F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 118/TFN – SD del 15 Dicembre 2025 (motivazioni) – Javier Horacio Faroni, AC Perugia Calcio Srl – 109/TFNSD

Decisione/0118/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0109/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Valentina Ramella – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Monica Coscia - Componente (Relatore)

Monica De Vergori – Componente

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 dicembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14234/117pf25-26/GC/PN/fm del 27 novembre 2025, depositato il 28 novembre 2025, nei confronti del sig. Javier Horacio Faroni e della società AC Perugia Calcio Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 14234/117pf25-26/GC/PN/fm del 27 novembre 2025, depositato il 28 novembre 2025, nei confronti di:

1) Javier Horacio Faroni (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Perugia Calcio) per rispondere delle violazioni dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III) - Criteri Sportivi e Organizzativi- lettera A), punto 1), sub f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2024/2025, pubblicato con del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, per non aver adempiuto all’impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Esordienti (Under 13 o Under 12) o Pulcini (Under 11) e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettere fi e fii); dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III) Criteri Sportivi e Organizzativi - lettera A), punto 1), sub f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2024/2025, pubblicato con del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, per non aver adempiuto all’impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettere fi e fii);

2) Perugia Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Javier Horacio FARONI, così come riportati nel precedente capo di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Javier Horacio Faroni e la società Perugia Calcio hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Alessandro D'Oria e Fabio Maria Fois in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Marco Sabato in rappresentanza delle parti deferite, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per il sig. Javier Horacio Faroni, giorni 80 (ottanta) di inibizione;

- per la società Perugia Calcio, euro 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità degli accordi dichiarati efficaci, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Monica Coscia                                                                    Valentina Ramella

 

Depositato in data 16 dicembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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