CORTE DI APPELLO DI MILANO – SENTENZA N. 2793/2025 DEL 21/10/2025

 

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Marianna Galioto       Presidente

Rossella Milone          Consigliere rel.

Manuela Cortelloni     Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 2262/2023 promossa

Parte_1 (C.F. C.F._1 DA), elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO LEOPARDI,  6  40122  BOLOGNA  presso  lo  studio  dell’avv.  ALLEVA  FRANCESCO,  che  lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all’avv. DI FRANCO PAOLO ANTONIO DONATO (C.F._2) e all’avv. ALLEVA PIERGIOVANNI (CONTRO C.F._3

Impugnante

Controparte_1 C.F. P.IVA_1 ), elettivamente domiciliata in Via De’ Marchi 40123 n BOLOGNA presso lo studio dell’avv. GRASSANI MATTIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti

Resistente

Per Parte_1 Conclusioni

1) Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Milano – contrariis reiectis – dichiarare nullo o annullare il lodo arbitrale pronunziato in data 02 maggio 2023, nel procedimento rubricato al n. 232/B/23, dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B composto dai Signori Avv. Antoni Galletti (Presidente), Avv. Fabio Iudica Arbitro designato dal Ricorrente, Avv. Alessandro  Lolli Arbitro designato dalla Resistente.

2) Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Milano – contrariis reiectis – accogliere tutte le conclusioni avanzate da parte attrice/ricorrente nel giudizio avanti al Collegio, che per comodità dell’Ecc.mo Collegio qui testualmente si riportano:

“accertare e dichiarare la società  Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, inadempiente in merito all’Accordo economico del 31.08.2012, nel quale si impegnava, a fronte dell’avvenuto trasferimento del Calciatore sig. Parte_1 alla società Ascoli Calcio Spa 1898 Spa per la stagione sportiva 2012-2013, al pagamento nei confronti dello stesso Calciatore alle scadenze concordate di 78.000,00 euro, e per l’effetto

condannare la società Controparte_1 al pagamento di 78.000,00 euro dovuti in base al citato Accordo ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà accertata all’esito dell’istruttoria, il tutto, oltre alla rivalutazione delle somme secondo gli indici ISTAT ed interessi di mora, dal dovuto al saldo, anche in via equitativa.

In via subordinata, sempre nel merito:

in caso di qualsivoglia denegata dichiarazione di nullità, invalidità o inefficacia dell’Accordo del 31.08.2012 accertare e dichiarare la società Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per tutto quanto esposto in narrativa, responsabile ai sensi degli artt. 1336, 1337, 1338 e 2043 c.c. per avere indotto fraudolentemente il calciatore Parte_1 a firmare un accordo con la Società sportiva stessa reputato dalla stessa invalido al fine di portare a termine il trasferimento del calciatore all’Ascoli Calcio 1898 Spa in danno del calciatore Parte_1 , e per l’effetto -condannare la società Controparte_1 conseguentemente al risarcimento dei relativi danni patrimoniali, quantificabili in euro 78.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata all’esito dell’istruttoria, anche in via equitativa, il tutto, oltre alla rivalutazione delle somme secondo gli indici ISTAT ed interessi di mora, dal dovuto al saldo.

Con vittoria di spese e compensi come per legge relativi al lodo arbitrale ed al presente grado.

Le dette conclusioni vanno integrate a seguito della lettura degli atti difensivi di Controparte_1, della prospettazione, in via di subordine, di una eccezione di illegittimità costituzionale, in relazione alla affermazione difensiva di controparte secondo cui nella presente fattispecie ci si troverebbe di fronte ad una forma di “arbitrato irrituale” ex lege (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione di CP_1 [...] ),  cui  il  lavoratore  sportivo  non  potrebbe  sottrarsi;  esclusione,  dunque,  delle  garanzie giurisdizionali previste dall’Ordinamento Costituzionale. Proposizione in evidente contrasto con la giurisprudenza costituzionale in tema di divieto di arbitrato obbligatorio (cfr, da ultimo, Cort. Cost. 8 giugno 2005 n. 221), come si avrà modo di pienamente illustrare nella comparsa conclusionale di cui all’art. 352, secondo termine, c.p.c.

