F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0058/CFA pubblicata il 12 Dicembre 2025 (motivazioni) – PFI / Sig. Zerkoun Reda Mario – società A.S.D. San Giorgio di Piana
Decisione/0058/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0057/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Roberta Landi – Componente
Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0057/CFA/2025-2026, proposto dalla Procura federale, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia pubblicata con il comunicato ufficiale n. 159 del 28 ottobre 2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 3 dicembre 2025, tenutasi in modalità mista, il Pres. Giuseppe Castiglia e udito l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale; nessuno è comparso per il Sig. Zerkoun Reda Mario e per la società A.S.D. San Giorgio di Piana; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. All’esito di una istruttoria avviata a seguito di una segnalazione della Corte sportiva d’appello territoriale della Sicilia, la Procura federale - con nota del 7 ottobre 2025 - ha deferito al competente Tribunale federale territoriale:
- il signor Zerkoun Reda Mario, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società A.S.D. San Giorgio Piana, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, CGS, per avere, nel corso della gara San Giorgio Piana Athletic Club Palermo A.S.D., svoltasi in data 27 aprile 2025 e valevole per il girone SF del campionato Under 17 Provinciali, proferito all’indirizzo del calciatore avversario signor Eugene Nsiah Gyamfi, schierato nelle fila della squadra avversaria, la testuale espressione: “sei un negro di merda”;
- la società A.S.D. San Giorgio di Piana, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato.
2. Con decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 159 del 28 ottobre 2025, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia ha ritenuto provato l’addebito sulla base delle risultanze istruttorie e per l’effetto, a fronte di una richiesta della Procura federale della squalifica di 10 giornate per il giocatore e dell’ammenda di € 1.500,00 per la società, ha inflitto all’uno la squalifica per 7 giornate e all’altra l’ammenda di € 700,00.
3. Con reclamo del 3 novembre 2025, la Procura federale ha interposto appello avverso la decisione di primo grado, censurandola per incongruità delle sanzioni, violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività delle sanzioni, violazione e falsa applicazione degli artt. 28, comma 2, e 13 CGS.
La Procura federale ha ribadito le richieste formulate in primo grado.
Il signor Zerkoun e la società A.S.D. San Giorgio di Piana, non si sono costituiti in giudizio per resistere al reclamo.
4. All’udienza del 3 dicembre 2025, tenutasi in modalità mista, il reclamo è stato chiamato e, dopo l’intervento del rappresentante della Procura federale, trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Va rilevato, in premessa, che nella presente vicenda viene in questione solo la dosimetria delle sanzioni inflitte al tesserato e alla società deferiti, la responsabilità dei quali è stata definitivamente accertata nel relativo capo della decisione qui impugnata.
6. Non occorrono molte parole per sottolineare il particolare disvalore rivestito dall’illecito di comportamenti discriminatori nell’ambito dell’ordinamento sportivo (e non solo di quello).
Infatti, esso viola uno dei principi fondamentali previsti dall’art. 2 dello Statuto della FIGC, ove, al comma 5, è appunto declinato il principio di non discriminazione, con una disposizione che trova compiuta realizzazione nell’art. 28 CGS. Il quadro normativo, anche internazionale, è stato più volte ricostruito da questa Corte, sicché alle numerose decisioni in materia è sufficiente rinviare (per tutte, da ultimo: CFA, SS.UU., n. 115/2024-2025).
In ragione della gravità dell’illecito, l’art. 28 CGS prevede per il calciatore che si renda responsabile di tali violazioni, la sanzione minima della squalifica per 10 giornate di gara.
7. Ora, il Tribunale territoriale ha ritenuto di tenere conto del comportamento del calciatore deferito signor Zerkoun e dei dirigenti della società di appartenenza ASD San Giorgio Piana che, a seguito del fatto per cui è procedimento, si sarebbero prodigati, il primo nello scusarsi nei confronti del calciatore destinatario dell'espressione discriminatoria a sfondo razzista (scuse che questi, tuttavia, avrebbe mostrato di non accettare) e i secondi nell’associarsi a tale iniziativa, oltre che nell’impegnarsi fattivamente per prevenire ulteriori degenerazioni. Queste circostanze non costituirebbero delle esimenti, ma andrebbero egualmente valorizzate quali attenuanti, per condurre alla riduzione di un terzo delle sanzioni previste dagli artt. 28, n. 1, 4 e 5, CGS.
