F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 127/TFN – SD del 29 Dicembre 2025 (motivazioni) – Andrea Perini, Corrado Perseghin, Nova Gens – 108/TFNSD

Decisione/0127/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0108/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Andrea Fedeli – Componente

Angelo Venturini - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 dicembre 2025, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n.13732/119pf25-26/GC/DP/ff del 21 novembre 2025, depositato il 26 novembre 2025, nei confronti dei sigg.ri Andrea Perini, Corrado Perseghin e della società Nova Gens, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con il deferimento n. 13732/119pf24-25/GC/DP/ff, contestava a carico:

del sig. PERINI Andrea, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Nova Gens:

a) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli 93, comma 1, 94, comma 1, lett. a), e 94ter, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 2 e 6 dell’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo (ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. n. 36/2021), sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2024-2025 n. 287 del 9.1.2025, e dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 36/2021, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Nova Gens, consentito o comunque non impedito che il sig. Corrado Perseghin, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Società Nova Gens, in data 9.1.2025 pattuisse verbalmente con il tecnico sig. Roberto Christian Diaz un compenso di euro 350,00 mensili per l’attività di Allenatore in Prima della squadra Juniores Provinciali della società Nova Gens per la stagione sportiva 2024-2025, poi corrisposto con la non veridica indicazione della causale “rimborso spese”, e per avere lo stesso sottoscritto, in data 10.1.2025, con il medesimo tecnico sig. Roberto Christian Diaz una dichiarazione di prestazione di natura volontaria per l’attività sopra indicata nonché, in data 14.1.2025, la connessa richiesta di tesseramento tecnico per la stagione sportiva 2024-2025, così dissimulando l’instaurazione di un rapporto di lavoro sportivo e omettendo di stipulare e depositare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa mediante la compilazione del modulo di contratto tipo nonché corrispondendo il predetto compenso in violazione della normativa federale e statuale;

b) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, commi 1, e 94, comma 1, lett. a), delle N.O.I.F., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 29 stagione sportiva 2024–2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., I) per aver lo stesso consentito o comunque non impedito che il sig. Lionel Diaz, a far data dal 14.1.2025 e sino al termine della stagione sportiva 2024-2025, assistesse il padre sig. Roberto Christian Diaz nell’espletamento dell’attività di tecnico nel corso degli allenamenti della squadra Juniores Provinciali della società Nova Gens, sebbene il medesimo sig. Lionel Diaz fosse tesserato per la predetta società quale dirigente accompagnatore ufficiale e fosse sprovvisto dell’iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché delle prescritte abilitazioni, e II) per avere lo stesso consentito o comunque non impedito che il sig. Corrado Perseghin, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Società Nova Gens, in data 9.1.2025 pattuisse verbalmente con il tecnico sig. Roberto Christian Diaz un compenso di euro 150,00 mensili in favore del figlio sig. Lionel Diaz, a quest’ultimo poi corrisposto con la non veridica indicazione della causale “rimborso spese”;

del sig. PERSEGHIN Corrado, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Nova Gens:

a) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli 93, comma 1, 94, comma 1, lett. a), e 94ter, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 2 e 6 dell’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo (ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. n. 36/2021), sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2024-2025 n. 287 del 9.1.2025, e dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 36/2021, per avere lo stesso in data 9.1.2025, quale dirigente della società Nova Gens, pattuito verbalmente con il tecnico sig. Roberto Christian Diaz un compenso di euro 350,00 mensili, poi corrisposto con la non veridica indicazione della causale “rimborso spese”, per l’attività di Allenatore in Prima della squadra Juniores Provinciali della società Nova Gens per la stagione sportiva 2024-2025, per la quale in data 10.1.2025 veniva sottoscritta dal sig. Andrea Perini, presidente della predetta società, e dal medesimo tecnico sig. Roberto Christian Diaz una dichiarazione di prestazione di natura volontaria nonché, nelle date 13 e 14.1.2025, la connessa richiesta di tesseramento tecnico per la stagione sportiva 2024-2025, così dissimulando l’instaurazione di un rapporto di lavoro sportivo e omettendo di stipulare e depositare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa mediante la compilazione del modulo di contratto tipo nonché corrispondendo il predetto compenso in violazione della normativa federale e statuale; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, commi 1, e 94, comma 1, lett. a), delle N.O.I.F., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 29 stagione sportiva 2024–2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in data 9.1.2025, pattuito verbalmente con il sig. Roberto Christian Diaz che il figlio sig. Lionel Diaz, sino al termine della stagione sportiva 2024-2025, avrebbe assistito il medesimo sig. Roberto Christian Diaz nell’espletamento dell’attività di tecnico della squadra Juniores Provinciali della società Nova Gens, sebbene il sig. Lionel Diaz, poi tesserato per la predetta società quale dirigente accompagnatore ufficiale, fosse sprovvisto dell’iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché delle prescritte abilitazioni, concordando altresì un compenso per la menzionata attività di euro 150,00 mensili in favore del medesimo sig. Lionel Diaz, a quest’ultimo poi corrisposto con la non veridica indicazione della causale “rimborso spese”;

