F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0065/CFA pubblicata il 22 Dicembre 2025 (motivazioni) – società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. / società SSD Cjarlins Muzane a r.l.

 

Decisione/0065/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0079/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Luigi Caso – Presidente

Ivo Correale – Componente

Daniele Maffeis - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

Visto il reclamo numero 0079/CFA/2025-2026 proposto dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. in data 26.11.2025;

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0079/CFA/2025-2026 proposto dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. avverso la corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Edoardo Bagnoli nella misura di Euro 6.660,00 (seimilaseicentosessanta/00), in favore della società SSD Cjarlins Muzane a r.l., per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – sezione vertenze economiche n. 83/TFNSVE del 19 novembre 2025,

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 12.12.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Daniele Maffeis e uditi l’Avv. Mattia Grassani per la reclamante e l’Avv. Fabio Giotti per la società SSD Cjarlins Muzane a r.l.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 23 luglio 2024 il signor Edoardo Bagnoli, nato a Palmanova (Ud), il 30/12/2008 è stato tesserato dalla U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. come giovane di serie, ai sensi dell’art. 33 N.O.I.F.

In data 19 marzo 2025, U.S. Triestina Calcio S.r.l. ed il signor Bagnoli hanno concluso un contratto di apprendistato professionalizzante, su modulo federale, con decorrenza a far data dal 24 marzo 2025 e scadenza alla data del 30 giugno 2027. Dalla comunicazione di deposito della pratica dell’Ufficio Tesseramento n. 0009500702/24 risulta che il contratto è stato depositato in data 24 marzo 2025 sul Portale F.I.G.C.

2. In data 22 ottobre 2025, Cjarlins Muzane SSDARL, dopo due richieste inevase in data 12 maggio 2025 e 4 ottobre 2025, ha proposto al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche un <<Ricorso avverso il mancato pagamento del premio di

formazione tecnica ex art 99 N.O.I.F.>>, per il pagamento, da parte dell’U.S. Triestina Calcio1918 S.r.l., del premio di formazione tecnica ai sensi dell’art. 99 N.O.I.F., in relazione alle stagioni sportive 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, allegando che il premio sarebbe stato ad essa dovuto perché quello sottoscritto sarebbe un contratto di apprendistato professionalizzante, come disciplinato dall’art. 33 comma 2 bis N.O.I.F. e come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi F.I.G.C. in data 22 ottobre 2025.

In particolare, Cjarlins Muzane SSDARL ha esposto che: <<La società U.S. Triestina Calcio 1918 S.R.L. ha stipulato in data 08/04/2025 nella stagione sportiva 2024/2025 il primo contratto pluriennale di apprendistato professionalizzante al calciatore Bagnoli Edoardo matricola F.I.G.C. n. 2890031. Il calciatore Bagnoli Edoardo è stato tesserato per la S.S.D. Cjarlins Muzane a r.l. matricola F.I.G.C. n. 58127 - per le intere 5 stagioni sportive 2019/2020-2020/2021-2021/2022- 2022/2023-2023/2024 come documentato ed attestato dagli archivi federali della F.I.G.C. (…). La S.S.D. Cjarlins Muzane a r.l. - matricola F.I.G.C. n. 58127 è da ritenersi tra le "Società Formatrici" aventi diritto al premio di formazione tecnica disciplinato dall’ex art. 99 delle N.O.I.F. F.I.G.C. L’attestazione del Premio scaricata dal portale servizi FIGC verso la S.S.D. Cjarlins Muzane a r.l. certificando il valore di 6.660,00 (Euro seimilaseicentosessanta//00) La S.S.D. Cjarlins Muzane a r.l. ha richiesto in data 12/05/2025 via PEC e riformulato con sollecitato in data 04/10/2025 alla U.S. Triestina Calcio 1918 S.R.L. (in allegato ricevute PEC della richiesta) il pagamento del premio in oggetto non ottenendo nessuna risposta, nessuna comunicazione e nessun adempimento al pagamento richiesto alla data odierna>>.

La U.S. Triestina Calcio S.r.l. non è comparsa.

3. Con la Decisione n. 83/TFNSVE-2025-2026 in data 19 novembre 2025, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche ha accolto il ricorso proposto da Cjarlins Muzane SSDARL e ha così riconosciuto il premio, corrispondente alla somma di Euro 6.660,00 (seimilaseicentosessanta/00) a carico di U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.