Nel proprio reclamo, al contrario, la Procura federale ha sostenuto che l’espressione pronunciata dal signor Zerkoun nei confronti della persona offesa rientrerebbe nella fattispecie dell’art. 28 CGS, sarebbe inqualificabile e priva di ogni giustificazione, oltre che portatrice di un disvalore indubbiamente maggiore rispetto a quanto considerato nell’impugnata decisione. Il giudice di prime cure avrebbe apoditticamente fatto riferimento a un tentativo di scuse dell’atleta e a un’attività dei dirigenti dei quali, tuttavia, non vi sarebbe riscontro agli atti del procedimento. A tutto concedere, poi, le circostanze addotte nella motivazione del provvedimento gravato non rientrerebbero in alcun modo tra le circostanze attenuanti previste dall’art. 13 CGS e non potrebbero costituire una circostanza attenuante non nominata, in quanto l’espressione utilizzata sarebbe di particolare disvalore e le scuse dopo la gara rappresenterebbero, comunque, un tentativo di alleggerire la propria posizione piuttosto che un reale pentimento.
8. In effetti, nella decisione impugnata, il primo giudice ha implicitamente ritenuto di individuare nel comportamento dei deferiti una circostanza attenuante c.d. innominata o atipica, ai sensi dell’art. 13, comma 2, CGS.
L’art. 13, CGS, dopo aver tipizzato al comma 1 le circostanze attenuanti, al comma 2 stabilisce che “[g]li organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”.
Per costante giurisprudenza, questa previsione introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SS.UU., n. 17/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 119/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 8/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 1/2021-2022).
9. Nel caso di specie, il Tribunale territoriale non ha fatto buon governo della disposizione ora richiamata, in quanto ha fondato le proprie argomentazioni su circostanze non comprovate.
E ciò, sia per il calciatore signor Zerkoun, sia per la società sportiva di appartenenza.
Infatti, le scuse che sarebbero state pronunciate dal signor Zerkoun al termine della gara non solo non hanno alcun riscontro in atti, ma, anche se così fosse, non apparirebbero espressione di un genuino pentimento dell’atleta, che in istruttoria ha sostenuto una ricostruzione della vicenda diversa da quella poi accertata.
In sede di audizione, il giocatore si è difeso sostenendo di aver utilizzato non l’espressione discriminatoria contestata, ma la diversa - e a suo dire non offensiva - frase: “turco alzati, che babbii”.
Tuttavia, questa affermazione è contraddetta non solo dal quadro di contorno, quale riferito dagli altri tesserati auditi e ritenuti credibili dal Tribunale territoriale, ma soprattutto dalla deposizione del signor Francesco Sanges, tesserato per la ASD Athletic Club Palermo, che ha confermato di avere udito direttamente il signor Zerkoun indirizzare alla persona offesa la frase contestata.
Pertanto, non vi sono elementi idonei a valere a parziale discarico del signor Zerkoun e meritargli un abbuono rispetto al minimo edittale della sanzione.
Allo stesso modo, negli atti non vi è traccia di iniziative concrete assunte dalla società sportiva, che possano condurre a una mitigazione del trattamento sanzionatorio.
10. In definitiva, il reclamo è fondato e va pertanto accolto.
Per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, attesa la congruità delle richieste formulate in sede di conclusioni dalla Procura federale, in quanto correttamente commisurate alla gravità del fatto e alla previsione edittale, devono essere irrogate, rispettivamente, al signor Zerkoun la sanzione della squalifica nel minimo edittale di 10 giornate di gara e alla società A.S.D. San Giorgio Piana la sanzione dell’ammenda nella misura di € 1,500.00.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Zerkoun Reda Maria: la squalifica di 10 (giornate);
- alla società A.S.D. San Giorgio Piana: l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
