F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0076/CSA pubblicata del 15 Dicembre 2025 – Enna Calcio S.C.S.D. – A.S.D. Sambiase Calcio 2023

Decisione/0076/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0109/CSA/2025-2026

Registro procedimenti n. 0110/CSA/2025-2026

Registro procedimenti n. 0111/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami riuniti numero 0109/CSA/2025-2026, proposto con procedura d’urgenza dalla società Enna Calcio S.C.S.D. in data 05.12.2025; numero 0110-0111/CSA/2025-2026, proposti dalla A.S.D. Sambiase Calcio 2023 in data 09.12.2025;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 54 del 02.12.2025;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.12.2025, l’Avv. Andrea Galli e udito il dott. Filippo Marra Cutrupi per la A.S.D. Sambiase Calcio 2023, nessuno comparendo per Enna Calcio S.C.S.D., non avendone fatto richiesta ai sensi dell’art. 72, comma 3 C.G.S.;

Sentito l’Arbitro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1.

In data 05.12.2025 la società Enna Calcio S.C.S.D. ha proposto reclamo con procedura d’urgenza avverso le seguenti sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 54 del 02.12.2025, in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone I, Sambiase / Enna, del 30.11.2025: ---Ammenda e diffida, Euro 1.500,00 ENNA CALCIO S.C.S.D. Per avere propri tesserati, al termine della gara, preso parte ad una rissa con calciatori e dirigenti avversari. --ALLENATORI, squalifica per tre gare effettive - PASSIATORE FRANCESCO (ENNA CALCIO S.C.S.D.) Per avere, al termine della gara, preso parte ad una rissa in cui tentava di colpire calciatori e tesserati avversari. ---CALCIATORI ESPULSI, squalifica per tre gare effettive - DIAZ GARCIA NICOLAS (ENNA CALCIO S.C.S.D.) Per avere, al termine della gara, colpito con uno schiaffo al volto un giocatore avversario. ( RAA ).

2.

In data 09.12.2025 la società A.S.D. Sambiase Calcio 2023 ha proposto reclamo avverso la seguente sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 54 del 02.12.2025, in relazione alla medesima gara del Campionato di Serie D, Girone I, Sambiase / Enna, del 30.11.2025: ---Ammenda Euro 1.500,00 A.S.D. Sambiase Calcio 2023 Per avere propri tesserati, al termine della gara, preso parte ad una rissa con calciatori e dirigenti avversari.

3.

In data 09.12.2025 la medesima società A.S.D. Sambiase Calcio 2023 ha proposto reclamo avverso le seguenti sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 54 del 02.12.2025, in relazione alla medesima gara del Campionato di Serie D, Girone I, Sambiase / Enna, del 30.11.2025: ---DIRIGENTI, squalifica per tre gare effettive - SAMELE NICOLA (SAMBIASE 2023) - Per avere, al termine della gara, preso parte ad una rissa in cui tentava di colpire calciatori e tesserati avversari; ---CALCIATORI ESPULSI, squalifica per sei gare effettive - HABERKON VALENTIN (SAMBIASE 2023) - Espulso per avere, a gioco fermo, colpito con uno schiaffo un avversario, nell'abbandonare il terreno di gioco colpiva un altro calciatore con una testata sul naso.  ---CALCIATORI ESPULSI - squalifica per tre gare effettive - FRASSON CALVINO SANTIAGO (SAMBIASE 2023) - Per avere, a gioco fermo, colpito un avversario con una gomitata sulla pancia.

1.

La società Enna Calcio S.C.S.D. ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate rispetto al comportamento tenuto dai suoi tesserati nelle circostanze per cui è causa, affidandosi ai seguenti motivi di impugnazione.

