F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0062/CFA pubblicata il 15 Dicembre 2025 (motivazioni) – PFI / Sig. Leonardo Maria Risi – società A.S.D. Pol. Petriana
Decisione/0062/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0061/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Manfredo Atzeni – Componente
Angelo De Zotti - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo del Procuratore federale interregionale n. 0061/CFA/2025-2026 avverso la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 143 del 31.10.2025 e comunicata in data 03.11.2025, relativa al deferimento a carico del sig. Leonardo Maria Risi e della società A.S.D. Pol. Petriana nell’ambito del procedimento iscritto al n. 977pfi24-25;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 04.12.2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Angelo De Zotti e uditi l’Avv. Gian Paolo Guarnieri e l’Avv. Alessandro D’Oria per la reclamante, l’Avv. Pierluigi Landolfi per il Sig. Leonardo Maria Risi; è presente altresì il Sig. Leonardo Maria Risi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il procedimento odierno trae origine dalla segnalazione della società A.S.D. S.M.S.G. Primavalle del 12.3.2025 avente ad oggetto comportamenti discriminatori tenuti nel corso della gara A.S.D. S.M.S.G. Primavalle – A.S.D. Pol. Petriana del 7.3.2025, valevole per il girone C del campionato di serie D Calcio a 5; nello specifico il calciatore tesserato per la A.S.D. Pol. Petriana, sig. Leonardo Maria Risi, avrebbe rivolto al calciatore della A.S.D. S.M.S.G. Primavalle, sig. Michael Gabriel Lenzuolo, un’espressione a sfondo razziale.
All’esito dell’attività di indagine svolta, la Procura federale ha deferito innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio:
1) il sig. Leonardo Maria Risi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Pol. Petriana per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere lo stesso, nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. S.M.S.G. Primavalle – A.S.D. Pol. Petriana del 7.3.2025, valevole per il girone C del campionato di serie D di Calcio a 5, mentre il gioco era fermo, rivolto al calciatore avversario sig. Michael Gabriel Lenzuolo l’espressione del seguente testuale tenore: “negro di merda ma te l’hanno data la cittadinanza?”;
2) la società A.S.D. Pol. Petriana per rispondere: a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Leonardo Maria Risi, così come descritti nel capo di incolpazione.
All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale federale territoriale ha ritenuto provati i fatti contestati al calciatore Leonardo Maria Risi.
Tuttavia, il Tribunale federale territoriale ha ritenuto congrua l’irrogazione di sanzioni meno afflittive rispetto a quanto richiesto dalla Procura federale, tenuto anche conto della circostanza per cui il sig. Leonardo Maria Risi si è assunto la paternità del fatto contestato e per l’effetto, di irrogare ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: - Risi Leonardo Maria, n. 7 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026; - A.S.D. Pol. Petriana, euro 600,00 di ammenda.
Ritenendo ingiusta la suddetta decisione, il Procuratore federale interregionale la impugna per i seguenti motivi:
1.- Violazione ed erronea applicazione del disposto di cui agli artt. 28, comma 2, e 12 del Codice di giustizia sportiva.
Sostiene che il Tribunale federale territoriale, pur avendo accolto il deferimento ed aver ritenuto sussistente e comprovata la condotta posta in essere dal sig. Leonardo Maria Risi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Pol. Petriana, nonché dopo aver correttamente qualificato la stessa come sussumibile nel disposto di cui all’art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, ha irrogato al calciatore la sanzione della squalifica per 7 giornate ed alla società A.S.D. Pol. Petriana la sanzione dell’ammenda di euro 600,00; tutto ciò a fronte di una richiesta della Procura federale di una squalifica per 10 giornate da scontarsi in gare ufficiali, pari al minimo edittale, e di un’ammenda per la società di euro 800,00.
L’entità della sanzione irrogata all’autore della condotta contestata, pertanto, si pone in contrasto con il disposto di cui all’art. 28, comma 2, del Codice di giustizia sportiva che dispone la punizione della fattispecie di cui al comma 1 “con la squalifica per almeno dieci giornate di gara”, derogando al minimo edittale prescritto dal comma 2 della medesima norma irrogando una sanzione ridotta di un terzo rispetto alla misura minima prevista, pari a dieci giornate di squalifica.
2.- Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 13 del codice di giustizia sportiva. Erronea valutazione degli atti del procedimento.
Sostiene che nella parte motiva della decisione gravata il Giudice di prime cure ha giustificato la determinazione della ridotta misura della sanzione irrogata al sig. Leonardo Maria Risi sulla scorta della seguente considerazione: “Il Tribunale federale territoriale ritiene congrua l’irrogazione di sanzioni meno afflittive rispetto a quanto richiesto dalla Procura federale, anche tenuto conto della circostanza per cui il deferito si è assunto la paternità del fatto contestato”.
In realtà, la Procura federale esclude la circostanza che il calciatore deferito si sia assunto la paternità del fatto contestato, avendo, in sede di propria audizione da parte della Procura federale del 28.5.2025, negato categoricamente la commissione della condotta accertata.
