F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 117/TFN – SD del 15 Dicembre 2025 (motivazioni) – Virgilio Natale Polifroni, AC Locri 1909 ASD – 97/TFNSD
Decisione/0117/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0097/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Gaetano Berretta - Componente (Relatore)
Gianfranco Marcello – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 dicembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12087/42pf25-26/GC/PM/mg del 5 novembre 2025, depositato il 6 novembre 2025, nei confronti del sig. Virgilio Natale Polifroni, nonché della società AC Locri 1909 ASD, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con la nota indicata in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:
- il sig. Sig. Virgilio Natale Polifroni. all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.C. Locri 1909 A.S.D.;
- la società A.C. Locri 1909 A.S.D.; per rispondere:
- Sig. Virgilio Natale Polifroni all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.C. Locri 1909 A.S.D.: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all’allenatore sig. Maurizio Panarello la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. con lodo comunicato alla società A.C. Locri 1909 A.S.D. con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 13 maggio 2025, ed all’allenatore sig. Domenico Zito la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. A.I.A.C. con lodo comunicato alla società A.C. Locri 1909 A.S.D. con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 30 maggio 2025, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni delle rispettive pronunce;
- la società A.C. Locri 1909 A.S.D.: a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Virgilio Natale Polifroni così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
La fase istruttoria
A seguito della ricezione di due segnalazioni inoltrate dalla L.N.D., Dipartimento Interregionale, la Procura Federale veniva edotta del mancato pagamento, da parte della società A.C. Locri 1909 A.S.D. e nel prescritto termine di giorni trenta dalla comunicazione dei relativi provvedimenti, delle somme accertate dai rispettivi collegi arbitrali, in favore di due allenatori.
In particolare:
- Segnalazione della L.N.D. - Dipartimento Interregionale, pervenuta alla Procura Federale in data 16.06.2025 concernente il lodo arbitrale irrituale del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. dell’08.05.2025, relativo al ricorso presentato dall'allenatore Maurizio Panarello, comunicato alla società A.C. Locri 1909 A.S.D. con notifica perfezionatasi in data 13 maggio 2025.
- Segnalazione della L.N.D. - Dipartimento Interregionale, pervenuta alla Procura Federale in data 30.06.2025 concernente il lodo arbitrale irrituale del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. del 27.05.2025, relativo a ricorso presentato dall'allenatore Domenico Zito, comunicato alla società A.C. Locri 1909 A.S.D. con notifica perfezionatasi in data 30 maggio 2025;
L’istruttoria veniva espletata dalla Procura Federale sulla base della documentazione trasmessa dalla L.N.D. – Dipartimento Interregionale (in particolare i lodi arbitrali emessi in relazione al mancato pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei sigg.ri Panarello e Zito e i fogli censimento della A.C. Locri 1909 A.S.D.) e si concentrava specificamente sulla verifica dell’intervenuta tempestiva trasmissione dei lodi alla società sportiva.
L’indagine si concludeva in data 26 settembre 2025 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità a carico del sig. Virgilio Natale Polifroni, all'epoca dei fatti Presidente della società sportiva e della stessa società A.C. Locri 1909 A.S.D., a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS in relazione all’attività posta in essere dall’amministratore.
Nei confronti del Presidente Polifroni veniva in particolare contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all’allenatore sig. Maurizio Panarello la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.A.C. con lodo comunicato alla società A.C. Locri 1909 A.S.D. con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 13 maggio 2025, ed all’allenatore sig. Domenico Zito la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. con lodo comunicato alla società A.C. Locri 1909 A.S.D. con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 30 maggio 2025, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni delle rispettive pronunce
Successivamente alla notificazione della Comunicazione di Conclusione Indagini, i soggetti incolpati non facevano pervenire memorie difensive.
La Procura Federale, alla luce delle acquisizioni istruttorie, riteneva comprovata la responsabilità disciplinare dei soggetti destinatari della Comunicazione di Conclusione Indagini e ne disponeva pertanto il deferimento con atto depositato in data 6 novembre 2025.
