F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 121/TFN – SD del 18 Dicembre 2025 (motivazioni) – Stefano D’Alessandro e Ternana Calcio Srl – 71/TFNSD
Decisione/0121/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0071/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella – Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Gaetano Berretta - Componente (Relatore)
Gaia Golia – Componente
Ermando Bozza - Componente aggiunto (Relatore)
Claudio Sottoriva - Componente aggiunto
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 dicembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9292 /252pf25-26/GC/blp del 7 ottobre 2025, depositato il 7 ottobre 2025, nei confronti del sig. Stefano D’Alessandro e della società Ternana Calcio Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con la nota indicata in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:
- il sig. Stefano D’ALESSANDRO, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Ternana Calcio s.r.l., per rispondere:
a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal titolo I) par. IX), lett. D) punto 1) del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025 che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine dell’1 agosto 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti in favore dei tesserati per la mensilità di giugno 2025.
Segnatamente, per non avere provveduto:
- al pagamento in favore di n. 23 tesserati degli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2025 per un importo pari a circa euro 177.231,00;
- al pagamento in favore di n. 18 tesserati degli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2025 per un importo pari a circa euro 128.524,00, pagamento occorso tra il 1° e il 17 settembre 2025;
- al pagamento in favore di n. 4 tesserati delle rate relative agli accordi di incentivo all’esodo riguardanti la mensilità di giugno 2025 per un importo pari a circa euro 17.405,00;
b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal titolo I) par. IX), lett. D) punto 2) del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025 che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine dell’1 agosto 2025, al pagamento degli altri compensi dovuti ai tesserati per la mensilità di giugno 2025.
Segnatamente, per non avere provveduto:
- al pagamento in favore di n. 8 tesserati delle rate riguardanti la mensilità di giugno 2025 relative agli accordi di risarcimento del danno sottoscritti per un importo complessivo pari a circa euro 40.530,00;
- al pagamento in favore di n. 4 tesserati delle rate riguardanti la mensilità di giugno 2025 relative agli accordi di risarcimento del danno sottoscritti per un importo complessivo pari a circa euro 31.200,00, pagamento occorso in data 17 settembre 2025;
- la società TERNANA Calcio s.r.l., per rispondere:
a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Stefano D’Alessandro, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;
b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dal titolo I) par. IX), lett. D) punti 1) e 2) del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025 che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. e) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;
con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condanna della società Ternana calcio s.r.l. alle sanzioni irrogate nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 244pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 92/TFNSD-2024-2025 del 6.11.2024, confermata con pronuncia n. 71/CFA-20242025 del 20.12.2024 della Corte Federale d’Appello.
La fase istruttoria
Con segnalazione del 30 settembre 2025, la Co.Vi.So.C. riferiva alla Procura Federale che all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, emergeva che la Società Ternana Calcio S.r.l. non aveva provveduto, entro il termine dell’1 agosto 2025, al pagamento in favore di numerosi tesserati degli emolumenti contrattuali e degli incentivi all’esodo relativi alla mensilità di giugno 2025, così come previsto dal Titolo I), par. IX), lett. D), punto 1) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025, nonché al pagamento in favore di ulteriori 12 tesserati, entro il medesimo termine dell’1 agosto 2025, di ulteriori compensi relativi alla mensilità di giugno 2025, così come previsto dal Titolo I), par. IX), lett. D), punto 2) del menzionato Comunicato Ufficiale.
La Co.Vi.So.C. segnalava in particolare che i mancati pagamenti entro il termine federale dell’1 agosto 2025 avevano riguardato i seguenti rapporti:
1) Violazione del Titolo I), par. IX), lett. D), punto 1) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025:
- a n. 23 tesserati non venivano corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2025 per un importo complessivo pari a circa euro 177.231,00;
- a n. 18 tesserati venivano corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2025, per un importo complessivo pari a circa euro 128.524,00, in data 1 settembre 2025 e 17 settembre 2025, successivamente alla menzionata scadenza federale dell’1 agosto 2025;
- a n. 4 tesserati non venivano corrisposte le rate relative agli accordi di incentivo all’esodo riguardanti la mensilità di giugno 2025 per un importo complessivo pari a circa euro 17.405,00.
