F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0086/CSA pubblicata del 29 Dicembre 2025 – Vis Pesaro 1898 Srl – Sig. Michele Menga
Decisione/0086/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0115/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Savio Picone - Vice Presidente
Paolo Tartaglia - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0115/CSA/2025-2026, proposto da Vis Pesaro 1898 S.r.l. in data 8 dicembre 2025;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 42/DIV del 02.12.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 17.12.2025 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia, udita l'Avv. Flavia Tortorella per la reclamante; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Vis Pesaro 1898 s.r.l ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra VIS PESARO e ASCOLI dell’1/12/2025, è stata comminata al tesserato MICHELE MENGA la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale a tutto il 6 Gennaio 2026: “in quanto, al termine della gara, al rientro negli spogliatogli, proferiva diversi insulti e pesanti offese nei confronti dell’arbitro (sanzione aggravata dalla qualifica di Dirigente addetto all’Arbitro, r. proc. fed.)”.
A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere in via principale l’annullamento del provvedimento sanzionatorio e, in via subordinata, la riduzione della sanzione, la reclamante ha dedotto alcuni motivi.
In particolare, in punto di diritto la reclamante ha evidenziato il fatto che, ai sensi dell’art. 61 comma 1 del C.G.S., “ i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale”.
Da ciò la reclamante ha dedotto che quanto relazionato e riferito dai rappresentanti della Procura federale in servizio durante una partita non è in grado ex se di comprovare una determinata inadempienza disciplinare in capo ad un tesserato, necessitando ineludibilmente di adeguata valutazione, sul piano della attendibilità, della verosimiglianza e della certezza, ad opera dell’Organo di Giustizia Sportiva chiamato a deliberare.
Al riguardo la reclamante ha richiamato una prima decisione della Corte Sportiva d’Appello, nella quale si afferma che l’art. 61 C.G.S. va interpretato “… nel senso che, mentre i rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di gara sono di per sé soli idonei a dimostrare i fatti ivi descritti, l’efficacia probatoria degli atti di indagine della Procura federale è invece sottoposta alla previa valutazione di attendibilità da parte del giudicante” (C.S.A., II Sez., n. 244-2021/2022), nonché una seconda decisione della Corte Sportiva d’Appello, II Sez., n. 297-2021/2022, con la quale è stato accolto un ricorso “in quanto i fatti rappresentati dai collaboratori della Procura federale non sono provati, attesa la non accertata distanza di essi dal luogo dell’accaduto… che dà adito all’incertezza della complessiva ricostruzione dell’evento”.
Nel merito la reclamante ha affermato che le frasi proferite nell’occasione dal tesserato non erano indirizzate al Direttore di Gara e/o ad i suoi colleghi, bensì ad un calciatore della propria squadra colpevole di avere, a caldo, reagito in maniera sgarbata ed arrogante ad un rimprovero mossogli dal succitato dirigente per problematiche connesse al profilo strettamente agonistico.
In conclusione, il rapporto della Procura federale avrebbe natura meramente presuntiva e ipotetica della individuazione dell’Arbitro dell’incontro quale destinatario degli insulti del tesserato.
Sentito il legale della reclamante e previa discussione il reclamo è stato trattenuto in decisione all’udienza del 17 dicembre 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte rileva innanzitutto, proprio sulla scorta del disposto dell’art. 61 C.G.S., che gli atti di indagine della Procura Federale hanno comunque una efficacia probatoria che, come ricordato dalla stessa reclamante, è sottoposta alla valutazione di attendibilità da parte del giudicante.
Nella fattispecie, come evidenziato nel rapporto dei delegati della Procura Federale presenti alla gara, il Menga, dirigente addetto agli arbitri della Vis Pesaro, ha proferito negli spogliatoi diversi insulti ad alta voce che, a giudizio degli stessi, erano chiaramente indirizzati all’Arbitro della gara.
Al riguardo la reclamante ha invece affermato che tali insulti erano diretti ad un calciatore della propria squadra, senza però fornire alcuna prova in merito.
La Corte ritiene pertanto che vada ritenuta attendibile la versione fornita dalla Procura Federale nel suo rapporto, in assenza di alcun elemento valido a confutazione della stessa da parte della reclamante.
Né, d’altronde, porta alcun giovamento alle tesi della stessa il richiamo alla decisione della Corte Sportiva di Appello II Sez. n. 297 – 2021/2022 in quanto l’accoglimento del ricorso avvenuto con quella decisione si è basato sul fatto che non era accertata la distanza dal luogo dell’accaduto dei collaboratori della Procura Federale. Ciò che non si è verificato nella fattispecie de quo in quanto è incontestato che essi si trovavano nel luogo dove è avvenuto l’episodio incriminato.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Tartaglia Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
