TRIBUNALE DI BERGAMO – SENTENZA N. 1521/2025 DEL 24/11/2025
TRIBUNALE DI BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6996/2021 promossa da: Parte_1 rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Maria Scaccabarozzi
Parte opponente
Contro
CP_1 , rappresentato e difeso dall’Avv. Anna Conti
Parte opposta
Conclusioni
Conclusioni per parte opponente
“Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via preliminare:
dichiarare improponibile la domanda, per i motivi meglio esposti negli atti di parte opponente. Nel merito, in via principale:
accertare e dichiarare l’inesistenza del diritto di credito vantato dal Sig. CP_1 nei confronti del Sig. Parte_1 , in ragione della invalidità e/o inefficacia del contratto di mandato sottoscritto dal Sig. CP_1 e il Sig. Parte_1 , per i motivi meglio esposti negli atti di parte opponente, ovvero in ragione dell’esercizio del diritto di recesso dal contratto di mandato da parte del Sig. Parte_1 , ricorrendone la giusta causa, per i motivi meglio esposti negli atti di parte opponente e, per l’effetto, accogliere la presente opposizione e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2563/2021 emesso dal Tribunale
di Bergamo in data 30/07/2021 e notificato in data 13/08/2021. Nel merito, in via subordinata:
accertare e dichiarare ex art. 1384 cod. civ. la manifesta eccessività della clausola penale di €200.000,00 apposta al contratto di mandato sottoscritto in data 11/03/2020, risolto in data 21/04/2021, e per l’effetto ridurla in via equitativa.
In ogni caso:
con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
*** *** ***
A. IN VIA ISTRUTTORIA
Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie, anche alla luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei termini previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c., dei quali si chiede sin d’ora la concessione.”
Conclusioni per parte opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE:
respingere tutte le domande formulate dall'opponente con l'atto di citazione in opposizione notificato all’opposto in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi descritti e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo 2563/2021 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 29 luglio 2021;
respingere in ogni caso le domande avversarie;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'esistenza in capo al Sig. CP_1 del credito pari all’importo di Euro 200.000,00= nei confronti del calciatore Parte_1 ovvero della diversa somma che verrà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche secondo equità, oltre agli interessi ex art. 1284, primo e quarto comma, c.c., maturati rispettivamente dal dovuto al saldo e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento di tutti gli importi così determinati;
IN OGNI CASO: condannare l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi professionali dovuti per il presente giudizio, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettario 15%.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che vengano ammesse tutte le istanze e i mezzi di prova formulati nelle memorie ex art. 183, 6° comma, n. 1, 2 e 3 c.p.c., depositate nell’interesse del convenuto opposto da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, comprese anche le istanze di esibizione / produzione documentale come articolate in atti.
Ci si oppone alle istanze istruttorie e ai mezzi di prova avversari per i motivi esposti in atti e si contestano altresì in particolare le deduzioni svolte nelle memorie ex art. 183, 6° comma, n.1, 2 e 3
c.p.c. dall’attore opponente.”
Concisa esposizione delle ragioni di diritto e di fatto della decisione
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall’art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all’art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. IL PROCEDIMENTO MONITORIO. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 638 c.p.c.
CP_1 ha chiesto al Tribunale di Bergamo di condannare CP_2 a pagare immediatamente la somma di € 200.000,00, oltre accessori di legge, spese e interessi, pretesa a titolo di penale pattuita con la stipula del contratto di mandato in esclusiva quale procuratore sportivo, della durata biennale, sottoscritto tra le parti l’11 marzo 2020 e valido fino all’10 marzo 2022.
Parte ricorrente ha dedotto che all’art. 2 del contratto le parti hanno stabilito che in caso di recesso anticipato ovvero in caso di inottemperanza del patto di esclusiva, per ciascuna violazione, sarebbe stato riconosciuto dal giocatore Pt_1 all’agente CP_1 l’importo di € 200.000,00 a titolo di penale. Il ricorrente, più in particolare, ha dedotto che in corso di validità del contratto di mandato, il calciatore ad una revoca di fatto – in ragione della quale gli è stata impedita ogni contrattazione con la squadra della Juventus con cui il calciatore avrebbe poi stipulato un contratto in sede di rinnovo - ha fatto seguire una revoca formale, priva di qualsiasi motivazione diversa dall’esercizio della facoltà riconosciuta contrattualmente.
2. PROSPETTAZIONE DIFENSIVA DI PARTE OPPONENTE.
Con atto di citazione CP_2 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2563/2021 emesso dal Tribunale di Bergamo il 30 luglio 2021 di cui ha chiesto di pronunciare la revoca.
