F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0072/CFA pubblicata il 29 Dicembre 2025 (motivazioni) – Procura federale interregionale/ A.S.D. Folgore Calcio Castelvetrano
Decisione/0072/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0078/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Marco Lipari - Componente (Relatore)
Marco Mancini - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0078/CFA/2025-2026, proposto dalla Procura federale interregionale, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale c/o il Comitato regionale Sicilia n. 213 TFT del 20 novembre 2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del 16 dicembre 2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Marco Lipari e udito l’Avv. Giorgio Ricciardi per la Procura federale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con comunicazione di conclusione delle indagini n. 932 pfi 24‑25 la Procura federale interregionale contestava alla società A.S.D. Folgore Calcio Castelvetrano, a titolo di responsabilità diretta (artt. 6, commi 1 e 23, comma 5, CGS), la condotta posta in essere dalla presidente pro tempore sig.ra Margherita Barraco.
Le contestazioni attenevano alla violazione dei doveri di lealtà e correttezza, per avere la presidente, dopo la pubblicazione del comunicato ufficiale n. 426 CSAT 23 del 18 marzo 2025, diffuso sulla pagina Facebook ufficiale della società un post nel quale definiva “illogica” e “irrazionale” la decisione della Corte sportiva di appello territoriale, lamentando l’irragionevolezza delle motivazioni e dichiarando che la sentenza era “offensiva e denigratoria” della dignità del club; tale post era stato ripreso da una testata giornalistica on‑line, conseguendo ulteriore diffusione.
A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, la società richiese alla Procura federale l’applicazione di una sanzione ridotta e, con accordo ex art. 126 CGS, accettò l’applicazione dell’ammenda nella misura di euro 300,00.
Secondo l’art. 126 CGS, l’accordo diviene efficace dopo la pubblicazione sul Comunicato ufficiale e l’incolpato deve eseguire le sanzioni pecuniarie nel termine perentorio di 30 giorni; in caso di mancata esecuzione la Federazione prende atto della risoluzione dell’accordo e la Procura federale procede per quanto di sua competenza.
L’accordo fu ritualmente pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 444/AA dell’8 maggio 2025, ma risulta oggettivamente comprovato che la società non versò l’ammenda nel termine previsto.
La Procura federale pertanto deferì la società per la violazione delle sanzioni pattuite, in asserita applicazione della citata disciplina prevista dall’art. 126 del CGS.
La società, convenuta innanzi al Tribunale federale territoriale della Sicilia, depositò memoria difensiva, producendo la ricevuta del bonifico di euro 300,00 effettuato il giorno 6 giugno 2025 (ossia in una data ben oltre il termine di 30 giorni), recante come causale “Definizione Patteggiamento Barraco”.
L’udienza dibattimentale fissata per il 28 ottobre 2025 fu rinviata al 4 novembre 2025 per verifiche istruttorie.
All’udienza di discussione, la Procura federale produsse nota della FIGC attestante che il bonifico non era stato regolarmente incassato, perché l’incolpata aveva utilizzato un IBAN errato.
In particolare, l’IBAN corretto della FIGC era IT50 K 01005 03309 000000001083, mentre nella ricevuta del bonifico effettuato, il codice riportava la diversa dizione IT50 K 01005 03309 100000001083.
La società riconobbe di avere trascritto erroneamente una cifra dell’IBAN, deducendo, peraltro, di avere operato in assoluta buona fede, aggiungendo di non essersi accorta dell’errore commesso, poiché il sistema Postepay utilizzato per pagare il bonifico non blocca automaticamente l’operazione, e sostenendo di aver infruttuosamente effettuato il tentativo di pagamento nei termini stabiliti, senza rendersi conto che il pagamento non era andato a buon fine.
La Procura federale, ritenendo il ritardo privo di adeguata giustificazione, eccepì la mancata ricezione del pagamento e chiese la sanzione di euro 800,00.
Con ordinanza del 4 novembre 2025, il TFT, ritenendo l’errore plausibile e non gravemente colposo, rimise in termini la società ai sensi dell’art. 50, comma 5, CGS, affinché potesse eseguire il pagamento dell’ammenda entro il 7 novembre 2025.
La società provvide, quindi, ad effettuare il bonifico nel termine assegnato.
Con decisione pronunciata all’udienza dell’11 novembre 2025 e pubblicata nel CU n. 213 TFT 10 del 20 novembre 2025, il Tribunale federale territoriale prosciolse la società da ogni addebito.
