesimo esito positivo occorreva per gli adempimenti relativi alla mensilità di febbraio 2025.
1.2. In data 28 febbraio 2025, la Co.Vi.Soc. rappresentava all’AdE e all’INPS quanto segue: «la Società, al fine di estinguere i debiti fiscali e previdenziali, corrispondenti alle ritenute Irpef relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 ed ai contributi relativi alla mensilità di gennaio 2025, ha impiegato dei crediti di imposta in compensazione cosiddetta orizzontale. Nello specifico i crediti d’imposta utilizzati dalla Società ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97 si riferirebbero ad un “versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale” asseritamente maturati da soggetti d’imposta terzi. […] Secondo quanto indicato nel menzionato contratto (cit. all. 2), pertanto, la Gruppo …. SPV S.r.l. avrebbe avuto la titolarità di crediti d’imposta maturati da soggetti d’imposta terzi. I crediti d’imposta così acquistati dalla F.C. Trapani 1905 S.r.l. sono stati impiegati in compensazione orizzontale da parte della stessa. Nei relativi modelli F24, infatti,
risultano utilizzati in compensazione da parte della Società significativi crediti d’imposta che sono riferibili ad un soggetto terzo che figura quali soggetto coobbligati nelle quietanze dei modelli F24 depositate dalla Società agli atti della Co.Vi.So.C. (cit. all.1). In particolare, con riferimento al versamento delle ritenute Irpef relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 e ai contributi Inps relativi alla mensilità di gennaio 2025 i crediti d’imposta utilizzati in compensazione risulterebbero essere riconducibili alla società coobbligata …
S.r.l.s. (C.F. 08534861219). Rispetto a tali società, tuttavia, non si ha compiuta evidenza della puntuale e coerente maturazione dei crediti d’imposta da ultimo impiegati in compensazione da parte del Brescia Calcio S.p.A. ma anche della legittima compensabilità degli stessi. Ciò posto, vertendosi in costanza di una situazione potenzialmente suscettibile di approfondimento - nell’ottica della collaborazione fra soggetti istituzionali – si indirizza il materiale di riferimento per ogni approfondimento istruttorio che dovesse essere giudicato necessario. Resta inteso che laddove codeste spettabili Autorità dovessero addivenire alla conclusione che il credito d’imposta impiegato in compensazione dalla Società presenti tratti di irritualità tali da poterlo ascrivere alla categoria dei crediti d’imposta indebiti o inesistenti, allora tale informazione risulterà essenziale anche per le valutazioni di pertinenza dell’ordinamento sportivo».
1.3. La Direzione Provinciale di Trapani dell’Agenzia delle Entrate riscontrava tale segnalazione comunicando che, «a seguito dell’attività istruttoria effettuata dall’Ufficio si hanno fondati motivi per ritenere illegittimo l’utilizzo dei crediti. Si segnala che oltre ai versamenti indicati nella segnalazione del 28/02/2025 (ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 ed ai contributi relativi alla mensilità di gennaio 2025), in data 09/04/2025 sono stati presentati altri modd. F24 seguendo la stessa modalità operativa (per ritenute Irpef relative alle mensilità di febbraio 2025 ed ai contributi relativi alla mensilità di febbraio 2025). Questa Direzione Provinciale ha avviato l’iter amministrativo per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati; in particolare in ossequio all’art. 6-bis della L.212/2000, con “schema di atto” notificato il 22/04/2025 è stato attivato il contraddittorio obbligatorio con la società il cui esito, presumibilmente entro fine giugno, sarà oggetto di ulteriore comunicazione».
In particolare, nello schema di atto n. TY9CR3S00073/2025 si evidenzia che il Trapani «ha effettuato compensazioni utilizzando asseriti crediti vantati da terze società nei confronti dell’Erario; in particolare sono stati utilizzati in compensazione crediti IVA (con il codice 6099) per
€ 599.755,35 delle seguenti società: 1. ...S.r.l.s. (C.F. 08534861219); 2. ... SRL (c.f. 02408760516) […] I pagamenti in questione, per complessivi € 599.755,35, non sono infatti avvenuti attraverso la compensazione con propri crediti, bensì attraverso la compensazione con crediti di terzi, indicando come coobbligata sui modelli F 24 le suddette società, qualificate con il codice identificativo “62” (istituito con R.M. n. 286/E del 22/12/2009) riferito ordinariamente a “soggetto diverso dal fruitore del credito”. In particolare le deleghe di pagamento del 13/02/2025 hanno quale soggetto terzo la società … SRLS e quelle del 09/04/2025 la ... SRL. […] Le società di cui sopra hanno costituito in maniera fraudolenta dei crediti IVA poi utilizzati dal mese di febbraio 2025 per versamenti effettuati per conto di terzi».
1.4. Il successivo 5 maggio 2025, la società ricorrente riceveva comunicazione da parte della Commissione di Vigilanza del seguente tenore: “l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani ha reso noto a codesto Ufficio federale di avere formalizzato lo Schema di atto N. TY9CR3S00073/2025 del 18 aprile 2025 in cui sono ipotizzare gravi violazioni e segnatamente il carattere inesistente di taluni crediti impiegati da codesta Società in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997. Ciò posto – ferma restando ogni interazione con la menzionata articolazione dell’Agenzia delle Entrate secondo le regole proprie del procedimento tributario – si chiede di trasmettere con ogni consentita urgenza e comunque non oltre il 9 maggio 2025 puntuali elementi informativi circa il prefigurato carattere inesistente dei crediti d’imposta già utilizzati in compensazione in occasione degli adempimenti di versamento relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025 come sopra esposti e quindi rilevanti ai fini dell’ordinamento sportivo”. Siffatta comunicazione veniva riscontata dal Trapani il 7 maggio.
1.5. Il 17 maggio 2025, la Co.Vi.Soc. inviava alla Procura Federale FIGC la nota prot. n. 991/2025, con cui si rappresentava che la Società ricorrente, «ai fini dell’assolvimento degli adempimenti relativi alla scadenza federale del 17 febbraio 2025, di cui all’art. 85, lett. A), par. VI), punto 2) delle NOIF, ha depositato quietanze dei modelli F24 relativamente all’estinzione dei debiti fiscali e previdenziali, corrispondenti alle ritenute Irpef e a quota parte dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa 370.123,00 Euro, impiegando dei crediti di imposta in compensazione cosiddetta orizzontale (all. 1). Nello specifico i crediti d’imposta utilizzati dalla Società ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97 si riferivano prima facie a crediti d’imposta maturati da soggetti d’imposta terzi. Alla luce di tale circostanza venivano richiesti chiarimenti alla società [...] Si apprendeva, pertanto, che ai fini del versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi a novembre e dicembre 2024 nonché a gennaio 2025 la Società aveva utilizzato in compensazione crediti d’imposta asseritamente riconducibili al contribuente ...S.r.l.s. (C.F. 08534861219). Poiché non si era avuta compiuta evidenza: [...] della legittima compensabilità dei crediti medesimi, si riteneva opportuno segnalare la specifica circostanza alle competenti articolazioni dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza (la relativa segnalazione in all. 3) per ogni approfondimento istruttorio giudicato necessario e ciò anche in forza del protocollo d’intesa in essere tra FIGC e AdE. [...]. In data 23 aprile 2025, pertanto, la Direzione Provinciale delle Entrate di Trapani comunicava che a seguito dell’attività istruttoria esperita “si hanno fondati motivi per ritenere illegittimo l’utilizzo dei crediti” e veniva reso noto che era stato avviato l’iter amministrativo per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati (all. 4). Nell’occasione, poi, la medesima Direzione Provinciale delle Entrate comunicava che – al netto di quanto già segnalato – anche per il versamento delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps relativi alle mensilità di febbraio 2025 erano stati impiegati in cosiddetta compensazione orizzontale crediti della medesima specie. [...] Ciò posto, a seguito di formale richiesta, la Direzione Provinciale delle Entrate di Trapani, in data 28 aprile 2025, trasmetteva lo schema di atto n. TY9CR3S00073/2025 notificato alla Società in data 22 aprile 2025; schema d’atto in cui viene prefigurato l’utilizzo indebito dei crediti di imposta utilizzati dalla Società in compensazione dei debiti relativi alle ritenute Irpef ed ai contributi Inps dovuti per le mensilità di novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025 (all. 6 e 7). [...] Ebbene, dall’analisi dell’iter argomentativo del suddetto schema d’atto – pur nella consapevolezza che tale specifica tipologia di documento non costituisce ancora la formalizzazione di un provvedimento impositivo e sanzionatorio – emergono elementi che lasciano trasparire il forte convincimento dell’Autorità fiscale che effettivamente i crediti d’imposta impiegati in compensazione da parte della Società in occasione del versamento delle ritenute Irpef e/o dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025 possano qualificarsi come irrituali non essendo pertanto legittimamente impiegabili in compensazione».