Circa la posizione del tesserato Passiatore Francesco: travisamento dei fatti ascritti, asseritamente inverosimili per come riportati negli atti ufficiali, alla luce della confusione emergente dal referto, che impedirebbe una chiara identificazione individuale delle condotte e la precisa identificazione delle persone coinvolte. Lo stesso referto, inoltre, secondo la reclamante, descriverebbe genericamente la situazione, come "molto confusionale". A detta della stessa, in particolare, il Sig. Passiatore Francesco non avrebbe preso parte alla rissa, essendo intervenuto esclusivamente con lo scopo di evitare l'avvicinamento tra i calciatori delle due squadre, invitandoli ad allontanarsi e cercando di riportare la calma. A conferma ha prodotto alcune dichiarazioni, nonché una registrazione video degli episodi, da cui si evincerebbe la conferma della suesposta ricostruzione dei fatti, in cui il Passiatore non avrebbe mai posto in essere alcun gesto volto a colpire i calciatori avversari, né tentando di farlo. Vizi del referto arbitrale e inattendibilità della contestazione, poiché dagli atti ufficiali emergerebbero gravi elementi di inattendibilità e lacune motivazionali, considerata la situazione descritta dall’Arbitro come "molto confusionale", richiamando anche giurisprudenza della Corte Sportiva d'Appello che richiede una percezione diretta e distinta dei fatti da parte del Direttore di Gara. Mancanza di partecipazione attiva alla rissa, richiamando l'art. 38 del CGS, che si applica ai tesserati che abbiano contribuito attivamente a comportamenti violenti, fattispecie che richiede un coinvolgimento volontario e aggressivo del soggetto agente, laddove la mera presenza del tesserato nell'area in cui si sviluppa il parapiglia non può integrare condotta disciplinarmente rilevante. Erronea applicazione delle sanzioni disciplinari, poiché nel caso di specie non si sarebbero realizzate condotte violente o di particolare gravità. Assenza di precedenti in capo al tesserato Passiatore, il quale si è sempre contraddistinto per gli importanti obiettivi raggiunti in materia di fair-play, specchio della sua personalità e del suo modo di operare nel mondo del calcio.

Circa la posizione del tesserato Diaz Garcia Nicolas, la reclamante osserva come lo stesso sarebbe rimasto coinvolto suo malgrado nello scenario caotico realizzatosi, tanto da essere stato oggetto di reiterate aggressioni verbali e fisiche da parte di un tesserato della Società ospitante, avendo, quindi, posto in essere un atto meramente difensivo nel tentativo di sottrarsi all'aggressione, condotta non riconducibile all'art. 38 CGS ma, al più, all'art. 39 CGS, risultando anche meritevole di attenuazione ai sensi dell'art. 13, comma l, lett. a) e b), CGS.

Circa la sanzione dell’ammenda, la reclamante evidenzia che propri dirigenti e tesserati hanno dovuto abbandonare i loro posti assegnati a causa dell'insorgere di gravi e ripetute intemperanze del pubblico locale, sfociate in aggressioni verbali, circostanza che confermerebbe come la società sarebbe vittima e non protagonista dei fatti accaduti.

La reclamante ha concluso chiedendo, previa sospensione cautelare immediata della squalifica dell'allenatore Francesco Passiatore, nelle more della decisione, vista l'imminenza delle gare e il grave pregiudizio sportivo e professionale, disporre la TRATTAZIONE D'URGENZA ed accogliere il ricorso e riformare la decisione del Giudice Sportivo: --annullando la squalifica di 3 giornate inflitte al tecnico Passiatore Francesco; --annullare la squalifica di 3 giornate inflitte al calciatore Diaz Garcia Nicolas; --annullare la sanzione dell'ammenda di 1.500,00 con diffida alla Società ENNA CALCIO S.C.S.D. In subordine, si chiede di ridurre le squalifiche e l'ammenda in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame. La reclamante Enna ha chiesto disporsi altresì l’audizione del Passiatore.

Con memoria datata 07.12.2025, la società Enna ha argomentato ulteriormente circa il degenerare della situazione sugli spalti dopo la rete del pareggio per effetto del comportamento del pubblico locale e di alcuni tesserati della società Sambiase, che ha visto i dirigenti e i tifosi provenienti da Enna, che si trovavano nella tribuna, essere oggetto di insulti reiterati, minacce e atteggiamenti ostili da parte dei tifosi del Sambiase.

2.

La società A.S.D. Sambiase Calcio 2023 ha impugnato la sanzione dell’ammenda, deducendo che il Direttore di Gara ha saputo dare solo una lettura parziale dei fatti accaduti. Nonostante che dal referto emerga l’identico coinvolgimento di entrambe le squadre nei fatti accaduti negli ultimi minuti della gara e nel post-gara, a detta della reclamante, il Direttore di Gara ha erroneamente espulso ben 2 giocatori oltre ad un dirigente del Sambiase, mentre nell’Enna è stato squalificato un solo calciatore. Prosegue la reclamante deducendo che l’assistente arbitrale sig. Andrea Lufi ha segnalato che l’inizio della rissa è stato provocato da un calciatore avversario, mentre il Sambiase è stato coinvolto solo marginalmente. L’ammenda di 1.500,00, di conseguenza, appare sproporzionata rispetto al comportamento dei tesserati della Società Sambiase, la quale ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali e ha concluso chiedendo l’annullamento della sanzione inflittale.

3.