2) Violazione del Titolo I), par. IX), lett. D), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025:
- a n. 8 tesserati non venivano corrisposte le rate riguardanti la mensilità di giugno 2025 relative agli accordi di risarcimento del danno sottoscritti con i tesserati per un importo complessivo pari a circa euro 40.530,00;
- a n. 4 tesserati venivano corrisposte le rate riguardanti la mensilità di giugno 2025 relative agli accordi di risarcimento del danno sottoscritti con i tesserati, per un importo complessivo pari a circa euro 31.200,00, in data 17 settembre 2025, successivamente alla menzionata scadenza federale (id est 1° agosto 2025).
L’indagine della Procura Federale, espletata sulla base degli accertamenti istruttori trasmessi dalla Co.Vi.So.C. e previa acquisizione dei Fogli censimento 2024/2025 e 2025/2026, acquisiti via e-mail dalla Lega Pro in data 30 settembre 2025 e della Visura camerale del Ternana Calcio S.r.l., aggiornata alla data del 30 settembre 2025, si concludeva in data 1 ottobre 2025 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità a carico del sig. Stefano D’Alessandro, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Ternana Calcio S.r.l. e della stessa società sportiva, a titolo sia di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS (in relazione all’attività posta in essere dall’amministratore), sia di responsabilità propria ex art. 4, comma 1, CGS in relazione alle norme federali violate.
Successivamente alla notificazione della Comunicazione di Conclusione Indagini, la Società Ternana Calcio, rappresentata dagli avv.ti Fabio Giotti del Foro di Siena ed Eduardo Chiacchio del Foro di Napoli, domandava, con nota e-mail dell’1 ottobre 2025, la trasmissione della documentazione istruttoria - che veniva prontamente trasmessa in pari data – ma non svolgeva attività difensiva. Parimenti, il sig. Stefano D’Alessandro non faceva pervenire deduzioni difensive.
La Procura Federale, alla luce delle evidenze istruttorie acquisite nel corso delle indagini, disponeva il deferimento dei soggetti destinatari della Comunicazione di Conclusione Indagini con atto depositato in data 7 ottobre 2025.
La fase predibattimentale
Il giudizio veniva chiamato per l’udienza del 6 novembre 2025.Con memoria difensiva depositata il 3 novembre 2025, la Ternana Calcio S.r.l., rappresentata dall’avv. Fabio Giotti, procedeva all’analitico riepilogo delle risultanze istruttorie e nel prendere posizione avverso le contestazioni formulate dalla Procura Federale nell’atto di deferimento, svolgeva le seguenti deduzioni difensive.
- Con riferimento al capo d’incolpazione relativo al mancato pagamento, entro il termine dell’1 agosto 2025, degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti in favore dei tesserati per la mensilità di giugno 2025, la difesa non formulava eccezioni in ordine alle contestazioni correlate alle violazioni del Titolo I), par. IX), lett. D), punto 1) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025 (Sistema delle Licenze Nazionali) e dopo aver richiamato l’assetto giurisprudenziale e i principi di diritto consolidatisi nella subiecta materia, riconosceva la sostanziale fondatezza, in parte qua, dell’atto di deferimento.
- Con riferimento al capo d’incolpazione relativo al mancato pagamento, entro il termine dell’1 agosto 2025, degli ulteriori compensi relativi alla mensilità di giugno 2025 dovuti in favore di 12 tesserati, così come previsto dal Titolo I), par. IX), lett. D), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025 di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali, la difesa ha eccepito preliminarmente che la violazione oggetto di contestazione sarebbe stata prevista esclusivamente dal Sistema delle Licenze Nazionali e non già – come riportato nell’atto di deferimento – dall’art.85, lett. C, par. V), punto 1) lett. e) delle NOIF, con conseguente carenza di una chiara informazione dell’addebito e violazione e/o compromissione del proprio diritto di difesa. Tale compromissione sarebbe rilevabile, secondo la difesa, anche in ragione dell’incertezza in ordine al numero complessivo dei tesserati i cui compensi in scadenza a giugno 2025 non sarebbero stati corrisposti entro l’1 agosto 2025, atteso che la Procura Federale avrebbe contestato la violazione del termine per 8 tesserati e il pagamento tardivo per 4 tesserati, senza chiarire se i 4 tesserati pagati tardivamente fossero già compresi negli 8 tesserati indicati in precedenza e se quindi il numero complessivo dei tesserati fosse 8 ovvero 12.
