F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0078/CSA pubblicata del 16 Dicembre 2025 – Sig.ra Paola Coia

Decisione/0078/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0098/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente

Maurizio Nicolosi - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0098/CSA/2025-2026 proposto dalla Sig.ra Paola Coia in data 28.11.2025,

per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale n. 50 del 25.11.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza del 4 dicembre 2025, tenutasi in videoconferenza, il dott. Maurizio Nicolosi.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Dott.ssa Paola Coia propone reclamo avverso la decisione in epigrafe indicata con il quale le è stata irrogata la sanzione dell’inibizione fino al 24.02.2026 per condotte poste in essere in occasione dell’incontro di calcio fra la Progresso e la Tuttocuoio 1957 S.M. (di cui è presidente) tenutosi il 23.11.2025 e valevole per il Campionato serie D – Girone D.

La reclamante fornisce una propria ricostruzione dei fatti che diverge da quanto riportato nei referti arbitrali dai quali il Giudice sportivo ha tratto convincimento per l’irrogazione della sanzione di che trattasi.

Sostiene, in breve, di avere abbandonato - dopo il provvedimento di espulsione - la panchina per recarsi negli spogliatoi dovendo per questo percorrere quasi metà del campo di gioco – data la collocazione dell’ingresso agli spogliatoi – percorrendo qualche metro all’interno del terreno di giuoco non con lo scopo di protestare contro l’arbitro, ma per la ristrettezza dello spazio disponibile dovuta alla presenza di persone nei pressi dell’altra panchina.

Afferma, inoltre, di non avere invitato la propria squadra ad abbandonare il terreno di giuoco, bensì il proprio giocatore espulso per proteste ad andare negli spogliatoi insieme a lei. La ricostruzione arbitrale sarebbe per questo “quantomeno imprecisa e (sicuramente) fuorviante” nulla avendo riferito in ordine alle espulsioni l’assistente arbitrale posto in posizione migliore.

Nessuna frase intimidatoria, ancora, sull’interessamento di conoscenze nella Federazione, avrebbe pronunciato nei confronti dell’Arbitro.

Lamenta, quindi, di avere subito una sanzione più penalizzante di quella irrogata (come riportato a pag. 5 del C.U.) ad alcuni giocatori che avevano pronunciato espressioni più gravi di una semplice offesa e chiede, quindi, che questa Corte, come giudice di equità, valutando l’effettiva natura e gravità dei fatti commessi, commisuri la sanzione, ai sensi dell’art. 13 CGS, secondo un criterio di proporzionalità. Richiama sul punto decisioni della CFA rappresentando le conseguenze economiche che subirebbe sulla gestione patrimoniale della propria Società.

Chiede, in conclusione, l’annullamento della sanzione irrogata o la rideterminazione al di sotto del minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, avuto riguardo alla diversa ricostruzione da parte della reclamante dei fatti contestati, ritiene necessario attenersi al contenuto dei referti arbitrali che, occorre ricordarlo, in base all’art. 61, comma 1, del CGS, come riconosciuto da un consolidato orientamento di questa Corte, fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

La verbalizzazione degli accadimenti di gara contiene due distinti referti. Nel referto arbitrale, a pag. 3, con riguardo alla condotta della reclamante,  è riportato a carico della stessa quanto segue: A seguito del provvedimento disciplinare di espulsione, la signora Coia percorreva circa 40 metri lungo la linea laterale, fino ad arrivare di fronte alla panchina avversaria, ove percorreva qualche metro all’interno del terreno di gioco, con lo scopo di protestare contro la mia persona ed invitare i componenti della sua squadra ad abbandonare la competizione in segno di protesta contro la mia decisione tecnica di concedere un calcio di rigore in favore della società avversaria, esclamando tali parole: Andiamocene via, non è possibile, sei scandaloso, dovresti vergognarti! È uno schifo, andiamo via, uscite dal campo. Alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, accettava la stessa di buon grado e usciva dal terreno di gioco senza mettere in atto ulteriori atteggiamenti irriguardosi. Al termine della gara, mentre mi recavo all’interno del mio spogliatoio, una volta notificata a voce l’espulsione del N. 99 (Caetano De Oliveira giocatore della squadra della reclamante), si avvicinava nuovamente sulla soglia del mio spogliatoio e mi indirizzava tali parole: Ho già chiamato in Federazione, ho delle conoscenze, ti faccio smettere di arbitrare, sei scandaloso! Vergognati! Questa cosa non finirà qui!