La società A.S.D. Sambiase Calcio 2023 ha inoltre impugnato le sanzioni della squalifica per 3 giornate effettive di gara al Sig.Samele Nicola, per 6 giornate effettive di gara al calciatore Haberkon Valentin e per 3 giornate effettive di gara al calciatore Frasson Calvino Santiago. Per quanto concerne la posizione del Sig. Haberkon, la reclamante osserva che nell’operato del Giudice Sportivo non si rinviene nessuna considerazione in ordine alle evidenti circostanze attenuanti la condotta del calciatore, la quale si è svolta in un contesto di grande tensione; inoltre, i presunti comportamenti del calciatore Haberkon, seppur riprovevoli e certamente da censurare, non hanno avuto connotati di violenza. Con riferimento alla posizione del Sig. Frasson, la reclamante osserva come il gesto del calciatore, esacerbato nella verbalizzazione del Direttore di Gara, sia costituito da un accidentale contatto dettato dalla necessità di svincolarsi da una presa avversaria, non avendo, infatti, arrecato alcun danno all’avversario, che ha proseguito la gara senza problemi. Infine, per quanto concerne la posizione del Sig. Samele, il dirigente sarebbe intervenuto solo per riportare la calma tra i propri giocatori e gli avversari; in particolare osserva come il calciatore Diaz Garcia Nicolas della società Enna avrebbe dato inizio alla rissa colpendo in faccia il calciatore avversario Andronache e solo a quel punto si sarebbe innescato il parapiglia che lo stesso Samele ha tentato di sedare. La società Sambiase ha concluso chiedendo, tenuto conto di numerose attenuanti e dei precedenti in materia, la derubricazione delle condotte e il conseguente annullamento delle sanzioni, o quanto meno, la parziale modifica dei singoli provvedimenti con equa riduzione delle sanzioni irrogate.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 dicembre 2024 è stato sentito l’Arbitro a chiarimenti ed è comparso per la società A.S.D. Sambiase Calcio 2023 il Dott. Filippo Marra Cutrupi, che, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I gravami, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, in quanto riferiti alla medesima gara, vanno preliminarmente riuniti in un unico procedimento.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che i tre reclami debbano essere respinti.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue:

ARBITRO - ESPULSIONE CALCIATORI - SAMBIASE 2023 - 2 Tempo Regolamentare 30' 28 - FRASSON CALVINO SANTIAGO - A gioco fermo tirava una gomitata sulla pancia ad un calciatore avversario; 2 Tempo Regolamentare 45 + 10' 9 - HABERKON VALENTIN - A gioco fermo spintonava e tirava uno schiaffo in faccia ad un avversario. Lo stesso dopo l'espulsione, mentre si dirigeva negli spogliatoi, tirava una testata sul naso ad un altro calciatore avversario. PUBBLICO ED INCIDENTI - Note: Al termine della gara numerosi calciatori e dirigenti appartenenti ad entrambe le società, tentavano di aggredirsi reciprocamente a volte riuscendoci (con calci e pugni) ed altre no in quanto venivano trattenuti da altre persone. In questo scenario, molto confusionale, riuscivo a notare il dirigente della società Sambiase SAMELE Nicola che tentava di aggredire calciatori della società avversaria e l'allenatore della società Enna, Sig. PASSIATORE Francesco, che tentava di colpire e aggredire calciatori e tesserati della società Sambiase. In seguito a questi disordini le forze dell'ordine erano costrette ad intervenire per cercare di ripristinare l'ordine pubblico sia in campo che sugli spalti, riuscendoci solo dopo svariati minuti. SEGNALAZIONE ASSISTENTE DELL'ARBITRO N°1 : ANDREA LUFI - Dopo il termine della gara, il Sig. DIAZ GARCIA NICOLAS, giocatore con la maglia n.15 della società ENNA CALCIO SCSD, colpiva al volto con uno schiaffo il Sig. ANDROMACHE DAVIDE, giocatore con la maglia n.27 della società NSD SAMBIASE 2023, provocandogli dolore e rossore ma non altre conseguenze fisiche. L'episodio veniva riferito al Direttore di Gara solo al rientro negli spogliatoi poiché non vi erano le condizioni per poterlo fare sul Terreno di Gioco.

In via preliminare va rilevata l’inutilizzabilità del filmato prodotto dalla reclamante società Enna. A tal fine, giova preliminarmente effettuare una breve disamina della normativa regolamentare che disciplina l’impiego dei mezzi audiovisivi a fini probatori nei procedimenti instaurati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva della Figc, rinvenibile essenzialmente negli artt. 58, 61 e 62 del CGS. L’art.58 del CGS sancisce il principio secondo cui i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati esclusivamente “…nei casi previsti dall'ordinamento federale…”. L’art.61 del CGS, a sua volta, limita l’utilizzabilità del mezzo di prova audiovisivo, al comma 2, “…al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati…qualora…i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”, mentre al comma 3, “… limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR…”, fattispecie che peraltro riguardano solo il procedimento celebrato dinanzi al Giudice Sportivo. Infine, a norma dell’art.62, comma 1, del CGS, “In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6”.

Le fattispecie, sopra richiamate, in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova, sono state rigorosamente e tassativamente codificate dal legislatore sportivo (anche nel 2019) e si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

La ratio di tale impostazione codicistica, che esprime il principio della predominanza della prova risultante dai rapporti degli ufficiali di gara, è quello di evitare che possano fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che possano incidere, anche di riflesso, in via determinante, su quanto percepito e refertato dal primo e per così dire “naturale” giudice della gara, ovvero l’Arbitro ed i suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente.

La giurisprudenza sportiva è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Federale d’Appello Decisione/0119/CFA-2023-2024 Registro procedimenti n. 0121/CFA/20232024, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 240 del 5 aprile 2022, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).

Le condotte, come sopra refertate, risultano sanzionabili nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure, per le seguenti ragioni.

L’Arbitro, in sede di audizione, ha confermato il contenuto del proprio referto, ribadendo come al suo triplice fischio si sia verificata una mass confrontation di gravissima entità, che ha coinvolto calciatori, tecnici e dirigenti delle due compagini, in cui il Sig. Passiatore era trattenuto a stento da diverse persone, circostanza in cui ha anche proferito termini irriguardosi verso altri presenti, mentre tentava di scagliarsi contro altre persone. Il Sig. Samele, invece, mentre si trovava sulla sinistra del campo, verso il tunnel degli spogliatoi, inizialmente cercava di separare i presenti, ma poi si è lanciato a rincorrere un tesserato, giungendo a testa a testa con lo stesso, venendo separato a stento da altri presenti.

Le sanzioni dell’ammenda di euro 1.500,00 e diffida inflitte ad entrambe le società meritano conferma, in ragione della gravità degli episodi verificatisi e del coinvolgimento, come sopra detto, non solo di atleti, ma anche di allenatori e dirigenti di entrambe le compagini, soggetti che più di ogni altri dovrebbero osservare diligentemente i doveri di osservanza delle norme federali ed in particolare i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Circa il Sig. Francesco Passiatore, la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo risulta congrua sia in ragione del ruolo da lui ricoperto, sia per la gravità della sua condotta, nel corso della quale ha tentato di colpire e aggredire calciatori e tesserati della società Sambiase, come confermato dall'Arbitro anche in sede di audizione.

Anche la sanzione inflitta al calciatore Diaz Garcia Nicolas merita conferma, per avere egli deliberatamente colpito con uno schiaffo al volto un giocatore avversario, a gara terminata e senza alcun collegamento con una dinamica di giuoco.

Per quanto concerne la condotta posta in essere dal Sig. Nicola Samele, la stessa risulta particolarmente grave, sia in ragione della dinamica, in cui ha tentato di aggredire calciatori della società avversaria, nonché l'allenatore della società Enna, sia in ragione del ruolo dirigenziale ricoperto.

Con riferimento al calciatore Haberkon Valentin, pur volendo valutare l’applicazione della continuazione della propria condotta, la circostanza che lo stesso abbia dato inizio alla mass confrontation, colpendo con uno schiaffo un avversario, come risulta dal referto, nonché l’assoluta gravità del secondo gesto, allorché nell'abbandonare il terreno di gioco colpiva un altro calciatore con una testata sul naso, inducono a ritenere congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Infine, il gesto posto in essere dal Sig. Calvino Frasson il quale, a gioco fermo, ha colpito un avversario con una gomitata alla pancia, risulta indubbiamente qualificabile in termini di condotta violenta, stante l’evidente attitudine del gesto ad arrecare un danno fisico, indipendentemente dalle conseguenze che ne sono effettivamente derivate.

 Si precisa, altresì, che tutte le condotte poste in essere dai calciatori Diaz Garcia Nicolas, Haberkon Valentin, Calvino Frasson, alla luce degli elementi qualificanti i fatto loro ascritti, risultano qualificabili in termini di condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 C.G.S., non ravvisandosi, peraltro, nel caso di specie, alcun presupposto per dar luogo all’applicazione delle attenuanti invocate.

P.Q.M.

Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, li respinge, confermando le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                      Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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