Dopo aver evidenziato che la violazione contestata avrebbe assunto rilievo peculiare in ragione della natura atipica dell’adempimento riguardato a livello disciplinare (il pagamento di “altri compensi”, non meglio precisati), la difesa evidenziava che sulla base dei precedenti giurisprudenziali – a mente dei quali la sanzione disciplinare avrebbe riguardato soltanto il mancato puntuale pagamento di compensi correlati al rapporto economico con i tesserati, con esclusione delle ipotesi di risarcimento di un autonomo danno emergente - sarebbe risultato necessario approfondire l’oggetto degli accordi economici con i tesserati – allo stato degli atti soltanto enumerati nel memorandum Co.Vi.So.C. - tramite la loro acquisizione, ex art.114, comma 8, CGS.
Ad avviso della difesa, l’acquisizione degli accordi economici consentirebbe infatti di chiarire che il mancato pagamento, entro l’1 agosto 2025, delle rate relative ai compensi in scadenza nel giugno 2025, non avrebbe riguardato la corresponsione di compensi, bensì di somme di denaro a titolo risarcitorio di danni emergenti del tutto autonomi rispetto al precedente rapporto di lavoro sportivo, come tali esclusi dai rigori disciplinari del Sistema delle Licenze Nazionali.
La difesa della Ternana Calcio rappresentava, inoltre, che la natura risarcitoria per danno emergente delle somme dovute ai tesserati sarebbe comprovata dalla loro insuscettibilità ad essere qualificate quali fonti reddittuali assoggettate all’imposizione fiscale IRPEF, come tali riguardate negli accordi economici con i tesserati in assenza di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Veniva infine evidenziato, tramite il richiamo di specifici precedenti giurisprudenziali (Decisione n.211/TFNSD-2024-2025; Decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n.60/2017), che proprio la rilevanza della natura reddittuale o meno delle somme previste negli accordi di risarcimento danni, avrebbe reso necessario, da parte della Co.Vi.So.C., un approfondimento istruttorio direttamente presso l’Agenzia delle Entrate prima di definire il procedimento di controllo con la trasmissione degli atti alla Procura Federale.
- Con riferimento alla richiesta di applicazione della recidiva ex art.18, comma 2, CGS, la difesa della società sportiva eccepiva, in primo luogo, che in realtà la sanzione irrogata alla Ternana Calcio nella stagione sportiva 2024/2025 avrebbe riguardato l’attività gestionale di un soggetto diverso rispetto al sig. Stefano D’Alessandro, il quale avrebbe acquisito la Ternana Calcio in epoca successiva ai fatti oggetto della sanzione disciplinare di cui alla decisione 92/TFNSD-2024-2025, con la conseguenza che una corretta interpretazione fondata sui principi del Codice di Giustizia Sportiva dovrebbe condurre a ritenere non applicabile l’aumento di pena previsto dall’art.18 CGS.
In secondo luogo, veniva eccepito che la sanzione irrogata nella precedente stagione sportiva avrebbe riguardato una violazione disciplinare diversa rispetto a quella oggetto del presente deferimento, segnatamente il mancato pagamento, nella stagione 2024/2025, di ritenute fiscali IRPEF a fronte del mancato pagamento, nella corrente stagione sportiva, di emolumenti, incentivi all’esodo e risarcimenti, con la conseguenza che anche per tale ragione non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione della recidiva.
In via subordinata, veniva richiesta, in ragione della complessiva analisi della fattispecie ed in applicazione del principio di proporzionalità, l’applicazione della sola sanzione dell’ammenda.
La difesa della Ternana Calcio formulava le seguenti conclusioni.
