F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0070/CFA pubblicata il 24 Dicembre 2025 (motivazioni) – F.C. Torinese 1894 ASD-Academy FC Torinese -PFI e altri

Decisione/0070/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0067/CFA/2025-2026

Registro procedimenti n. 0069/CFA/2025-2026

Registro procedimenti n. 0070/CFA/2025-2026

Registro procedimenti n. 0071/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Francesco Tuccari – Componente

Salvatore Lombardo – Componente

Alfredo Vitale – Componente

Andrea Marco Colarusso - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami riuniti numero:

- 0067/CFA/2025-2026, proposto in data 21/11/2025 dalla Academy Torinese A.S.D., in persona del Vicepresidente con poteri di firma, sig. Giuseppe Sebi Crucitti;

- 0069/CFA/2025-2026, proposto in data 21/11/2025 dalla sig.ra Irene Crucitti, nella sua qualità di Presidente della Academy Torinese A.S.D.;

- 0070/CFA/2025-2026, proposto in data 21/11/2025 dalla F.C. Torinese 1984 A.S.D., in persona del Vicepresidente con poteri di firma, sig. Andrea Calabrese;

- 0071/CFA/2025-2026, proposto in data 21/11/2025 dal sig. Sante Squillace, nella sua qualità di Presidente della F.C. Torinese 1984 A.S.D.;

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale del Comitato regionale Piemonte Valle d’Aosta n. 41 del 13/11/2025 e comunicata a mezzo PEC in data 15/11/2025;

visti i reclami e i relativi allegati;

 visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 15 dicembre 2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Andrea Marco Colarusso e presenti l’Avv. Luca Tommaso Calabrò per i reclamanti e gli Avv.ti Alessandro D’Oria e Gian Paolo Guarnieri per la Procura federale interregionale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Gli odierni reclamanti, in epigrafe indicati, all’esito di articolata attività istruttoria, sono stati deferiti il 2 ottobre 2025 innanzi al competente Tribunale federale per rispondere dei seguenti addebiti:

1. Il sig. Sante Squillace, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Torinese 1894 ASD e persona che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse della società Academy F.C. Torinese 1894:

a)della violazione dell’art. 30, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere lo stesso posto in essere condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento della gara Academy F.C. Torinese 1894 – F.C. Torinese 1894 ASD del 26 marzo 2025, valevole per il girone B del campionato Juniores Provinciali, e ad assicurare un vantaggio in classifica alla squadra della F.C. Torinese 1894 ASD, con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, della effettiva alterazione del regolare svolgimento della gara e dell'effettivo vantaggio in classifica conseguito;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024–2025, svolto il ruolo ed assunto le prerogative di presidente della società Academy F.C. Torinese 1894 in assenza di regolare tesseramento e pur essendo già tesserato quale presidente per la società F.C. Torinese 1894 ASD;

c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 7, comma 9, dello Statuto della F.I.G.C. per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società F.C. Torinese 1894 ASD e di persona che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, all’interno e nell’interesse della società Academy F.C. Torinese 1894 quale presidente di fatto, posto in essere una collaborazione non autorizzata dalla L.N.D. e non comunicata alla F.I.G.C. tra la società F.C. Torinese 1894 ASD e la società Academy F.C. Torinese 1894, sebbene le squadre di entrambe le società fossero iscritte nella stagione sportiva 2024-2025 al girone B del campionato Juniores Provinciali; in ragione di detta collaborazione le due società hanno condiviso il medesimo impianto sportivo e gli stessi uffici, compresi i servizi di segreteria, per tutti gli adempimenti di natura amministrativa;

d) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito e comunque non impedito al sig. Francesco Paulicelli, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente della società F.C. Torinese 1894 ASD in assenza di regolare tesseramento;

e) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società F.C. Torinese 1894 ASD ed in qualità di persona che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, all’interno e nell’interesse della società Academy F.C. Torinese 1894 svolgendo le funzioni di presidente della medesima, consentito e comunque non impedito che i giovani calciatori tesserati per la società Academy F.C. Torinese 1894 sigg.ri A.S., C.R., S.F., G.M., R.S. ed N.S. si svincolassero da tale società ex art. 109 delle NOIF;

