F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 114/TFN – SD del 12 Dicembre 2025 (motivazioni) – Andrea Tubaldi, Fermana FC – 62/TFNSD
Decisione/0114/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0062/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella – Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente
Gaetano Berretta – Componente
Gaia Golia – Componente
Angelo Venturini - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 dicembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7110/1168pf24-25/GC/PN/fm del 16 settembre 2025, depositato il 17 settembre 2025, nei confronti del sig. Tubaldi Andrea e della società Fermana FC, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 7110/1168pf24-25/GC/PN/fm del 16 settembre 2025, depositato il 17 settembre 2025, nei confronti di:
1) sig. Tubaldi Andrea, all’epoca dei fatti tesserato come dirigente della società Fermana F.C., per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, e 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC per essersi avvalso dell’attività di intermediazione del sig. Ancarani Francesco per il trasferimento, nella s.s. 23/24 (agosto 2023), delle prestazioni sportive del calciatore Federico Fort presso la società FC Fermana, senza verificare se lo stesso Ancarani fosse sprovvisto o meno di regolare iscrizione presso il Registro degli Agenti FIGC e CONI;
2) la società Fermana F.C., per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC per le condotte poste in essere dal sig. Federico Fort, all’epoca dei fatti tesserato come calciatore della società Fermana F.C., e dal sig. Andrea Tubaldi, all’epoca dei fatti tesserato come dirigente della predetta società.
L’accordo ex art. 127 CG
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società Fermana F.C. hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Alessandro D'Oria e Daniele Labianca in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Michele Cozzone in rappresentanza della società deferita, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica alla società Fermana FC la sanzione di euro 534,00 (cinquecentotrentaquattro/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.
Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Angelo Venturini Amedeo Citarella
Depositato in data 12 dicembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