2.1. In via preliminare, parte opponente ha chiesto di dichiarare improponibile la domanda azionata in sede monitoria, perché il mandato sottoscritto tra le parti prevedeva, all’art. 5, che ogni controversia sarebbe stata devoluta al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, con applicazione del Regolamento per Agenti Sportivi, con la conseguente improponibilità dell’azione giudiziaria.
2.2. Nel merito, in via principale, l’opponente ha chiesto di accertare e dichiarare l’inesistenza del
diritto di credito vantato da CP_1 nei confronti di Parte_1 , in ragione della invalidità e/o inefficacia del contratto di mandato sottoscritto, per mancanza da parte di CP_1 [...] del requisito dell’iscrizione nei competenti registri, ovvero in ragione dell’esercizio del diritto di recesso dal contratto di mandato da parte del Sig. Parte_1 , ricorrendone la giusta
2.3. Nel merito, in via subordinata, l’opponente ha chiesto di accertare e dichiarare ex art. 1384 cod. civ. la manifesta eccessività della clausola penale di € 200.000,00 apposta al contratto di mandato e per l’effetto ridurla in via equitativa;
3. PROSPETTAZIONE DIFENSIVA DI PARTE OPPOSTA.
Si è costituito in giudizio CP_1 che ha chiesto di respingere tutte le domande formulate dall'opponente in quanto infondate sia in fatto che in diritto e per l’effetto ha chiesto di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
3.1. In via subordinata parte opposta, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha chiesto di accertare l'esistenza in capo al Sig. CP_1 all’importo di € 200.000,00 nei confronti del calciatore Parte_1 del credito pari , ovvero della diversa somma che verrà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche secondo equità, oltre agli interessi ex art. 1284, primo e quarto comma cod.civ.
5. RIGETTO DELLA OPPOSIZIONE E CONFERMA DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO.
L’opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
5.1. Parte opponente (v. § 2.1.) ha eccepito l’ “improponibilità” dell’azione proposta da
CP_1 [...] sulla base dei seguenti motivi:
– l’art. 5 del contratto di mandato sottoscritto tra le odierne parti in causa prevede che ogni controversia nascente dal mandato medesimo è devoluta al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni;
– l’art. 6 del medesimo mandato prevede che per tutto quanto non espressamente previsto dal mandato si applica il Regolamento per Agenti Sportivi;
– l’art. 3 comma 2 del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport stabilisce che la procedura arbitrale deve essere introdotta entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di Garanzia.
Dal mancato rispetto da parte dell’opposto del disposto di tutte le suddette norme deriva, conclude l’opponente, l’intervenuta definitiva rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti relativi alla controversia oggetto del presente giudizio e l’improponibilità dell’azione giudiziaria.
Tali eccezioni sono infondate.
Come correttamente dedotto dall’opposto, lo spirare del suddetto termine di 20 giorni comporta solamente la rinuncia definitiva al ricorso all’arbitrato irrituale, ma non già la rinuncia a chiedere la tutela dei propri diritti in sede di giurisdizione ordinaria. Tale interpretazione dei rapporti tra l’ordinamento statale e l’ordinamento sportivo emerge chiaramente da ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione che ha statuito quanto segue:
“Avuto riguardo al rilievo che nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, assume, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale nn. 49 del 2011 e 160 del 2019, il sistema dell'organizzazione sportiva, il quale trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell’individuo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, nonché nel diritto di associarsi liberamente per fini non vietati ai singoli dalla legge penale (art.18 Cost.), deve ritenersi che le regole dell'ordinamento sportivo, disciplinanti l'osservanza e l'applicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie dirette a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (ccdd. "regole tecniche"), nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni, costituiscono espressione dell'autonomia interna delle Federazioni e restano irrilevanti per l'ordinamento giuridico dello Stato, con il limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona; pertanto, ogniqualvolta dalla violazione delle suddette regole si originino controversie tecniche, riguardanti cioè il corretto svolgimento
controversie disciplinari, concernenti l'irrogazione di provvedimenti di carattere punitivo, sussiste il difetto assoluto di tutela giurisdizionale statale e le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati - quali soggetti dell'ordinamento sportivo - sono tenuti, secondo le previsioni e i regolamenti del Coni e delle singole Federazioni, ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo” (Cass. n. 12149/2021)1
Da tale dictum emerge chiaramente che, come correttamente dedotto da parte opposta, la giurisdizione esclusiva della giustizia sportiva è prevista solo in relazione a controversie riguardanti le ccc.dd. regole tecniche, oltre a quelle relative all’ambito disciplinare, e non già, dunque, controversie, quale quella oggetto della presente causa, che riguardano la tutela di un diritto di credito vantato da un agente nei confronti dello sportivo con cui ha stipulato un contratto di mandato.