1.6. Ne seguiva la Comunicazione di chiusura indagini il 18 maggio 2025 ed il successivo 22 maggio veniva notificato atto di deferimento contenente le seguenti incolpazioni:
1. il sig. [omissis], all’epoca dei fatti Amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 S.r.l.;
2. il sig. [omissis], all’epoca dei fatti procuratore dotato di poteri di rappresentanza della società
F.C. Trapani 1905 S.r.l.;
3. la società F.C. TRAPANI S.r.l.; per rispondere:
1. il sig. [omissis], all’epoca dei fatti Amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della Società F.C. Trapani 1905 S.r.l.:
della violazione degli artt. 4, comma 1, 31, comma 1, e 33, comma 4, lett. d) ed f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI), punto 2), terzo e quarto capoverso, delle NOIF, per non avere ritualmente assolto agli obblighi di versamento:
1. entro il termine del 17 febbraio 2025, delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa € 370.123,00;
2. entro il termine del 16 aprile 2025, delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2025, per un importo pari a circa € 241.950,00;
Segnatamente, eludendo la normativa federale in materia gestionale ed economica, per avere lo stesso provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025, con l’utilizzo di crediti di imposta formalmente acquistati in virtù di contratti di cessione di crediti di imposta, che l’Agenzia delle Entrate, con la notifica dello schema di atto n. TY9CR3S00073/2025, avvenuta in data 22 aprile 2025, ha ritenuto inesistenti per mancanza del presupposto costitutivo; in ogni caso, per avere lo stesso provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025, a mezzo di compensazione ex art. 17 del D. Lgs. 241/97, con l’utilizzo indebito di crediti d’imposta maturati da soggetti terzi.
2. il sig. [omissis], all’epoca dei fatti procuratore dotato di poteri di rappresentanza della Società
F.C. Trapani 1905 S.r.l.:
violazione degli artt. 4, comma 1, 31, comma 1, e 33, comma 4, lett. d) ed f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI), punto 2), terzo e quarto capoverso, delle NOIF, per non avere ritualmente assolto agli obblighi di versamento:
1. entro il termine del 17 febbraio 2025, delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa € 370.123,00;
2. entro il termine del 16 aprile 2025, delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2025, per un importo pari a circa € 241.950,00;
Segnatamente, eludendo la normativa federale in materia gestionale ed economica, per avere lo stesso provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025, con l’utilizzo di crediti di imposta formalmente acquistati in virtù di contratti di cessione di crediti di imposta, che l’Agenzia delle Entrate, con la notifica dello schema di atto n. TY9CR3S00073/2025, avvenuta in data 22 aprile 2025, ha ritenuto inesistenti per mancanza del presupposto costitutivo; in ogni caso per avere lo stesso provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025, a mezzo di compensazione ex art. 17 del D. Lgs. 241/97, con l’utilizzo indebito di crediti d’imposta maturati da soggetti terzi.
3. la Società F.C. TRAPANI 1905 S.r.l.:
a. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg. [omissis] e [omissis], entrambi tesserati dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
b. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dagli art. 31, comma 1, 33, comma 4, lett. d) ed f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI), punto 2), terzo e quarto capoverso, delle NOIF, che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.
1.7. Vale dar atto della circostanza che, come emerge dal verbale di contraddittorio tra la società ricorrente e l’AdE, il Trapani si è avvalso dell’istituto del ravvedimento operoso.
2. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - adottava la decisione n. 0092/TFNSD- 2024-2025, depositata il 4 giugno 2025, con la quale “irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. [omissis], mesi 6 (sei) di inibizione; - per il sig. [omissis], mesi 6 (sei) di inibizione; - per la società FC Trapani 1905 Srl, punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026”.
Secondo il Tribunale «[…] Basti in proposito leggere quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate nel citato schema di atto laddove nel verificare l’affidabilità dei crediti ceduti a F.C. Trapani 1905 s.r.l., con riferimento alle società …. s.r.l.s. e ... s.r.l., analizzando le due dichiarazioni iva dalle quali insorgerebbero i presunti crediti e con il semplice incrocio con i dati di acquisto e senza procedere ad un accertamento approfondito, ha già rilevato clamorose e sospette incongruenze relative alla voce acquisti che ne lasciano intendere l’inesistenza. Sul punto i deferiti non hanno né provato né mai sostenuto che i crediti ceduti dal …. SPV
s.r.l. e portati in compensazione orizzontale fossero veri ed esistenti. In definitiva, le compensazioni operate dai deferiti devono ritenersi illegittime, con la conseguenza, già riconosciuta dalla stessa Agenzia delle Entrate nello schema di atto notificato, che l’estinzione del debito relativo ai contributi Inps ed alle ritenute Irpef per i mesi da novembre 2024 a febbraio 2025 non si è verificata. La tesi dei deferiti per i quali il sistema informatico a fronte delle compensazioni orizzontali avrebbe generato delle quietanze di pagamento, presenti nel cassetto fiscale, con l’effetto che i crediti per ritenute fiscali e contributi Inps si sarebbero estinti, residuando il solo diritto dell’Agenzia delle Entrate di recuperare il credito illegittimamente compensato, non è condivisibile. Infatti l’esposizione con il Fisco permane, anche se la si vuole chiamare recupero e soprattutto è rimasta invariata nel suo ammontare originario (fatti salvi sanzioni ed interessi). Inoltre le risultanze (formali e non sostanziali) del sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate non possono certo imporsi sull’ordinamento settoriale sportivo e sul disposto dell’art. 85 NOIF in forza del quale la definizione dei rapporti con il Fisco e con l’Inps entro determinati termini è essenziale a tutela della par condicio tra le società sportive. Ed invero le operazioni poste in essere dai deferiti non hanno in alcun modo definito i suddetti rapporti proprio perché, aldilà del titolo, i debiti sono tutt’ora in essere così come la conseguente inadempienza e l’Agenzia delle Entrate è legittimata a pretenderne il pagamento. D’altronde, diversamente opinando, si finirebbe per legittimare il fatto che l’estinzione di un debito possa avvenire a seguito del possesso di un modello di quietanza da parte del sistema informatico, in attesa di verifica, a prescindere dall’esistenza di un pagamento effettivo, avallando ogni forma di elusione. Lo stesso dicasi per il Durc, prodotto in atti, che certo attesta la (provvisoria) regolarità contributiva per un determinato lasso temporale, ma che è destinato ad essere revocato non appena ultimato il controllo effettivo sui versamenti contributivi del sodalizio sportivo. Da ultimo, in relazione alle norme dell’ordinamento autonomo sportivo, i mancati versamenti alle scadenze degli istituti previsti dall’art. 85 NOIF, come pure i ritardi, costituiscono illeciti connotati da mera condotta omissiva in quanto violativi di un obbligo di un facere, ossia la corresponsione di una determinata somma entro un preciso termine normativamente stabilito, il cui il mancato adempimento è elemento costitutivo della fattispecie di illecito, reclamando l'ordinamento sportivo l'assoluta regolarità dei versamenti ai fini di dimostrare l'affidabilità della società iscritta ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l'indicazione di precisi limiti di scadenza ed obblighi di comunicazione all'autorità federale di controllo, sanzionandone con severità la violazione. Non a caso la giurisprudenza sportiva (ex multis, CFA, SS.UU. dec. n. 63 2022-2023) afferma che la ratio del sistema amministrativo- contabile delle società calcistiche professionistiche è quella di garantire la regolarità delle competizioni mediante la partecipazione di società che possano dimostrare, anche tramite un rigoroso sistema di controllo ex post ed in adesione ad inderogabili principi di trasparenza, una capacità finanziaria riferita a tutto l'arco temporale della specifica annualità sportiva, assolvendo agli oneri finanziari e contributivi previsti dalla legge, facendo fronte diligentemente agli oneri di gestione ed in generale ai costi che caratterizzano una stagione sportiva nel suo complesso. Il rispetto di tali regole, prima fra tutte la prevalenza della sostanza sulla forma e la trasparenza informativa, ha quindi un diretto collegamento con le norme sanzionatorie previste dall'ordinamento sportivo (Collegio di Garanzia dello sport, SS. UU. dec. n. 45/2022). 