TRIBUNALE DI PALERMO – SENTENZA N. 4852/2025 DEL 01/12/2025

IL TRIBUNALE DI PALERMO

PRIMA SEZIONE CIVILE

composto dai sigg.ri Magistrati

dott. Francesco Micela           Presidente

dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est.

dott.ssa Monica Montante Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1885 del ruolo generale dell’anno 2021, vertente

TRA

Parte_.... elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Luca Tettamanti, Michele Spadini ed Enrico Aguglia, rappresentanti e difensori;

attore

E

CP_1…elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Sergio Puglisi Maraja e Giovanna D’Agostaro,

rappresentanti e difensori;

convenuto

 con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: querela di falso.

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 10-19/6/2025, alle quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.         Breve excursus del giudizio.

Con atto di citazione del 10/2/2021, Parte_1 ha esposto: di essere calciatore professionista; di aver iniziato a collaborare nel mese di agosto del 2016 con gli agenti sportivi Controparte_2 e   CP_3 Persona_1 , rappresentanti della società ...Limited; che, in data 22/8/2016, ha stipulato un mandato di rappresentanza esclusiva con la predetta ...Limited, per la durata di due anni (fino al 22/8/2018); che, in data 10/1/2019, ha rinnovato il contratto con la ...Limited; che CP_1 , agente sportivo italiano, ha instaurato nei suoi confronti il procedimento arbitrale n. 211/2020 V.G. innanzi al Tribunale di Bari, al fine di ottenere la propria condanna al pagamento di un importo a titolo di penale per la revoca tacita del contratto di rappresentanza che lo stesso avrebbe concluso con l’attore in data 16/5/2018; di non aver mai stipulato detto contratto; di non essere stato in Italia nell’anno 2018 e di non avere pertanto potuto sottoscrivere la scrittura in questione; che, in ogni caso, la scrittura è stata riempita abusivamente con riferimento alle date ivi indicate.

Sulla base di quanto esposto, ha chiesto: di accertare la falsità della sottoscrizione apposta  sulla  seconda  pagina  del  contratto  di  rappresentanza  datato  16/5/2018 intercorso con CP_1 ; in via subordinata, di accertare l’abusivo riempimento del suddetto contratto con riferimento alle date che appaiono su entrambe le pagine del documento (rispettivamente, “16/05/2020” data che appare sulla prima pagina quale termine finale di durata del contratto di rappresentanza, e “16/05/2018”, data che appare due volte sulla seconda pagina quale presunto momento di sottoscrizione dell’accordo).

Costituitosi in giudizio con comparsa depositata telematicamente il 7/5/2021, CP_1 [...] ha contestato integralmente quanto dedotto da parte attrice, precisando che, nel mese di maggio del 2018, l’attore ha rilasciato formale mandato di rappresentanza in proprio favore, non ritenendo di essere ancora vincolato dall’incarico di rappresentanza con la ...LTD, come risulta dalla dichiarazione confessoria dell’1/12/2017 sottoscritta dal calciatore ed indirizzata alla FIGC nel successivo mese di gennaio del 2018.

Sulla    base     di         quanto esposto,           ha        chiesto:            in         via       principale,       di dichiarare l’inammissibilità della domanda proposta per difetto di procura speciale; nel merito, il rigetto delle domande proposte.

Scaduto il termine perentorio del 15/11/2023, fissato per il deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza, la causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e della espletata consulenza tecnica d’ufficio relativa alla autenticità della sottoscrizione, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti medesime di termini di cui all’art. 190 c.p.c.

Tuttavia, con ordinanza del 25/3/2024, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice istruttore per istruire adeguatamente il giudizio con riferimento alla domanda subordinata formulata da parte attrice, avente ad oggetto il riempimento abusivo della scrittura privata, ammettendo l’interrogatorio formale di parte attrice e le prove orali rispettivamente articolate da entrambe le parti.

Espletate le prove orali, il Collegio, con successiva ordinanza del 3/4/2025, ritenendo ussistenti i presupposti di cui all’art. 2736 n. 2 c.c., ha deferito all’attore il giuramento uppletorio, con il contenuto indicato nel medesimo provvedimento.

Espletato detto incombente all’udienza del 5/6/2025, la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione all’udienza cartolare del 25/6/2025, con nuova concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

2.         Questioni preliminari.

In via preliminare, va anzitutto respinta l’eccezione sollevata da CP_1      in merito al difetto di procura speciale rilasciata dall’attore ai propri difensori, tenuto conto che la procura speciale per il presente giudizio risulta regolarmente sottoscritta e depositata in atti.

Ancora, in via preliminare, va rilevato che, all’udienza del 10/6/2021, il Giudice istruttore ha sottoposto alle parti la questione relativa all’oggetto del presente procedimento di querela di falso, “ovvero se lo stesso abbia la natura di atto pubblico ovvero di scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata giudizialmente”.

Sulla  questione  le  parti  hanno  assunto  posizioni  divergenti  nei  rispettivi  scritti difensivi.