Per CP_1 CP_1

“Voglia l'On.Le Corte d’Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare, in rito:

- accertare e dichiarare l’inammissibilità e/o l’improcedibilità della azione per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e, quindi, - accertare e dichiarare l’incompetenza della Corte d’Appello di Milano (dichiarando, a meri fini di esercizio dialettico, non potendo prospettarsi una translatio iudicii) e che competente a dirimere la presente controversia è il Tribunale Ordinario di Milano in funzione di giudice del lavoro;

- accertare e dichiarare l’inammissibilità dell’atto di citazione ex art. 828 c.p.c., per l’erronea individuazione dei motivi di impugnazione e per il travalicamento dei limiti ritualmente ammessi per l’impugnativa del lodo arbitrale irrituale;

in subordine, salvo gravame, sempre in rito:

- accertare e dichiarare la nullità, ai sensi dell’art. 164 comma 1 c.p.c., dell’atto di citazione ex art. 828 c.p.c., notificato, a mezzo pec, il 31 luglio 2023, per carenza dei requisiti di cui all’art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c., per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa;

- accertare e dichiarare l’inammissibilità dell’atto di citazione ex art. 828 c.p.c., per mancanza  di indicazione dei capi del dictum impugnato e per carenza di specificità dei motivi di impugnazione; in ulteriore subordine, salvo gravame, nel merito

- rigettare la domanda attorea avanzata nei confronti della Controparte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e, comunque, non provata; in ulteriore subordine, salvo gravame, nel merito

- rigettare nel merito la domanda attorea avanzata nei confronti della Controparte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e, comunque, non provata, richiamandosi (da intendersi riprese e trascritte) ed insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in sede di procedimento arbitrale (memoria d.d. 21 febbraio 2023).

Con condanna dell’attore al pagamento delle spese e competenze di causa nonché al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e produzione.”

Parte_1

Ragioni in fatto e in diritto della decisione, con ricorso in data 3.2.2023, adiva il Collegio Arbitrale c/o la Lega Nazionale Professionisti Serie B, designando il proprio arbitro, per ottenere la condanna di Controparte_1al pagamento di euro 78.000,00 oltre rivalutazione e interessi, previo accertamento dell’inadempimento della controparte, con la quale era stato tesserato con la qualifica di calciatore, ad un accordo inter partes stipulato il 31.8.2012 o, in subordine, nel caso di ritenuta invalidità o inefficacia dell’accordo, previo accertamento di responsabilità della controparte ai sensi degli artt. 1336, 1337, 1338 e 2043 c.c.

Nel ricorso, per quanto qui rileva,Pt_1 riferiva che il contratto di prestazione sportiva fra le parti, redatto secondo il modello di cui agli Accordi Collettivi in vigore, conteneva una clausola compromissoria, di cui riportava il testo (“La soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, esecuzione o la risoluzione del Contratto o delle Altre Scritture, così come tutte le controversie comunque riconducibili al rapporto tra la Società e il calciatore sono deferite ad un Collegio Arbitrale, che si pronuncerà nei modi, nei tempi e secondo le previsioni del relativo Regolamento, che costituisce allegato dell’Accordo Collettivo”), e dichiarava espressamente che intendeva “ricorrere presso il costituendo Collegio arbitrale previsto dal citato Accordo Collettivo, dichiarando fin d'ora espressamente di conformarsi e rispettarne il relativo regolamento, per far valere i propri diritti fondati dalle seguenti ragioni in fatto e diritto” (doc. 3 Controparte_1

CP_1 fascicolo Pt_1 nominava il proprio arbitro e resisteva alle domande del ricorrente (v. memoria nel , depositato sub doc. 4).