2.6. Sotto il profilo soggettivo i deferiti lamentano che, non solo non sarebbero gli artifici del disegno fraudolento contestato, ma neppure ne avrebbero responsabilità alcuna, asserendo di essere state vittime di una vera e propria truffa ordita ai loro danni, al punto di aver presentato apposta denuncia allegata alla memoria difensiva. Sul punto, senza travalicare dalle proprie competenze, il Collegio osserva che, anche qualora l’iniziativa di cercare di estinguere i debiti fiscali e contributivi con lo strumento dell’acquisto di crediti da portare in compensazione fosse ascrivibile ai suggerimenti del commercialista e della società di consulenza, il sodalizio non potrebbe invocare la propria buona fede atteso che la suddetta operazione è stata possibile con il suo concorso sotto svariati profili commissivi e soprattutto omissivi, in spregio agli obblighi di diligenza e vigilanza, rilevanti anche ai sensi dell’art. 4 CGS1. […] La giurisprudenza concorde della giustizia sportiva ritiene, difatti, non idoneo, ai fini dell’esclusione della responsabilità disciplinare della società e dei suoi vertici, il fatto che un’attività rilevante sul piano disciplinare sia stata svolta da terzi, ciò in quanto, ai sensi dell’art. 1228 c.c., “il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera svolta di terzi, risponde anche dei fatto dolosi o colposi di costoro” e, analogamente, ai sensi dell’art. 2409 c.c. “ i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro … commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti” (CFA, Dec. n. 65 2024-2025). Alla stregua dei suddetti principi, deve riconoscersi la responsabilità degli odierni deferiti per le condotte contestate 3. In particolare la responsabilità degli addebiti di cui al deferimento va ascritta in proprio sia all’Amministratore Unico della Società, signor [omissis] sia, in misura paritaria, anche al procuratore dotato dei poteri di rappresentanza del sodalizio sportivo ed abilitato anche ai versamenti omessi signor [omissis] e agli stessi, anche alla luce dei precedenti, va irrogata la sanzione dell’inibizione di mesi sei che risulta congrua e proporzionata al disvalore delle loro condotte in relazione alla violazione degli obblighi di condotta (certamente comprensivi anche di quelli di natura contabile ed amministrativa) di cui all’art. 4, comma 1, CGS, del divieto di assumere comportamenti diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica di cui all’art. 31, comma 1, CGS e degli obblighi di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi alle due scadenze di cui dell’art. 33, comma 4, lett. d) e f) CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 85 NOIF. 4. A sua volta F.C. Trapani 1905 s.r.l. risponde dei comportamenti ascritti ai soggetti che ne hanno la rappresentanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS nonché a titolo di responsabilità propria essendo direttamente punibile ai sensi dell’art. 31, comma 1 e 33, comma 4, lett. d) e f) CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI, punto 2, terzo e quarto capoverso NOIF. Orbene, per pacifica giurisprudenza, consolidata da
1 Secondo la decisione di primo grado, invero, “- ha infatti responsabilità per la scelta dei professionisti anche solo sotto il profilo della culpa in eligendo ed in vigilando; - ha acquistato crediti con modalità formali difformi da quelle previste dalle norme di legge; - li ha acquistati da una società veicolo neocostituita (il 9.10.2024), che non ha mai depositato bilanci, ha un capitale sociale assai modesto (Euro 25.000,00=), non ha dipendenti e l’amministratore unico ha 25 anni, dati che sarebbero facilmente emersi da una banale visura camerale, tali da indurre a più di un sospetto sull’affidabilità del contraente; - non ha verificato che la società cedente, per quanto il suo oggetto sociale ricomprendesse lo svolgimento di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge n. 130/1999, mediante l’acquisizione a titolo oneroso di crediti pecuniari (ivi inclusi i crediti nascenti da prestiti obbligazionari), sia esistenti che futuri, individuabili in blocco ove si tratti di una pluralità di crediti, finanziata attraverso il ricorso all’emissione dei titoli di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) L. n. 130/1999, risultasse compresa nell’elenco pubblico delle società veicolo di cartolarizzazione autorizzate dalla Banca d’Italia ad operazioni di cartolarizzazione di crediti; - ha consentito che dei presunti crediti iva (neppure risultanti dai codici tributi dalle premesse dell’atto di cessione) venissero utilizzati tramite compensazione orizzontale vietata dalle legge; - non ha messo in atto alcun controllo, neppure generico, sull’esistenza e sulla veridicità dei crediti iva portati in illegittima compensazione; - è ricorsa consapevolmente a tale operazione al fine di trarne un vantaggio economico avendo pagato i crediti risparmiando il 25% del loro valore nominale”. plurime decisioni della CFA a Sezioni Unite, senza alcun intervento demolitorio del Collegio di Garanzia, ciascuna delle condotte contestate relativamente al mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per ogni scadenza federale, da ritenersi autonome (CFA, SS.UU, dec.
n. 132 2023-2024), è sanzionabile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. g) “a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”, limite edittale dichiarato invalicabile verso il basso, attesa la funzione stessa della sanzione conseguente all’infrazione di cui si è resa responsabile la società sportiva. Ciò è desumibile non solo dal tenore letterale “a partire da almeno…”, ma anche dalla natura e funzione retributiva della sanzione e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Ed in effetti la sanzione della penalizzazione in classifica va ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere avvantaggiati dall’handicap posto a carico del trasgressore. “E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra, e conseguentemente in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta l’insormontabilità dei limiti edittali” (ex multis, CFA., SS.UU., Dec. n. 89 2019-2020, richiamata dai deferiti; CFA, SS.UU., dec. n. 21 2024-2025). Ne consegue che il sodalizio sportivo va sanzionato con la penalizzazione di otto punti in classifica (quattro per le due scadenze di febbraio - riferite a novembre/gennaio) per ritenute Irpef e contributi Inps e quattro per le due medesime scadenze di aprile 2025 – riferite a febbraio). Giusta applicazione del disposto di cui all’art. 33, comma 4, lett. f) ed in ossequio al principio generale di cui all’art. 8, lett. g), CGS secondo il quale “se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”, atteso che una sanzione a carico di F.C. Trapani 1905 s.r.l. per gli omessi versamenti delle scadenze di febbraio 2025 nella corrente stagione sportiva sarebbe priva di effetti, tale penalizzazione dovrà scontarsi integralmente nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026, in uno a quella riferita agli omessi versamenti di febbraio 2025, come da previsione regolamentare».
3. Decidendo sull’appello interposto, la CFA, con la decisone quivi impugnata, confermava le citate sanzioni, così tra l’altro argomentando: «L’eccezione contenuta nel primo motivo di reclamo, non trova riscontro nella decisione gravata. Si ipotizza, infatti, una omessa valutazione su un punto decisivo della controversia, relativamente agli incombenti fiscali e previdenziali relativi alla scadenza del 16.4.2025. Al contrario, si rinviene nelle motivazioni della decisione (v. 2.1 e 2.4) una puntuale analisi sulla operazione relativa anche alla scadenza del 16 aprile 2025, così da non poter sussistere il vizio di omessa pronuncia. La motivazione può anche non essere condivisa, ma essa è stata sviluppata nella decisione reclamata per entrambe le scadenze contestate dei mesi di febbraio e aprile 2025. L’eccezione va quindi rigettata. 11. Parimenti infondata appare essere l’altra eccezione in rito, costituita dalla presunta violazione dell’art. 80, comma 4, NOIF. Sul punto la decisione impugnata merita di essere confermata, anche nella parte in cui ha ritenuto che il termine di cui al predetto art. 80, comma 4, NOIF (così come introdotto dal C.U. 264/A del 27 giugno 2024) non può qualificarsi come perentorio, non rientrando tra quelli di cui all’art. 44, comma, CGS. Così come appare convincente la motivazione della decisione del Tribunale federale che non pone sullo stesso piano il mancato versamento diretto di tributi e contributi, con l’utilizzo della c.d. “compensazione orizzontale” non destinata ad emergere automaticamente (e immediatamente). Ed invero, quest’ultima procedura, che necessita di controlli estranei alla Co.Vi.So.C. attraverso la delega alla Agenzia delle entrate, abbisogna di un termine per l’esecuzione degli accertamenti non compatibile con quello previsto dall’art. 80, comma 4, NOIF. Il che rafforza il concetto che, trattandosi di fattispecie estintive di diversa natura, solo il versamento diretto delle imposte e dei contributi soggiace al termine di 10 giorni. Per concludere, va condivisa la parte della motivazione di primo grado che ha ritenuto la tempestività degli adempimenti posti a carico della Co.Vi.So.C. e della Procura federale nel disporre rispettivamente la segnalazione e il deferimento. 12. Il terzo motivo di reclamo (primo di merito), consiste sostanzialmente in una accesa critica del punto 2.5 della decisione e, in particolare, del valore probatorio del c.d. “schema di atto” della Agenzia delle entrate del 28.4.2025. La decisione del Tribunale federale fonda le sue ragioni in punto di diritto (v. inizio 2.5) sulla illegittimità della c.d. “compensazione orizzontale” (e nel reclamo non si rinviene una specifica censura su tale parte della motivazione). Sul punto va rilevato che, nel caso oggetto del presente procedimento è pacifico, i titolari dei crediti portati in compensazione (… srl e ... srl) siano stati soggetti diversi dal creditore (F.C. Trapani 1905 s.r.l.); ed è altresì pacifico che la compensazione dovesse avvenire tra crediti e debiti relativi a obbligazioni tributarie diverse. Correttamente, pertanto, il Tribunale federale ha ritenuto versarsi in una ipotesi di “compensazione orizzontale”, che, così come operata dal Trapani 1905 srl, è da ritenersi illegittima, essendo superate le regole stabilite dall’art. 17 d. lgs. n. 241/1997 e (può aggiungersi) dall’art. 15, comma 1, d. lgs. n.175/2014. È noto, infatti, l’orientamento della Corte federale d’appello in ordine alla valutazione sulla illegittimità della “compensazione orizzontale”, consentita solo allorquando i debiti e i contrapposti crediti siano nella titolarità del medesimo soggetto. Basti richiamare la recente decisione CFA Sez. Unite n. 98/2024-2025, del tutto sovrapponibile al caso di specie: “il punto nodale non è la compensabilità in astratto, effettivamente ammessa dalla legge e non certo negata dal Tribunale federale, quale modo di estinzione di una obbligazione. La ratio decidendi sposata dal Tribunale federale, del tutto condivisibile, è che la tipologia di crediti asseritamente utilizzata in compensazione era possibile solo in relazione al medesimo tipo di debito tributario (c.d. compensazione verticale) e solo a favore del medesimo soggetto creditore e non di terzi”. Trattandosi di fattispecie concreta rientrante nella disciplina della c.d. “compensazione orizzontale” disposta in modo illegittimo, sussistono, pertanto, buone ragioni per poter confermare la impugnata decisione, anche a prescindere dalle ulteriori doglianze dei reclamanti. Doglianze che, in ogni caso, si rivelano essere infondate. Ed invero, pur non potendo considerare lo schema d’atto della Agenzia delle entrate del 28.4.2025 un “atto definitivo”, il corredo informativo in esso contenuto, appare sufficiente per ritenere in questa sede che l’intera operazione di cessione dei crediti non sia sorretta da elementi di genuinità e coerenza tali da poter essere considerate legittima. Non a caso, come si legge nella decisione impugnata, i deferiti “lamentano che, non solo non sarebbero gli artefici del disegno fraudolento contestato, ma neppure ne avrebbero responsabilità alcuna, asserendo di essere state vittime di una vera e propria truffa ordita a loro danno, al punto di aver presentato apposita denuncia”. Diventerebbe, a questo punto, un mero sterile esercizio di forma l’esame delle critiche mosse dai reclamanti allo schema d’atto, quando loro stessi sostengono che a monte vi sia stato un disegno fraudolento e truffaldino. Sul piano della sussistenza dell’elemento oggettivo delle violazioni contestate, non pare necessario aggiungere altro e la decisione del Tribunale federale va confermata. 13. Anche il quarto motivo di reclamo non appare fondato e va respinto, poiché l’asserita “regolarità” dei versamenti IRPEF e INPS contrasta con quanto in precedenza rilevato in tema di illegittimità della compensazione “orizzontale”, si pone in contrasto con le risultanze della Agenzia delle entrate (che ha ipotizzato l’inesistenza delle operazioni di cessione) e, soprattutto, con la ipotesi di truffa ai danni della Trapani 1905 srl. 14. Sul quinto ed ultimo motivo di reclamo, pur risolvendosi in una inammissibile richiesta di applicazione delle attenuanti ex art. 13 CGS, non potendosi scendere sotto il minimo edittale (cfr. CFA, Sez. Unite n. 71/2024-2025), va rilevato che il Collegio si è posto il problema di analizzare sotto il profilo della sussistenza dell’elemento soggettivo, la scadenza del 16.4.2025, nella considerazione che lo schema d’atto della Agenzia delle entrate reca la data del 28.4.2025, vale a dire in epoca successiva a detta scadenza. In realtà, appaiono essere sussistenti, anche sotto il profilo soggettivo, tutti gli addebiti contenuti nella decisione del Tribunale federale, sia con riferimento alla culpa in eligendo che a quella in vigilando, essendo le operazioni connotate da superficialità (acquisto di una società veicolo neo costituita) e senza controlli adeguati sulla società cedente. L’unico elemento quindi da esaminare in questa sede per la seconda operazione è se l’avvenuta conoscenza dei rilevi della Agenzia delle entrate pervenuti dopo il 16 aprile 2025, possa aver in qualche modo aver indotto i reclamanti ad agire in inconsapevole buona fede. Tale accertamento presupporrebbe un corposo e specifico supporto probatorio non fornito in giudizio dai reclamanti, che, peraltro, viene integralmente assorbito dalla valenza oggettiva connessa al mancato regolare versamento delle scadenze contestate, caratterizzate entrambe da una illegittimità tale da imporre quel minimo di diligenza e di controllo sia per la prima (17.2.2025), sia per la seconda (26.4.2025) scadenza, a prescindere da quanto poi successivamente accertato. Diligenza che, con tutta evidenza, è mancata da parte dei reclamanti nella acquisizione e nella gestione dei crediti ceduti e nel loro utilizzo».
4. Hanno, dunque, proposto ricorso la Società F.C. Trapani 1905 S.r.l. e i sigg. [omissis] e [omissis], affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi, di diritto così riassumibili.