Per quanto attiene alla posizione della società A.S.D. Pol. Petriana, la Procura federale contesta il discostamento immotivato dalla richiesta formulata dalla Procura federale e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di euro 600,00 a fronte della richiesta di irrogazione di un’ammenda di euro 800,00.
All’udienza del 4 dicembre 2025, udite le parti costituite, la causa è stata discussa e posta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il reclamo della Procura federale è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
2. Con i due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, la Procura federale ha dedotto la violazione ed erronea applicazione del disposto di cui agli artt. 28, comma 2, e 12 del Codice di giustizia sportiva e la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 13 del Codice di giustizia sportiva, nonché l’erronea valutazione degli atti del procedimento.
Sostiene che il Tribunale federale territoriale, pur avendo correttamente evidenziato gli elementi dai quali discende la responsabilità dei deferiti e nonostante abbia accolto il deferimento, ha irrogato al sig. Leonardo Maria Risi e alla società A.S.D. Pol. Petriana sanzioni non adeguate rispetto alle violazioni accertate.
L’entità delle sanzioni irrogate, infatti, è palesemente incongrua rispetto alle condotte poste in essere dal tesserato e dalla società deferita oltre ad appalesarsi, nei riguardi del calciatore deferito, inferiore rispetto al minimo edittale previsto dalle norme del Codice di giustizia sportiva.
2.1 Sul punto, e con riferimento alle sanzioni da irrogarsi alle persone fisiche, la Corte federale ha mantenuto fermo il principio secondo cui “il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo [la sanzione], anche al di sotto del minimo” (cfr., tra le tante: CFA, SS.UU., n. 71/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 93/2024/2025), ma è altrettanto necessario che il riconoscimento delle circostanze attenuanti non può risolversi in un indiscriminato potere di mitigazione della sanzione da parte del giudicante.
2.2 Infatti, tale riconoscimento deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali che, con riferimento al singolo caso concreto, giustifichino il contenimento della stessa. In altri termini, l’applicazione delle circostanze attenuanti non può costituire un riconoscimento conseguente alla mera assenza di elementi negativi connotanti il “genere” o “l’entità” della violazione - come erroneamente affermato dal Tribunale federale territoriale - ma presuppone la sussistenza di fattori positivi concreti che dimostrino un comportamento particolarmente meritevole o idoneo a ridurre il disvalore disciplinare della condotta posta in essere.
3. Ne consegue che, a fronte di una condotta per la quale il Codice di giustizia sportiva prevede una sanzione minima, non è in alcun modo ipotizzabile che il Giudicante possa giustificare una riduzione al di sotto di tale soglia sulla scorta dell’affermazione che il comportamento, perfettamente aderente alla fattispecie normativa, possa non essere particolarmente grave, in quanto è stato già il legislatore federale a valutare ed a quantificare a quale sanzione minima debba essere rapportata l’offensività minima del fatto.
4. Quanto all’applicazione della ridotta misura della sanzione irrogata al sig. Leonardo Maria Risi giustificata dalla circostanza per cui il deferito si è assunto la paternità del fatto contestato, la Corte ritiene necessario un approfondimento in fatto e in diritto in merito all’applicazione dell’art. 13 del Codice di giustizia sportiva.
4.1 In fatto, occorre chiarire che la Procura federale contesta la circostanza che il calciatore abbia ammesso di aver pronunciato la frase a lui contestata e precisamente “negro di merda ma te l’hanno data la cittadinanza?” in sede di propria audizione da parte della Procura federale del 28.5.2025, come risulta in atti, negando categoricamente la commissione della condotta accertata.
Il calciatore deferito ha sostenuto di avere fatto solo un generico riferimento al rilascio della cittadinanza e comunque di essersi scusato o di aver cercato di farlo dopo la conclusione dell’incontro, assumendo che ci sarebbe stato un rifiuto da parte del calciatore offeso di accettare le scuse del sig. Leonardo Risi.
E questo sarebbe sufficiente ad escludere l’applicazione della norma che consente di attenuare la gravità della condotta e di ridurre la sanzione, anche al di sotto del minimo edittale.
4.2 In ogni caso, la Corte ha chiarito in altra analoga vicenda, caratterizzata dalla asserita pronuncia di “frasi razziste”, quando è possibile l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, commi 1 e 2 del C.G.S. sia nel caso in cui la questione non si ponga in rapporto all’applicazione di una sanzione quantificata come minimo edittale, sia nel caso specifico in cui tale questione si pone, posto che il minimo edittale implica, come sopra evidenziato, che il legislatore federale ha valutato la gravità della fattispecie con particolare severità, escludendo che una volta accertata la commissione dell’illecito si possa comunque attribuire ex post qualsivoglia attenuazione della sanzione minima.
4.3 Nel caso trattato (cfr. CFA, Sez. I, n. 75/2024-2025) la parte appellata chiedeva, che nell’applicazione della sanzione nei confronti della parte deferita si facesse luogo all’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, commi 1 e 2 del C.G.S., e in particolare “per avere agito in reazione immediata a comportamento e fatto ingiusto altrui e per aver cercato di riparare o ridurre ex post le conseguenze del fatto dannoso” ma altresì “per aver ammesso la propria responsabilità” nella causazione dell’illecito contestato.