- in via istruttoria valutare e disporre l’acquisizione di tutti gli accordi contestati dalla Co.Vi.So.C. inerenti al mancato pagamento di somme a titolo di risarcimento danni con sospensione del procedimento e concessione di termine a difesa alla deferita per argomentare in ordine alla documentazione acquisita;
- nel merito - in relazione al capo d’incolpazione inerente al mancato pagamento di emolumenti ed incentivi all’esodo - infliggere alla Ternana Calcio la sanzione di due punti di penalizzazione;
- in relazione al capo d’incolpazione inerente al mancato pagamento di somme a titolo di risarcimento danni prosciogliere la Ternana Calcio dagli addebiti contestati;
- in relazione al capo d’incolpazione inerente alla contestata recidiva, prosciogliere la Ternana Calcio dagli addebiti contestati; - in ipotesi denegata, infliggere alla Ternana Calcio la sanzione della sola ammenda nella misura accertata di giustizia e ragione. All’udienza del 6 novembre 2025 comparivano i rappresentanti della Procura Federale e, in rappresentanza della Società Ternana Calcio S.r.l., l’Avv. Fabio Giotti unitamente al Direttore Generale Giuseppe Mangiarano.
A seguito dell’udienza, il Tribunale, ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire copia degli accordi di natura economica intervenuti fra la società Ternana Calcio S.r.l. e i propri tesserati di cui al capo di incolpazione sub lettera b) dell'atto di deferimento, con Ordinanza n.18/TFNSD-2025-2026, onerava la parte più diligente di provvedere al deposito di detti documenti nel fascicolo telematico entro il 5 dicembre 2025, con conseguente rinvio della trattazione del giudizio all'udienza del 12 dicembre 2025,
La Procura Federale ha provveduto ad acquisire dalla Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche i documenti oggetto dell’Ordinanza istruttoria e li ha versati in atti in data 21 novembre 2025.
Con memoria integrativa depositata il 9 dicembre 2015, la difesa della Ternana Calcio ha ulteriormente sviluppato la difesa della propria posizione, analizzando partitamente gli accordi sindacali dai quali erano derivati gli obblighi di pagamento oggetto della contestazione disciplinare. Segnatamente:
Tecnici
1-Liverani Fabio – accordo dell’11 febbraio 2025;
2-Bellucci Claudio – accordo dell’11 febbraio 2025;
3-Fabellini Federico – accordo dell’11 febbraio 2025;
4-Cantarelli Maurizio – accordo dell’11 febbraio 2025;
Calciatori
1-Labojko Jakub Jan del 6 settembre 2024;
2-Cissè Mohamed del 14 settembre 2024;
3-Boloca Gabriele del 29 agosto 2024;
4-Capanni Gabriele del 22 agosto 2024;
5-Bogdan Luka del 30 agosto 2024;
6-Garau Ottavio Gabriele del 21 agosto 2024;
7-Franchi Denis del 31 gennaio 2025;
8-D’Alessandro Mattya del 31 gennaio 2025.
- Con riguardo agli accordi intervenuti con il tecnico Liverani e con i tre componenti del suo staff Bellucci, Fabellini e Cantarelli, la difesa della Ternana Calcio ha ricostruito la vicenda fattuale ed ha evidenziato che il contenzioso era stato determinato dalla condotta dell’amministrazione della società sportiva la quale, in un primo momento, aveva raggiunto un accordo con il tecnico Liverani e il suo staff per la conduzione della prima squadra in sostituzione dell’allenatore Abate, ma a distanza di brevissimo tempo era tornata sui propri passi e aveva deciso di non dare corso agli accordi, non procedendo al loro tesseramento. Poiché la vicenda aveva cagionato, sia al sig. Liverani, sia ai suoi collaboratori, un obiettivo pregiudizio d’immagine e da perdita di chance, veniva concordato un risarcimento del danno, da qualificare tecnicamente quale danno emergente non tassabile.
La difesa ha richiamato (ed allegato) la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.185/E/2022 - a mente della quale il danno alla professionalità e all’immagine non rivestirebbe natura reddittuale – e ha rimarcato che la situazione venutasi a creare con i tecnici, anche alla luce del significativo impatto mediatico della vicenda, aveva effettivamente determinato un pregiudizio esorbitante il sinallagma correlato al rapporto lavorativo, con la conseguenza che i risarcimenti del danno riconosciuti in sede sindacale non potrebbero in alcun modo essere inquadrati tra i compensi oggetto delle scadenze di pagamento previste dalle norme federali. - Con riguardo agli accordi intervenuti con otto calciatori, la difesa procedeva all’analisi di ciascuna vicenda negoziale ed evidenziava che in tutti i casi oggetto di definizione in sede stragiudiziale, il risarcimento del danno riconosciuto ai calciatori aveva tenuto in conto il fatto che la società li aveva sostanzialmente emarginati dal progetto tecnico, determinando in tal modo un pregiudizio alla loro professionalità, da qualificare in termini di danno emergente non tassabile.
Dopo aver dato conto che la natura strettamente risarcitoria ed autonoma rispetto ai trattamenti stipendiali emergerebbe anche dall’esito di precedenti contenziosi con altri calciatori della società, la difesa dalla Ternana evidenziava che in talune ipotesi il risarcimento stabilito in sede conciliativa seguiva il già formalizzato trasferimento del calciatore presso altra squadra (vicende Capanni, Garau, Franchi), con conseguente insuscettibilità del risarcimento ad essere riferito alla mancata percezione di redditi, mentre in altre (vicende Capanni, Bogdan) il riconoscimento di un risarcimento del danno si sarebbe affiancato alla previsione di un incentivo all’esodo, con la conseguenza che l’eventuale violazione disciplinare dovrebbe essere astretta dal vincolo della continuazione rispetto alle contestazioni di cui al capo a) dell’atto di deferimento e, conseguentemente, determinare una unica sanzione disciplinare, in coerenza con i principi giurisprudenziali della giustizia sportiva.
Venivano definitivamente formulate le seguenti conclusioni:
- in relazione al capo d’incolpazione inerente al mancato pagamento di emolumenti ed incentivi all’esodo infliggere alla Ternana Calcio la sanzione di due punti di penalizzazione;
- in relazione al capo d’incolpazione inerente al mancato pagamento di somme a titolo di risarcimento danni prosciogliere la Ternana Calcio dagli addebiti contestati per tutte le ragioni ed eccezioni esposte in narrativa qualificando, se necessario, le somme pattuite a titolo di risarcimento danni negli accordi sindacali in esame come “danno emergente” non tassabile nella qualificazione giuridica prospettata dalla deferita e/o nella diversa qualificazione giuridica che dovesse essere accertata salvo, in ipotesi denegata, l’applicazione del vincolo della continuazione nei limiti esposti in narrativa;
- in relazione al capo d’incolpazione inerente alla contestata recidiva, prosciogliere la Ternana Calcio dagli addebiti contestati;
- in ipotesi denegata infliggere alla Ternana Calcio la sanzione della sola ammenda nella misura accertata di giustizia e ragione.
Il dibattimento
All’udienza del 12 dicembre 2025 sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale nelle persone dell’avv. Alessandro D’Oria e dell’avv. Daniele Labianca. E’ inoltre comparso l’Avv. Fabio Giotti per la società Ternana Calcio S.r.l.. Nessuno è comparso in rappresentanza del sig. Stefano D’Alessandro.
L’Avv. D'Oria ha proceduto all’analisi critica delle deduzioni difensive e ha rappresentato che in realtà i compensi dovuti a titolo di risarcimento danni avrebbero riguardato la definizione conciliativa dei rapporti di lavoro e sarebbero pertanto da qualificare quali compensi rientranti nel precetto di cui al Titolo I) par. IX), lett. D) punto 2) del Sistema delle Licenze Nazionali. Con riguardo alla eccepita insussistenza della recidiva ex art.18, comma 2, CGS, ha richiamato la pronuncia CFA n.54 – 2025-2026 che smentirebbe l’assunto difensivo. Il rappresentante della Procura Federale si è quindi riportato integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento e ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- al sig. Stefano D’Alessandro, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- alla società Ternana Calcio S.r.l., punti 5 (cinque) di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
L’Avv. Fabio Giotti ha svolto le difese della società sportiva e dopo aver diffusamente riepilogato le eccezioni difensive sviluppate nel corso del procedimento, ha concluso in conformità alle memorie difensive versate in atti.