Nelle motivazioni – depositate il 20 novembre – il TFT riconobbe che l’atto di deferimento era fondato e che le pubblicazioni sui social erano lesive dell’immagine dell’organo di giustizia sportiva; tuttavia ritenne che l’oggetto del giudizio era diventato la valutazione del comportamento della società nell’esecuzione dell’accordo, ossia se il mancato pagamento dipendesse da dolo o colpa grave.
Il TFT concluse che il mancato pagamento era dovuto a un mero errore di trascrizione dell’IBAN, commesso in buona fede e senza colpa grave, e che l’istituto della rimessione in termini ex art. 50, comma 5, CGS – mutuato dall’art. 153 c.p.c. – era applicabile anche nel processo sportivo, per tutelare l’effettività della difesa. Ritenne quindi di dover rimettere la parte in termini e, preso atto del pagamento, dichiarò l’insussistenza di responsabilità disciplinare.
Con ricorso del 26 novembre 2025 (prot. 14147/932 pfi 24‑25), la Procura federale interregionale impugna la decisione sostenendo, in sintesi:
Primo motivo: – Violazione ed errata applicazione dell’art. 126 CGS; eccesso di potere; secondo la Procura, l’accordo ex art. 126 CGS si risolve automaticamente per mancato pagamento entro 30 giorni dalla pubblicazione del comunicato. Pertanto, il Tribunale avrebbe travalicato le proprie competenze, rivalutando le ragioni della mancata esecuzione e riattivando l’accordo, nonostante il Comunicato Ufficiale federale avesse già constatato la risoluzione.
L’istituto del “patteggiamento” opererebbe nella fase delle indagini e non richiede alcuna ratifica del giudice; la mancata esecuzione comporta solo l’esercizio dell’azione disciplinare e non consente al giudice di riaprire la fase dell’accordo.
Secondo motivo: – Violazione ed errata applicazione dell’art. 50, comma 5, CGS; insussistenza di errore scusabile; la rimessione in termini sarebbe ammissibile solo per decadenze processuali dovute a cause non imputabili alla parte, mentre nel caso di specie la decadenza ha natura sostanziale ed è conseguenza dell’inadempimento dell’accordo.
Secondo la Procura, il mancato pagamento non può essere considerato errore scusabile perché la società ha scelto un mezzo di pagamento meno affidabile (Postepay), non ha verificato l’esito del bonifico e non ha monitorato il proprio estratto conto, sicché l’errore nella digitazione dell’IBAN ricade interamente nella sua sfera di responsabilità.
Terzo motivo – determinazione della sanzione: a prescindere dall’applicazione della rimessione in termini, la Procura chiede di quantificare la sanzione in euro 800,00, corrispondente alla sanzione base di euro 600,00 maggiorata di un terzo, in conformità alla giurisprudenza endofederale che applica sanzioni più gravi in caso di mancata esecuzione degli accordi ex art. 126 CGS.
La società A.S.D. Folgore Calcio Castelvetrano non si è costituita in questo grado di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte ritiene che il reclamo non sia fondato per le ragioni che seguono.
Va respinto il primo motivo, incentrato sulla dedotta violazione della regola costituita dall’automaticità della risoluzione dell’accordo ex art. 126 CGS, in caso di oggettivo riscontro dell’inadempimento delle obbligazioni assunte dall’incolpato.
L’art. 126 CGS disciplina l’applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento. Il comma 5 prevede che, decorso il termine di quindici giorni senza osservazioni del Presidente federale, la proposta di accordo “diviene definitiva e l’accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia”; la parte deve dare completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie contenute nell’accordo “nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua pubblicazione”.
Il comma 6 stabilisce che, se non è data esecuzione all’accordo, “la Federazione prende atto della intervenuta risoluzione dell’accordo con Comunicato ufficiale” ed “esclusa la possibilità di concluderne altro, la Procura federale procede per quanto di sua competenza”.
Queste disposizioni attribuiscono alla Federazione un potere meramente ricognitivo: la risoluzione dell’accordo è automatica e deriva ex lege dall’inadempimento; il Comunicato ufficiale si limita a prenderne atto.
Come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte federale d’appello (Sez. I, decisioni n. 50/2023‑2024 e SS.UU., n. 88/2022‑2023, richiamate nel reclamo), la fase del patteggiamento rimane nell’alveo delle indagini e non richiede alcun intervento dell’autorità giudicante; la mancata esecuzione delle sanzioni nel termine perentorio di 30 giorni comporta l’automatica risoluzione dell’accordo e legittima la Procura ad esercitare l’azione disciplinare.
È dunque condivisibile l’affermazione di principio espressa dal reclamo, secondo cui, una volta pubblicato il Comunicato federale di risoluzione dell’accordo (CU 444/AA dell’8 maggio 2025), il Tribunale federale territoriale non ha alcun potere di riattivare la fase dell’accordo.
Nondimeno, al giudice compete il potere di verificare se sussistono, effettivamente, tutti i presupposti per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione richiesta dalla Procura.
In tale contesto, il giudice deve accertare se si sia realizzata, o meno, la fattispecie dell’inadempimento dell’accordo, senza, per questo, entrare nel merito delle valutazioni riservate alla Procura o “riaprire” la fase del patteggiamento.
In questo senso, pertanto, la Corte ritiene che la pronuncia di primo grado non abbia travalicato i limiti dei poteri spettanti al Tribunale.
Il Tribunale ha correttamente riconosciuto di non avere poteri provvedimentali sull’atto di decadenza e, senza introdurre una non prevista ipotesi di sanatoria, ha verificato se, in concreto, risultasse integrata la fattispecie dell’inadempimento imputabile all’incolpato.
Ha quindi escluso che, nella vicenda in esame, si sia effettivamente realizzata l’ipotesi di cui all’art. 126 CGS, secondo cui l’inadempimento dell’accordo pre‑deferimento comporta la sua risoluzione automatica, con conseguente piena autonomia del giudice nella determinazione della sanzione per l’illecito disciplinare (cfr. CFA, Sez. I, n. 50/2023‑2024, che ribadisce la necessità di maggiorare la sanzione base per il mancato adempimento).
A giudizio del collegio è infondato anche il secondo motivo, che contesta l’applicabilità dell’istituto della rimessione in termini per errore scusabile.
L’art. 50, comma 5, CGS prevede che “E’ consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile”.
Tale norma, mutuata dall’art. 153, comma 2, c.p.c., consente di superare le decadenze processuali per tutelare il diritto di difesa e l’effettività della tutela giurisdizionale.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. civ., Sez. III, 24 agosto 2023, n. 25228; Cass. civ., Sez. III, 7 luglio 22023, n. 19384) (CFA, SS.UU., n. 5/2024-2025).
Questa Corte condivide pienamente tale principio ma - con specifico riferimento alla fattispecie in esame – ritiene necessario svolgere alcune puntualizzazioni.
Anzitutto, l’inadempimento degli obblighi derivanti dal patteggiamento di cui all’art. 126 del CGS assume una connotazione del tutto peculiare, perché, pur riferendosi ad una dimensione intrinsecamente sostanziale, si connette, in modo evidente, alla vicenda processuale nella quale si innesta.
Tale constatazione dovrebbe condurre a distinguere nettamente le ipotesi in cui siano violati i termini perentori per l’inadempimento di obbligazioni sostanziali (quali esemplificativamente, le obbligazioni concernenti gli adempimenti fiscali, previdenziali, o attinenti agli emolumenti dei calciatori) dalle ipotesi in cui, invece, siano stati violati i termini relativi all’applicazione concordata delle sanzioni disciplinari.
Solo nel secondo caso la ratio posta alla base dell’istituto della rimessione in termini per errore scusabile potrebbe giustificare l’eccezionale riconoscimento della scusabilità del tardivo adempimento dell’obbligazione pecuniaria.
Tale differenziazione, del resto, è strettamente correlata alla maggiore obiettiva gravità dell’inadempimento di obbligazioni sostanziali finalizzate alla realizzazione di interessi che l’ordinamento sportivo reputa meritevoli della massima tutela (si pensi all’interesse alla tempestiva corresponsione delle competenze economiche dovute dalle società ai propri tesserati).
In secondo luogo, poi, occorre ribadire che, nel caso in esame, non si tratta tanto di estendere un istituto processuale ad una vicenda a connotazione (almeno prevalentemente) sostanziale, ma, piuttosto, di verificare se si sia in presenza di una situazione tale da escludere la sussistenza di un inadempimento tale da comportare l’automatica risoluzione dell’accordo ex art. 126 CGS.
E, nella peculiare fattispecie in esame - consistente nell’errore nella digitazione di un solo numero dell’IBAN federale, commesso in buona fede - risulta condivisibile la valutazione del giudice di primo grado, che ha sottolineato l’assoluta peculiarità del caso, non risultando comprovata la gravità e l’inescusabilità dell’errore commesso.
Del resto, nell’ordinamento sportivo, il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare - sempre e con forza - i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018).
La reiezione del primo e del secondo motivo determina, conseguenzialmente, la reiezione del terzo motivo, concernente la quantificazione della sanzione richiesta dalla Procura.
In conclusione, quindi, il reclamo deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Lipari Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