2. la Sig.ra Irene Crucitti, all’epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Academy F.C. Torinese 1894:

a) della violazione dell’art. 30, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere la stessa posto in essere condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento della gara Academy F.C. Torinese 1894 – F.C. Torinese 1894 ASD del 26 marzo 2025, valevole per il girone B del campionato Juniores Provinciali e ad assicurare un vantaggio in classifica alla squadra della F.C. Torinese 1894 ASD, con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, della effettiva alterazione del regolare svolgimento della gara e dell'effettivo vantaggio in classifica conseguito;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 7, comma 9, dello Statuto della F.I.G.C. per avere la stessa, in qualità di presidente dotata dei poteri di rappresentanza della società Academy F.C. Torinese 1894, posto in essere una collaborazione non autorizzata dalla L.N.D. e non comunicata alla F.I.G.C. con la società F.C. Torinese 1894 ASD, sebbene le squadre di entrambe le società fossero iscritte nella stagione sportiva 2024 - 2025 al girone B del campionato Juniores Provinciali; in ragione di detta collaborazione le due società hanno condiviso il medesimo impianto sportivo e gli stessi uffici, compresi i servizi di segreteria, per tutti gli adempimenti di natura amministrativa;

c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 109 delle N.O.I.F. per avere la stessa, in qualità di presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Academy F.C. Torinese 1894, consentito e comunque non impedito che i giovani calciatori tesserati per la società dalla stessa rappresentata sigg.ri A.S., C.R., S.F., G.M., R.S. e N.S., si svincolassero dalla stessa ex art. 109 delle NOIF pur non ricorrendo i presupposti richiesti da tale norma per ottenere gli svincoli, al fine di permettere il loro tesseramento per la F.C. Torinese 1894 ASD, come poi effettivamente avvenuto nei mesi di aprile e maggio 2025;

3. la Società F.C. Torinese 1894 ASD, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Sante Squillace, Francesco Paulicelli e Gabriele Gianluca Rosani, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

4. la Società Academy Torinese 1894, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ra Irene Crucitti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

All’esito del dibattimento, con sentenza resa pubblica ed affissa all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta in data 13 novembre 2025, il Tribunale, ritenendo fondati gli addebiti contestati, irrogava:

- a Sante Squillace, la sanzione della inibizione di anni 5, concesse le attenuanti ex art. 13 comma 1, lett. e), e comma 2, CGS, effettuato il giudizio di equivalenza con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del CGS, e ritenuta la continuazione tra le varie incolpazioni;

- ad Irene Crucitti, la sanzione dell’inibizione di anni 4 e 8 mesi, concesse le attenuanti ex art. 13 comma 1, lett. e), e comma 2, CGS, effettuato il giudizio di equivalenza con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del CGS, e ritenuta la continuazione tra le varie incolpazioni;

- alla Società Academy F.C. Torinese 1894 A.S.D., responsabile in via diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, la sanzione di 4 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra ovvero, in mancanza, alla prossima iscrizione ad un campionato, in una all’ammenda di euro 3.000,00;

- alla Società F.C. Torinese 1894, responsabile in via diretta ed oggettiva dei fatti contestati ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, la sanzione della penalizzazione di n. 6 punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra, in una all’ammenda di euro 8.000.

Avverso la decisione del Tribunale hanno proposto reclamo a questa Corte federale d’appello, le due menzionate società, in persona dei rispettivi rappresentanti, nonché i signori Sante Squillace e Irene Crucitti.

Con memoria depositata in data 12 dicembre 2025, la Procura federale si è costituita e ha sostenuto l’infondatezza del reclamo.

All’udienza del 15 dicembre 2025, i difensori delle parti hanno esposto brevemente le proprie argomentazioni difensive, riportandosi agli scritti depositati e insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, si evidenzia che i quattro reclami sopra emarginati sono stati tutti proposti avverso la medesima decisione del Tribunale federale.

Pertanto, in applicazione dell’art. 103, comma 3, del CGS, gli stessi devono essere riuniti.

2. In questa sede non è in contestazione la responsabilità dei singoli soggetti reclamanti, che, peraltro, hanno ammesso gli addebiti, trasferiti alle società da essi rispettivamente rappresentate, ritenute responsabili in via diretta ed oggettiva, che neppure è in contestazione.

Tutti i reclami, in definitiva, lamentano, con argomentazioni pressoché identiche, l’ingiustizia e la sproporzione delle sanzioni inflitte, appuntando le critiche sulla dosimetria del trattamento sanzionatorio.

3. La Corte osserva che tutti i reclami proposti, per genericità e difetto di specificità delle censure, si collocano ai limiti dell’ammissibilità

3.1. Tuttavia, privilegiando una lettura non formalistica dell’obbligo di specificità delle censure sancito dall’art. 101, comma 3, CGS (CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025), il Collegio ritiene di poter esaminare comunque nel merito i proposti reclami, essendo comunque rinvenibili dalla lettura delle stesse talune argomentazioni critiche idonee a giustificare la censura e a porre in risalto l’erroneità della decisione.

3.2. Il reclamo proposto da Sante Squillace non merita accoglimento in quanto si risolve in una mera doglianza circa l’entità asseritamente sproporzionata della sanzione inflitta, e in una sostanziale invocazione di clemenza, senza che siano addotti concreti elementi di fatto, logicamente coerenti, atti a giustificarne la fondatezza.

D’altra parte, la sanzione irrogata dal Tribunale appare del tutto giustificata e proporzionata alla gravità e al disvalore sociale del fatto contestato, nonché alla funzione propria di prevenzione speciale e generale della sanzione (CFA, SS.UU., n. 121/2024-2025).

Il reclamante deduce: a) che il dolo presidiante la sua condotta non era stato “ esclusivo e continuo”; b) che il tentativo di alterare il risultato riguardava una sola partita e che tale alterazione non sarebbe stata provata; c) che il bilanciamento tra aggravante ed attenuanti andava effettuato con giudizio di prevalenza delle seconde; d) che non erano state adeguatamente valorizzati il suo ravvedimento e l’ammissione delle responsabilità.

3.2.1. Intanto non è dato conoscere la portata della singolare qualificazione del dolo come “non esclusivo e continuo”.

Giova rilevare, inoltre, quanto all’istituto della continuazione, applicato dal Tribunale nel caso di specie, che del ricorso ad esso certamente non poteva dolersi il reclamante, in quanto si tratta di istituto ispirato al principio del favor rei e che si risolve nel calcolo di una pena complessiva più favorevole di quella derivante dal cumulo materiale, allorché le molteplici violazioni costituiscano espressione di un medesimo disegno criminoso (CFA, Sez. I, n. 42/2023-2024).

3.2.2. Le altre censure dello Squillace sono resistite e si infrangono contro l’atteggiamento – minutamente evidenziato dal Tribunale e non contestato – arrogante e offensivo, per le espressioni usate verso gli interlocutori.

Lo stesso, peraltro, non si peritava di assumere le vesti di presidente de facto di una società diversa dalla sua ed attuava una illecita commistione tra le due società, fino a procurare il trasferimento non regolamentare di calciatori dall’una all’altra società.

Non va, infine, tralasciata l’alterazione del risultato dell’incontro tra le due compagini coinvolte nella vicenda, col tentativo, argomentatamente smentito dal Tribunale, di mascheramento con inesistenti ragioni di ordine pubblico.

3.2.3. Circa la durata dell’inibizione inflitta, questa Corte non può che ritenere infondati gli assunti del reclamante, sulla base del dettato dell’art. 30, commi 5 e 6, del Codice di giustizia sportiva, ove è previsto che i soggetti riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con la sanzione non inferiore all’inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e che le sanzioni siano aggravate se, come nel caso di specie, il risultato della gara sia stato alterato o il vantaggio in classifica sia stato conseguito.

Il Tribunale, nonostante il particolare disvalore sociale di una condotta tenuta in un contesto legato al calcio giovanile, ha applicato una sanzione leggermente superiore al minimo edittale previsto dall’art. 30, comma 5, del CGS, aumentata a titolo di continuazione con ulteriori due mesi di inibizione per ciascuna delle altre violazioni.

Peraltro, il Tribunale ha correttamente valorizzato l’ammissione di responsabilità, le scuse in sede di udienza, riconoscendo non solo l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. e), del CGS, ma anche quella generica di cui al successivo comma 2, bilanciata in termini di equivalenza con l’aggravante di cui al menzionato art. 30, comma 6, CGS.

3.2.4. In definitiva, il comportamento tenuto nella vicenda va qualificato come radicalmente contrario ai valori di lealtà e sportività nonché di rispetto per i calciatori tesserati, che devono improntare la condotta del dirigente di una società sportiva, sicché questi fatti, valutati nel loro complesso, inducono il Collegio a ritenere che siano stati adeguatamente e proporzionatamente sanzionati dal Tribunale.

3.3. Parimenti infondato, per le medesime ragioni esposte riguardo allo Squillace, è il reclamo proposto nell’interesse di Irene Crucitti, che è di contenuto identico.

In ordine alla posizione della sig.ra Crucitti, giova soggiungere che la stessa pure ha assunto un comportamento radicalmente contrario ai valori di lealtà e sportività. Ella, infatti, ha mostrato un atteggiamento remissivo e tollerante, in quanto, pur essendo investita de iure della carica di Presidente della società Academy F.C. Torinese 1894 A.S.D., sostanzialmente ne dismetteva i poteri e consentiva non solo la illecita commistione con la società F.C. Torinese 1894, della quale era Presidente il coniuge Sante Squillace, ma anche che costui si comportasse ed agisse come presidente de facto della società da lei solo formalmente presieduta.

Anche con riferimento alla Crucitti, il Tribunale ha correttamente applicato la medesima sanzione di cui all’art. 30, comma 5, CGS, leggermente superiore al minimo edittale, aumentata a titolo di continuazione con ulteriori due mesi di inibizione per ciascuna delle altre violazioni e con applicazione delle medesime aggravanti (art. 30, comma 6, CGS) e attenuanti (art. 13, comma 1, lett. e), e comma 2 del CGS) giudicate equivalenti.

4. Del pari infondati sono i reclami, di identico contenuto e di analogo generico tenore, proposti dalle società Academy F.C. Torinese 1894 A.S.D., all’epoca presieduta dalla Crucitti, e de facto dallo Squillace, e F.C. Torinese 1894, ritenute responsabili in via diretta e oggettiva.

Essi scontano inevitabilmente, in termini di gravità, la condotta dei rispettivi Presidenti, come sopra evidenziate (e, quanto alla F.C. Torinese 1894, anche dei suoi tesserati, accertata dal Tribunale e non contestata), e inducono a ritenere adeguate le sanzioni inflitte, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS.

Il citato art. 6, al comma 1, prevede infatti che la Società risponde in via diretta dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali e che la responsabilità si trasmette dal rappresentante al rappresentato senza alcuna indagine circa l’effettiva utilità per l’ente della condotta antisportiva (CFA, Sez. I, n. 49/2023-2024).

4.1. Quanto ai punti di penalizzazione inflitti alla prima squadra, si ritiene, coerentemente con quanto dedotto dalla Procura federale nella propria memoria, che la decisione sia conforme al principio di afflittività della sanzione.

Il giudice di primo grado, al fine di renderla effettiva, l’ha infatti correttamente collegata ad una competizione con classifica utile e con effetti ordinamentali apprezzabili, evitando soluzioni prive di reale capacità afflittiva.

La rappresentativa juniores, infatti, non è un soggetto autonomo, ma è un’articolazione della stessa Società e il Tribunale ha quindi irrogato la sanzione della penalizzazione sulla classifica sportivamente più significativa.

In tale prospettiva, la scelta del Tribunale federale non appare né illogica né arbitraria.

Conclusivamente, i reclami devono essere respinti.

P.Q.M.

Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, li respinge.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Marco Colarusso                                         Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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