La decisione
In via preliminare deve darsi conto del regolare incardinamento del contraddittorio, atteso che il sig. Stefano D’Alessandro non risulta costituito in giudizio.
Dall’analisi delle comunicazioni intervenute, il Tribunale rileva che il soggetto deferito – il quale, sulla base dei Fogli Censimento agli atti, ha rivestito il ruolo di amministratore unico della società sino al 16 settembre 2025 e a quella data sostituito da altro amministratore - risulta regolarmente evocato nel presente giudizio disciplinare tramite l’intervenuto recapito dell’avviso di fissazione dell’udienza del 6 novembre 2025 presso la casella p.e.c. stefanodalessandro@legalmail.it. Dall’analisi del fascicolo processuale, emerge che la comunicazione dell’intervenuta fissazione dell’odierna udienza di discussione a seguito dell’adozione dell’Ordinanza n.18/TFNSD/2025-2026, non risulta accettata dalla casella di posta elettronica certificata del sig. D’Alessandro, ma trasmessa regolarmente soltanto presso la p.e.c. della Ternana Calcio S.r.l.. Nondimeno, il Tribunale ritiene che il contraddittorio sia stato regolarmente costituito, atteso che alla regolare comunicazione della fissazione della prima udienza di trattazione non è seguita la costituzione in giudizio del deferito, con la conseguenza che, sulla base dei principi generali in tema di contumacia, non risultava necessario dare corso alle ulteriori comunicazioni concernenti il rinvio della trattazione del giudizio.
In via preliminare deve essere inoltre vagliata l’eccezione, formulata dalla difesa della Ternana Calcio, di compromissione del diritto di difesa, avuto riguardo al fatto che la contestazione disciplinare non sarebbe stata formulata in modo chiaro ed esaustivo. L’eccezione non può trovare accoglimento, atteso che la materia del contendere, anche in considerazione delle intervenute acquisizioni istruttorie disposte con l’Ordinanza n.18/TFNSD/2025-2026, è risultata invero pienamente conoscibile dalle parti, come comprovato dal fatto che la Ternana Calcio ha svolto diffusamente la difesa della propria posizione su tutti gli aspetti della vicenda controversa.
In assenza di altre questioni preliminari, può essere affrontato direttamente il merito della controversia.
Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale, in particolare le risultanze dell’attività di controllo Co.VI.So.C. compendiate nella segnalazione del 30 settembre 2025, è obiettivamente emerso che la società Ternana Calcio S.r.l. non ha provveduto, entro la scadenza federale dell’1 agosto 2025, sia al pagamento degli emolumenti dovuti in favore di n.23 tesserati per la mensilità di giugno 2025 (importo complessivo: euro 177.231,00), sia al pagamento in favore di 4 tesserati delle rate relative ad accordi di incentivo all’esodo riguardanti la mensilità di giugno 2025 (importo complessivo: euro 17.405,00). L’indagine ha fatto emergere inoltre che con riguardo alla posizione di 18 tesserati, il pagamento degli emolumenti stipendiali interveniva successivamente alla scadenza federale (pagamenti dell’1 settembre 2025 e del 17 settembre 2025, per euro 128.524,00).
Quanto sopra, in violazione del Titolo I), par. IX), lett. D), punto 1) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025 di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali.
La società sportiva non avrebbe inoltre corrisposto le rate in scadenza nel mese di giugno 2025 dei compensi relativi ad accordi di risarcimento del danno intervenuti con 12 dipendenti (4 tecnici e 8 calciatori). Con riguardo ad 8 soggetti, veniva accertato il mancato pagamento (per euro 40.530,00). Con riguardo a 4 soggetti il pagamento interveniva soltanto in data 17 settembre 2025 (per euro 31.200,00).
Quanto sopra, in violazione del Titolo I), par. IX), lett. D), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025 di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali.
Il Tribunale accerta conseguentemente l’intervenuta violazione del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025 (Sistema delle Licenze Nazionali 2025/2026), Titolo I), par. IX), lett. D), punti 1 e 2, a mente del quale “D) Le società di Serie B e di Serie C, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C, devono, entro il termine dell’1 agosto 2025, osservare i seguenti adempimenti: 1) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di giugno 2025 e degli incentivi all’esodo dovuti per la suddetta mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati, direttamentee/o indirettamentecollegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento; 2) assolvere il pagamento degli altri compensi dovuti ai tesserati, per la mensilità di giugno 2025, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;….. L’inosservanza del suddetto termine dell’1 agosto 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel Campionato Professionistico di competenza 2025/2026.”
Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. TFN, n. 159/2022 – 23; id., n. 163/2022 – 23; id., n.16/2023 – 24; CFA, SSUU,n.103/2022 – 23), la ragione giustificativa del rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle Società nei confronti dei tesserati trova fondamento nell’esigenza, da un lato, di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati, dall’altro, di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle Società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio.
In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili.
Nel caso di specie, la violazione dei rigidi precetti federali è evidente, così come è evidente la loro addebitabilità in termini di responsabilità propria ex art. 4, comma 1 sia al sig. Stefano D’Alessandro, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, sia alla stessa società Ternana Calcio S.r.l., anche per responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS.
Il deferimento ha riguardato il mancato pagamento, entro il termine federale dell’1 agosto 2025, sia degli emolumenti stipendiali e degli incentivi all’esodo dovuti in favore dei tesserati per il mese di giugno 2025, sia delle rate in scadenza nel mese di giugno 2025 relative ad accordi economici risarcitori intervenuti tra la società sportiva e 12 soggetti (si vedano i verbali di conciliazione acquisiti dal Tribunale in via istruttoria a seguito dell’Ordinanza n.18/TFNSD-2025-2026).
La difesa dei soggetti deferiti non ha formulato eccezioni nei confronti della prima contestazione (mancato tempestivo pagamento degli stipendi e degli incentivi all’esodo). Ha tuttavia eccepito che la seconda contestazione (mancato tempestivo pagamento delle rate relative agli accordi economici risarcitori) non troverebbe valido fondamento normativo, atteso che la particolare tipologia degli accordi – non implicanti il pagamento di mensilità stipendiali - non sarebbe ricompresa tra quelli previsti dal Titolo I), par. IX), lett. D), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025. A sostegno dell’assunto difensivo la difesa ha sviluppato ampie argomentazioni, basate fondamentalmente sul fatto che tutti gli accordi risarcitori, sia quelli stipulati con i tecnici, sia quelli stipulati con i calciatori, avrebbero previsto il risarcimento di un danno emergente correlato a pregiudizi d’immagine, da perdita di chance e da compromissione di professionalità che secondo costante orientamento giurisprudenziale, fatto proprio dall’Agenzia delle Entrate, risulterebbe svincolato dal rapporto lavorativo e come tale non soggetto a imposizione fiscale sul reddito. Poiché le somme oggetto del contestato mancato pagamento sarebbero state escluse dall’imposizione IRPEF, nessun dubbio potrebbe sussistere in ordine al fatto che il pagamento delle rate relative a tali somme risarcitorie non rientri nei rigori normativi del Titolo I), par. IX), lett. D), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025. Questa conclusione risulterebbe confermata in sede giurisprudenziale, in particolare dalla pronuncia n.69/CFA-2024-2025.
L’eccezione difensiva non può trovare accoglimento.
Il Collegio osserva, in primo luogo, che la disposizione del Sistema delle Licenze Federali oggetto di contestazione disciplinare, nel prevedere che era compito delle società sportive “….assolvere il pagamento degli altri compensi dovuti ai tesserati, per la mensilità di giugno 2025, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico…”, ha chiaramente ricompreso, nel suo ambito di applicazione, ogni compenso non imputabile a retribuzione ovvero ad incentivo all’esodo che derivasse in via diretta o indiretta dal contratto economico, in tal modo estendendo la fattispecie a tutte le obbligazioni, anche relative ad un risarcimento del danno, correlate ai contratti di lavoro depositati in Federazione.
Su questo specifico punto, la pronuncia n.69/CFA-2024-2025, ha precisato che “Solo un eventuale risarcimento del danno emergente, cioè effettivamente scisso dalla risoluzione del rapporto di lavoro e limitato ad un danno (dimostrabile) diverso dai compensi originariamente stabiliti da rapporto economico, avrebbe potuto in astratto dirsi suscettibile di essere escluso dalla fattispecie sanzionatoria”.