Sul punto, è tuttavia dirimente richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale, a mente del quale “alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata deve ritenersi consentita, oltre la facoltà di disconoscerla, facendo così carico alla controparte di chiederne la verificazione con il conseguente onere probatorio, anche la possibilità alternativa di proporre querela di falso, al fine di contestare la genuinità del documento, atteso che, in difetto di limitazioni di legge, non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso, ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte”  (cfr.  Cass.  sez.  un.  n.  3734/1986;  Cass.  n.  3990/2019;  Cass.  ord.  n. 15823/2020).

Inoltre, avendo l’attore contestato, seppur in via subordinata, l’abusivo riempimento della scrittura privata, il ricorso al rimedio della querela di falso deve ritenersi obbligato.

In questo senso, invero, si registra il consolidato orientamento della Suprema Corte, la quale, proprio con riferimento alla fattispecie del riempimento absque pactis, ha così precisato: “Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto "absque pactis", in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore; qualora, invece,  il sottoscrittore, che si  riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento "contra pacta" e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore” (Cass. n. 18989/2010; nello stesso senso, Cass. n. 11028/2016, Cass. n. 21600/2013; Cass. n. 54178/2014).

In base ai principi giurisprudenziali dianzi richiamati, il presente giudizio di querela di falso deve, pertanto, ritenersi ammissibile

3.         Esame del merito del giudizio. La domanda principale relativa alla falsità della sottoscrizione.

Venendo al merito, la dedotta falsità della sottoscrizione apposta sul contratto di rappresentanza del 16/5/2018 è stata oggetto di approfondito esame nell’ambito della consulenza  tecnica  d’ufficio  espletata  dalla  dott.ssa all’elaborato in atti.

Persona_2 ,  di  cui in particolare il Consulente tecnico – con motivazione logica, approfondita e tecnicamente ineccepibile, dalla quale non sussistono ragioni per discostarsi – ha evidenziato quanto segue: “l’indagine tecnico grafica condotta sulle scritture in esame ci ha consentito di rilevare la compatibilità e la congruenza delle caratteristiche d’insieme, del ritmo, dei motivi guida dei tratti, della struttura delle forme, della costruzione delle lettere e dei contrassegni particolari. Le concordanze riscontrate nell’unità d’insieme e nei connotati salienti consentono di poter esprimere un convincimento di autografia. Pertanto, anche alla luce delle osservazioni dei cc.tt.pp., si può affermare che la firma apposta sul Contratto di Rappresentanza datato 16.05.2018, agli atti del processo, è autografa poiché vergata di proprio pugno da Parte_2          .

La domanda principale – con la quale parte attrice ha chiesto dichiararsi la falsità della sottoscrizione – deve, pertanto, essere rigettata.

4.   La   domanda   proposta   in   via   subordinata,   avente   ad   oggetto   l’abusivo riempimento della scrittura privata. Quanto alla domanda proposta in via subordinata, come già accennato, a seguito delle operazioni peritali, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice istruttore, proprio al fine di istruire detta domanda e ad accertare l’eventuale abusivo riempimento del contratto di rappresentanza in relazione alle date ivi apposte.

Invero, in base al condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità, “la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta” (v., tra le più recenti, Cass. n. 18234/2023 e n. 1548/2022).

Pertanto, con ordinanza del 25/3/2024, è stato ammesso l’interrogatorio formale dell’attore e la prova orale articolata dalle parti nei limiti di cui al medesimo provvedimento.

Ebbene, all’udienza del 19/6/2024, il teste Testimone_1 ha dichiarato “Vero che tra il 13 e il 19 maggio 2018 il sig. Pt_1 rimaneva in Svizzera... Vero che tra la fine della stagione 2017/2018 e l’inizio della successiva stagione 2018/2019 il Calciatore rimaneva in Svizzera, salvo rientrare per le vacanze in Francia e rientrare poi in Svizzera”. Inoltre, l’attore, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato: “Non è vero che in data 16 maggio 2018 mi sono recato nello studio dell’Avvocato …. e non ho mai manifestato la volontà di farmi rappresentare, per la mia attività professionale sportiva esclusivamente dal signor [...] Parte_3 ho mai sottoscritto un contratto di rappresentanza con il signor CP_1            . Di contro, alla successiva udienza del 6/11/2024, la testa Avv. …. Ha dichiarato: “Vero che in data 16 maggio 2018 il calciatore Parte_1 si recò nel mio studio di avvocato e manifestò la volontà di farsi rappresentare, per la propria attività professionale sportiva, esclusivamente dal signor CP_1    ”. L’espletamento delle prove orali nei termini appena illustrati ha, quindi, fornito riscontro solo parziale ai fatti allegati dall’attore, stante la evidente contraddizione tra le dichiarazioni rispettivamente rese dai testi escussi e dall’interrogato.