4.4 La Corte, tuttavia, ha respinto la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti chiarendo che, ai fini dell’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, è necessario che chi commette l’offesa contestata riconosca lealmente la propria colpevolezza, sia pure adducendo tutte le giustificazioni che accompagnano la richiesta di mitigazione della sanzione, e dunque che le attenuanti di cui sopra non sono applicabili a chi neghi in giudizio di aver commesso i fatti al medesimo contestati e invochi, contraddittoriamente, le esimenti previste dal citato art. 13 del CGS (si veda, anche, CFA, Sez. I, n. 23/2025-2026; CFA, Sez. I, n. n. 100/2024-2025).
Ciò è sufficiente per escludere che, nella specie, il Tribunale federale potesse giustificare l’attenuazione della sanzione al di sotto del minimo edittale con l’erronea motivazione riferita al riconoscimento dell’addebito da parte del calciatore deferito.
5. Il Collegio, peraltro, osserva che l’articolo 28, comma 2, del CGS, prevede che “il calciatore che commette una violazione di cui al punto 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate” e, pertanto, l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 non può comunque comportare l’irrogazione di una sanzione inferiore al limite posto dalla norma stessa, onde evitare che si riduca la portata afflittiva della sanzione minima prevista in modo tassativo dal legislatore sportivo.
Ciò del resto è perfettamente coerente con il profondo disvalore che accompagna tale illecito disciplinare.
Difatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte federale (CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021), tra i “principi fondamentali” previsti dall’art. 2 dello Statuto della FIGC, al quinto comma, è declinato il principio di non discriminazione, secondo cui «La FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza», disposizione di principio che trova una compiuta realizzazione nell’art. 28 del Codice di giustizia sportiva; tale condotta si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale e di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia; la nozione di comportamento discriminatorio elaborata dal legislatore federale risulta coerente ed in sintonia con quella adottata dagli organismi e dalle istituzioni internazionali quali la Convenzione di New York, l’art. 14 della CEDU-Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, gli artt. 2 e 7 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; la Carta olimpica statuisce l’incompatibilità con l’appartenenza al Movimento olimpico di qualsiasi forma di discriminazione verso un Paese o una persona, sia essa di natura razziale, religiosa, politica, di sesso o altro e che i Comitati nazionali olimpici si impegnano ad agire contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport; la disciplina UEFA ha tra i suoi obiettivi quello della promozione del giuoco del calcio in uno spirito di pace, comprensione, fair play, senza alcuna discriminazione in materia politica, di genere, di religione, di razza o di ogni altra ragione; nella medesima direzione si muovono lo statuto FIFA, ove è vietata la discriminazione di un paese, di un individuo o di un gruppo di persone; il codice etico FIFA, che dispone che le persone alle quali si applica il testo – ovvero i funzionari, i giocatori, gli agenti organizzatori degli incontri e gli agenti dei giocatori – non possono offendere la dignità o l’integrità di un paese di una persona o di un gruppo di persone mediante parole o azioni di disprezzo, discriminanti o denigratorie; il codice disciplinare FIFA, nella cui ultima edizione, sono state inasprite le pene in caso di insulti e comportamenti discriminatori all’interno degli stadi; anche il CONI, infine, codifica il principio di non discriminazione, là dove impone a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo l’obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all’origine etnica o territoriale, all’età, al sesso, alla religione, alle opinioni personali ed assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.
Da tale complesso di disposizioni traspare evidente la volontà di contrastare e punire con particolare severità tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica.
Ciò non significa che le circostanze attenuanti di cui all’art. 13 non possano avere un rilievo anche in presenza di un minimo edittale di pena, ma che ciò è possibile solo quando si tratti di contrastare eventuali aggravanti previste dall’art. 28.
Pertanto, nel caso di specie, la Corte federale territoriale non poteva ridurre la sanzione proposta dalla Procura federale, né in funzione delle specifiche norme mitigatrici invocate dall’incolpato né in funzione di solo accennate e generiche ragioni equitative.
6. Per quanto attiene alla posizione della società A.S.D. Pol. Petriana, acclarata la responsabilità della stessa ai sensi del disposto di cui all’art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, il Tribunale federale territoriale si è discostato immotivatamente dalla richiesta formulata dalla Procura federale ed ha irrogato la sanzione dell’ammenda di euro 600,00 a fronte della richiesta di irrogazione di un’ammenda di euro 800,00.
Anche in questo caso il Tribunale federale territoriale, irrogando un’ammenda di modesta entità, pure con riferimento alla posizione della società, ha leso il principio di afflittività ed effettività che deve sempre caratterizzare la sanzione disciplinare, in considerazione della marcata riprovevolezza della condotta disciplinarmente rilevante.
6.1 Per tutti i motivi sopra evidenziati il reclamo della Procura federale va accolto e, per l’effetto, le sanzioni irrogate al sig. Leonardo Maria Risi e alla società A.S.D. Pol. Petriana vanno rideterminate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- al Sig. Leonardo Maria Risi: la squalifica di 10 (dieci) giornate di gara;
- alla società A.S.D. Pol. Petriana: l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo De Zotti Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