Il Collegio Arbitrale, istituito ai sensi dell’Accordo collettivo di Categoria F.I.G.C. – L. N. P. B. – A.I.C., si pronunciava in data 2.5.2023, respingendo il ricorso, poiché riteneva, in estrema sintesi, che il ricorrente fosse decaduto dal diritto per non averlo azionato entro la stagione successiva ai sensi dell’art. 40 co. 3 CGS [Codice Giustizia Sportiva] e, in ogni caso, che la pretesa fosse infondata per il vizio di forma dell’accordo azionato, stipulato in modo non conforme al contratto tipo; il Collegio Arbitrale escludeva, infine, la responsabilità precontrattuale della Società, ritenendo che “il mancato deposito dell’accordo da parte del calciatore, che ne aveva la possibilità, interrompe il nesso causale inserendo il ricorrente come elemento determinante nella catena causale alla base del danno” (v. doc.3 fascicolo Pt_1). Pt_1 (da qui anche solo l’impugnante) ha, quindi, proposto davanti a questa Corte “impugnazione per nullità ex art. 828 c.p.c. del Lodo Arbitrale”, reiterando le domande svolte davanti agli Arbitri, sulla base di motivi così rubricati:

Primo motivo di nullità /annullabilità: violazione e falsa interpretazione dell’art. 40, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 2936 c.c., in relazione alla inderogabilità dei termini prescrizionali e dell’art. 2966 c.c. in ordine alle condizioni di validità di clausole di decadenza convenzionali nei rapporti di lavoro subordinato

Secondo motivo di nullità /annullabilità: violazione e falsa applicazione dell’art. 4 primo e secondo comma Legge 23 marzo 1981 n. 91, con riguardo alla redazione e deposito di testi contrattuali e della loro validità ed efficacia nell’ambito civilistico CP_1 si è costituita ed ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità dell’azione e delle domande, dovendosi qualificare il lodo impugnato come irrituale e, quindi, non suscettibile di impugnazione ex art. 828 c.p.c. davanti alla Corte d’Appello; la resistente ha poi sollevato ulteriori contestazioni in rito ed ha, in subordine, ribadito le difese di merito già svolte davanti agli arbitri.

La difesa dell’impugnante ha replicato all’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte, sostenendo che il lodo impugnato deve essere qualificato come lodo rituale (e quindi impugnabile per nullità ex art. 828 c.p.c. davanti alla Corte d’Appello), poiché, se fosse qualificato, come ritiene la controparte, quale lodo irrituale, si porrebbe una questione di costituzionalità delle norme che prevedono l’obbligatorietà della clausola compromissoria nei contratti dei calciatori professionisti, impedendo l’accesso alla giustizia ordinaria.

Ritiene la Corte, all’esito della camera di consiglio seguita alla rimessione della causa in decisione, che l’impugnazione proposta sia inammissibile.

La clausola richiamata dall’odierno impugnante con il ricorso introduttivo del procedimento arbitrale (clausola 4 contratto 4.7.2007, in doc. 4 fascicolo di parte arbitrato, sopra trascritta) rinvia ad un Regolamento allegato agli Accordi Collettivi, depositato dalla Società sub doc. 4.

L’art. 1.4 di tale Regolamento stabilisce che “I lodi emessi dal CA [Collegio Arbitrale] hanno natura irrituale, rappresentando manifestazioni della volontà negoziale e transattiva delle parti della controversia”.

La previsione di arbitrato è conforme a quanto stabiliva l’art. 4 L. 91/81 (oggi abrogato, ma vigente all’epoca dei fatti di causa) che conteneva la disciplina del lavoro subordinato sportivo: “…Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale”.

L’arbitrato previsto dalla norma suddetta, così come indicato nel Regolamento citato, è qualificato come arbitrato irrituale anche dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 19182/13 “Le procedure arbitrali riguardanti controversie di lavoro privato - sia che siano previste dalla legge che dalla contrattazione collettiva o nelle clausole compromissorie inserite nello statuto e nei regolamenti federali delle Federazioni sportive - nonché quelle concernenti controversie in materia di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego contrattualizzato - a decorrere dalla vigenza dell'art. 59 bis del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.20 operante a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo di settore - salvo che sia diversamente previsto in modo espresso, hanno natura di arbitrato irrituale”).

La conseguenza di tale qualificazione, per quanto rileva nel presente giudizio, è l’inammissibilità dell’impugnazione qui proposta (v. Cass. 10988/20 “Nelle procedure di arbitrato irrituale in materia di lavoro privato, il lodo non è impugnabile nelle forme e nei modi ordinari ma, ai sensi dell'art. 412 quater c.p.c., in unico grado innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro, la cui sentenza è ricorribile in cassazione; ne consegue l'inammissibilità dell'eventuale impugnazione in appello e, trattandosi di incompetenza per grado, la non operatività del principio in forza del quale la decadenza dalla impugnazione è impedita dalla proposizione del gravame ad un giudice incompetente”).

Ad abundantiam si può rilevare altresì che i motivi di impugnazione rubricati nell’atto non sono riconducibili ad alcuno dei motivi ammissibili di impugnazione per nullità previsti dall’art. 829 c.p.c. Va, infine, osservato che l’inammissibilità dell’impugnazione del presente lodo irrituale nelle forme di cui  all’art.  828  c.p.c.,  previste  per  i  lodi  rituali,  non  determina,  a  differenza  di  quel  che  teme l’impugnante, violazione del diritto di difesa e non si ravvisa, quindi, alcuna illegittimità costituzionale delle norme che vengono in rilievo.

Si può richiamare sul punto una pronuncia della S.C. (v. Cass. 18919/05), che si è così espressa: “Con riguardo al c.d. vincolo di giustizia sportiva, inteso quale rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale statuale oggetto di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost., sotto il profilo di una pretesa violazione del diritto di azione e di difesa e del principio del monopolio statale della giurisdizione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1942, n. 426, nella parte in cui prevede che "le federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal presidente del comitato olimpico nazionale, e le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato"; 4, comma quinto, 12 e 14 della legge n.91 del 1981, ove si ritenga che da esse scaturisca il vincolo di giustizia sportiva; 10 della stessa legge, nella parte in cui, prevedendo come obbligatoria l'affiliazione alla federazione per l'esercizio  dell'attività  sportiva  professionistica,  imporrebbe il  rispetto  del  vincolo  arbitrale  e  la  conseguente rinuncia alla tutela giurisdizionale; 24 dello statuto della Controparte_2 [...] , nella parte in cui prevede l'incondizionato impegno di tutti i soggetti operanti nell'ambito della CP_2 stessa ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla CP_3 dai suoi organi e soggetti delegati, prescindendo dall'adesione volontaria del  singolo  soggetto alla clausola  arbitrale. Ed infatti, premesso che il fondamento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo è da rinvenire nella norma costituzionale di cui all'art. 18 della Costituzione, concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell'art. 2 della Costituzione, relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo, deve rilevarsi che il vincolo di giustizia non comporta rinuncia a qualunque tutela, in quanto l'ordinamento pone in essere un sistema, nella forma dell'arbitrato irrituale "ex" art. 806 cod. proc. civ., che costituisce espressione dell'autonomia privata costituzionalmente garantita (v. Corte cost., n. 127 del 1977). Detto sistema consente alle parti, sempre che si versi in materia non attinente ai diritti fondamentali, di scegliere altri soggetti, quali gli arbitri, per la tutela dei loro diritti in luogo dei giudici ordinari, ai quali è demandata la funzione giurisdizionale ai sensi dell'art. 102 Cost., risultando detta scelta una modalità di esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.”

Si può, poi, ulteriormente osservare che il ricorso all’arbitrato irrituale, nella materia dei diritti dei lavoratori, deve considerarsi sempre facoltativo, indipendentemente dalla previsione espressa della facoltatività [v. Cass. 16044/02 “Sia l'arbitrato rituale che quello irrituale - i quali, nelle controversie di cui all'art. 409 cod. proc. civ., sono ammessi solo se previsti da contratti collettivi o da norme di legge - costituiscono strumento alternativo, e non esclusivo, per la risoluzione delle controversie di lavoro (artt. 4 e 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533); ne' rileva in contrario il fatto che la facoltatività non sia prevista, atteso che, avuto riguardo al precetto di cui all'art. 24 Cost., alla citata normativa sul processo del lavoro e all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848), essa facoltatività deve intendersi automaticamente inserita nelle clausole compromissorie relative alle controversie di lavoro”].

L’impugnazione, quindi, deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna dell’impugnante, soccombente, al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da 52.000 a 260.000), con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

- dichiara l’impugnazione inammissibile;

- condanna  l’impugnante  al  pagamento  delle  spese  di  lite,  liquidate  in  euro  9.991,00  per compensi oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa.

Così deciso in Milano il 2.7.2025

Il Consigliere est.       Il Presidente

Rossella Milone          Marianna Galioto

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