5.2. Parimenti infondata si rivela l’eccezione formulata da parte opponente sopra riportata sub § 2.2. e relativa all’eccepita inefficacia, invalidità o comunque “inutilizzabilità” del contratto di mandato.
Vale subito precisare che la carica di Sindaco di un Comune rivestita dall’agente CP_1 non configura la fattispecie prevista dall’art. 18 Regolamento Agenti CONI e dell’art. 16 del Regolamento Agenti FIGC in ragione dei quali gli agenti sportivi non possono essere amministratori e dipendenti di soggetti pubblici. Come correttamente eccepito da parte opposta, la carica di Sindaco è elettiva dalla natura politica, esercizio del diritto di elettorato passivo.
5.3. L’opponente sostiene che dai provvedimenti adottati dalle autorità sportive di cancellazione di CP_1 dai registri degli agenti sportivi è derivata l’invalidità per nullità sopravvenuta, ovvero per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte dell’agente sportivo o, comunque, per inefficacia del mandato conferito.
Per illustrare compiutamente le ragioni dell’infondatezza di tale eccezione vale precisare innanzitutto che al momento della sottoscrizione del contratto di mandato, l’11 marzo 2020, CP_1 risultava regolarmente iscritto quale Agente Stabilito, in quanto procuratorie che aveva ottenuto il titolo in un Paese UE diverso dall’Italia. Con il Regolamento Agenti Sportivi approvato dalla Giunta Nazionale del CONI n.127 del 14 maggio 2020 è intervenuta una modifica normativa in materia che, pur innovando la disciplina in ordine al conseguimento di titolo di Agente, ha posto una norma transitoria prevedendo all’art. 23 quanto segue:
“1. Fermo restando, su istanza dell’interessato, il riconoscimento professionale attraverso misure compensative, per gli agenti sportivi iscritti alla sezione agenti Regolamento, ma privi di titolo abilitativo unionale equipollente, si applica l'istituto della domiciliazione secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. I contratti di mandato sottoscritti dai soggetti di cui al precedente comma 1, purché depositati presso le federazioni sportive nazionali professionistiche alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, conservano efficacia fino alla loro naturale scadenza e comunque per un periodo massimo di due anni dal loro deposito. Per essi è in ogni caso precluso il rinnovo tacito.”2 Come confermato dallo stesso opponente, CP_1 si è quindi iscritto nel Registro federale agenti sportivi domiciliati (v. doc. 2 fasc.opponente).
In sintesi, CP_1 per effetto delle modifiche normative intervenute nel 2020, è stato cancellato dal Registro Agenti Stabiliti e si è quindi iscritto nel Registro Agenti Domiciliati. Non si può che concludere, dunque, che il contratto di mandato era valido ed efficace per effetto della norma regolamentare sopra riportata.
6. (…SEGUE). Dall’esame dei documenti prodotti e degli esiti dell’istruttoria orale è emersa la prova della fondatezza della pretesa creditoria di In particolare, deve ritenersi provato l’intervenuto recesso dal mandato, posto in essere prima con comportamenti concludenti (di cui si dirà a breve), per poi essere formalizzato il 21 aprile 2021 (la scadenza del contratto era fissata contrattualmente per il 10 marzo 2022).
Deve ritenersi altresì provato che il signor Pt_1 , in pendenza del contratto di mandato con l’agente CP_1 si è rivolto ad un altro agente, in tal modo violando la clausola di esclusività.
6.1. Vale evidenziare innanzitutto che, come dedotto da parte opposta, il contratto ha previsto in capo allo sportivo la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, senza dover per questo fornire un giusto motivo, e in ragione di tale ampia facoltà (idonea, dunque, a sciogliere unilateralmente un vincolo contrattuale), è stato previsto l’obbligo per lo sportivo di versare in favore dell’agente l’importo di € 200.000,00.
Il calciatore Pt_1 fin dal mese di giugno del 2020 ha tenuto un comportamento da cui è dato inferire l’esercizio del diritto di recesso pattiziamente previsto. Il Direttore Sportivo della Juventus Persona_1 all’Agente CP_1 che richiedeva un incontro per trattare il rinnovo del contratto sportivo e a cui aveva inizialmente manifestato la disponibilità ad incontrarsi ha infatti inviato le seguenti comunicazioni:
“La informo che la famiglia ci ha espressamente comunicato che non si avvarranno più dei vostri servizi.” (11 giugno 2020)“Abbiamo avuto comunicazione dalla famiglia che si occuperà di ogni comunicazione del ragazzo.” (20 ottobre 2020)
Solo in data 21 aprile 2021 CP_2 ha comunicato al signor CP_1 la volontà di revocare il mandato di agente sportivo, senza allegare alcun motivo, il calciatore intendendo evidentemente e senza possibilità di equivoco alcuno esercitare la facoltà di recesso pattuita contrattualmente.