In particolare, la Decisione n. 83/TFNSVE-2025-2026 ha così deciso: <<preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico; esaminata la documentazione in atti; considerato che la società controparte non ha inviato controdeduzioni; preso atto della presenza del Dott. Gianluca Canzian, in rappresentanza della società ricorrente; vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti; accertata la fondatezza della domanda (…) dichiara tenuta la società U.S. Triestina Calcio 1918 Srl (matr. 945182) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Edoardo Bagnoli (matr. 2890031) nella misura di 6.660,00 (seimilaseicentosessanta/00), in favore della società SSD Cjarlins Muzane a r.l. (matr. 58127)>>.

4. Con reclamo in data 26 novembre 2025 U.S. Triestina Calcio S.r.l. ha proposto reclamo e chiesto di << revocare/annullare la Decisone n. 0083/TFNSVE-2025-2026 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche del 19 novembre 2025 e, per l’effetto, accertare e dichiarare la non debenza da parte di U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. del premio di formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F. F.I.G.C., pari ad Euro 6.660,00 (seimilaseicentosessanta/00), in favore di Cjarlins Muzane SSDARL>>.

La reclamante ha invocato la disciplina ratione temporis applicabile, antecedente alla novella di cui al C.U. F.I.G.C. n. 325/a in data 19 giugno 2025, in vigore dal 1° luglio 2025, ed ha illustrato che l’art. 99 NOIF nel testo vigente alla data della conclusione del contratto di apprendistato e del caricamento del contratto presso l’Ufficio Tesseramento (19-24 marzo 2025), non contemplava, tra quelle che comportavano la maturazione del premio di formazione tecnica, la fattispecie della sottoscrizione di un contratto di apprendistato professionalizzante concluso in virtù di consenso bilaterale, ma quella, diversa, prevista dall’art. 33 comma 2 bis N.O.I.F. quale effetto dell’esercizio unilaterale di un diritto di stipula.

In sintesi, secondo la reclamante, la disciplina applicabile ratione temporis, perché in vigore al momento della conclusione del contratto, non prevedeva la maturazione del premio di formazione alla sottoscrizione di qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato, bensì soltanto alla formazione <<ai sensi dell’art. 33, comma 2bis delle N.O.I.F.>>.

Si è costituita Cjarlins Muzane S.S.D. a r.l. chiedendo il rigetto del reclamo.

Ha illustrato la reclamata che, non essendosi costituita davanti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, la reclamante non potrebbe formulare difese né produrre documenti, pena la violazione dell’art. 101, comma 3 CGS.

Nel merito, la reclamata ha dedotto che <<Nel mese di marzo 2025, quando è stato stipulato il contratto di apprendistato in esame, la (U.S. Triestina 1918 S.r.l) era perfettamente a conoscenza dei limiti di applicabilità delle (…) disposizioni e quindi palesemente dichiara di aver stipulato il contratto di apprendistato con il calciatore Bagnoli Edoardo prima del periodo in cui avrebbe potuto esercitare il diritto c.d. “unilaterale” previsto dalle suddette normative per non pagare alcun premio di formazione tecnica. Tale condotta, nella ricostruzione interpretativa avversaria, risulta palesemente ELUSIVA dei diritti delle società formatrici previste dall’art. 99 NOIF e non può certo trovare tutela nell’Ordinamento sportivo>>.

Ha soggiunto la reclamata che <<appare difficile immaginare come il legislatore federale abbia potuto elaborare una normativa federale nella quale l’applicazione o non applicazione dell’art. 99 NOIF balli tra la stipula di un contratto di apprendistato fino al 31 maggio 2025 e la stipula di un contratto di apprendistato dal 1 al 30 giugno 2025 perché se così fosse tutte le società professionistiche avrebbero potuto ottenere il massimo risultato (vincolo triennale) con il minimo sforzo economico (stipula contratto apprendistato entro il 31 maggio 2025) in barba ai diritti delle società formatrici che avevano cresciuto il calciatore>>, affermando che <<le modalità di instaurazione del contratto di apprendistato “unilaterale” previste dall’art. 33 commi 2 bis NOIF non prevedono la “stipula” di un contratto perché basta la trasmissione di un modulo tipo>>.

5. In data 11 dicembre 2025 è stato depositato un documento sopravvenuto recante << Attestazione premio annullata>> e risposta al quesito n. 29.

In data 12 dicembre 2025 si è tenuta l’udienza dinanzi alla Quarta sezione nel corso della quale sono stati uditi l’Avv. Mattia Grassani per la reclamante e l’Avv. Fabio Giotti per la società SSD Cjarlins Muzane a r.l.

Oltre al merito è stata discussa la tempestività o tardività del documento sopravvenuto recante << Attestazione premio annullata>> e risposta al quesito n. 29 e la reclamante ha chiesto la condanna della reclamata alla condanna alle spese ai sensi dell’art. 55 CGS.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. L’eccezione di inammissibilità di difese e documenti, sollevata dalla reclamata, è infondata, perché la reclamata non ha proposto alcuna domanda nuova, in ipotesi vietata dall’art. 101, comma 3 CGS, essendosi limitata a chiedere la riforma della Decisione n. 83/TFNSVE-2025-2026 in data 19 novembre 2025, che è esattamente l’oggetto del reclamo.

È altresì infondata la deduzione secondo cui l’attestazione federale di << certificazione dell’importo del premio>> valga quale riconoscimento del diritto della reclamata, perché, all’opposto, il giudizio sulla sussistenza di un diritto al premio è l’oggetto del presente procedimento, e ciò del tutto indipendentemente dalla circostanza che, se fosse accertato come dovuto, la <<certificazione dell’importo>> sarebbe quella di cui all’attestazione. Per lo stesso motivo - perché il giudizio sulla sussistenza di un diritto al premio è l’oggetto del presente procedimento, indipendentemente dalla correzione dei calcoli attestati in piattaforma - anche il documento depositato in data 11 dicembre 2025, che riporta <<Attestazione premio annullata>>, ed è un documento sopravvenuto, è irrilevante ai fini del decidere, il che rende superflua la decisione sulla ritualità, perché tempestiva, o invece irritualità, perché tardiva, della sua acquisizione al presente procedimento.

Nel merito, il reclamo è pienamente fondato e merita accoglimento.

Non è in discussione che la disciplina applicabile è quella in vigore al tempo della conclusione del contratto ( ex multis: CFA, Sez. IV, n. 0040/2025-2026) e così alla data del 19 marzo 2025.

L’art. 33, comma 2 bis, vigente all’epoca dei fatti e introdotto dal C.U. n. 233/A disponeva che <<La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il calciatore/ calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale>>.

L’art. 99 NOIF disponeva che <<1. A seguito del tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “giovane di serie”, ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, commi 2 e 2 ter, ovvero della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 33, commi 2 bis e 2 ter, o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente a quella in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo>>.

Pertanto, solo per la fattispecie di cui all’art. 33, comma 2 bis, l’art. 99 N.O.I.F. prevedeva il premio di formazione tecnica; è con il successivo C.U. n. 325/A in data 19 giugno 2025 che è stato superato, ma soltanto a far data dal 1° luglio 2025, il regime che limitava il diritto al premio alla sola fattispecie di cui all’art. 33, comma 2 bis N.O.I.F.

Tanto chiarito, va osservato che l’argomento secondo cui la parola <<stipula>>, di cui all’art. 99 N.O.I.F., sarebbe incompatibile con le parole <<diritto di stipulare>>, di cui all’art. 33, comma 2 bis, è smentito dalle stesse parole trascritte dalla reclamata. Sicché va esclusa l’interpretazione abrogante della disciplina pro tempore vigente, proposta dalla reclamata.

È altresì infondata la deduzione secondo cui il contratto, benché rispettoso della disciplina transitoria pro tempore vigente (pubblicazione C.U.N. n. 159 in data 30 gennaio 2025), sarebbe il frutto di una <<condotta (…) abusiva>>, perché non costituisce elusione una condotta conforme alla disciplina vigente, anche se adottata con la consapevolezza o lo scopo di non soggiacere a uno ius superveniens, noto al momento della condotta, e così anche se, in ipotesi, adottata, come sostiene la reclamante, << per non pagare alcun premio di formazione tecnica>>, in virtù della disciplina applicabile.

Ne discende la fondatezza del reclamo.

Non merita accoglimento la domanda di condanna alle spese ai sensi dell’art. 55 CGS, invocata e proposta in sede di discussione dalla reclamante, perché, in considerazione della tematica della successione della disciplina nel tempo, non ricorre la manifesta infondatezza o la temerarietà della lite.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e dichiara non dovuto il premio richiesto dalla società S.S.D. Cjarlins Muzane a r.l..

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Daniele Maffeis                                                                Luigi Caso

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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