F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0069/CFA pubblicata il 24 Dicembre 2025 (motivazioni) – A.S.D. Massa Lubrense -PFI

Decisione/0069/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0080/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Francesco Tuccari – Componente

Salvatore Lombardo – Componente

Andrea Marco Colarusso - Componente

Alfredo Vitale - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0080/CFA/2025-2026 proposto dalla Procura federale interregionale in data 27.11.2025,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania, di cui al Com. uff. n. 6/TFT del 20 novembre 2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

 visti tutti gli atti di causa;

relatore all’udienza del 15.12.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Alfredo Vitale e uditi gli Avv.ti Alessandro D’Oria e Gian Paolo Guarnieri per la Procura federale interregionale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il presente procedimento trae origine dall’atto di diffida e messa in mora del 7 gennaio 2025, con il quale il sig. Nunzio Castellano, tesserato quale allenatore in seconda della prima squadra della A.S.D. Massa Lubrense per la stagione sportiva 2024-2025, ha segnalato agli organi federali il deposito, in data 15 novembre 2024, di un atto di risoluzione consensuale del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato in data 27 agosto 2024, recante una firma da lui qualificata come non veridica.

Con il medesimo atto il Castellano ha chiesto il pagamento della somma di euro 7.250 a titolo di emolumenti asseritamente ancora dovuti in forza del contratto di collaborazione, nonché il risarcimento dei danni derivanti dall’utilizzo dell’atto di risoluzione recante una sottoscrizione che egli ha espressamente disconosciuto.

All’esito dell’attività inquirente, la Procura federale interregionale ha deferito al Tribunale federale territoriale Campania il sig. Raffaele De Gregorio, il sig. Antonino Luigi Pollio e la società A.S.D. Massa Lubrense.

Al sig. De Gregorio, in qualità di presidente e legale rappresentante della A.S.D. Massa Lubrense, è stata contestata, in sintesi, la violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in via autonoma e in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, numero 36, agli articoli 23, comma 1, 37, 38, 61, comma 1, e 66 delle Norme organizzative interne della FIGC, nonché agli articoli 2, 14, 16, 18 e 20 dell’Accordo collettivo nazionale per le collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nel settore dilettantistico pubblicato con Comunicato ufficiale L.N.D. n. 287 del 9 gennaio 2025.

Secondo l’atto di deferimento, il De Gregorio avrebbe consentito, e comunque non impedito, il deposito in data 15 novembre 2024 dell’atto di risoluzione del contratto di collaborazione con il sig. Castellano, recante una sottoscrizione non veridica del tecnico.

Gli è stato, inoltre, addebitato di avere intimato al Castellano, in concomitanza con la seduta di allenamento successiva alla gara Stabia City – Massa Lubrense dell’11 gennaio 2025, di non presenziare più agli allenamenti e alle gare della prima squadra, senza che la società avesse previamente proceduto all’esonero con apposita comunicazione scritta, alla risoluzione del contratto secondo le modalità previste dall’accordo collettivo, ovvero al deposito di un atto di risoluzione consensuale sottoscritto dal medesimo tecnico.

Al sig. Pollio, vice presidente e direttore generale, è stata contestata, tra le altre, la violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in via autonoma e in relazione alle norme sopra richiamate, per avere consentito, e comunque non impedito, il deposito dell’atto di risoluzione del 15 novembre 2024 recante sottoscrizione non veridica del sig. Castellano, omettendo altresì di curare l’invio al tecnico della comunicazione scritta dell’avvenuto deposito.

Gli è stato inoltre contestato di avere, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, sottoscritto le distinte di gara in cui il sig. Castellano risultava tesserato per la A.S.D. Massa Lubrense e ammesso nel recinto di gioco in numerose gare del girone B del campionato di Promozione, nonostante il deposito dell’atto di risoluzione del 15 novembre 2024.

Ancora, al Pollio è stato addebitato di avere consentito e non impedito al Castellano di assistere e accedere al recinto di gioco quale tesserato della A.S.D. Massa Lubrense nelle gare successive al deposito dell’atto di risoluzione e, infine, di avere intimato al medesimo tecnico di non presenziare più alle gare della prima squadra senza l’adozione delle prescritte forme scritte di esonero o risoluzione.

Alla società A.S.D. Massa Lubrense è stata contestata la responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai propri dirigenti De Gregorio e Pollio.