I. “Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”.
La CFA avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sulla eccezione relativa alla lamentata inerzia dell’AdE e della Co.Vi.Soc. in punto di comunicazione alla Società. Inoltre, la Corte non avrebbe motivato, con riferimento alla scadenza del 16 aprile 2025, sulla circostanza che le problematiche relative ai crediti utilizzati fossero emerse successivamente alla predetta scadenza.
II. “Omesso esame di un fatto controverso e di documenti decisivi per il giudizio. Violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e 6 CEDU”.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, tanto il TFN quanto la CFA non avrebbero motivato in ordine alla validità giuridica e sostanziale delle quietanze di pagamento generate dal sistema di AdE, versate in atti, che, in tesi, costituirebbero piena prova del pagamento delle spettanze relative al Trapani.
III. “Nullità della sentenza. Travisamento della prova. Violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e 6 CEDU”.
I ricorrenti censurano la decisione impugnata, sostenendo l’errore della CFA in ordine alla ricognizione del contenuto probatorio oggettivo della quietanza (che, come detto, dimostrerebbe la regolarità della condotta del Club): l’aver ignorato tale prova ha condotto, secondo i ricorrenti, ad un “risultato”, in termini di decisione, totalmente opposto a quello a cui si sarebbe pervenuti in caso di puntuale analisi della citata prova.
IV. “Illegittimità della sentenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis della legge n. 212/2000, dell’art. 17 d.lgs. n. 241/1997, nonché degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione in combinato disposto e dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e legalità”.
La CFA (punto 12 della decisione gravata) avrebbe riproposto una sommaria e imprecisa ricostruzione dell’istituto della compensazione, sovrapponendo e confondendo il piano civilistico e quello fiscale. Invero, anzitutto, lo Schema d’Atto notificato alla società non è configurabile come un atto impositivo e dunque non definitivo né impugnabile, ma è esclusivamente un atto con funzioni conoscitive e finalizzato all’istaurazione di un contraddittorio con l’ente impositivo. Nella vicenda per cui è causa, dunque, le sanzioni sarebbero state irrogate senza che vi sia stata una effettiva verifica sulla legittimità dell’operazione da cui è nato il credito in contestazione e dunque sul fatto generativo del credito.
V. “Manifesta irragionevolezza ed illegittimità della decisione impugnata laddove - seppure in presenza di attenuanti obbiettive - ha illogicamente ed illegittimamente negato la possibilità in astratto di irrogare una sanzione inferiore al limite edittale, in palese contrasto con i principi sanciti dalla giurisprudenza sportiva che invece in più occasioni ha ammesso tale possibilità”.
Si contesta, richiamando giurisprudenza costituzionale, l’automatismo nell’applicazione del quantum sanzionatorio operato dal Tribunale e confermato in secondo grado. La discrezionalità propria degli organi di giustizia sportiva ben avrebbe potuto condurre ad una sanzione più mite (quantomeno per quanto riguarda la scadenza del 16 aprile 2025), anche mediante l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 CGS FIGC.
VI. “Manifesta irragionevolezza ed illegittimità della decisione impugnata laddove - seppure in presenza di attenuanti obbiettive - ha illogicamente ed illegittimamente negato, violandoli, il principio del “merito sportivo” e della “sacralità dei risultati sportivi conseguiti sul campo” così come sanciti dalla giurisprudenza sportiva”.
VII. “Manifesta irragionevolezza ed illegittimità della decisione impugnata laddove ha illogicamente ed illegittimamente attribuito alla esponente società la responsabilità per “per culpa in vigilando ed in “eligendo””.
La superficialità e l’assenza di adeguati controlli, rimproverati alla Società ricorrente, non sarebbero, in tesi, ravvisabili atteso che, anzitutto, la stessa si è affidata alla consulenza professionale, come cennato, di un autorevole e qualificato intermediario finanziario. Inoltre, la pretesa violazione dei doveri di diligenza non troverebbe alcun riscontro nel caso di specie alla luce della giurisprudenza dello stesso Collegio di Garanzia (decisone n. 58/2021), che ha chiarito che la culpa in eligendo può ravvisarsi solo se vi siano elementi dimostrativi di una individuazione del destinatario dell’incarico professionale che sia frutto di una valutazione scorretta.
4.1. I ricorrenti, Società F.C. Trapani 1905 S.r.l. e sigg. [omissis] e [omissis], chiedono al Collegio di Garanzia, in accoglimento del ricorso, previa riforma della decisione impugnata:
- in via principale, di annullare senza rinvio la decisione della CFA n. 0120/CFA-2024-2025, Registro Procedimenti n. 0124/CFA/2024-2025, pubblicata e comunicata in data 30 giugno 2025 e, per l'effetto, di essere prosciolti dalle incolpazioni loro rispettivamente ascritte, con conseguente annullamento integrale della sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2025/2026 per la Società e della sanzione dell’inibizione di mesi 6 ciascuno per i sigg. [omissis] e [omissis] in proprio;
- in via subordinata, di annullare senza rinvio la decisione della CFA n. 0120/CFA-2024-2025, Registro Procedimenti n. 0124/CFA/2024-2025, pubblicata e comunicata in data 30 giugno 2025 e, per l'effetto, di rideterminare il trattamento sanzionatorio da applicare nei loro confronti nella misura minima che sarà ritenuta di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata, di annullare con rinvio la decisione impugnata, rilevando i profili di violazione dei principi di ragionevolezza e di legittimità indicati in narrativa, in particolare, laddove la CFA non ha ritenuto di avere la facoltà di disporre una sanzione anche inferiore al minimo edittale, alla luce sia della possibilità in astratto di irrogare una sanzione inferiore al minimo, sia della effettiva sussistenza, nel caso di specie, di ragioni valide a giustificare la riduzione della sanzione minima prevista, con specifico riferimento a quanto indicato in narrativa.
5. Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. SULLA MANIFESTA INFONDATEZZA DEL PRIMO MOTIVO DI RICORSO:
pretesa omessa motivazione sul nesso causale tra il ritardo delle comunicazioni e la reiterazione dell'illecito.
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano che i Giudici federali avrebbero omesso di motivare su un punto decisivo, ovvero il nesso di causalità tra la presunta tardiva comunicazione delle irregolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Co.Vi.Soc. e la reiterazione, da parte della Società, della medesima modalità di pagamento per la scadenza del 16 aprile 2025.
La censura è priva di pregio.
L'obbligo di verificare la regolarità e la legittimità dei versamenti fiscali e contributivi incombe in via esclusiva sul contribuente e, per esso, sui suoi organi amministrativi. Tale dovere di diligenza non è in alcun modo attenuato o escluso da eventuali ritardi o omissioni degli organi di controllo, statali o federali.
La giurisprudenza, anche statale, è pacifica nell'affermare che la mancata tempestiva comunicazione, da parte degli enti di controllo, non esclude la responsabilità degli amministratori e revisori, i quali devono comunque adottare tutte le cautele necessarie per evitare danni alla società. Allo stesso modo, "la mancata tempestiva comunicazione da parte degli enti di controllo circa l'illegittimità delle compensazioni non esclude la responsabilità del contribuente, il quale è tenuto a rispettare i presupposti normativi per l'utilizzo dei crediti d'imposta" (Cass. Civ., 20 luglio 2021, n. 20644).
L'illecito disciplinare si perfeziona con il mancato versamento entro la scadenza federale. La causa di tale inadempimento – sia essa negligenza, imprudenza o, come nel caso di specie, l'utilizzo di uno strumento di pagamento inidoneo perché fondato su crediti inesistenti – attiene alla sfera di responsabilità esclusiva della società e dei suoi amministratori. Questi ultimi "hanno il dovere di verificare l’effettiva esistenza dei crediti fiscali utilizzati in compensazione” e non possono invocare a propria discolpa il silenzio degli organi di vigilanza.
La Corte Federale d'Appello, pertanto, non è incorsa in alcun vizio di omessa motivazione, avendo correttamente incentrato la propria analisi sull'oggettività della violazione (il mancato pagamento), ritenendo implicitamente irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, la questione della tempistica delle comunicazioni esterne, in piena conformità con i principi giuridici consolidati (Cass. Civ., 29 gennaio 2019, n. 2400).
2. SULLA MANIFESTA INFONDATEZZA DEL SECONDO GRUPPO DI MOTIVI (A, B, C):
preteso omesso esame delle quietanze di pagamento, travisamento della prova e violazione di legge in materia di compensazione.
I ricorrenti deducono, sotto vari profili, la violazione di legge e il vizio di motivazione per non aver i Giudici federali attribuito valore di prova piena del pagamento alle quietanze generate dal sistema dell'Agenzia delle Entrate e per aver erroneamente interpretato la disciplina della compensazione. Anche tali doglianze sono destituite di ogni fondamento.
In primo luogo, i ricorrenti confondono il piano procedurale con quello sostanziale. La quietanza di pagamento rilasciata dal sistema telematico attesta unicamente l'avvenuta ricezione e processazione del modello F24, ma non certifica in alcun modo la validità sostanziale dell'operazione, né, tantomeno, l'esistenza e la legittima fruibilità del credito utilizzato in compensazione (Cass. Civ., 27 luglio 2025, n. 21540 e Cass. Civ., 27 giugno 2025, n. 17370). L'utilizzo di un credito "inesistente" rende il pagamento tamquam non esset, con la conseguenza che l'obbligazione tributaria e contributiva deve considerarsi a tutti gli effetti non adempiuta. La prova del regolare versamento grava sulla società, e tale prova non può certo essere costituita da una quietanza relativa a una compensazione illegittima.
In secondo luogo, la Corte Federale d'Appello ha correttamente qualificato come illegittima la c.d. "compensazione orizzontale" così come operata dalla Società. È principio cardine del nostro ordinamento tributario che la compensazione ex art. 17 D. Lgs. 241/1997 è consentita solo quando vi sia coincidenza tra il soggetto debitore e il soggetto titolare del credito. Nel caso di specie, è pacifico e ammesso dagli stessi ricorrenti che i crediti utilizzati in compensazione appartenevano a soggetti terzi (… S.r.l. e ... S.r.l.). Tale modalità operativa è radicalmente illegittima, poiché, come statuito anche dalla giurisprudenza di merito, "la fattispecie estintiva orizzontale non può dirsi perfezionata per carenza in capo alla ricorrente della titolarità del credito". L'operazione è, pertanto, viziata ab origine e non può produrre alcun effetto estintivo dell'obbligazione (Cass. Civ., 7 marzo 2019, n. 6645).
A maggiore precisazione, ed affinché si chiarisca in maniera netta il confine di legittimità della descritta operazione, va ricordato che la quietanza rilasciata a seguito della presentazione di un modello F24 che include una compensazione attesta, in prima istanza, il compimento di un'operazione contabile. Il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate riceve la delega di pagamento, la processa e ne rilascia una ricevuta che conferma l'avvenuta presentazione e l'esecuzione contabile. Diversi giudici di merito hanno definito tale documento come una "mera presa d’atto dell’Amministrazione Fiscale" o un documento idoneo a provare il "fatto storico" che il contribuente ha portato un credito in compensazione, ma non di per sé sufficiente a dimostrare l'effettivo effetto estintivo dell'obbligazione.
L'effetto estintivo del debito tributario tramite compensazione è subordinato all'effettiva esistenza, certezza, liquidità ed esigibilità del credito opposto. La quietanza non certifica la sussistenza di tali requisiti sostanziali. L'Amministrazione Finanziaria conserva il pieno potere di controllare, anche in un momento successivo, la legittimità del credito utilizzato dal contribuente, entro i termini di accertamento previsti dalla legge.
L’onere di dimostrare la piena e sostanziale regolarità dei propri adempimenti incombe sulla società che chiede la licenza. Scegliendo di adempiere alle proprie obbligazioni attraverso un meccanismo complesso e rischioso come la compensazione con crediti di terzi, la ricorrente si è assunta la responsabilità delle eventuali irregolarità di tale operazione. Di fronte alla formale contestazione dell’Agenzia delle Entrate, la Società non ha fornito alcuna prova contraria idonea a fugare i gravissimi dubbi sulla regolarità del pagamento.
Sul punto non può non rilevarsi come la compensazione effettuata sia stata fatta in assenza di base normativa e come tale in violazione di legge; infatti, la principale modalità operativa attraverso cui questo principio (la compensazione) trova attuazione è la cosiddetta "compensazione orizzontale" o "speciale", disciplinata dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questa norma consente ai contribuenti di eseguire versamenti unitari di imposte e contributi, estinguendo i propri debiti mediante l'utilizzo di crediti vantati nei confronti dei medesimi enti impositori. Tale meccanismo permette di compensare debiti e crediti anche di diversa natura (ad esempio, un debito IRPEF con un credito IVA), ma ciò sempre in presenza di determinati requisiti e presupposti, ovvero nel rispetto del:
1) principio di tassatività ed inderogabilità (solo nei casi e con le modalità espressamente previsti dalla legge) (cfr. Cass. Civ., 13 aprile 2025, n. 9644);
2) identità dei soggetti: l'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 limita l'applicazione della compensazione all'ipotesi di crediti "nei confronti dei medesimi soggetti”;
3) origine dei crediti: crediti ammessi in compensazione sono esclusivamente quelli "risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche" presentate dal contribuente. Un credito non può essere legittimamente compensato se non emerge da una dichiarazione ritualmente presentata.
Pertanto, una diretta e importante conseguenza del principio di identità soggettiva è il divieto di utilizzare la compensazione nell'ambito di un accollo di debito d'imposta altrui. Sebbene l'art. 8, comma 2, della Legge n. 212/2000 ammetta l'accollo del debito d'imposta, ciò non significa che l'accollante (il soggetto che si fa carico del debito altrui) possa estinguere tale debito utilizzando i propri crediti fiscali. L'articolo 1 del Decreto-Legge n. 124/2019 ha formalizzato questo divieto, stabilendo che per il pagamento di un debito accollato "è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante". Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che tale divieto era già insito nel sistema e nei principi vigenti anche prima di questa norma, proprio per la mancanza del requisito dell'identità soggettiva tra debitore e creditore (cfr. Cass. Civ., 13 aprile 2025, n. 9644). L'accollo, infatti, non trasferisce la titolarità del debito tributario, che rimane in capo al contribuente originario (accollato).
In linea con tale orientamento anche la giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, che ha chiaramente precisato come «secondo la giurisprudenza prevalente della Cassazione, alla quale si ritiene di aderire, la compensazione in materia tributaria “è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge” (Cass., 22 giugno 2021, n. 17836; analogamente, fra le tante, Cass, 26 gennaio 2021, n. 1668 e Cass., 23 aprile 2020, n. 8068). Secondo tale condivisibile giurisprudenza, tale principio non può ritenersi superato per effetto dell'art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il cui ottavo comma prevede, infatti, che, “Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione…”. Tale disposizione conferma che la compensazione è possibile solo nei casi previsti dalla legge e fra questi non vi è un’ipotesi generale di compensazione realizzata avvalendosi di crediti tributari di terzi.
Peraltro, con risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017, la stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che la compensazione, fatte salve limitate eccezioni previste specificamente da disposizioni normative ad hoc, trova applicazione solo per i debiti (e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi. Va aggiunto, a confutazione di una ulteriore argomentazione di parte ricorrente, secondo cui i modelli F2 già allegati alla domanda di iscrizione al campionato Lega Pro 2021/2022 risulterebbero tutti quietanzati e, pertanto, i pagamenti in compensazione risulterebbero regolari, che in realtà la quietanza non prova la regolarità nel merito degli specifici adempimenti, regolarità che per le ragioni sopra esposte è da escludere nel caso di specie» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 60/2021).
Da ciò deriva che la ricorrente ha effettuato una operazione non ammessa dalla legge.
Infine, è irrilevante la natura non definitiva dello "Schema d'Atto" dell'Agenzia delle Entrate. Tale atto è stato il mero veicolo attraverso cui l'irregolarità è emersa, ma la decisione dei Giudici federali si fonda sul fatto oggettivo e incontrovertibile dell'illegittimità della compensazione operata, a prescindere dalla qualificazione formale dell'atto che l'ha portata alla luce.
In tale prospettiva, giova precisare che lo “Schema d’atto” notificato dall’Agenzia delle Entrate, pur essendo un atto endoprocedimentale e non definitivo ai fini fiscali, costituisce un elemento di prova gravissimo e pienamente rilevante ai fini della valutazione sportiva. La comunicazione formale da parte dell’autorità fiscale statale, che qualifica i crediti usati per il pagamento come “verosimilmente inesistenti”, è un fatto oggettivo che mina alla radice la regolarità del versamento effettuato dalla ricorrente. Va, per completezza motivazionale, chiarito che lo schema d'atto è un atto preparatorio con cui l'Amministrazione Finanziaria comunica al contribuente la pretesa tributaria che intende formalizzare, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento definitivo. La sua funzione è quella di consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa in una fase antecedente alla formazione dell'atto impositivo, presentando osservazioni e documenti che l'Ufficio è tenuto a valutare. La Corte di Cassazione, sul punto e recentemente, ha affermato che “in materia di contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 12 c. 7 L. 212/2000, nel caso in cui l'Ufficio – dopo la notifica del PVC (processo verbale di constatazione) redatto a seguito di accesso, ispezione o verifica presso il contribuente e nel corso del contraddittorio instauratosi a seguito della comunicazione da parte del contribuente delle osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori – formuli ulteriori rilievi o nuove contestazioni rispetto a quelle contenute nel PVC, delle quali il contribuente venga a conoscenza per la prima volta, il termine di sessanta giorni di cui ancora all'art. 12 c. 7 L. 212/2000 inizia a decorrere a partire dal momento in cui l'Ufficio ne notizia il soggetto sottoposto a controllo e non dalla precedente data di consegna o notificazione del PVC, anche se i fatti materiali conosciuti dall'Amministrazione finanziaria e posti a base della nuova contestazione sono stati già rilevati in occasione della redazione del PVC medesimo” (Cass., 7 gennaio 2025, n. 287), in tal modo garantendo una partecipazione effettiva del contribuente che ritenga di essere nel giusto, sin da subito, senza dover peraltro attendere lo spirare del termine finale dei 60 giorni, con ciò potendo velocizzare le procedure connesse all’atto finale sia esso confermativo o demolitorio dell’accertamento.
Non vi è stato, dunque, alcun omesso esame di documenti decisivi o travisamento della prova, ma una corretta valutazione giuridica dei fatti e dei documenti alla luce della normativa applicabile.
3. SULLA MANIFESTA INFONDATEZZA DEL TERZO MOTIVO DI RICORSO: pretesa irragionevolezza della sanzione e possibilità di scendere al di sotto del minimo edittale.
I ricorrenti lamentano l'irragionevolezza della decisione nella parte in cui la CFA ha negato la possibilità di irrogare una sanzione inferiore al minimo edittale.
La doglianza è infondata. La Corte Federale d'Appello ha fatto corretta applicazione dei principi vigenti nell'ordinamento sportivo, richiamando una propria specifica e recente decisione a Sezioni Unite (n. 71/2024-2025), che evidentemente consolida l'orientamento sulla inderogabilità dei minimi edittali per violazioni di tale gravità.
La determinazione della sanzione rientra nella discrezionalità dell'organo giudicante, il quale deve però muoversi all'interno della cornice edittale prevista dalla norma. L'applicazione di una sanzione inferiore al minimo costituisce un'eccezione che deve essere sorretta da circostanze assolutamente straordinarie e da un'espressa previsione normativa che la consenta, elementi che non ricorrono nel caso di specie. Al contrario, la gravità della violazione, che incide direttamente sul principio fondamentale della par condicio tra le società, giustifica ampiamente l'applicazione della sanzione nella misura prevista dalla norma, senza alcuna riduzione.
Sul punto Questo Collegio ha recentemente affermato che la normativa federale sancita dal Manuale di Licenze Nazionali (specificativo in subjecta materia di alcune norme del Codice di Giustizia Sportiva), nel prevedere due punti di penalizzazione per le società che non abbiano (rectius, avessero – ratione temporis) effettuato i prescritti versamenti relativi alle ritenute IRPEF e alle ritenute INPS, non sia da ritenersi dimidiabile quanto alla penalizzazione, laddove uno dei due versamenti sia stato correttamente eseguito, valorizzando la lettera “e” congiuntiva della prescrizione endofederale. In buona sostanza, i punti di penalizzazione previsti non si riferiscono al cumulo delle violazioni, nel senso che la congiunzione “e” intenda affermare che se non vengono versate entrambe le obbligazioni (INPS e IRPEF) la penalizzazione è di due punti, di guisa che il pagamento di una di esse comporti lo sconto di un punto; apertis verbis, la sanzione dei due punti non comprende il cumulo delle due posizioni violate insieme e, pertanto, laddove una di esse non sia stata commessa, un punto vada “scontato”.
«Invero, la lettera della norma non pare voler disgiungere le due obbligazioni, ma semplicemente elencarle e, sia linguisticamente che stilisticamente, la lettera “e” congiuntiva assolve esattamente a questa funzione trattandosi di sole due prescrizioni; infatti, se le obbligazioni da assolvere entro il termine prescritto fossero state più di due si sarebbe proceduto ad elencarle con la virgola di separazione e con la “e” congiuntiva finale per l’ultima di esse: è in pratica una tecnica di linguaggio legislativo. La previsione dei due punti di penalizzazione non è altro che la tipizzazione di una sanzione che si applica quale prescrizione secca in presenza delle violazioni elencate nel medesimo articolo e tanto sia nel caso di violazione di una soltanto delle obbligazioni sia nel caso di entrambe. Si tratta, in buona sostanza, di una soglia minima di penalizzazione, come peraltro il Collegio di Garanzia e in particolare Questa Sezione ha avuto modo di affermare all’uopo, sottolineando che trattasi di un limite edittale minimo al di sotto del quale non può scendersi neppure all’esito di valutazioni su attenuanti o altre circostanze di esonero di responsabilità. Milita in tale direzione anche un ragionamento a contrario laddove, ad esempio, la norma stabilisse una sanzione con la locuzione “fino a 10 punti”, cioè fissando un tetto massimo, e ciò tanto perché la certezza della sanzione deve essere ben chiara nel suo “effetto fisarmonica”, costruendo, cioè, un tracciato, con una linea di partenza ed una di traguardo, all’interno del quale e solo in quella forbice operare una rimodulazione della sanzione in un senso o nell’altro (Collegio di Garanzia, Prima Sez., decisione n. 42/2020).
Diversamente opinando e seguendo l’opzione ricostruttiva della ricorrente, la quale pretenderebbe che il Collegio di Garanzia, ma più in generale gli organi di giustizia sportiva, determinino le sanzioni a propria discrezione sulla base di valutazioni fattuali (si paga una contribuzione e quindi si ha diritto alla dimidiazione della sanzione), si realizzerebbe una distorta applicazione della norma di cui all’art. 12 del C.G.S.; invero, se risulta condivisibile l’assunto della determinazione delle sanzioni sulla base delle valutazioni dei fatti, rectius circostanze aggravanti e/o attenuanti, non può non rilevarsi come tali valutazioni e determinazioni siano esercitabili all’interno di un range normativo ben preciso nel quale muoversi, atteso che sfugge all’invocato sindacato di questo Collegio che, ad accogliere la pretesa ricorrente, dovrebbe sostituire la sua funzione di “giustizia sulla fattispecie” a quella di “costruzione di una fattispecie”, cioè di un’azione di governo dell’organizzazione sportiva che sfugge a qualsivoglia giudice (Collegio di Garanzia, Sez. Unite, decisione n. 27/2020).» (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 23/2025).
Nessuna censura, pertanto, può essere ascritta al ragionamento del Giudice a quo, che ha correttamente interpretato il dettato normativo endofederale facendo applicazione di un mero calcolo matematico ovvero moltiplicando il limite minimo come prescritto per il numero delle violazioni perpetrate.
4. SULLA MANIFESTA INFONDATEZZA DEL QUARTO MOTIVO DI RICORSO: pretesa violazione del principio del "merito sportivo".
Con argomentazione suggestiva ma giuridicamente inconsistente, i ricorrenti invocano la violazione del principio del merito sportivo.
Tale principio, lungi dall'essere violato, è in realtà tutelato e rafforzato dalle sanzioni irrogate. Il regolare svolgimento delle competizioni e la salvaguardia del merito sportivo presuppongono, infatti, il rispetto da parte di tutti i partecipanti delle medesime regole, prime fra tutte quelle che garantiscono la regolarità gestionale e la par condicio economica. Una società che omette di versare imposte e contributi acquisisce un indebito vantaggio finanziario rispetto alle altre società che onorano puntualmente i propri obblighi, alterando così le condizioni di equa competizione. Sanzionare tali condotte non significa mortificare il risultato del campo, ma garantirne la genuinità, assicurando che esso sia il frutto di un confronto leale tra contendenti che operano nel rispetto delle regole comuni.
Valga sul punto la illuminante decisione del Collegio di Garanzia dello Sport che ha fissato principi generali cui Questa Sezione intende uniformarsi proprio per tutelare il merito sportivo, stabilendo che il nastro di partenza delle competizioni deve essere egualitario, nel senso che prima di scendere in campo le società debbono giocare un’altra partita, fuori dal campo, in ambito finanziario ed amministrativo, rispettando le regole previste, all’uopo affermando che «Ai sensi dell’art. 33, comma 4, del CGS FIGC, le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare, secondo la lett. b) della citata disposizione, il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), di almeno due punti di penalizzazione in classifica. L’art. 85, lett. c), par. V, delle NOIF, in tal guisa, nella parte in cui prevede che le società devono documentare alla FIGC, secondo le modalità e le procedure stabilite, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera in favore dei tesserati, lavoratori, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, costituisce parte integrante e rilevante del sistema dei controlli finalizzati alla verifica dell’equilibrio finanziario delle società che partecipano ai campionati di calcio professionistici e persegue il fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni.
La ratio della norma, che nella sua attuale formulazione non ammette deroghe all’obbligo di periodica dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge, deve essere individuata non soltanto nell’esercizio di un controllo sull’avvenuto rispetto di norme primarie volte alla tutela degli operatori del settore, ma anche sulla solidità finanziaria delle società e sulla correttezza della loro gestione economica, che sono elementi fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive. Tale impostazione ermeneutica risulta confermata dall’art. 10, comma 3, del CGS della FIGC, che prevede specifiche sanzioni per il caso di accertato mancato pagamento, da parte delle società, delle ritenute Irpef, nei termini fissati dalle disposizioni federali.
La portata della norma deve intendersi in senso onnicomprensivo, come riferentesi a tutte le obbligazioni scadute relative a contributi Inps, ed il relativo scrutinio deve parimenti essere conforme non soltanto al tenore letterale dell’art. 85, lett. c), par. V, comma 1 (ove il riferimento anche a «quelle precedenti ove non assolte prima» viene ribadito per ciascuna scadenza bimestrale), ma anche a tutto il contesto regolamentare nel quale la disposizione è inserita, con la centralità del perseguimento dell’obiettivo di un attento controllo sull’equilibrio economico- finanziario delle società di calcio professionistiche a garanzia del regolare svolgimento dei campionati. E ciò in quanto l’inadempimento relativo al pagamento dei contributi INPS nei confronti dei dipendenti e collaboratori è un oggettivo indice (secondo la normativa organizzativa della FIGC) della stabilità economica e finanziaria delle società, tanto da imporne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini ed anche di specifici obblighi di comunicazione periodica all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo.
La norma di cui all’art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V, come nel caso della disciplina delle c.d. Licenze Nazionali e, quindi, nel settore delle ammissioni ai campionati, è posta a presidio della regolarità delle competizioni sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria dei clubs. In tal guisa, anche il mancato pagamento degli emolumenti nei confronti dei dipendenti e collaboratori è assunto dall’ordinamento sportivo ad indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, onde presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini di adempimento e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.). La ragione di tale interesse, anche con riferimento all’adempimento di prestazioni pur formalmente rientranti nel novero dei rapporti privati con terzi, risiede nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, attraverso l’informativa periodica, nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo. Emerge evidente come le norme federali poste (appunto) a presidio del richiamato “controllo” sulle società sportive prevedano, in caso di una loro violazione da parte delle stesse società, l’applicazione di una sanzione predeterminata ex lege che, nel caso di specie, è pari ad “almeno” due punti di penalizzazione. E tanto a prescindere da eventuali termini quantitativi e qualitativi che connotano la violazione ascritta, in ogni caso non conoscibili dal Collegio di Garanzia» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 26/2024; Conforme Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 44/2023).
5. SULLA MANIFESTA INFONDATEZZA DEL QUINTO MOTIVO DI RICORSO: pretesa illegittima attribuzione di responsabilità per culpa in eligendo e in vigilando.
Infine, i ricorrenti negano ogni addebito di culpa in eligendo e in vigilando, sostenendo di essersi affidati a un intermediario qualificato.
L'argomento non può essere accolto. La responsabilità della gestione sociale è un onere che grava primariamente e in via non delegabile sugli amministratori. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, gli amministratori hanno il dovere di verificare l’effettiva esistenza dei crediti fiscali utilizzati in compensazione [...] e rispondono per mala gestio in caso di omissione di tale controllo. Affidarsi a consulenti esterni non esonera gli amministratori dal dovere di vigilanza e controllo sull'operato dei propri delegati, specialmente a fronte di operazioni finanziarie complesse e potenzialmente rischiose come quella posta in essere. La responsabilità non è esclusa neppure se si agisce sulla base di pareri di consulenti, qualora non si adottino "ulteriori cautele". Nel caso di specie, la diligenza minima avrebbe imposto una verifica sulla reale esistenza e provenienza dei crediti, onere che è stato palesemente disatteso.
Ad adiuvandum, va ricordato come il Collegio di Garanzia (Sez. I, decisione n. 20/2025) ha recentemente precisato che, anche a mente dell’art. 2086 c.c., l’imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita di continuità aziendale.
Obbligo nuovo, ma non più così nuovo, considerato che la previsione risale ancora ad un intervento legislativo del 2019. Nuovo, ma non così sconosciuto, atteso che l’elemento organizzativo è da sempre insito nella natura stessa del fenomeno impresa ed il compito dell’imprenditore è esattamente quello di organizzare mezzi e attività onde evitare di compromettere il corretto esercizio dell’impresa (calcistica) e minare la sostenibilità, rectius stabilità finanziaria della società (cfr. Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, n. 44/2023).
La stessa ammissione da parte dei ricorrenti di essere state vittime di una vera e propria truffa costituisce la più evidente conferma della totale assenza di adeguata vigilanza e del carattere quantomeno superficiale e negligente della condotta tenuta che, al più, legittimerebbe una tutela risarcitoria in danno dei colpevoli della presunta dichiarata truffa laddove dimostrata ed accertata. La decisione della CFA è, anche su questo punto, immune da censure.
Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso si palesa in ogni sua parte infondato e deve, pertanto, essere respinto, con la conseguente conferma della decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge, poste in solido a carico delle parti ricorrenti, in favore della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 26 settembre 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Angelo Maietta
Depositato in Roma, in data 7 novembre 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