Il 18 ottobre 2021 CP_2 avrebbe poi sottoscritto nuovo contratto sportivo con la Juventus.
6.2. Quanto dedotto dal signor CP_1 in ordine alla condotta del calciatore che, in pendenza del contratto, gli ha di fatto impedito di condurre trattative con la nuova società calcistica, trova fondamento nelle dichiarazioni testimoniali di Persona_1 Direttore Sportivo della Juventus all’epoca dei fatti di causa. Il dott. Per_1 sentito nell’udienza del 20 maggio 2025, ha dichiarato:
“A seguito di comunicazione verbale del calciatore che si è recato presso il mio ufficio, o appreso che aveva cambiato agente ed era assistito dalla società …..
Io ho interloquito con Controparte_3 della predetta società.
Preciso altresì che il club Juventus ha provveduto ad effettuare, in relazione al contratto con Pt_1 , il pagamento della provvigione alla società …, ciò a dimostrazione del fatto che l’agente del calciatore era mutato”.
Di segno contrario risultano le dichiarazioni rilasciate dal teste Testimone_1 , padre del calciatore odierno opponente che, sentito nell’udienza del 15 novembre 2023, ha dichiarato: “Il rinnovo contrattuale con la Juventus non ha visto il coinvolgimento di alcun agente, né di CP_1 né di altri. Io e mio figlio abbiamo gestito il rinnovo direttamente con la Juventus; eravamo in rapporti con il direttore Per_1 della Juventus”.
In conformità al costante orientamento della Corte di cassazione, vale rammentare che il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (termini mutuati da Cass. n. 15270/2024; nello stesso senso v., ex multis, Cass. n. 8814/2020).
Ebbene, sulla base di tali criteri deve ritenersi che la portata probatoria delle dichiarazioni rese dal teste Per_1 non risultano superate dalle dichiarazioni rese dal padre dell’odierno opponente. Il teste Per_1 ha rilasciato dichiarazioni coerenti, puntuali, con precisione si è riferito al nome dell’agente che aveva condotto le trattative nell’interesse del calciatore oltre che della società cui l’agente era riconducibile. Più precisamente il teste Per_1 ha dichiarato:
“[…] [P]oi il calciatore Pt_1 mi ha comunicato che CP_1 non si sarebbe più occupato del rinnovo contrattuale.”
“A seguito di comunicazione verbale del calciatore che si è recato presso il mio ufficio, ho appreso che aveva cambiato agente ed era assistito dalla società …. Io ho interloquito con Controparte_3 della predetta società.”
“Preciso altresì che il club Juventus ha provveduto ad effettuare, in relazione al contratto con Pt_1 il pagamento della provvigione alla società …, ciò a dimostrazione del fatto che l’agente del calciatore era mutato”.
“Preciso che il club prima di effettuare qualunque pagamento all’agente di un calciatore verifica che allo stesso sia conferito un mandato in qualità di agente per riscuotere provvigioni, può accadere che l’agente lavori per il club.”
7. (…SEGUE). Da ultimo, deve essere rigettata la domanda formulata da parte opponente volta ad ottenere una riduzione della penale perché eccessiva.
Come correttamente dedotto da parte opposta e come emerso all’esito del giudizio, Parte_1 ha esercitato la facoltà di recesso dal contratto e ha violato il patto di esclusiva, in tal modo concretizzando le due fattispecie contemplate dall’art. 2 del contratto là dove, come già chiarito, è previsto che “in caso di recesso anticipato ovvero in caso di inottemperanza del patto di esclusiva, verrà riconosciuta, per ciascuna violazione, dal Giocatore all’Agente l’importo di Euro 200.000,00 a titolo di penale.” CP_1 avrebbe pertanto potuto chiedere una penale di € 400.000,00. La richiesta da parte di del minor importo di € 200.000,00 e la considerazione dell’impegno professionale profuso per anni da CP_1 a favore di Parte_1, tenuto dunque del dato oggettivo dello squilibrio tra le posizioni delle parti con valutazione dell’interesse che il creditore all’adempimento della prestazione escludono l’eccessività della penale (in questo senso, ex multis, v. Cass. n. 28037/2023).
8. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022.
Tenuto conto del valore della causa, tenuto conto dell’attività difensiva prestata, applicati i valori medi per ogni fase processuale, per compenso professionale è liquidato l’importo di € 14.103,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l’opposizione.
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 2563/2021 emesso dal Tribunale di Bergamo il 30 luglio 2021.
3. Dispone l’esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2563/2021 emesso dal Tribunale di Bergamo il 30 luglio 2021.
4. Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte opposta liquidate in € 14.103,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 24 novembre 2025