Gli accordi stipulati dalla Ternana con i tecnici e con i calciatori, puntualmente depositati, hanno senza dubbio riconosciuto risarcimenti di un danno asseritamente patito dai dipendenti della società, ma tale pregiudizio non può essere ritenuto scisso dal rapporto negoziale, bensì ad esso strettamente connesso dal lato causale, con la conseguenza che non sussistono ragioni per ritenere che le previste rateazioni del pagamento non debbano essere soggette alle regole fissate dal sistema federale per assicurare il corretto svolgimento delle attività finanziarie da parte delle società. Ciò in coerenza con le richiamate finalità sottese alla previsione normativa, ovvero assicurare la par condicio tra tutte le società sportive coinvolte nelle competizioni.
Da questo angolo prospettico, ad avviso del Tribunale, non assume rilievo la circostanza che detti pagamenti rilevino o meno quale presupposto per il pagamento dell’imposta sul reddito, atteso che tale profilo rileva nell’ambito tributario e non già in quello sportivo. In ogni caso, come puntualmente evidenziato dalla Procura Federale nell’odierna udienza di discussione, l’accordo economico con il calciatore Gabriele Capanni del 22 agosto 2024 prevedeva espressamente il pagamento delle imposte sulle somme risarcitorie, circostanza questa sufficiente, anche nell’ottica seguita delle argomentazioni difensive della Ternana Calcio, a ritenere comunque violato il precetto federale.
Premesso che non risulta obiettivamente ipotizzabile un vincolo di continuazione tra le distinte violazioni previste dal Titolo I), par. IX), lett. D), punti 1) e 2) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025, stante la chiara distinzione operata sia nella previsione normativa, sia nelle conseguenti sanzioni disciplinari, il Tribunale ritiene pertanto pienamente dimostrata, anche in relazione al capo b) dell’atto di deferimento, la responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti.
Sussiste inoltre la recidiva ex art.18, comma 2, CGS, atteso che la Ternana Calcio S.r.l. risulta già sanzionata da questo Tribunale con decisione n. 92/TFNSD-2024-2025 del 6.11.2024, confermata dalla pronuncia n. 71/CFA-2024-2025 del 20.12.2024 della Corte Federale d’Appello.
Le argomentazioni difensive formulate dalla difesa della società sportiva – secondo le quali l’istituto non dovrebbe essere applicato in ragione della natura diversa delle violazioni riguardate dai procedimenti disciplinari e del fatto che gli amministratori della società risultavano persone fisiche diverse, non può trovare accoglimento, stante, in primo luogo, la rilevanza generica e non specifica dell’istituto della recidiva previsto dall’art. 18, comma 2, CGS (si veda, sul punto, CFA n.54/2025-2026, a mente della quale, “Sia l’interpretazione logico-sistematica, sia quella letterale della norma in questione portano insomma a ritenere che la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 18 C.G.S. non circoscriva l’aggravante della recidiva a fatti della stessa natura, ma estenda la sua applicabilità - diversamente da quanto disposto al primo comma del medesimo articolo - non solo a fatti della medesima natura ma a tutte le possibili infrazioni, con l’unico limite determinato dalla circostanza che il precedente interstagionale sia stato definito con una pronuncia di condanna”), in secondo luogo, la natura sia diretta, sia propria, della responsabilità della società sportiva.
Venendo al trattamento sanzionatorio, il Tribunale, reputa ragionevole, sulla base di una valutazione complessiva della vicenda processuale, fissare l’irrogazione sanzionatoria nei confronti nelle seguenti componenti.
- Stefano D’Alessandro: mesi 4 (quattro) di inibizione;
- Ternana Calcio S.r.l.: punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, oltre a punti 1 (uno) per la recidiva ex art.18, comma 2, CGS in classificsa, per un totale di 5 (cinque) punti di penalizzazione, da scontare nella corrente stagione sportiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Stefano D'Alessandro, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- alla società Ternana Calcio Srl, punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Gaetano Berreta Amedeo Citarella
Ermando Bozza
Depositato in data 18 dicembre 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai
