CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 79 del 13/11/2025 – omissis / FIGC
Decisione n. 79
Anno 2025
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Virgilio D’Antonio - Relatore
Anna Cusimano
Francesco Delfini
Enzo Paolini - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2025, presentato, in data 5 settembre 2025, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Di Cintio,
nei confronti
della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,
e
della Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,
avverso
il dispositivo n. 0004/CSA-2025-2026, procedimento n. 0002/CSA/2025-2026, emesso dalla Corte Sportiva d’Appello FIGC, Sezioni Unite, il 25 luglio 2025, e le relative motivazioni, pubblicate in data 6 agosto 2025, con decisione numero 0008/CSA, con cui, nel giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, CGS CONI, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, con la decisione n. 54/2025 depositata in data 24 giugno 2025, concernente la decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale FIGC, Sezione III, n. 0155/CSA-2024-2025, depositata in data 18 marzo 2025, è stato accolto parzialmente il reclamo del suddetto ricorrente e, per l'effetto, sono state ridotte le sanzioni della inibizione fino al 28 febbraio 2026 e del divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, fino al 31 maggio 2025.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
uditi, nell’udienza del 28 ottobre 2025, il difensore della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv. Cesare Di Cintio, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. Virgilio D’Antonio.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso del 5 settembre 2025, il sig. [omissis] ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione n. 8 della Corte Sportiva di Appello della FIGC, a Sezioni Unite, del 6 agosto 2025, con la quale è stato accolto parzialmente il reclamo del suddetto ricorrente, con conseguente riduzione delle sanzioni irrogategli, a seguito del rinvio disposto dal Collegio di Garanzia, Sez. I, con decisione n. 54/2025, che aveva annullato con rinvio la decisione della medesima CSA FIGC n. 15 del 18 marzo 2025.
Al fine di meglio inquadrare la vicenda portata alla cognizione del Collegio di Garanzia, oggi in sede di impugnazione avverso la decisione del giudice del rinvio che ha chiuso la fase rescissoria, occorre premettere quanto segue.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara del 1° dicembre 2024, presso lo stadio comunale di [omissis], [omissis] - [omissis], valida per la sedicesima giornata del Campionato di Serie D.
Il referto arbitrale, acquisito dal Giudice di prime cure, riportava quanto segue: «Per tutta la durata della gara, nel gabbiotto sopra gli spogliatoi, dirigenti riconducibili alla società di casa [omissis] proferivano offese razziste nei miei confronti come: sei un marocchino di merda, viscido, devi tornare al paese tuo a mangiare le banane. Insultavano anche l'assistente numero 1 proferendo offese di ogni tipo, su di lui e la sua famiglia. Un soggetto non identificato che si presentava come [omissis] entrava nel TDG a fine primo tempo dicendo: sei un negro di merda, sono in grado di farti scomparire dalla faccia della terra a te e tua madre, accorrevano in campo tutta una serie di dirigenti non identificati, lo stesso mi seguiva fin davanti gli spogliatoi, provando a farmi uno sgambetto. I dirigenti della società di casa assistevano alla scena senza intervenire in alcun modo. Lo stesso, dava tre cazzotti alla porta dicendo: se non vi comportate bene io vi sparo alle gambe. Durante il 2’ tempo proferiva offese razziste verso di me, e verso i calciatori ospiti n. 7 [omissis] e
n. 9 [omissis]. A fine gara, rimaneva nel gabbiotto al di sopra degli spogliatoi ed insieme ad altri colleghi, sputando ai calciatori che sotto si accingevano negli spogliatoi, colpendo calciatori avversari. A fine gara, derideva i giocatori di colore, facendo così scoppiare una lite violenta di poco fuori dallo spogliatoio, ma comunque fuori dal recinto di gioco. Nella confusione, i Carabinieri accorrevano, lo stesso [omissis] portava il pollice al collo facendo a gesto intimidatorio di tagliarmi la gola. Noi ci chiudevamo nello spogliatoio dopo aver visto dirigenti di casa colpire ospiti, senza identificare chi. Lo stesso si avvicinava a noi a fine gara, minacciandoci e continuandomi a dare del negro e del figlio di puttana e proferire che: sono libero di fare quello che voglio perché con il patrimonio che ho sono riuscito a comprare anche la coscienza di chi giudicherà il tuo referto». Inoltre, l’arbitro e l’assistente n. 2 riferivano che, subito dopo l’espulsione, il calciatore n. 7 del [omissis], [omissis], sarebbe stato offeso da circa un centinaio di tifosi della [omissis], con frasi razziste e con il verso della scimmia.
1.1. Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale si determinava tanto nei confronti della [omissis] quanto dell’odierno ricorrente come segue:
i) nei confronti del sodalizio: «SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE EFFETTIVE – CAMPO NEUTRO – PORTE CHIUSE ED AMMENDA € 4000,00 […] Per avere
persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società rivolto espressioni offensive ed implicanti discriminazione per motivi di razza nei confronti del Direttore di gara. Inoltre, propri dirigenti tolleravano ripetuti atteggiamenti intimidatori nei confronti degli ufficiali di gara ed insieme ad altre persone prendevano parte ad una violenta rissa nel corso della quale venivano sferrati calci e pugni all'indirizzo di tesserati avversari. Inoltre, propri sostenitori rivolgevano grida e espressioni implicanti discriminazione razziale all'indirizzo di un calciatore avversario. Infine, per mancanza di acqua calda, volontariamente tolta, dallo spogliatoio arbitrale (R A - R AA)»;
ii) nei confronti del [omissis], di interesse in questa sede: «INIBIZIONE FINO AL 30/6/2026 E DIVIETO DI ACCEDERE AGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI O GARE CALCISTICHE, ANCHE AMICHEVOLI, IN AMBITO FIGC FINO AL 30/06/2025 […] Per
avere - al termine del primo tempo, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco rivolgendo al Direttore di gara espressione offensiva ed implicante denigrazione e discriminazione per motivi di razza. Il medesimo inseguiva l'ufficiale di gara fino all'ingresso nello spogliatoio arbitrale cercando di farlo cadere e rivolgendogli espressioni e gesti (3 pugni sulla porta) intimidatori;
- nel corso del secondo tempo, reiterato a più riprese le espressioni implicanti discriminazione razziale nei confronti dell'arbitro e di due calciatori avversari;
- al termine della gara, attinto con sputi alcuni calciatori avversari mentre abbandonavano il terreno di gioco ed in seguito rivolto espressioni offensive e discriminatorie nei confronti dei medesimi calciatori, innescando una violenta rissa tra i tesserati delle due società durante la quale il medesimo rivolgeva gesto intimidatorio all'indirizzo del Direttore di gara. Si rendeva necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine.
Infine, reiterava ulteriormente la condotta minacciosa, offensiva e discriminatoria nei confronti dell'arbitro per di più millantando indebite influenze e corruttela degli organi di giustizia sportiva. Sanzione così determinata anche in ragione della pervicace e manifesta violazione dei principi fondamentali dello Statuto FIGC come determinati ai sensi dell'art.2. (R A - R AA)».
2. In data 3 dicembre 2024, il sig. [omissis] presentava reclamo dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello avverso la riportata decisione del Giudice Sportivo.
La Corte Sportiva d’Appello, all’esito dell’udienza del 13 dicembre 2024, disponeva con ordinanza la sospensione delle sanzioni e disponeva una integrazione delle indagini a cura della Procura Federale. Acquisite le indagini suppletive, la Corte Sportiva d’Appello, rigettata l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo le sanzioni dell’inibizione fino al 28 febbraio 2026 ed il divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, fino al 31 maggio 2025.
3. Il [omissis] promuoveva ricorso al Collegio di Garanzia il 1° aprile 2025.
È opportuno rianalizzare le doglianze presentate in quella sede dall’odierno ricorrente.
i) “Violazione di legge - Difetto di giurisdizione sportiva - Travisamento dei fatti - Difetto di istruttoria”. Secondo il ricorrente, il richiamo fatto dalla Corte al Regulations on the Status and Transfers of Players si traduceva in una erronea e falsa applicazione del medesimo, atteso che le norme internazionali in parola si riferiscono esclusivamente agli atleti e non anche ai dirigenti e non possono trovare applicazione analogica. Parimenti erronei erano, in tesi, i richiami agli artt. 1 e 2 del CGS FIGC, e le argomentazioni spese dalla CSA non sarebbero state in grado di provare che lo stesso fosse un amministratore di fatto del club, ruolo che doveva essere dimostrato sulla scorta di elementi concreti che comprovassero la sua sostituzione di fatto agli amministratori formalmente investiti di tale incarico e di elementi di peso volti a provare una sua effettiva ingerenza gestionale nella vita della società, per di più con carattere di continuità.
ii) “Difetto di motivazione per illogicità e travisamento dei fatti - Difetto dei presupposti di istruttoria
- Motivazione apparente”.
Il sig. [omissis] contestava la veridicità e il difetto di motivazione in ordine agli elementi di fatto presi in considerazione dalla CSA.
iii) “Erronea applicazione della sanzione per violazione dei presupposti di fatto o di diritto nonché per sua manifesta irragionevolezza - Travisamento dei fatti”.
La CSA avrebbe commesso un grave errore nella determinazione della sanzione, allorché, in applicazione dell’art. 28 CGS FIGC, non aveva individuato la sanzione base partendo dai presupposti di fatto e di diritto della fattispecie e avrebbe illegittimamente riconosciuto, senza motivare sul punto, l’aggravante di cui all’art. 9, c. 1, lett. h), prevista solo in casi particolarmente “gravi”, congiuntamente con quella prevista all’art. 14, lett. a), del CGS FIGC. Ciò non avrebbe consentito, secondo la prospettazione del sig. [omissis], di operare alcun controllo sull’operato della Corte, che era quindi giunta alla determinazione della pena finale in modo apodittico e irragionevole.
4. La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, con la citata decisione n. 54/2025, accoglieva il ricorso statuendo, per punti, come segue.
A. Quanto all’applicazione o meno ai dirigenti del paragrafo 4 del Regulations on the Status and Transfers of Players, tale disposizione, come sottolineato dal ricorrente, è riferita esclusivamente agli atleti ed è stata introdotta dalla F.I.F.A. a tutela degli atleti stessi ovvero per favorire la ripresa dell’attività agonistica sia in ambito professionistico che amatoriale.
Estendere i suoi effetti anche ai dirigenti, per un verso, contrasta con il dato letterale della disposizione e, per altro verso, significherebbe, paradossalmente, penalizzare piuttosto che favorire la categoria dei dirigenti, i quali rimarrebbero assoggettati alla giustizia sportiva pur in assenza di tesseramento.
Quindi, considerata la specialità della norma in commento, la stessa, anche in ragione della sua natura sostanzialmente afflittiva perché, appunto, estenderebbe il regime sanzionatorio, non è suscettibile di applicazione analogica e tanto in ossequio al principio di tassatività nelle norme incriminatrici codificato nell’art. 14 delle Disposizioni sulla Legge in generale.
B. Relativamente, invece, al dedotto ruolo di amministratore di fatto ascritto al sig. [omissis], ribadito che, in forza del vincolo di giustizia, sono soggetti alla amministrazione degli organi di giustizia sportiva, i tesserati e gli affiliati, affinché possa invocarsi il vincolo, laddove si invoca la sussistenza dell’amministrazione di fatto ex art. 2639 c.c., è necessario che il giudice del merito accerti in maniera incontrovertibile e non concettuale e deduttiva la sussistenza dei presupposti oggettivi.
Così, in particolare, questa Sezione: «Orbene, sia la giurisprudenza di legittimità che di merito ha osservato che la qualifica di amministratore di fatto di una società si desume dal concreto esercizio, in modo continuativo e significativo, di poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Cassazione penale, sentenza n. 34381/2022), affermando il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto di una società, deve essere valorizzato l'esercizio in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, od anche soltanto di alcuni di essi.
In pratica, il ruolo di amministratore di fatto si configura quando un soggetto partecipa attivamente alla gestione aziendale, ovvero assume decisioni rilevanti in materia di strategia o operazioni, ovvero controlla la contabilità e le finanze dell’impresa (Cass. Civ., n. 34381/2022, n. 1546/2022,
n. 27163/2018, Trib. Venezia, 21 settembre 2024, Trib. Milano, 28 maggio 2017, n. 8336).
Ciò posto, dall’esame delle motivazioni sviluppate dalla Corte Sportiva d’Appello nella decisione impugnata, emerge evidente che quest’ultima ha utilizzato argomentazioni, mai valorizzate dalla giurisprudenza di legittimità, che non possono ritenersi idonee per la qualificazione giuridica del sig. [omissis] come amministratore di fatto.
Quanto ai profili processuali e di legittimità, la Suprema Corte, con un recente arresto (Cass. Pen., Sez. V, n. 16414 del 28 febbraio 2024), ha ribadito in modo inequivoco l’ambito dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto di una società, rilevando che “la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell’attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare”; e tale accertamento risulta “insindacabile in sede di legittimità[…] solo se sostenuto da motivazione congrua e logica[…] in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito”».
Il Collegio, dunque, riteneva che la Corte Sportiva d’Appello non avesse correttamente applicato i principi di diritto utili alla configurazione dell’amministratore di fatto e che, come tale, non potesse essere ritenuto il presupposto delle sanzioni inflitte al ricorrente; così discorrendo, secondo il Collegio remittente, “spetterà ai giudici del merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati, come validamente individuabili in elementi sintomatici di gestione o cogestione della società - 1. il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa; 2. la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria; 3. la costante assenza dell'amministratore di diritto; 4. la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti - risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualunque fase dell'iter gestionale, decisionale, organizzativo, amministrativo, produttivo e disciplinare dell’azienda”.
Questo il principio di diritto conseguentemente emanato: “La qualificazione di amministratore di fatto di una società deve essere affermata in applicazione del dettato dell’art. 2639 c.c. alla presenza di oggettivi elementi sintomatici di gestione o cogestione della società - 1. il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa; 2. la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria; 3. la costante assenza dell'amministratore di diritto; 4. la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti - risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualunque fase dell'iter gestionale, decisionale, organizzativo, amministrativo, produttivo e disciplinare dell’azienda”.
5. In data 25 luglio 2025, si apriva, conseguentemente, la fase rescissoria del procedimento de quo, conclusa con la decisione, quivi impugnata.
La CSA, in sede di rinvio, così statuiva: “accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce le sanzioni: - dell'inibizione, fino al 28 febbraio 2026; - del divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito F.I.G.C., fino al 31 maggio 2025. Nulla per le spese. Dispone, ove non già effettuata, la restituzione del contributo per l'accesso alla Giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alla parte con Pec”.
5.1. La Corte rigettava preliminarmente l’eccezione preliminare volta alla declaratoria di estinzione del giudizio: «Dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate emerge come il termine di durata del procedimento di rinvio celebrato dinanzi alla Corte sportiva di appello sia di sessanta giorni (art. 54 del CGS FIGC, secondo il cui comma 1 le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro sessanta giorni dalla proposizione del reclamo di secondo grado, termine che, per effetto del comma 2, opera anche in caso di annullamento con rinvio o comunque in caso di regressione alla fase procedimentale precedente; art. 110 del CGS FIGC, secondo il cui comma 3, se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito di reclamo al Collegio di Garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni; art. 38 del CGS CONI, secondo il cui comma 3, se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni).
Tale termine, tuttavia, non decorre dal giorno del deposito del dispositivo da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, come in via prioritaria ha sostenuto il Sig. OMISSIS, il quale ha invocato, in particolare, l’applicabilità al caso di specie del principio sancito dall’art. 58, comma 3, del CGS CONI - secondo cui “Il procedimento si intende definito con la pubblicazione del dispositivo della decisione che avviene nei 5 giorni successivi all’udienza” -, deducendo, altresì, il mancato di rinvenimento, nel fascicolo di causa, di una eventuale comunicazione formale da parte del Collegio di Garanzia alla CSA di trasmissione del fascicolo per il seguito di competenza.
In realtà, il Collegio ha provveduto a restituire formalmente gli atti alla CSA con apposita comunicazione, trasmessa in data 24.06.2025, a mezzo di Posta Elettronica Certificata, dall’indirizzo collegiogaranziasport@cert.coni.it all’indirizzo cortesportiva.appello@pec.figc.it. Detta missiva non è rinvenibile nel fascicolo di causa visibile alle parti in quanto concernente rapporti diretti tra i due Organi di giustizia sportiva (Collegio e CSA), ma in ogni caso la sua mancata conoscenza in capo alla parte non inficia in alcun modo il proprio diritto di difesa in quanto la data della predetta comunicazione coincide con quella del deposito delle motivazioni della decisione del Collegio.
È, quindi, dal 24.06.2025 e non dalla data del deposito del dispositivo, che inizia a decorrere il termine di sessanta giorni per la pronuncia; e ciò per due ordini di ragioni.
La prima è che sia l’art. 38 del CGS CONI che l’art. 110 del CGS FIGC prevedono espressamente che nei procedimenti di natura disciplinare detto termine decorra dalla data in cui vengono restituiti gli atti del giudizio dal Collegio di Garanzia dello sport all'organo giudicante che deve pronunciarsi in sede di rinvio.
A quest’ultimo riguardo giova chiarire che il presente giudizio non è qualificabile alla stregua di un procedimento c.d. “disciplinare” (che, a norma di quanto previsto nei Regolamenti sopra richiamati, si identifica con i giudizi che trovano impulso nell’atto di deferimento ad istanza della Procura Federale dinanzi al Tribunale Federale competente), bensì quale procedimento appartenente alla c.d. giustizia “tecnica” (che mira a garantire il corretto svolgimento delle competizioni e il rispetto delle relative disposizioni e che si attiva d’ufficio a seguito dei rilievi che il Giudice sportivo opera sulla base del referto steso dal Direttore di Gara o di impulso di parte nelle ipotesi previste dal CGS); tuttavia, non risultano essere vigenti disposizioni codicistiche, afferenti la c.d. giustizia “tecnica”, che prevedano specificatamente il dies a quo di decorrenza del predetto termine (a titolo esemplificativo, tra le Norme generali sul procedimento, l’art. 54, comma 2, del CGS FIGC si limita a prevedere che “I termini di cui al comma 1 operano anche in caso di annullamento con rinvio o in caso di regressione alla fase procedimentale precedente”, mentre l’art. 62, comma 2, del CGS CONI, sui Procedimenti, dispone che “In ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi”).
Ne consegue che, anche in assenza di disposizioni che stabiliscano un termine di decorrenza diverso da quello indicato per il procedimento “disciplinare”, quest’ultimo deve trovare applicazione, in via analogica, alla presente fattispecie, in ossequio al dovere generale dell’interprete di colmare quella che, in caso contrario, risulterebbe essere una lacuna dell’ordinamento, conseguendone l’applicabilità al caso di specie degli artt. 38 del CGS CONI e 110 del CGS FIGC, i quali regolano e disciplinano un procedimento (disciplinare) diverso da quello in delibazione, ma rispondono evidentemente alla medesima ratio, precisandosi che tale inferenza logico-giuridica non si scontra con il generale divieto di applicazione analogica previsto dall’art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale.
In secondo luogo, a rafforzare la conclusione testé raggiunta rileva la circostanza che, a seguire la tesi sostenuta da parte reclamante - secondo cui, come detto, il predetto termine decorrerebbe dal deposito del dispositivo da parte del Collegio di Garanzia dello Sport sulla scorta del disposto dell’art. 58 del CGS CONI, in base al quale il procedimento davanti al Collegio si intende definito con la pubblicazione del dispositivo della decisione – si finirebbe con l’impedire l’osservanza del dovere che incombe sulla Corte Sportiva d’Appello di uniformarsi al principio di rinvio fissato dal Collegio di Garanzia nella motivazione della sua decisione e non già nel dispositivo.
A conferma di quanto detto, la stessa comunicazione del Collegio di restituzione degli atti alla Corte sportiva è stata inoltrata con la seguente dicitura: “…si trasmette il fascicolo del procedimento di cui all’oggetto, per il seguito di competenza”, dovendosi intendere a tale titolo l’instaurazione e celebrazione del giudizio di rinvio.
In conseguenza di quanto sopra, dalla data del 24.06.2025 di restituzione degli atti del procedimento R.G. ricorsi n. 32/2025, instaurato su ricorso del Sig. OMISSIS e conclusosi con decisione munita di motivazioni depositata il 24 giugno 2025, alla data di celebrazione dell’udienza del 25 luglio 2025 dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Nazionale della Figc, risultano essere decorsi 31 giorni, termine inferiore a quello di 60 giorni previsto dalle norme sopra richiamate, conseguendone il rigetto dell’eccezione di intervenuta estinzione del presente giudizio sollevata da parte reclamane».
5.2. La CSA ha successivamente ripercorso e rianalizzato le condotte, provate, poste in essere dal [omissis] in occasione della citata gara della [omissis], nonché ha valutato la figura del ricorrente al fine di determinare in suo capo la figura di amministratore di fatto secondo gli elementi, puntualmente enucleati dal Collegio di Garanzia, delineati dalla normativa di riferimento, in particolare, l’art. 2639 c.c. i): il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa; ii) la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria; iii) la costante assenza dell'amministratore di diritto; iv) la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti - risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualunque fase dell'iter gestionale, decisionale, organizzativo, amministrativo, produttivo e disciplinare dell’azienda.
Secondo la CSA, tuttavia, «il corretto criterio di interpretazione e applicazione della normativa sportiva, con specifico riferimento alla presente controversia, deve trovare un irrinunciabile e non ignorabile punto di partenza nella Legge n. 280/2003, in forza della quale, ai sensi dell’art.1, comma 2, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo […] Fatta questa doverosa premessa, risulta innegabile come il Sig. OMISSIS, in base alle emergenze documentali in atti, non possa essere inquadrato nella figura dell’amministratore di fatto della società [omissis] in base ai rigidi principi indicati dal Collegio di Garanzia nella propria decisione. Occorre, tuttavia, evidenziare anche che, se la giustizia sportiva si dovesse attenere a questa specifica formalizzazione di requisiti in ogni occasione in cui un soggetto comunque chiaramente “collegato” o “riconducibile” ad una società ponga in essere atti o fatti che si concretizzino in condotte particolarmente gravi, come nel caso di specie, diverrebbe oggettivamente quasi impossibile attuare le prescrizioni disciplinari contenute nei regolamenti sportivi nei confronti di tali soggetti, i quali potrebbero quindi proseguire e reiterare le proprie condotte, nella consapevolezza di rimanere immuni da una giustizia, appunto quella sportiva, che, al contrario, intende contrastare ogni forma di minaccia, violenza, razzismo e discriminazione […] Inoltre, in base all’art. 2 C.G.S., riferito all’ambito di applicazione soggettivo:
“1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale.
2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale”.
Per altro verso, anche il successivo art. 4 C.G.S. rafforza e specifica il preciso collegamento tra l’ambito di applicazione del Codice e l’assoggettamento alle disposizioni federali generali (non riferite, quindi, a particolari settori o a determinate categorie di soggetti), che impongono obblighi di comportamento, compresi quelli relativi all’osservanza dei principi deontologici generali, dei principi dello Statuto, dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Proprio il richiamo al comma 2, dell’art. 2, del CGS FIGC, già contenuto nella precedente decisione della CSA, risulta determinante al fine di inquadrare e definire correttamente i margini di interpretazione e di operatività delle vigenti disposizioni dettate dai regolamenti sportivi in relazione alle condotte realizzate dal Sig. OMISSIS, posto che i soggetti tenuti ad osservare le norme generali di comportamento sono sottoposti all’applicazione delle sanzioni ed alla giurisdizione sportiva. […] Ne consegue che, sotto l'aspetto sistematico, il Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 2, comma 2, prende espressamente in considerazione anche la posizione dei soggetti che, pur non essendo tesserati, abbiano un nesso di collegamento oggettivo e/o soggettivo "qualificato" con la società sportiva, senza essere, per questo, inquadrati obbligatoriamente nella qualifica di amministratori di fatto della società stessa. Detta prescrizione, infatti, è stata formulata in modo volutamente ampio dal legislatore sportivo - comprendendo, da un lato, “i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società”, e, dall'altro, anche le “persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale” - proprio al fine di estendere in maniera quanto più trasversalmente possibile l'applicazione dei precetti e delle sanzioni sportive a tutti coloro che comunque svolgano o esercitino attività di natura e contenuto tali da poter essere considerati titolari di un rapporto definibile “qualificato" in seno all'ordinamento sportivo. Deve rilevarsi, per completezza di trattazione, che, oltre a configurare il signor OMISSIS come amministratore di fatto della [omissis], la decisione della CSA annullata dal Collegio di Garanzia aveva comunque già affermato in linea generale che allo stesso "è riconducibile il controllo di fatto della società [omissis], ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 II° comma C.G.S.". È proprio sotto tale profilo che questa Corte intende valutare la figura del Sig. OMISSIS, disancorandosi dalla qualificazione dell’incolpato quale amministratore di fatto della società, non ricorrendone i requisiti delineati dal Collegio in sede di rinvio, e verificare se sussistano sufficienti indici sintomatici che consentano di configurare una posizione di controllo, sotto molteplici forme, della società calcistica da parte dello stesso Sig. OMISSIS».
5.3. La Corte Sportiva si è conseguentemente spesa in una dettagliata elencazione di quegli elementi di fatto atti a dimostrare la posizione di controllo della predetta società da parte del ricorrente, sì da concludere che egli risulti «rientrare indubbiamente nel novero di quelle "persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale”, fattispecie delineata dalla seconda parte del comma 2 dell’art. 2». Secondo la CSA, pertanto, «i fatti e le circostanze sopra enucleati concorrono univocamente a dimostrare che esiste una diffusa percezione, sia all’interno della compagine societaria, che all’esterno della stessa, nonché nell’ambito della tifoseria e dei media, di una posizione di controllo sulla Società da parte dell’inquisito. Di conseguenza, non può revocarsi in dubbio che tra il OMISSIS e la [omissis] esista un chiaro ed evidente nesso di collegamento oggettivo “qualificato”».
5.4. Conclusivamente, i giudici di merito hanno determinato il summenzionato quantum sanzionatorio sulla base del seguente iter argomentativo “Alla luce delle prove raccolte, come emergenti dagli atti ufficiali di gara, nonché dalle indagini della Procura Federale, risulta dimostrato che il Sig. OMISSIS abbia ripetutamente pronunciato frasi ed espressioni razziste e discriminatorie nei confronti dell’arbitro [omissis] e di alcuni calciatori del [omissis], nonché frasi minacciose ed ingiuriose e compiuto atti violenti (colpi violenti sulla porta dello spogliatoio) nei confronti dell’arbitro [omissis] e degli Assistenti di gara [omissis] e [omissis], ponendo in essere delle condotte particolarmente gravi, tali da giustificare ampiamente l’irrogazione della sanzione di cui al dispositivo.
In ordine alle norme applicabili, come già dedotto nella precedente decisione della CSA, viene in rilievo l’art. 28, terzo comma, C.G.S., che prevede la sanzione minima della inibizione per quattro mesi e, nei casi più gravi, la sanzione del divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi di cui all’art. 9, primo comma - lett. g), a carico dei responsabili di comportamento discriminatorio, definito quale condotta che direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. Tale è da considerarsi quella addebitata al OMISSIS, connotata da oggettiva gravità e plurioffensività (siccome rivolta, nel contesto del medesimo evento sportivo, ad arbitro e calciatori del [omissis]), tenuto conto della descrizione dei fatti desumibile dagli atti ufficiali di gara e dalla relazione d’indagine trasmessa dalla Procura Federale. Viene, altresì, in rilievo, ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36, secondo comma - lett. a), C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023), che prevede la sanzione minima della inibizione per due mesi, a carico dei responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi, senza dubbio, quella addebitata al OMISSIS, che nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, pur non considerando provato e quindi sanzionabile il tentativo di sgambetto refertato in prossimità dell’accesso agli spogliatoi, si è comunque portato a brevissima distanza dall’arbitro, insultandolo, ed ha poi inseguito la terna arbitrale fino allo spogliatoio, colpendone violentemente la porta con intento intimidatorio, stando alla ricostruzione desumibile dalla relazione della Procura Federale ed alle dichiarazioni testimoniali dei presenti.
Peraltro, la sanzione risulta ancor più giustificata in ragione della peculiare posizione ricoperta dal OMISSIS, il quale, come detto, agisce pubblicamente uti dominus nella qualità sopra descritta, e che quindi è chiamato a osservare canoni di correttezza, lealtà e probità e di rispetto delle norme in forma estremamente rigida e rigorosa, dovendo mantenere sempre un contegno decoroso ed osservare una condotta leale ed esemplare nei confronti degli ufficiali di gara. Al OMISSIS è, pertanto, applicabile, ai fini della commisurazione della sanzione, anche la circostanza aggravante prevista dall’art. 14, primo comma - lett. a), C.G.S., per aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti alla sua posizione nella società [omissis].
Infine, il Collegio ravvisa i presupposti per l’applicazione della continuazione tra tutte le descritte condotte discriminatorie, ingiuriose e violente imputabili al OMISSIS, nell’unitario e prolungato contesto temporale entro il quale si sono verificate”.
6. Con il ricorso evidenziato in epigrafe, il sig. [omissis] ha impugnato la decisione della Corte Sportiva di Appello, enucleando i seguenti motivi di diritto.
I. “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 58 comma 3 CGS CONI e dell’art. 38 CGS CONI”.
Secondo la prospettazione del ricorrente, posta la natura tecnica del procedimento per cui è causa, la CSA ha illegittimamente dichiarato la non estinzione del giudizio per cui è causa. Invero, il [omissis] eccepisce la violazione del termine di sessanta giorni, fissato dall’art. 54, comma 2, del CGS FIGC, per la definizione del giudizio di rinvio, deducendo che, nel caso di specie, non troverebbero applicazione i diversi termini previsti dall’art. 110 del CGS FIGC e/o all’art. 38 del CGS CONI, in quanto afferenti al giudizio disciplinare. Inoltre, a detta del ricorrente, il predetto termine decorrerebbe dal giorno di deposito del dispositivo a cura del Collegio di Garanzia, in ossequio al principio sancito dall’art. 58, comma 3, del CGS CONI, secondo cui “Il procedimento (dinanzi al Collegio di Garanzia) si intende definito con la pubblicazione del dispositivo della decisione che avviene nei 5 giorni successivi all’udienza”. Secondo il ricorrente, in questo senso “nel giudizio disciplinare il computo dei termini di cui all’art. 38 CGS CONI decorre dalla trasmissione degli atti dal Collegio di Garanzia dello Sport al giudice di rinvio mentre, nel caso di procedimenti di natura tecnico-sportiva, il computo decorre dalla pronuncia della decisione del massimo grado di giustizia esofederale”. Di conseguenza, tra la data del 16 aprile 2025, di deposito del dispositivo da parte del Collegio di Garanzia e quella del 25 luglio 2025, di celebrazione dell’udienza del giudizio di rinvio dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Nazionale, risulterebbe essere abbondantemente decorso il termine di sessanta giorni applicabile in base ai criteri sopra delineati.
La riportata diversa ricostruzione offerta dalla CSA si risolverebbe in una violazione delle norme riportate in rubrica e ciò in quanto il ricorso all’analogia sarebbe illegittimo attesa l’assenza di un vuoto normativo da colmare.
II. “Eccesso di potere per violazione del principio d diritto enunciato dal Collegio di Garanzia (decisone n, 54/2025)”.
Eccepisce il ricorrente che, nonostante la chiarezza con cui il Collegio di Garanzia ha definito i principi di diritto ai quali la CSA avrebbe dovuto attenersi, questa ha riconosciuto l’assenza dei presupposti per configurare in capo al [omissis] la qualifica di amministratore di fatto, per poi tentare di eludere il vincolo stabilito dal Collegio, introducendo una qualificazione alternativa, definito come “rapporto qualificato ex art. 2, co. 2 CGS FIGC”. Tale incedere si risolverebbe nella violazione del principio di diritto emanato dal Collegio.
III. “Erronea determinazione della sanzione - Motivazione insufficiente/apparente - Manifesta irragionevolezza - Travisamento dei fatti”.
Il dispositivo della decisione è, in tesi, contraddittorio, poiché, pur riconoscendo una riduzione delle sanzioni, ha di fatto applicato lo stesso quantum sanzionatorio irrogato dalla decisone della CSA annullata.
6.1. Ha concluso il ricorrente chiedendo al Collegio: “IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento del ricorso; - dichiarare l’estinzione del procedimento a carico del signor [omissis] per violazione degli artt. 54 e 110 CGS FIGC, 58 CGS CONI; - annullare la decisone impugnata per violazione da parte della Corte Sportiva di Appello del principio di diritto enunciato dalla pronuncia di rinvio; - annullare la decisione impugnata per tutti i motivi dedotti in narrativa. In subordine, rideterminare le sanzioni nei minimi edittali, ritenendo comunque scontato il periodo già espiato …”.
7. Per resistere al ricorso nessuno si è costituito. La Procura Generale dello Sport intervenuta in udienza si è rimessa alla valutazione del Collegio tanto sulla eccezione preliminare quanto sulla eccepita violazione del principio di diritto.
Considerato in diritto
I.
Il Collegio è chiamato preliminarmente a valutare la eccepita estinzione del giudizio per lo spirare del termine di sessanta giorni per la definizione del giudizio di rinvio.
L’eccezione è infondata.
Come correttamente affermato dalla CSA, le norme che governano la durata dei giudizi sportivi sono gli artt. 54 e 110 del CGS FIGC e gli artt. 38 e 58 del CGS CONI (art. 54 del CGS FIGC, secondo il cui comma 1 le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro sessanta giorni dalla proposizione del reclamo di secondo grado, termine che, per effetto del comma 2, opera anche in caso di annullamento con rinvio o comunque in caso di regressione alla fase procedimentale precedente; art. 110 del CGS FIGC, secondo il cui comma 3, se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito di reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni; art. 38 del CGS CONI, secondo il cui comma 3, se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni).
Osserva il Collegio che, in termini generali e valevoli per ogni tipo di procedimento, il termine di sessanta giorni per la pronuncia del giudizio di rinvio non decorre affatto dal giorno del deposito del dispositivo da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, come sostenuto dal ricorrente, bensì dal momento in cui il Collegio restituisce gli atti all’organo a cui ha rinviato, ivi naturalmente comprese le motivazioni della decisione attraverso le quali è possibile adempiere all’osservanza del dovere che incombe sulla Corte di merito di uniformarsi al principio di rinvio fissato.
Invero, il medesimo art. 38 CGS CONI, al comma 3, stabilisce il termine di decorrenza dei sessanta giorni “dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport”; ebbene, «la chiara disposizione normativa di cui all’art. 38, comma 3, CGS CONI citato non può lasciare spazio ad altre interpretazioni: in claris non fit interpretatio. È di tutta evidenza che il dies a quo per la decorrenza del termine di conclusione del giudizio disciplinare debba essere individuato dalla data in cui il Giudice del rinvio riceve gli atti del procedimento da parte del Collegio di Garanzia e non nella data di comunicazione della decisione del Collegio di Garanzia» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 26/2018, in cui, inoltre, si afferma che «Non ha pregio, infatti, l’argomentazione proposta dai ricorrenti sulla presunta conoscenza di tutti gli atti del procedimento rinviato da parte del Giudice del rinvio, avendo scelto il legislatore sportivo di far decorrere il termine dalla ricezione effettiva degli atti da parte del Collegio di Garanzia. Nè trova fondamento la tesi secondo cui nel concetto di giudizio di rinvio andrebbero compresi entrambi i gradi di giudizio, per cui il termine di sessanta giorni dovrebbe comprendere sia la fase dinanzi al Tribunale che quella dinanzi alla Corte Federale d’Appello. Infatti, il giudizio di rinvio è quello dinanzi al Giudice cui il Collegio di Garanzia rinvia, che, nel caso di specie, è il Giudice di primo grado. Tale giudizio deve concludersi entro sessanta giorni, mentre il giudizio di impugnazione – che, peraltro, è del tutto eventuale, il che determinerebbe una variabilità dei termini di conclusione del giudizio, a seconda che vi siano o meno due gradi di giudizio – seguirà i termini ordinari (pertanto, quelli previsti dall’art. 38, comma 2, CGS CONI, il quale prevede che “Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo”). A seguire la tesi dei ricorrenti – come ha ben motivato la Corte Federale d’Appello – “dovrebbe computarsi – nel giudizio di rinvio – anche l’eventuale fase di impugnazione dinanzi al Collegio di Garanzia. Il che renderebbe sicuramente il termine di sessanta giorni impossibile da rispettare”»).
Nel caso di specie, il Collegio ha provveduto a restituire formalmente gli atti alla CSA con apposita comunicazione, trasmessa in data 24 giugno 2025, a mezzo di Posta Elettronica Certificata, dall’indirizzo collegiogaranziasport@cert.coni.it all’indirizzo cortesportiva.appello@pec.figc.it; ergo, dalla ora riportata data di restituzione degli atti del procedimento R.G. ricorsi n. 32/2025, conclusosi con decisione munita di motivazioni depositata il 24 giugno 2025, alla data di celebrazione dell’udienza del 25 luglio 2025 dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Nazionale della FIGC, risultano essere decorsi 31 giorni, termine inferiore a quello di 60 giorni previsto dalle norme sopra richiamate, con conseguente rigetto dell’eccezione.
II.
Può ora passarsi all’esame dell’eccepita violazione del principio di diritto emanato da questa
Sezione con la citata decisione di annullamento con rinvio n. 54/2024.
È d’uopo ricordare i principi che governano il giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia adito in sede di impugnazione avverso la decisione del giudice del rinvio che ha chiuso la fase rescissoria, nonché ribadire il crisma di vincolatività del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia in fase rescindente.
Per costante giurisprudenza del Collegio (cfr., Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 13/2023, decisione n. 98/2023 e precedentemente, Sezioni Unite, decisioni nn. 95/2019, 83/2019 e 17/2019), il principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia - così come quello enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. - costituisce la regola iuris per la decisione della fattispecie specificamente dedotta in giudizio, cui il giudice di rinvio deve attenersi; quest’ultimo, infatti, potrà decidere la causa secondo il suo convincimento in relazione ai fatti, i quali, però, andranno necessariamente valutati alla luce della regola stabilita dal Collegio di Garanzia. In particolare, «il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati» (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, ord. 4 ottobre 2018, n. 24200). Pertanto, in caso di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, così come per il difetto di motivazione o di istruttoria, il Collegio di Garanzia ha già avuto modo di puntualizzare che «il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 76/2018). Norma che governa tali ipotesi è, come noto, l’art. 12 bis, comma 3, dello Statuto del CONI: “Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all’organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto”. In pratica, pertanto, si tratta di verificare se il Giudice di appello abbia correttamente rinnovato la sua valutazione tenendo conto degli aspetti sottolineati dal Collegio di Garanzia nel suo provvedimento, rispettando il principio ivi espresso (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 41/2019, nonché, recentemente, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 42/2021: «L’art. 62, c.2 del Codice della Giustizia Sportiva, per il quale, in caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificatamente il/i principio/i a cui il giudice di rinvio deve uniformarsi, deve essere interpretato alla stregua di quanto previsto dall’art. 384 cod. proc. civ. Pertanto, da una parte, tali “principi di diritto” possono essere enunciati anche soltanto in modo implicito, anziché espresso, e possono essere enucleati dall’intero corpo della decisione; dall’altra, il giudice di rinvio è vincolato dalla sentenza di cassazione, che disponga appunto il rinvio, anche nell’ipotesi in cui sia stato riscontrato un vizio di motivazione. Ne consegue che il giudice del rinvio - pur chiamato ad una nuova valutazione dei fatti già accertati, ed eventualmente ad indagare su altri, tenendo conto delle preclusioni e decadenze già verificatesi - è comunque vincolato dalla sentenza che il rinvio ha disposto anche quando sia stato riscontrato un vizio di motivazione. E ciò gli impone, innanzitutto, di individuare il ‘principio’ ovvero i ‘principi’ in forza dei quali il ricorso al Collegio di Garanzia è stato accolto ed è stata assunta la relativa decisione»).
È, d’altronde, principio cardine dell’ordinamento giudiziario statale quello per cui il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento (Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2024, n. 3150) e che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata e, come tale, instaura un processo chiuso, nel quale, da un lato, è alle parti preclusa ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, prove (eccetto il giuramento decisorio), nonché conclusioni diverse, salvo che queste siano rese necessarie da statuizioni della sentenza dì cassazione, e, dall'altro, al giudice di rinvio competono gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata. Con la precisazione che, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Cass. civ., sez. II, 14 novembre 2017, n. 26894).
Come già affermato da questo Collegio a Sezioni Unite (decisione n. 17/2019, cit.), nei casi in cui il Collegio di Garanzia dello Sport annulli la decisione del giudice di merito con rinvio, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge, ovvero per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel primo caso, il giudice di rinvio è tenuto a uniformarsi al principio di diritto senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti ormai acquisiti al processo. Nel secondo caso, la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà, non limita il potere del giudice di rinvio, che conserva la libertà di decisione mediante autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al capo della sentenza oggetto del giudizio di legittimità. Tuttavia, in quest’ultimo caso, il giudice di rinvio è tenuto a giustificare e motivare il proprio convincimento, secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato e con necessità di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati. A tal fine, rileva l’obbligo di motivazione che grava su ogni organo giurisdizionale, secondo i parametri del giusto processo sanciti dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU, quale strumento diretto a consentire alle parti il controllo e la censura della decisione, nonché al giudice dell’impugnazione di sindacare compiutamente il provvedimento oggetto di gravame.
Nel caso di ulteriore impugnazione dinanzi al Collegio, come nel caso di specie, l’applicazione di questo principio non erode il confine dei poteri assegnati al Collegio di Garanzia, rimanendo comunque estranea al giudizio innanzi a quest’ultimo ogni sollecitazione estranea all’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del CONI e all’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, e quindi “fuori” dalle violazioni di norme di diritto ovvero da statuizioni della decisione impugnata che siano assolutamente carenti di motivazione. In altri termini, il controllo del Collegio, ai sensi dell’articolo 54, primo comma, CGS CONI, rimane dunque circoscritto, col filtro dei motivi di ricorso, alla verifica dell’attività del giudice del rinvio sia con riguardo alle norme di diritto evocate, sia con riguardo all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, con l’avvertenza di comprendere tra i parametri di commisurazione i principi di diritto enunciati in caso di rinvio, ai sensi dell’articolo 62, comma 2, CGS CONI (sul tema, cfr., altresì, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 69/2019 e Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 120/2021).
II.I.
Su tali basi deve scrutinarsi il ricorso proposto dal [omissis], verificando se effettivamente la CSA abbia rinnovato la sua valutazione, tenendo conto degli aspetti sottolineati dal Collegio di Garanzia nel suo provvedimento, rispettando i principi ivi espressi, nonché verificando se effettivamente il ricorso proposto sia nel segno testé tracciato, vale a dire se nello stesso si censuri effettivamente la violazione del principio di diritto espresso dal Collegio secondo i canoni di cui all’art. 54 CGS CONI ed all’art. 12 bis dello Statuto del CONI.
Ebbene, le “linee guida” tracciate dalla decisione di Questa Sezione, descritte supra sub. § 4, possono essere, per facilità di trattazione, riassunte nel senso di ritenere:
- che il motivo di ricorso in cui il sig. [omissis] sosteneva l’inapplicabilità ai dirigenti del paragrafo 4 “Terminal of activity” del F.I.F.A. Regulations on the Status and Transfers of Player, nonché l’insussistenza dei presupposti perché il sig. [omissis] potesse considerarsi amministratore di fatto e, quindi, soggetto alla giurisdizione sportiva, era fondato e andava accolto;
- che il paragrafo 4 del Regulations è riferito esclusivamente agli atleti ed è stato introdotto dalla F.I.F.A. a tutela degli atleti stessi ovvero per favorire la ripresa dell’attività agonistica sia in ambito professionistico che amatoriale;
- che estendere i suoi effetti anche ai dirigenti contrasta con il dato letterale della disposizione e, in ogni caso, significherebbe, paradossalmente, penalizzare piuttosto che favorire la categoria dei dirigenti, i quali rimarrebbero assoggettati alla giustizia sportiva pur in assenza di tesseramento;
- che, pertanto, considerata la specialità della norma in commento, la stessa, anche in ragione della sua natura sostanzialmente afflittiva perché, appunto, estenderebbe il regime sanzionatorio, non è suscettibile di applicazione analogica e tanto in ossequio al principio di tassatività nelle norme incriminatrici codificato nell’art. 14 delle Disposizioni sulla Legge in generale;
- che, per quanto concerne il dedotto ruolo di amministratore di fatto ascritto al sig. [omissis], ribadito che, in forza del vincolo di giustizia, sono soggetti alla amministrazione degli organi di giustizia sportiva, i tesserati e gli affiliati, affinché possa invocarsi il vincolo, laddove si invoca la sussistenza dell’amministrazione di fatto ex art. 2639 c.c., è necessario che il giudice del merito accerti in maniera incontrovertibile e non concettuale e deduttiva la sussistenza dei presupposti oggettivi;
- che, la qualifica di amministratore di fatto di una società si desume dal concreto esercizio, in modo continuativo e significativo, di poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Cassazione penale, sentenza n. 34381/2022), richiamando il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto di una società, deve essere valorizzato l'esercizio in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, od anche soltanto di alcuni di essi e in tale ultimo caso spetta ai giudici del merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati, come validamente individuabili in elementi sintomatici di gestione o cogestione della società: - 1. il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa; 2. la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria; 3. la costante assenza dell'amministratore di diritto; 4. la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti - risultanti dall'organico inserimento del soggetto in qualunque fase dell'iter gestionale, decisionale, organizzativo, amministrativo, produttivo e disciplinare dell’azienda;
- che, in pratica, il ruolo di amministratore di fatto si configura quando un soggetto partecipa attivamente alla gestione aziendale, ovvero assume decisioni rilevanti in materia di strategia o operazioni, ovvero controlla la contabilità e le finanze dell’impresa (Cass. Civ., n. 34381/2022, n. 1546/2022, n. 27163/2018, Trib. Venezia, 21 settembre 2024, Trib. Milano, 28 maggio 2017, n. 8336);
- che la Corte Sportiva d’Appello ha utilizzato argomentazioni, mai valorizzate dalla giurisprudenza di legittimità, che non possono ritenersi idonee per la qualificazione giuridica del sig. [omissis] come amministratore di fatto;
- che, inoltre, la Suprema Corte, con un recente arresto (Cass. Pen., Sez. V, n. 16414 del 28 febbraio 2024), ha ribadito in modo inequivoco l’ambito dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto di una società, rilevando che “la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell’attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare”; e tale accertamento risulta “insindacabile in sede di legittimità […] solo se sostenuto da motivazione congrua e logica […] in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito ”;
- che, di conseguenza, il motivo di ricorso andava accolto in parte qua, ma riqualificato, secondo il principio iura novit curia, nel senso che la Corte Sportiva d’Appello non ha correttamente applicato i principi di diritto utili alla configurazione dell’amministratore di fatto e che, come tale, non può essere ritenuto il presupposto delle sanzioni inflitte al ricorrente;
- che tali considerazioni prescindono dal dato fattuale, che sfugge allo scrutinio del Collegio, attesane la funzione di legittimità e non di merito, sicché, quale Giudice dell’atto e non del fatto, il Collegio rilevava che la responsabilità ascritta al ricorrente per il suo comportamento non appariva configurabile in quanto non correttamente profilato come amministratore di fatto.
Ebbene, a fronte dell’indicazione fornita dal Collegio circa la necessità di individuare gli elementi di cui all’art. 2639 c.c. in capo al [omissis], la CSA ha tuttavia eluso tale vincolo introducendo una, alternativa e diversa, qualificazione del ricorrente secondo il crisma del “rapporto qualificato ex art. 2, co. 2, CGS FIGC”.
A ben osservare, invero, la Corte ha ritenuto “innegabile come il Sig. OMISSIS, in base alle emergenze documentali in atti, non possa essere inquadrato nella figura dell’amministratore di fatto della società [omissis]” (p. 10 della decisione impugnata), e, pertanto, si è determinata nel senso di ritenere che il [omissis] fosse imputabile e sanzionabile sulla base del predetto art. 2, comma 2, “disancorandosi dalla qualificazione dell’incolpato quale amministratore di fatto della società, non ricorrendone i requisiti delineati dal Collegio in sede di rinvio” (p. 11 della decisone impugnata).
Siffatta impostazione della CSA - che ha sostituito il principio di diritto con un diverso criterio interpretativo -, considerati i principi generali ribaditi nel precedente par. II, si traduce inevitabilmente in un eccesso del potere decisorio affidatole da questo Collegio con la conseguente violazione del citato art. 62, comma 2, CGS CONI.
Logico precipitato è l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente revoca delle sanzioni irrogate.
II.II.
Questo Collegio, inoltre, non può esimersi dal porre ulteriori due censure alla decisione impugnata.
In primis, la Corte Sportiva (§ 16 della decisione) non solo ha utilizzato - per indagare i rapporti tra la [omissis] e il [omissis] al fine di ricondurre gli stessi nel citato “rapporto qualificato” - elementi di fatto già evidenziati nella decisone annullata con rinvio ritenuti tuttavia inidonei dal Collegio, ma, altresì, ha compiuto in autonomia una attività istruttoria, mediante ricerca web di notizie stampa, senza che la stessa sia stata oggetto di un approfondito contraddittorio.
È bene in tal guisa ribadire che, in ordine ai poteri di istruzione probatoria degli Organi di Giustizia, anche ai sensi dell’art. 50 CGS FIGC, da un punto di vista generale, «le prove disposte d’ufficio da parte dei giudici federali, ex art. 9 e 36 CGS CONI, mediante l’utilizzo dei poteri officiosi in tema di istruzione probatoria riconosciutigli dal legislatore, devono essere acquisite al processo nel rispetto del contraddittorio» (Sezione I, decisione n. 70/2021; in argomento da ultimo, Sez. I, decisione n. 62/2023).
Sottolinea il Collegio di Garanzia che il CGS CONI prevede, da una parte, all’art. 9, comma 4, che «Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile»; e, dall’altra, all’art. 36, comma 1: «Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di qualsiasi mezzo di prova».
I giudici federali hanno, dunque, il potere di indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, nonché, una volta sentite le parti, di assumere ogni altra informazione che ritengono indispensabile, sempre nell’ottica di pervenire alla «giusta decisione». Sovviene al riguardo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza 26 marzo 1993, n. 111), secondo cui le disposizioni che consentono un allargamento del materiale probatorio da parte del giudice, derogando a quelle che si fondano, invece, sul principio iuxta alligata et probata, non si devono considerare lesive del diritto di difesa, ma anzi espressive della volontà di assicurare pienezza e lealtà del contraddittorio, volontà, questa, presente nel processo sportivo, visto il costante interesse al pieno accertamento dei fatti e alla citata giusta decisione. In tal guisa, il Collegio di Garanzia (decisioni nn. 15/2017, 83/2017 e 56/2018) ha già rilevato come anche nel processo sportivo possano essere ammesse nuove prove, compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sulla esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (cfr., Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2016, n. 7971). Ma tali disposizioni, contenute nei Codici di Giustizia federali, non esonerano, tuttavia, dal rispetto delle forme vincolanti per la legittima acquisizione di dette prove. Ed infatti, da una parte, la regola dell’«informalità» del processo sportivo non «deve, però, essere confusa con mancanza di rigore» (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 89/2019); dall’altra, l’ordinamento processuale sportivo, tanto in considerazione delle specifiche disposizioni contenute nei codici e regolamenti federali, e tanto con l’esplicito rinvio alle norme generali del processo civile, operato con il comma 6 dell’art. 2 del CGS CONI, è fondato sui principi del contraddittorio e della disponibilità delle prove.
Quanto all’obbligo del contraddittorio, elevato a rango costituzionale con la legge n. 2 del 23 novembre 1999, affinché lo stesso possa dirsi rispettato, è necessario sia che la parte venga messa a conoscenza dell’esistenza del processo e venga, altresì, messa in condizione di avvalersi degli strumenti che l’ordinamento giuridico mette a disposizione per la difesa, laddove «si ha violazione del principio del contraddittorio […] quando il giudice, valendosi dei poteri discrezionali previsti dal codice di rito, abbia ammesso una prova di fronte alla quale una delle parti sia stata priva di ogni possibilità di concreta difesa istruttoria […]» (Cass. Civ., Sez. I, 31 gennaio 2007, n. 2201). Ne consegue che, siano esse disposte d’ufficio dal giudice ovvero proposte dalle parti, le prove devono essere acquisite al processo nel rispetto del contraddittorio. Si determina, pertanto, una violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. allorquando il giudice di merito pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali (per tutte, Cass. Civ., Sez. lav., 3 novembre 2020, n. 24395; Sez. IV, 17 gennaio 2019, n. 1229), mentre, si ripete, si ha violazione del generale principio del contraddittorio quando alla parte non viene concessa la possibilità di concreta difesa o di rituale interlocuzione istruttoria (in questi termini, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 27/2021).
Nel caso di specie, risulta evidente che nell’arco temporale tra il 25 luglio 2025 (data del dispositivo) e il 6 agosto successivo (data di pubblicazione delle motivazioni) la Corte abbia compiuto una attività di ricerca della prova senza che la medesima sia stata oggetto di interlocuzione istruttoria con il reclamante.
Da un altro punto di vista, da ultimo, merita specifica censura la decisione impugnata anche per la, quantomeno contraddittoria, circostanza per cui la CSA, dapprima afferma un accoglimento parziale del reclamo del [omissis] con conseguente riduzione delle sanzioni, per poi applicare esattamente le medesime sanzioni che erano state disposte dalla Corte Sportiva precedente poi annullata.
III.
Conclusivamente, la decisione della CSA merita di essere annullata in considerazione della violazione dell’art. 62 CGS CONI, attesa la lampante elusione, da parte della Corte Sportiva di Appello, in sede di rinvio, del principio di diritto somministrato dalla decisione 24 giugno 2025, n. 54, del Collegio di Garanzia dello Sport, con conseguente revoca delle sanzioni non ancora interamente scontate; nulla in ordine alle spese del giudizio considerata la contumacia della FIGC.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Accoglie il ricorso e annulla la decisione impugnata. Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 ottobre 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Virgilio D’Antonio
Depositato in Roma, in data 13 novembre 2025.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