La Procura federale ha chiesto al Tribunale federale territoriale l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Pollio, l’inibizione per la durata di mesi sei;

- per il sig. De Gregorio, l’inibizione per la durata di un anno;

- per la società A.S.D. Massa Lubrense, l’ammenda di euro 1.000.

Il Tribunale federale territoriale ha fissato la riunione per la trattazione del deferimento, assegnando termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

All’esito del dibattimento di primo grado, il Tribunale federale territoriale Campania, con la decisione impugnata, ha assolto tutti i deferiti “perché il fatto non è provato”, respingendo le richieste sanzionatorie della Procura federale.

In particolare, il Tribunale ha dato atto della radicale divergenza tra le dichiarazioni rese dal Castellano e quelle dei deferiti, rilevando come il tecnico avesse disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce all’atto di risoluzione del 15 novembre 2024, mentre i dirigenti De Gregorio e Pollio avevano affermato che tale atto non era stato sottoscritto da loro, né, secondo le loro dichiarazioni, dal Castellano.

Il giudice di primo grado ha ritenuto di non poter svolgere, in assenza di specifiche indagini tecniche, alcuna valutazione sulla veridicità o non veridicità della firma apposta in corrispondenza della dicitura relativa all’allenatore sull’atto di risoluzione.

Ha poi affermato che la sottoscrizione apposta in corrispondenza della voce relativa al legale rappresentante della società non risultava riferibile né al De Gregorio né al Pollio e che tale firma era da imputare al sig. Luigi Aiello, anch’egli all’epoca dei fatti tesserato ed indicato come soggetto che si occupava, in quel periodo, degli adempimenti burocratici per conto della società.

Da tali premesse il Tribunale ha desunto che l’atto di risoluzione del 15 novembre 2024 non poteva ritenersi imputabile alla società A.S.D. Massa Lubrense, concludendo nel senso della “nullità” o “inefficacia” dello stesso e, per tale via, escludendo la sussistenza degli illeciti contestati alla luce del difetto di riferibilità dell’atto alla società e ai suoi dirigenti.

Ritenendo ingiusta ed erronea la decisione di primo grado, la Procura federale ha proposto reclamo alla Corte federale d’appello.

Con il primo motivo di reclamo la Procura federale deduce l’omessa e insufficiente motivazione in relazione a un fatto decisivo del procedimento.

Secondo la reclamante, il Tribunale, da un lato, avrebbe pretermesso la valutazione degli elementi di prova raccolti in ordine alla non v ridicità della sottoscrizione pposta al posto d ll’allenator sull’atto di risoluzione del 15 novembre 2024, dall’altro, avrebb immotivatamente affermato che la firma apposta per la società non fosse imputabile al legale rappresentante, reputando che l’atto non fosse riferibile alla A.S.D. Massa Lubrense e giungendo così a una conclusione illogica e contraddittoria.

Con il secondo motivo di reclamo la Procura federale deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, dell’articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, numero 36, degli articoli 23, 38, 61 e 66 delle Norme organizzative interne, nonché degli articoli 2, 14, 16, 18 e 20 dell’Accordo collettivo, lamentando che il Tribunale abbia omesso di verificare, in concreto, la sussistenza degli illeciti disciplinari contestati, alla luce delle condotte ascritte ai deferiti e della relativa documentazione agli atti.

La reclamante richiama, in particolare, il principio, consolidato nella giurisprudenza sportiva, secondo cui il livello probatorio richiesto per affermare la responsabilità disciplinare deve attestarsi su una “ragionevole certezza” fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, richiamando, tra l’altro, le decisioni del Collegio di garanzia dello sport, Sezioni unite, numero 13 stagione 2015-2016, e della Corte federale d’appello, Sezioni unite, numeri 105 stagione 2020-2021, 34 stagione 2021-2022, 35 stagione 2021-2022 e 19 stagione 2024-2025, nonché le decisioni della Corte federale d’appello, Sezione I, numeri 24 stagione 2022-2023, 81, 87 e 76 stagione 2021-2022 e della Sezione III, numero 68 stagione 2021-2022.

La Procura federale chiede, pertanto, la riforma integrale della decisione impugnata e l’irrogazione ai deferiti delle sanzioni già domandate in primo grado.

I resistenti, pur avendo ritualmente ricevuto notifica del gravame, non si sono costituiti in giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve pertanto essere rigettato, nei termini di seguito precisati, tuttavia imponendosi l’adozione di motivazione parzialmente diversa rispetto a quella adottata dal Tribunale federale interregionale a supporto della decisione qui gravata.

In merito alla latitudine della cognizione della Corte federale di appello, occorre, infatti, rammentare che, come ribadito anche di recente da queste Sezioni Unite (CFA, SS.UU., n.49/2025-2026), “[…] il procedimento disciplinare sportivo, com’è evidente, è caratterizzato da una finalità tipicamente punitiva, in quanto ha la funzione di colpire con sanzioni coloro che contravvengono alle regole che vigono nell’associazione. Tale finalità si traduce in giudizio di carattere oggettivo, affine alla giurisdizione del giudice penale, tesa all’accertamento della colpevolezza del soggetto. Basti osservare, a tale fine, a titolo d’esempio: […] - l’art. 106 CGS, secondo cui la Corte federale d’appello può riformare la decisione impugnata e decidere nel merito, anche aggravando le sanzioni; può eliminare i vizi della decisione di primo grado (es. per carenze motivazionali) senza rinvio al primo giudice, integrando la motivazione; inoltre le ipotesi di annullamento con rinvio al primo giudice sono circoscritte ai soli casi di lesione del contraddittorio processuale (CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024)”.

Segnatamente, “[…] nel reclamo deve riconoscersi una particolare intensità al cd. effetto devolutivo dell’appello, con la conseguenza che si produce un’automatica riemersione in sede di gravame di tutto il materiale di cognizione introdotto in primo grado, in modo tale che la cognitio della Corte è piena. E ciò in coerenza con l’impostazione secondo cui i giudizi innanzi alla Corte si qualificano solo “tendenzialmente” quale revisio prioris instantiae (Corte federale d’appello, n. 42/2024-2025). Quanto sopra rafforza l’idea di un giudizio di merito orientato all’accertamento oggettivo della violazione, anziché ad una mera verifica “interna” dei limiti posti dalle domande delle parti, come invece avviene nel processo civile governato dall’art. 112 c.p.c. Tutto ciò nella prospettiva secondo cui, nell’ordinamento sportivo, il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018)”.

Stante quanto precede, queste Sezioni Unite ritengono di dover opportunamente valorizzare talune circostanze di fatto, emergenti dal materiale d’indagine acquisito dalla Procura federale nonché dalla documentazione posta dalle parti intimate a supporto degli argomenti difensivi svolti innanzi al Tribunale federale territoriale che conducono ad una diversa ricostruzione complessiva della fattispecie oggetto del presente giudizio.

In particolare, si ritiene che debbano essere oggetto di necessaria rimeditazione nel loro intrinseco valore probatorio:

1) la circostanza che, come emerge dagli screenshot della conversazione effettuata tramite l’app “WhatsApp” depositati in allegato alla memoria prodotta, ai sensi dell’art. 123, comma 1, Codice di giustizia sportiva, dal Sig. Raffaele De Gregorio, in qualità di rappr sentante della A.S.D. M ssa Lubrense, n ll’ambito d l procedimento disciplinare avviato dalla Procura federal , effettivamente sia stato il Sig. Nunzio Castellano ad inviare al Sig. Luigi Aiello (quest’ultimo all’epoca dei fatti collaboratore della predetta ASD) il documento di “risoluzione consensuale dell’accordo economico” tra la medesima ASD Massa Lubrense ed il medesimo Sig. Castellano;

2) la circostanza, incontestata tra le parti ed incontestabilmente documentata dalle distinte di gara acquisite dalla Procura federale interregionale nel corso della svolta attività investigativa, che, pur a seguito dell’avvenuta formalizzazione della risoluzione del predetto accordo economico (documento datato 15 novembre 2024), comunque la ASD Massa Lubrense abbia consentito al Sig. Castellano di conservare il proprio status di allenatore sino all’11 gennaio 2025;

3) l’omessa inclusione, tra i soggetti auditi in sede di indagine, anche del Sig. Luigi Aiello, collaboratore dei rappresentanti della ASD Massa Lubrense; ciò sebbene il Sig. Aiello, come attesta la stessa decisione del Tribunale federale interregionale qui gravata, fosse all’epoca dei fatti tesserato e, soprattutto, ne fosse stata accertata la rilevanza centrale nella complessiva dinamica fattuale che aveva condotto alla sottoscrizione dell’accordo di risoluzione consensuale; ed infatti,

a) in sede di audizione del 26 marzo 2025, il Sig. De Gregorio ha affermato espressamente che “[…] in merito alla risoluzione dello stesso io personalmente non ho firmato e probabilmente sia la firma per conto della società sia la sua trasmissione in lega è stata operata da chi si occupava degli adempimenti burocratici che temporaneamente era in sostituzione del segretario che era in malattia in quel periodo, tale Aiello Luigi. […] Successivamente, dopo la lettera di diffida dell’avvocato del Castellano, avv. Caporaso, l’Aiello Luigi mi ha riferito che il contratto di risoluzione consensuale gli era stato portato dal Castellano già precompilato nel campo della sua firma, quindi nessuno della società è in grado di sapere se la firma fosse stata apposta dallo stesso Castellano o volutamente scritta in maniera diversa da come abitualmente firma”;

b) in sede di audizione del 26 marzo 2025, il Sig. Pollio ha affermato espressamente che “[…] soltanto dopo la diffida dell’avv. Caporaso che rappresenta il Castellano, ho indagato sulle modalità di sottoscrizione dell’atto e come si fosse giunti ad un accordo.

Interrogando Aiello ho appreso che il Castellano gli aveva fornito un contratto precompilato già completo della sua sottoscrizione”;

c) dalla già citata messagistica “whatsApp” intercorsa tra Aiello e Castellano risulta che effettivamente sia stato Aiello ad aver proceduto alla trasmissione dell’accordo di risoluzione consensuale in FIGC, ciò desumendosi dai messaggi inviati da Aiello a Castellano con cui si dice “Mandato; Alla figc; Aspettiamo che accettino”.

Tale circostanza, unitamente a quella già valorizzata dell’avvenuto invio dal Castellano ad Aiello di un documento pdf contenente l’accordo di risoluzione consensuale, conduce, con ragionevole certezza, a ritenere che il documento inviato alla FIGC dal Sig. Aiello fosse appunto già di per sé completo e, quindi, debitamente sottoscritto dalle parti (e, quindi, anche dal Sig. Castellano).

Alla luce di tutto quanto precede, queste Sezioni Unite ritengono di dover dare  seguito al costante indirizzo secondo cui “ Se è vero che il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare sportivo si attesta ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio o alla certezza assoluta della commissione dell’illecito, tale grado di preponderante certezza (sia pure inferiore rispetto allo standard dell’ambito penale) deve essere pur sempre conseguito sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, cioè̀ tali da condurre ad un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata, e cioè̀ corrispondenti a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza.” (da ultimo, ed ex multis, SS.UU., n. 51/2025-2026).

Il che conduce inevitabilmente ad escludere che possano ravvisarsi, nel caso di specie, con il necessario grado di preponderante certezza, elementi probatori sufficienti a suffragare l’ipotesi accusatoria avanzata nei confronti degli intimati.

Piuttosto, anche in considerazione di talune lacune dell’attività di indagine, emergenti innanzitutto in merito alla scelta di non audire anche il Sig. Luigi Aiello (pur essendo questi all’epoca dei fatti tesserato e pertanto includibile tra coloro che potevano essere oggetto di attività investigativa federale), il complessivo quadro fattuale che emerge dalla disamina della documentazione versata in atti, denota perlomeno una compartecipazione rilevante (se non addirittura determinante) del Sig. Castellano nel procedimento di formazione dell’accordo di risoluzione consensuale (di cui pur in seguito egli ha disconosciuto la sottoscrizione).

Il che è vieppiù dimostrato dalla circostanza – anch’essa non contestata dalle parti e comunque risultante da distinte di gara ufficiali – che pur a seguito dell’intervenuta sottoscrizione del predetto accordo, il Sig. Castellano abbia regolarmente partecipato per i quasi due mesi successivi a partite ufficiali della ASD Massa Lubrense, senza che la predetta compagine calcistica provvedesse in alcun modo ad allontanarlo o a ritenere tale condotta evidentemente distonica – e finanche illogica -  rispetto alla cessazione di ogni rapporto contrattuale con il predetto Castellano.

In definitiva, il complessivo quadro probatorio consente di operare una ricostruzione della complessiva fattispecie che collide con l’ipotesi per cui il Sig. Castellano non avrebbe effettivamante sottoscritto il documento recante risoluzione consensuale dell’accordo in essere con la ASD Massa Lubrense e, soprattutto, ulteriore e diversa rispetto a quella operata dalla Procura Federale, con risultati diametralmente opposti in ordine alla valutazione delle condotte serbate dagli incolpati.

Con il conseguente effetto per cui, in pedissequa applicazione dei principi garantistici che devono animare ogni esercizio di potestà sanzionatorie, si deve propendere per l’esclusione dell’integrazione degli addebiti contestati agli incolpati ed il rigetto del reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Alfredo Vitale                                                        Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it