Pertanto, il Collegio, con ordinanza del 5/4/2025, ritenendo che la valutazione complessiva degli elementi di prova e presuntivi rispettivamente offerti dalle parti e, da ultimo, la contraddittorietà emersa tra le dichiarazioni dei testi CP_2 e … (quest’ultima, peraltro, difensore di CP_1 nel giudizio arbitrale pendente inter partes), portassero a ritenere che la domanda avente ad oggetto la querela di falso per abusivo riempimento della scrittura, pur non pienamente provata, non fosse del tutto sfornita di prova, ha deferito all’attore il giuramento suppletorio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 2736 n. 2 c.c.

Com’è noto, il giuramento suppletorio rappresenta per il Giudice un mezzo probatorio deferibile d’ufficio, da utilizzare quando la domanda giudiziale è giunta ad uno stato di "semiplena probatio", in quanto non pienamente provata ma non del tutto sfornita di prova. In sostanza, rappresenta uno strumento di extrema ratio per superare lo stato di incertezza in cui viene a trovarsi la causa nonostante l’esaurimento dei mezzi istruttori delle parti.

Sotto il profilo della valenza probatoria, la prestazione del giuramento suppletorio vincola il giudice a ritenere un fatto incontrovertibilmente accertato in senso favorevole al giurante, senza che l’altra parte abbia più alcuna possibilità di provare il contrario. Invero, ai sensi dell’art. 2738, I comma, c.c., al prestato giuramento va riconosciuta efficacia di prova legale quanto ai fatti che ne hanno formato oggetto, i quali, pertanto, devono aversi per definitivamente accertati.

In tal senso, milita anche il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che la prestazione del giuramento suppletorio implica “una presunzione iuris et de iure in ordine all'esistenza dei fatti che ne hanno formato oggetto” (Cass. civ., Sez. III, n. 22037 del 16 ottobre 2009). In conseguenza della prestazione del giuramento, il Giudice è quindi vincolato alle risultanze di esso, non potendo procedere ad altre valutazioni probatorie (Cass. civ., Sez. II, n. 2614 del 28 marzo 1988).

Tanto  considerato,  all’udienza  del  5/6/2025, Parte_1 assistito dall’interprete Dott.sa … di nomina giudiziale, ha prestato il giuramento suppletorio, dichiarando quanto segue: “giuro e giurando nego che mi trovavo a Bari il giorno 16/5/2018; giuro e giurando affermo che le date (16/5/2018 e 16/5/2020) apposte sulla scrittura che mi viene esibita sono state aggiunte a mia insaputa e senza il mio consenso; giuro e giurando nego di avere concordato con CP_1 la data di efficacia del mandato (16/5/2020), apposta sulla scrittura che mi viene esibita”.

Orbene, alla luce dei principi richiamati, il giuramento suppletorio, avendo valore di prova legale, consente di ritenere pienamente provati i fatti che ne hanno formato oggetto.

Pertanto, deve ritenersi definitivamente dimostrato: che l’attore non si trovava a Bari il giorno 16/5/2028; che le date indicate nel contratto di rappresentanza non sono state apposte dall’attore, né concordate con il medesimo; che la data di efficacia del mandato non è stata concordata con il convenuto.

Tali risultanze consentono di superare le contraddizioni emerse in sede di prova orale, come sopra illustrate, e, conseguentemente, di ritenere pienamente provata la domanda subordinata articolata dall’attore, avente ad oggetto l’abusivo riempimento del contratto controverso.

In definitiva, sebbene nel corso del giudizio sia stato accertato che la firma apposta sul contratto di rappresentanza del 16/5/2018 appartenga a Parte_1 deve ritenersi che le date ivi apposte siano state inserite all’insaputa dell’attore e senza il suo consenso, configurandosi quindi nella fattispecie in esame un’ipotesi di abusivo riempimento della scrittura in contestazione.

Ne consegue che, mentre la domanda articolata in via principale deve essere rigettata, merita, invece, accoglimento la domanda subordinata di falso per abusivo riempimento del suddetto contratto con riferimento alle date ivi indicate (16/5/2018 e 16/5/2020).

5. Regolamentazione delle spese del giudizio.

Le spese processuali, stante l’esito del giudizio, la complessità dell’istruttoria espletata e la parziale soccombenza di entrambe le parti, devono essere interamente compensate.

Infine, le spese di espletamento della consulenza tecnica d’ufficio e quelle relative all’interprete Dott.ssa …., già rispettivamente liquidate dal G.I., devono essere poste definitivamente a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:

•          rigetta la domanda principale di parte attrice, relativa alla falsità della sottoscrizione;

•          accoglie la domanda formulata in via subordinata da parte attrice di abusivo riempimento del contratto di rappresentanza oggetto di causa, con riferimento alle date ivi indicate (16/5/2018 e 16/5/2020);

•          compensa tra le parti le spese di lite;

•          pone definitivamente le spese di espletamento della consulenza tecnica d’ufficio e dell’interprete, già liquidate dal G.I., a carico delle parti per metà ciascuna.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 20 novembre 2025.

Il Presidente

Il Giudice rel. ed est.

Francesco Micela

Gabriella Giammona

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it