Nel referto dell’assistente arbitro n. 1 è verbalizzato: Al 44' del 1 tempo la Sig.ra COIA PAOLA (TUTTOCUOIO) usciva dall'area tecnica della sua squadra dirigendosi verso la panchina avversaria per protestare nei confronti del collega AE con frasi come: 'Rovinate sempre tutto', 'Siete sempre dei protagonisti'. Nel mentre entrava sul terreno di gioco per avvicinarsi al collega sempre protestando. All'esibizione del cartellino rosso la stessa diceva 'Sì esco, esco e faccio ritirare tutta la squadra, io sono la Presidente'. Veniva poi fatta uscire dal recinto di gioco da un componente della panchina. Nulla è, invece, segnalato dall’assistente arbitro n. 2.

Dal contenuto delle verbalizzazioni dei due referti trovano piena conferma le condotte ascritte alla reclamante sia per quanto riguarda le espressioni irriguardose pronunciate contro il Direttore di gara, sia relativamente alla dichiarazione di fare uscire tutta la squadra (l’imperativo al plurale “Andiamocene via” e  la frase “Sì esco, esco e faccio ritirare tutta la squadra” è inequivocabile), sia in ultimo con riguardo all’atteggiamento intimidatorio di avere “già chiamato in Federazione” per fare “smettere di arbitrare” il Direttore di gara grazie a “delle conoscenze”. Condotta che rende del tutto irrilevanti le asserite scuse (di cui non c’è traccia nei referti arbitrali) espresse da tutti i giocatori ma, evidentemente, non da parte della reclamante, come è dato arguire dall’atteggiamento intimidatorio assunto nei confronti dell’Arbitro mentre si recava negli spogliatoi, con l’avvertimento Ho già chiamato in Federazione, ho delle conoscenze, ti faccio smettere di arbitrare, sei scandaloso! Vergognati! Questa cosa non finirà qui!

Da quanto sopra esposto emerge all’evidenza che la condotta della reclamante, contrariamente a quanto dalla stessa affermato, si è dimostrata fortemente irriguardosa e intimidatoria nelle parole usate nei confronti del Direttore di gara e priva di quell’equilibrio che il Presidente di una società sportiva, presente alla gara ove è impegnata la propria squadra, deve dimostrare e mantenere in tutte le occasioni, anche come deterrenza nei confronti dei propri tesserati. Alcuni dei quali, proprio in concomitanza (come dall’orario di verbalizzazione degli episodi riportati nei referti) del non commendevole comportamento della loro Presidente, si sono abbandonati a comportamenti ingiuriosi e irriguardosi nei confronti del Direttore di gara, tanto da essere a loro volta espulsi dal terreno di giuoco.

Solo per completezza va ricordato che per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 36 CGS, la condotta irriguardosa è indicata alla pari di quella ingiuriosa ai fini delle conseguenze (come conferma la congiunzione disgiuntiva “o”).

La doglianza, poi, che dal C.U. emerga che il trattamento sanzionatorio subito sarebbe più afflittivo rispetto a quello serbato a un giocatore di altra squadra in un altro incontro, è infondata, perché non possono compararsi fra loro le norme sanzionatorie previste per i dirigenti rispetto a quelle riguardanti i calciatori o personale tecnico, rispondendo esse a una diversa ratio in ragione della posizione e del ruolo rivestito. E’ giustificata la maggiore severità nelle condotte riguardanti i dirigenti rispetto a quelle dei calciatori proprio per i compiti e le conseguenti funzioni di gestione e di organizzazione che gravano sui primi e che impone loro, maggiormente, comportamenti responsabili e rispettosi delle disposizioni del codice sportivo, dovendo essi adoprarsi a evitare condotte violative da parte dei calciatori e del personale tecnico appartenente alla società sportiva che essi presiedono e/o dirigono.

Tanto ritenuto quanto all’infondatezza del motivo con il quale viene chiesto l’annullamento della sanzione irrogata, il Collegio giudica infondato, mancandone i presupposti, anche il motivo con il quale si chiede l’applicazione delle attenuanti ai sensi dell’art. 13 CGS sussistendo, invece, i presupposti per l’applicazione dell’aggravante, presumibilmente irrogata dal Giudice sportivo in ragione di un mese di inibizione, rispetto al minimo di cui all’art. 36, comma 2 lett. a). Ciò con riferimento alle ipotesi di cui all’art. 14, comma 1, per aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all’esercizio delle funzioni proprie del colpevole (lett. a), nonché per aver indotto altri (anche con il solo invito ai propri giocatori ad abbandonare la gara) a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi rango (lett. c).

Il ricorso va, in conclusione, respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Maurizio NICOLOSI                                                        Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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