F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0071/CFA pubblicata il 24 Dicembre 2025 (motivazioni) – Sig. Diego Battistelli
Decisione/0071/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0084/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello - Presidente (Relatore)
Marco Mancini - Componente Carlo Saltelli –
Componente ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0084/CFA/2025-2026, proposto dal signor Diego Battistelli in data 5.12.2025,
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Umbria, di cui al Com. Uff. n. 88 del 13 novembre 2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza del 16 dicembre 2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Mario Luigi Torsello e uditi l'Avv. Gaetanina Paolone per il reclamante e l'Avv. Giorgio Ricciardi per la Procura federale; è altresì presente il sig. Diego Battistelli.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
All’esito di un’istruttoria avviata a seguito di una segnalazione della A.S.D. Atletico Gubbio, la Procura federale - con atto del 15 ottobre 2025 - ha deferito al competente Tribunale federale territoriale, tra gli altri, il signor Diego Battistelli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per Foligno Calcio, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di giustizia sportiva, per avere, in occasione della gara Foligno Calcio - Atletico Gubbio del 15 marzo 2025, valevole per il girone A del campionato regionale Juniores Under 19 A1, colpito con un pugno al volto il sig. Michele Fumaria, calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Gubbio.
Con la decisione in epigrafe, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Umbria ha ritenuto fondato il deferimento e, per l’effetto, ha inflitto all’odierno reclamante la sanzione di dieci giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali.
Il signor Diego Battistelli ha impugnato la decisione di primo grado sostenendo:
(i) la nullità del procedimento di primo grado e dei provvedimenti conseguenti per violazione dell’art. 53 CGS a seguito di omessa comunicazione, con violazione del proprio diritto di difesa.
Il deferito avrebbe appreso del procedimento disciplinare a suo carico e della decisione qui impugnata solo in data 3 dicembre 2025, quando, contattato telefonicamente dall’ex compagno di squadra A.E. - con il quale, nella s.s. 2024/2025, aveva giocato nel Foligno Calcio – veniva informato della sorte della squalifica irrogata a carico di A.E. dal Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Umbria.
Il sig. A.E., inoltre, informava il sig. Battistelli che il Tribunale aveva adottato anche nei suoi confronti il medesimo provvedimento per le violazioni contestate nello stesso procedimento disciplinare.
Il reclamante - evidenziando come le notifiche relative al procedimento disciplinare n. 1035pfi24-25 fossero state tutte eseguite presso il domicilio digitale della società A.S.D. Foligno Calcio, per la quale dal 1° luglio 2025 non era più tesserato e che nulla gli avrebbe mai trasmesso - rilevava di essere infatti tesserato (dal 4 agosto 2025) per la società Julia Spello Castello A.S.D.;
(ii) l’erroneità della ricostruzione operata dalla Procura federale; la mancanza di condotta violenta; in ogni caso, l’eccessività della sanzione applicata. La decisione del Tribunale federale territoriale sarebbe illegittima nel merito per mancanza della prova e, comunque, carente di motivazione, non essendo state illustrate le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione.
Ai sensi dell’art. 108 CGS, inoltre, ha chiesto la sospensione, in via provvisoria, della decisione impugnata.
In conclusione, il reclamante, con richiesta di essere sentito sui fatti oggetto del procedimento, ha concluso chiedendo:
- in via preliminare: ai sensi dell’art. 108 CGS, che il Presidente della Corte federale d’appello voglia sospendere, in via provvisoria, l’efficacia del provvedimento impugnato, con cui è stata irrogata al sig. Battistelli la squalifica per 10 (dieci) gare ufficiali;
- in via principale: preso atto della mancata conoscenza del procedimento disciplinare da parte dell’odierno reclamante, annullare il relativo procedimento e/o disporre la remissione in termini;
- nel merito: ridurre la sanzione della squalifica per 10 (dieci) gare ufficiali nella misura diversa e inferiore ritenuta di giustizia, tenuto conto dell’oggettivo contesto nel quale deve essere ricondotto l’accaduto e dei criteri di oggettiva valutazione del comportamento.
Con decreto monocratico n. 4/CFA/2025-2026, il Presidente della Corte federale d’appello ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, sulla base del bilanciamento degli interessi coinvolti, e ha disposto l’abbreviazione a sette giorni del termine di cui all’art. 103, comma 2, CGS, fissando l’udienza di trattazione del reclamo con facoltà del Collegio di provvedere anche nel merito.
All’udienza del 16 dicembre 2025, tenutasi in videoconferenza, il reclamo è stato chiamato, le parti hanno discusso, dopo di che il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È bene precisare che la stessa Sezione di questa Corte è già stata chiamata a decidere sull’analogo caso del calciatore A.E., definito con una recente decisione (CFA, Sez. I, n. 57/2025-2026), dalla quale non vi è ragione per discostarsi.
Sussistono, pertanto, le condizioni perché la causa possa essere decisa nel merito.
2. È assorbente, anche nel caso che ci occupa, analogamente al precedente sopra citato, l’esame del primo motivo di doglianza il quale, alla luce di quanto emerge dal fascicolo processuale, appare fondato.
In applicazione dell’art. 53, comma 5, n. 1, tutti gli atti del procedimento sono stati comunicati al signor Battistelli presso la società con la quale risultava tesserato al momento dell’avvio dell’indagine con l’iscrizione nell’apposito registro dei fatti disciplinarmente rilevanti (16 aprile 2025).
Infatti, sia la comunicazione di conclusione delle indagini (1° settembre 2025), sia l’atto di deferimento (15 ottobre 2025), sia l’avviso di fissazione dell’udienza (16 ottobre 2025) sono stati notificati all’odierno reclamante presso la A.S.D. Foligno Calcio.
3. Senonché, risulta dal relativo tabulato della Lega nazionale dilettanti che il giorno 1° luglio 2025 il signor Battistelli si è svincolato dalla A.S.D. Foligno Calcio e il successivo 4 agosto 2025 si è tesserato presso la Julia Spello Castello A.S.D., con aggiornamento della relativa anagrafica.
A quella domiciliazione ricavabile dall’anagrafica federale, quindi, avrebbero dovuto essere notificati gli atti che lo riguardavano.
Né risulta che la primitiva società di tesseramento, nel frattempo posta in liquidazione, abbia comunque trasmesso al calciatore gli atti del procedimento.
Di conseguenza, le notifiche indirizzate al reclamante presso la precedente società di appartenenza e compiute successivamente a quella data sono da ritenere nulle (CFA, SS.UU., n. 51/2022-2023).
Pertanto, la decisione impugnata in questa sede è nulla per violazione del principio del contraddittorio, indipendentemente dal pregiudizio in concreto subito dalla parte (Cass. civ., Sez. III, 6 maggio 2025, n. 1187).
4. Il primo motivo del reclamo, dunque, deve essere accolto, con assorbimento degli altri motivi. Venendo appunto in questione una violazione delle norme sul contraddittorio, ne discende - ai sensi dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo, CGS - l’annullamento della decisione impugnata.
4.1. Per ragioni sostanzialmente analoghe, deve essere respinta l’eccezione della Procura federale secondo la quale il reclamo deve ritenersi tardivo.
Tale eccezione, pur formulata per la prima volta nel corso dell’udienza di discussione e quindi, astrattamente inammissibile poiché in quella sede potevano essere svolte solo mere difese (ex multis: CFA, Sez. I, n. 23/2025-2026) – è, peraltro, rilevabile d’ufficio, in quanto il mancato rispetto del termine perentorio incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale in appello, governato da norme espressive di principi di ordine pubblico processuale, sottratti in quanto tali, alla disponibilità delle parti (ex multis: CFA, Sez. I, n. 117/2022-2023).
Orbene, la nullità della comunicazione della decisione di primo grado – che è stata effettuata presso la precedente società di appartenenza del reclamante - comporta l'inidoneità della stessa a provocare la decorrenza del termine per appellare. Difatti, tale termine decorre solo da una comunicazione idonea a garantire una conoscenza legale e non equivoca dell’atto, in modo compatibile con il diritto di difesa e, quindi, con l’integrità del contraddittorio.
5. Il Collegio ritiene di non dover disporre il rinvio della causa al Tribunale federale territoriale, come pure, in linea di massima, conseguirebbe dalla letterale applicazione dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo, CGS.
Come ha ritenuto questa stessa Sezione in una recentissima decisione (CFA, Sez. I, n. 43/2025-2026), il presupposto razionale di tale disposizione, infatti, è che il processo possa utilmente proseguire innanzi al giudice del rinvio.
Si tratta di un principio che trova espresso riconoscimento nell’art. 106, comma 2, secondo periodo, CGS (secondo il quale il giudice dell’appello, quando rileva che il ricorso di primo grado è inammissibile o improcedibile, annulla tout court) e al quale, considerando la sua intrinseca razionalità, occorre riconoscere forza espansiva.
In effetti, anche nel caso di specie, la rimessione al primo giudice sarebbe inutiliter data e si risolverebbe in una superflua spendita di attività giustiziale, in contrasto con i principi di informalità e speditezza che caratterizzano il processo sportivo, rivolto a rendere una giustizia sostanziale.
Il rinvio non può dar luogo ad un vano circuitus; esso avrebbe senso solo se, nel nuovo giudizio di primo grado, fosse possibile procedere alla rinnovazione degli atti nulli.
Ma a una rinnovata notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, dell’atto di deferimento e del provvedimento di fissazione dell’udienza fa da insuperabile ostacolo l’avvenuto decorso dei termini perentori stabiliti dagli artt. 123 e 125 CGS.
D’altronde - con pronunzie cui occorre dare continuità - questa Corte federale d’appello ha già avuto modo di affermare che “consentire alla Procura Federale di ripetutamente formulare deferimenti fino alla formulazione di un deferimento legittimo, ovvero validamente operato, condurrebbe alla inaccettabile conclusione di non avere certezza in ordine ai tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, con grave vulnus alle ragioni della "difesa" dei soggetti deferiti, per di più in casi in cui il deferimento si è rivelato fallace con riguardo alle garanzie procedimentali da riservare agli stessi incolpati” (CFA, SS.UU., n. 63/2014-2015; CFA, Sez. I, n. 121/2019-2020).
6. La conclusione nel senso dell’annullamento senza rinvio appare dunque obbligata anche perché, semmai, un ulteriore grado di giudizio si giustificherebbe solo se fosse possibile riconoscere alla Procura federale il beneficio della rimessione in termini.
Rimessione in termini che non può essere accordata, posto che il comportamento richiesto, cioè la tempestiva consultazione dell’anagrafe federale, era pacificamente esigibile e dunque non è dato riscontrare la sussistenza di quei rigorosi presupposti ai quali - in conformità del costante orientamento di questa Corte federale d’appello (per tutte, da ultimo CFA, Sez. I, n. 25/20242025; CFA, Sez. I, n. 26/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 27/2024-2025) - è subordinata la concessione del beneficio.
Pertanto, il Collegio ritiene doveroso, annullata la decisione di primo grado, decidere la causa nel merito.
7. A tale proposito, estinto il procedimento disciplinare per decorso dei termini, il reclamante va prosciolto dagli addebiti a lui ascritti.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e proscioglie il Sig. Diego Battistelli.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
