F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0084/CSA pubblicata del 24 Dicembre 2025 – A.S.D. Heraclea Calcio

Decisione/0084/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0100/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0100/CSA/2025-2026, proposto dalla società A.S.D. Heraclea Calcio,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 50 del 25.11. 2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11 dicembre 2025, il dott.  Agostino Chiappiniello; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società  A.S.D. Heraclea Calcio ha  proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di 2.000,00 inflitta ad essa reclamante, in relazione alla gara Manfredonia Calcio 1932/Heraclea Calcio del 23.11.2025, di cui al Com. Uff. n. 50 del 25.11.2025.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere i propri sostenitori, durante il secondo tempo, lanciato alcuni sputi all’indirizzo del direttore di gara che lo attingevano alla testa (2) e alle spalle (4)”.

La società reclamante nega il fatto storico e, quindi, la condotta sanzionata dal Giudice sportivo.

Rileva in primo luogo che gli sputi, secondo la rettifica del referto arbitrale, sarebbero stati indirizzati all’Assistente n. 2 e non all’Arbitro.

Inoltre, considerato che nel referto si afferma che gli sputi sarebbero giunti alle spalle dell’Assistente n. 2, detti sputi non potevano essere attribuiti ai tifosi ospiti, i quali non erano allocati in quella parte di platea, dove, invece, erano assiepati i tifosi locali.

Conclusivamente la reclamante chiede l’annullamento della sanzione irrogata, previa convocazione dell’Arbitro e dell’Assistente n. 2.

Nel corso dell’udienza è stato udito il Dirigente Nicola Amoriello per la reclamante e sentito l’Assistente n. 2.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.

Il Collegio rileva che il rapporto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita, quanto alla refertazione dell’Assistente n. 2: “Durante lo svolgimento del secondo tempo, in molteplici occasioni, i tifosi della società ospite situati alle mie spalle hanno sputato in mia direzione colpendomi diverse volte alla testa e alla schiena”.

Al riguardo, con riferimento alla doglianza della società reclamante, secondo cui i tifosi che hanno lanciato gli sputi sarebbero stati i tifosi locali del Manfredonia Calcio e non quelli della società Heraclea Calcio, i quali erano collocati in altra parte dello stadio, è stato sentito nel corso dell’udienza l’Assistente sig. Andrea Ferrara, il quale ha puntualizzato che per un errore di trascrizione, è stata riportata la dizione “tifosi della società ospite”, invece di quella corretta “tifosi della squadra ospitante”, cioè i tifosi della società Manfredonia Calcio.

A tali chiarimenti istruttori, non può che conseguire l’annullamento della sanzione.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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