F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 123/TFN – SD del 19 Dicembre 2025 (motivazioni) – Rodolfo Toffanello e Ravenna Women FC – 103/TFNSD
Decisione/0123/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0103/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella – Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente
Salvatore Accolla - Componente (Relatore)
Gaetano Berretta – Componente
Gaia Golia – Componente
Ermando Bozza - Componente aggiunto
Claudio Sottoriva - Componente aggiunto
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 dicembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12538/1242pf24-25/GC/PM/fm, depositato il 12 novembre 2025, nei confronti del sig. Rodolfo Toffanello e della società Ravenna Women FC, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto datato 10 novembre 2025 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale il sig. Rodolfo Toffanello, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Ravenna Woman F.C. S.S.D. a R.L., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all'allenatore sig. Giuseppe Vinciguerra la somma accertata dal Collegio Arbitrale Divisione Serie B Femminile, con lodo comunicato alla società Ravenna Women F.C. S.S.D. A R.L. con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 04 luglio 2025, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia.
La Procura ha, altresì, deferito la società Ravenna Woman F.C. S.S.D. a r.l. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, sig. Rodolfo Toffanello, così come descritto nell’anzidetto capo di incolpazione.
La fase istruttoria
La Procura Federale, ricevuta , in data 8.5.2025, una segnalazione da parte dell’allenatore Giuseppe Vinciguerra, riguardante il mancato pagamento, in proprio favore e da parte della società Ravenna Woman F.C. S.S.D. a r.l., della somma stabilita, all’esito di ricorso presentato dallo stesso esponente, dal lodo del Collegio Arbitrale Divisione Serie B Femminile del 24.3.2023, nel termine di giorni 30 dalla notifica del medesimo lodo, aveva avviato la propria istruttoria, nel corso della quale erano stati acquisiti diversi atti e documenti.
Tra tali documenti rilevano, in particolare, la comunicazione del Collegio Arbitrale - Divisione Serie B Femminile del 4.7.2025, contenente ricevute della p.e.c. del 28.3.2025 di notifica del lodo emesso all’esito del procedimento n. 19135/24-25 e foglio di censimento della società Ravenna Women F.C. per la stagione sportiva 2024-2025 e per la stagione 2025-2026, le richieste di informazione e relativi riscontri dell’8.9.2025, da parte della L.N.D. - Comitato Regionale Emilia Romagna e del Collegio Arbitrale Divisione Serie B Femminile.
Quindi, la Procura aveva trasmesso la Comunicazione di Conclusione Indagini agli odierni incolpati, i quali non avevano chiesto di essere sentiti e non avevano fatto pervenire memorie.
La fase predibattimentale
Successivamente alla ricezione dell’atto di deferimento, questo Tribunale inviava, in data 14 novembre 2025, con pec inviata tramite il portale del Processo Sportivo Telematico, l’avviso di fissazione dell’udienza per il giorno 12 dicembre 2025. Nessuno dei deferiti si costituiva nel procedimento.
Il dibattimento
All’udienza del 12 dicembre 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, sono comparsi, per la Procura Federale, l'avv. Alessandro D'Oria e l'avv. Daniele Labianca. Quest’ultimo, riportandosi all’atto di deferimento e precisando che la notifica del lodo arbitrale in oggetto era stata effettuata, in data 4 luglio 2025, al nuovo indirizzo pec della società deferita, ha chiesto l’irrogazione di mesi 6 (sei) di inibizione al sig. Rodolfo Toffanello e di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile, nei confronti della società Ravenna Woman F.C. Nessuno è comparso per i deferiti.
I motivi della decisione
Dalla documentazione in atti risulta accertata, per tabulas, la mancata esecuzione, nel termine regolamentare, del lodo sopra indicato; circostanza non contestata dai deferiti che nulla hanno controdedotto, al riguardo, non essendo intervenuti in alcuna fase del procedimento.
Risulta, quindi, accertata, ai sensi della disciplina richiamata, la responsabilità disciplinare del sig. Rodolfo Toffanello e, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, deve essere altresì affermata la responsabilità disciplinare diretta della società Ravenna Woman F.C. S.S.D. a r.l..
Ritiene, infatti, il Tribunale che sia stato accertato come la condotta posta in essere dal deferito, all’epoca dei fatti legale rappresentante di quest’ultima società, implichi la violazione non solo dei principi di lealtà, probità e correttezza ma anche dei doveri prescritti in materia gestionale ed economica, posti a fondamento dell’ordinamento sportivo.
Nel caso di specie, la responsabilità disciplinare deve essere ritenuta sussistente sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto, con la conseguenza che la fattispecie illecita deve ritenersi perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (si veda TFN, Decisione/0093/TFNSD-2025-2026; conformemente v. CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025).
In ordine alle sanzioni da irrogare per l’accertata responsabilità disciplinare, il Tribunale ritiene equa e proporzionata all’entità dei fatti e, dunque, da accogliere integralmente, come da dispositivo, la richiesta della Procura, basata sui minimi previsti dall’art. 31, comma 6 e 7 del CGS.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Rodolfo Toffanello, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società Ravenna Women FC, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Salvatore Accolla Amedeo Citarella
Depositato in data 19 dicembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