La fase predibattimentale
Il giudizio veniva chiamato per l’udienza del 4 dicembre 2025.
I soggetti deferiti non hanno svolto attività difensiva.
Il contraddittorio processuale risulta nondimeno regolarmente incardinato, atteso che l’intervenuta fissazione dell’odierna udienza di discussione risulta portata a conoscenza sia del sig. Virgilio Natale Polifroni, sia della società A.C. Locri 1909 A.S.D., con avviso recapitato via “p.e.c.” all’indirizzo telematico istituzionale della società sportiva (“segreteria.aclocri1909@pec.it”) in data 7 novembre 2025, come da documentazione agli atti del fascicolo processuale.
Il dibattimento
All’udienza del 4 dicembre 2025 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Maurizio Gentile.
Nessuno è comparso in rappresentanza dei soggetti deferiti.
L’Avv. Gentile ha richiamato l’attività istruttoria espletata e le conclusioni riportate nell’atto di deferimento, formulando le seguenti richieste di irrogazione sanzionatoria.
- Virgilio Natale Polifroni: 12 mesi di inibizione.
- A.C. Locri 1909 A.S.D.: 2 (due) punti di penalizzazione in classifica.
La decisione
La documentazione presente nel fascicolo processuale - in particolare le risultanze dell’istruttoria espletata dalla Procura Federale a seguito dell’acquisizione dei provvedimenti con i quali il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. ha dichiarato l’obbligo della A.C. Locri 1909 A.S.D. di pagare, in favore degli allenatori Maurizio Panarello (lodo dell’8 maggio 2025, notificato alla società il 13 maggio 2025) e Domenico Zito (lodo del 27 maggio 2025, notificato alla società il 30 maggio 2025), le somme retributive riconosciute come loro dovute – fornisce prova convincente dell’intervenuta violazione, da parte della dirigenza della società sportiva, delle regole federali poste a presidio del corretto adempimento degli obblighi di pagamento delle somme accertate in sede arbitrale, segnatamente l’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF (a mente del quale “Il pagamento ai/alle calciatori/calciatrici, agli/alle allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione…”) e, per ciò che concerne le sanzioni disciplinari, l’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, a mente dei quali “6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 5, 94 quinquies, comma 8 e 94 septies, comma 6 delle NOIF, delle somme accertate dal competente Collegio Arbitrale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica; 7. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi”. A fronte del dato documentale derivante dall’emissione dei lodi arbitrali e dalla loro tempestiva notificazione alla società sportiva, risulta oltremodo comprovato il mancato pagamento delle somme riconosciute in favore dei tesserati entro il termine di trenta giorni previsto dall’art.94 ter, comma 5, NOIF, avuto particolare riguardo al fatto che i soggetti deferiti – nei confronti dei quali grava l’onere probatorio del tempestivo pagamento (si veda, sul punto, TFN, n. 0089/TFNSD -2025-2026) – hanno omesso di provvedere al deposito di idonea documentazione in sede istruttoria e hanno deciso di non costituirsi nel presente procedimento disciplinare.
In conclusione, deve essere accertata, in primo luogo, la responsabilità del Presidente della A.C. Locri 1909 A.S.D., Virgilio Natale Polifroni, ex art.4, comma 1, CGS in relazione al combinato disposto dell’art.94 ter, comma 5, NOIF e dell’art. 31, comma 7 CGS, con applicazione di una sanzione che il Collegio reputa prudente fissare in misura pari a mesi 10 di inibizione.
In secondo luogo, deve essere accertata la responsabilità diretta ex art.6, comma 1 e 31, comma 6, CGS, della medesima società sportiva, con irrogazione della sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile, atteso che la A.C. Locri 1909 A.S.D., benché ancora censita, risulta attualmente inattiva, come attestato dal Comunicato Ufficiale n.15 del 28 luglio 2025 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. (cfr. Relazione istruttoria, pag.26).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Virgilio Natale Polifroni, mesi 10 (dieci) di inibizione;
- alla società AC Locri 1909 ASD, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile.
Così deciso nella Camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gaetano Berretta Carlo Sica
Depositato in data 15 dicembre 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai
