F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 119/TFN – SD del 18 Dicembre 2025 (motivazioni) – Andrea Tubaldi, Fermana FC – 62/TFNSD
Decisione/0119/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0062/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella – Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente
Gaetano Berretta – Componente
Gaia Golia - Componente
Angelo Venturini - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 dicembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7110/1168pf24-25/GC/PN/fm del 16 settembre 2025, depositato il 17 settembre 2025, nei confronti del sig. Tubaldi Andrea e della società Fermana FC, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, con il deferimento del 16 settembre 2025, depositato il successivo 17 settembre, n. 7110/1168pf2425/GC/PN/fm, contestava a carico:
- del sig. Tubaldi Andrea, all’epoca dei fatti tesserato come dirigente della società Fermana F.C., la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, e 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC per essersi avvalso dell’attività di intermediazione del Sig. Ancarani Francesco per il trasferimento, nella s.s. 23/24 (agosto 2023), delle prestazioni sportive del calciatore Federico Fort presso la società FC Fermana, senza verificare se lo stesso Ancarani fosse sprovvisto o meno di regolare iscrizione presso il Registro degli Agenti FIFC e CONI;
- della società Fermana F.C., la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC per le condotte poste in essere dal sig. Federico Fort, all’epoca dei fatti tesserato come calciatore della società Fermana F.C., e dal sig. Andrea Tubaldi, all’epoca dei fatti tesserato come dirigente della predetta società.
La fase istruttoria
ll procedimento traeva origine da notizie di stampa riguardanti la presunta attività svolta dal Sig. Francesco Ancarani nell’agosto del 2023 quale agente sportivo, seppure sprovvisto di relativa iscrizione negli elenchi federali FIGC e CONI degli Agenti Sportivi. All’esito dell’attività di indagine la Procura, in particolare, accertava che il Sig. Francesco Ancarani era stato regolarmente iscritto nel registro degli agenti sportivi FIGC sino al 25.05.2022, ma che lo stesso veniva cancellato con delibera della Commissione Federale Agenti Sportivi del 25.05.2022 a seguito dell’entrata in vigore dell’allora vigente Regolamento degli Agenti Sportivi (C.U.227/A del 27.04.2022).
Ciò nondimeno, in relazione al predetto periodo in cui il Sig. Ancarani era sprovvisto dei requisiti per svolgere l’attività di agente sportivo, la Procura accertava che egli svolgeva comunque un’attività quale agente sportivo, in particolare con riguardo al trasferimento del giocatore Federico Fort, che si avvaleva dell’assistenza e dell’attività di intermediazione di questi per il trasferimento, nella s.s. 23/24 (agosto 2023), alla società FC Fermana.
La Procura accertava, altresì, che il sig. Tubaldi Andrea agiva nell’interesse della Fermana F.C. per assicurare alla squadra le prestazioni del calciatore Fort attraverso l’attività di mediazione del sig. Francesco Ancarani, che pur sprovvisto di idoneo titolo, agiva quale procuratore sportivo del Fort.
In sede istruttoria per la Procura assumevano particolare rilievo: - notizia stampa locale e assenza nel registro federale procuratori del Sig. Ancarani Francesco; - fogli Censimento SSC Ancona ASD; - registro provvisorio federale Agenti Sportivi FIGC 2018; sezione agenti sportivi FIGC 2021; - sezione agenti sportivi FIGC 2025; - risposta Commissione Agenti sportivi in data 22/05/2025; - storico Federico Fort; - contratto Federico Fort 2024/2025; - storico Andrea Tubaldi; - verbale audizione del sig. Andrea Tubaldi del 17.06.25; - verbale audizione del sig. Federico Fort del 10.07.25; - verbale audizione del sig. Francesco Ancarani del 07.07.25; - richiesta al Comitato Regionale Toscana LND del 22.12.2024; - risposta del Comitato Regionale Toscana LND del 30.12.2024; - richiesta al Comitato Regionale Toscana LND del 9.1.2025; − risposta del Comitato Regionale Toscana LND del 11.1.2025; − richiesta al Settore Tecnico FIGC del 17.12.2024; - risposta del Settore Tecnico FIGC del 10.1.2025.
A seguito dell’attività istruttoria la Procura comunicava al sig. Fort, al sig. Tubaldi ed alla società Fermana la conclusione delle indagini in data 04.08.2025. Il sig. Federico Fort formulava richiesta di applicazione della sanzione di due giornate di squalifica ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, che veniva accettata dalla Procura in data 15 settembre 2025; il sig. Tubaldi presentava memoria difensiva. Nulla deduceva la società.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato quindi l’udienza di discussione del 12 dicembre 2025.
Prima dell’apertura dell’udienza la Procura Federale e la società Fermana F.C. hanno depositato proposta di accordo ex art. 127 C.G.S.
Il dibattimento
All’udienza del 12 dicembre 2025 hanno presenziato per la Procura gli avv.ti. Alessandro D’Oria e Daniele Labianca, per il deferito Tubaldi l’avv. Pietro Siciliano e per la società Fermana l’avv. Michele Cozzone.
Preliminarmente il Tribunale ha dichiarato efficace l’accordo raggiunto tra la Procura e la Società ex art. 127 C.G.S. applicando la sanzione di euro 534,00 (cinquecentotrentaquattro/00), di ammenda.
Successivamente, in relazione al deferimento del sig. Tubaldi, la Procura Federale, nel riepilogare l’atto di deferimento, ha chiesto l’accoglimento dello stesso, con condanna del deferito a tre mesi di inibizione; il deferito, dopo aver insistito su quanto dedotto nella memoria difensiva depositata per la fase dibattimentale, ha chiesto il proscioglimento e, in subordine, la riduzione della sanzione richiesta dalla Procura.
La decisione
I fatti oggetto del deferimento risultano ad avviso del Tribunale incontestabilmente provati.
a) Quanto all’attività svolta dall’Ancarani risulta provato per tabulas che egli era stato regolarmente iscritto nel registro degli agenti sportivi FIGC solo sino al 25.05.2022, tenuto conto che questi, come risulta dalla nota della Commissione Federale Agenti sportivi del 22.5.2025 in atti, veniva cancellato con delibera della stessa Commissione Federale Agenti Sportivi del 25.05.2022 a seguito dell’entrata in vigore dell’allora vigente Regolamento degli Agenti Sportivi (C.U.227/A del 27.04.2022) e non risulta più iscritto in tale registro.
Così come risulta pienamente provato che l’Ancarani ha svolto, successivamente alla cancellazione dal registro, l’attività di agente avendo egli trattato, quando era sprovvisto dei requisiti per svolgere la predetta attività, il trasferimento del giocatore Federico Fort, il quale - come dallo stesso Ancarani dichiarato in sede di audizione avanti alla Procura, oltre che dal Fort -, si avvaleva della assistenza e attività di intermediazione dell’Ancarani per cedere, nella s.s. 23/24 (agosto 2023), le proprie prestazioni sportive alla società FC Fermana.
b) Quanto all’attività svolta dal Tubaldi con l’intermediazione dell’agente Ancarani, dalle dichiarazioni rese dallo stesso Tubaldi avanti alla Procura Federale in data 17 giugno 2025 emerge che egli, contrariamente a quanto asserito nella memoria difensiva, ha svolto un ruolo attivo nell’acquisto per la società Fermana del calciatore Fort.
Dalle dichiarazioni del Tubaldi emerge, invero, che egli è stato il diretto interlocutore dell’agente Ancarani sia in sede di trattative che di conclusione del contratto, considerato che il Tubaldi riferisce che l’Ancarani gli proponeva direttamente l’acquisto del calciatore, e che, sempre il Tubaldi, riferisce anche degli aspetti economici riguardanti il compenso dell’Ancarani convenuti non solo per scritto, ma anche in via orale, e senza in alcun modo affermare, come asserito in memoria, di essersi limitato ad indirizzare l’agente al direttore sportivo, presumibilmente in ragione del fatto che egli partecipava alle trattative e definizione del trasferimento perché di lì a poco, nel settembre 2023, avrebbe assunto la carica formale di direttore generale, la quale presuppone, diversamente da quanto sostenuto, quantomeno la cura degli affari economici di rilievo della società, come il trasferimento dei calciatori (di seguito la dichiarazione: “Domanda: Lei conosce il giocatore Federico Fort, attualmente tesserato con la società Cittadella Vis Modena ASD? Risposta: Si, in quanto è stato tesserato con la Fermana nel corso della stagione 2023/2024 quando io rivestivo il ruolo di Direttore Generale. Specifico che il suo <<acquisto>> era stato agevolato e concretizzato attraverso l’attività di mediazione quale procuratore sportivo del Sig. Francesco Ancarani, il quale, personalmente, mi ha proposto il giocatore di cui si discute. Al momento della trattativa e della firma del contratto, non è stata prevista alcuna provvigione e/o costo da imputare quale attività di procuratore sportivo in favore di Ancarani. Ricordo però che c’è stato un accordo verbale e informale di prevedere un riconoscimento in caso di futura vendita del calciatore Fort in favore del sig. Ancarani; cifra in ogni caso mai quantificata. Considerato che la mia attività di Direttore Generale della Fermana è cessata a fine novembre 2023, poi non ho più saputo nulla della questione”).
Né in proposito hanno pregio le ulteriori deduzioni del deferito, secondo cui egli non potrebbe essere ritenuto responsabile perché solo il legale rappresentante della società avrebbe potuto impegnare la stessa e, di conseguenza, assumere atti di rilievo per la società, tenuto conto che, com’è pacifico, per l’ordinamento sportivo rileva qualsiasi attività svolta da “ogni altro soggetto”, indipendentemente dal tipo di inquadramento sociale (art. 2, comma 1, C.G.S.) e che di essa è chiamata a rispondere la società (art. 6, comma 2, C.G.S.).
Sussiste, pertanto, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, e 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC per essersi il Sig. Tubaldi avvalso dell’attività di intermediazione del Sig. Ancarani Francesco per il trasferimento, nella s.s. 23/24 (agosto 2023), delle prestazioni sportive del calciatore Federico Fort presso la società FC Fermana, senza verificare se lo stesso Ancarani fosse sprovvisto o meno di regolare iscrizione presso il Registro degli Agenti FIFC.
In ordine al quantum della sanzione il Tribunale, esaminati i fatti, ritiene congrua la sanzione indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Andrea Tubaldi la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Angelo Venturini Amedeo Citarella
Depositato in data 18 dicembre 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai
