F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0080/CSA pubblicata del 16 Dicembre 2025 – Sig. Vigneri Gianluca
Decisione/0080/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0101/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Iole Fargnoli - Componente (relatore)
Andrea Galli – Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero n. 0101/CSA/2025-2026, proposto dal Sig. Vigneri Gianluca in data 30.11.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 50 del 25.11.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa; relatrice nell’udienza del giorno 04.12.2025, tenutasi in videoconferenza, la prof.ssa Iole Fargnoli.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Sig. Gianluca Vigneri, dirigente della società Enna Calcio S.C.S.D., ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’inibizione fino al 25.01.2026 comminatagli dal Giudice Sportivo.
In base al rapporto dell’arbitro, Sig. Andrea Prencipe, dopo che al quindicesimo minuto del primo tempo regolamentare il portiere dell’Enna calcio, in seguito ad un retropassaggio, aveva preso il pallone all’altezza della propria area piccola con le mani, anziché calciarlo con i piedi, determinando il direttore di gara a concedere una punizione in seconda a favore della squadra avversaria, il dirigente ha reagito con un linguaggio offensivo; in particolare quest’ultimo, come si legge nel supplemento di referto, ha pronunciato le parole “arbitro sveglia vaffanculo”.
Il reclamante non nega di avere pronunciato tali parole, ma sostiene di averle indirizzate al portiere della propria squadra, quale reazione a caldo dopo l’errore commesso, senza anteporre la parola “arbitro”. Aggiunge, al proposito, che quand’anche a costui rivolta, l’espressione risulterebbe tutt’al più irriguardosa, non già ingiuriosa. In subordine all’annullamento della squalifica, chiede l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 comma 2 CGS, per avere agito nello stato di tensione cagionato dall’errore del portiere della propria squadra; per il comportamento composto successivo ai fatti, desumibile dall’abbandono repentino del terreno di gioco e dal chiarimento con l’arbitro alla fine dell’incontro, oltre che per il curriculum disciplinare privo di precedenti specifici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
Il rapporto suppletivo dell’arbitro esclude che le parole pronunciate dal Sig. Vigneri fossero rivolte ad altri e non al direttore di gara medesimo, il quale risulta direttamente appellato prima della pronuncia della frase incriminata.
Quanto alla natura dell’espressione rivolta all’arbitro (“sveglia vaffanculo”), quand’anche qualificabile non ingiuriosa, sarebbe comunque da definire irriguardosa e come tale giustificherebbe comunque la sanzione dell’inibizione comminata secondo il minimo edittale di due mesi in applicazione dell’art. 36, 2° comma, lettera a), C.G.S..
Quanto alle richieste attenuanti, mentre negli atti di gara non vi è alcuna evidenza di un ravvedimento immediato, le altre circostanze invocate non paiono idonee a determinare una riduzione della sanzione.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Iole FARGNOLI Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