della società NOVA GENS per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Andrea Perini e Corrado Perseghin, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione, nonché per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Roberto Christian Diaz e Lionel Diaz così come riportati nei seguenti capi di incolpazione contenuti nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini: “sig. DIAZ Roberto Christian, allenatore all’epoca dei fatti tesserato per la società Nova Gens: a) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, lett. a), e 94ter, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dagli artt. 2 e 6 dell’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo (ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. n. 36/2021), sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2024-2025 n. 287 del 9.1.2025, e dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 36/2021, per avere lo stesso sottoscritto, in data 10.1.2025, con la società Nova Gens una dichiarazione di prestazione di natura volontaria quale Allenatore in Prima della squadra Juniores Provinciali nonché, in data 13.1.2025, la connessa richiesta di tesseramento tecnico per la stagione sportiva 2024-2025, dopo aver pattuito verbalmente in data 9.1.2025 con il sig. Corrado Perseghin, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Nova Gens, un compenso di natura economica per la menzionata attività dell’importo di euro 350,00 mensili, poi percepito con la non veridica indicazione della causale “rimborso spese”, così dissimulando l’instaurazione di un rapporto di lavoro sportivo e omettendo di stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa mediante la compilazione del modulo di contratto tipo nonché percependo il predetto compenso in violazione della normativa federale e statuale; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, commi 1 e 2, e 94, comma 1, lett. a), delle N.O.I.F., nonché dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 29 stagione sportiva 2024–2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., I) per aver lo stesso consentito o comunque non impedito che il figlio sig. Lionel Diaz, a far data dal 14.1.2025 e sino al termine della stagione sportiva 2024-2025, lo assistesse nell’espletamento dell’attività di tecnico nel corso degli allenamenti della squadra Juniores Provinciali della società Nova Gens, sebbene lo stesso fosse tesserato per la predetta società quale dirigente accompagnatore ufficiale e fosse sprovvisto dell’iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché delle prescritte abilitazioni, e II) per avere lo stesso pattuito verbalmente in data 9.1.2025 con il sig. Corrado Perseghin, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Nova Gens, un compenso di euro 150,00 mensili per la menzionata attività in favore del figlio sig. Lionel Diaz, da quest’ultimo poi percepito con la non veridica indicazione della causale “rimborso spese””; “sig. DIAZ Lionel, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Nova Gens: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, commi 1, e 94, comma 1, lett. a), delle N.O.I.F., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 29 stagione sportiva 2024–2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., I) per avere lo stesso, a far data dal 14.1.2025 e sino al termine della stagione sportiva 2024-2025, assistito il padre sig. Roberto Christian Diaz nell’espletamento dell’attività di tecnico nel corso degli allenamenti della squadra Juniores Provinciali della società Nova Gens, pur essendo tesserato per la predetta società quale dirigente accompagnatore ufficiale e ancorché sprovvisto dell’iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché delle prescritte abilitazioni, e II) per avere lo stesso percepito, con la non veridica indicazione della causale “rimborso spese”, quale compenso per la menzionata attività l’importo di euro 150,00 mensili, pattuito verbalmente dal padre sig. Roberto Christian Diaz in data 9.1.2025 con il sig. Corrado Perseghin, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Nova Gens".

La fase istruttoria

Il procedimento traeva origine da una segnalazione del tecnico Roberto Christian Diaz in ordine al mancato pagamento di alcune mensilità pattuite con la società Nova Gens per le prestazioni di allenatore. In sostanza, a seguito di un accordo di collaborazione che prevedeva la corresponsione di un compenso pari ad 350,00 mensili per l’attività di allenatore della categoria juniores per il sig. Roberto Christian Diaz e di 150,00 mensili per il suo collaboratore, Lionel Diaz, il denunciante lamentava che la società Nova Gens aveva effettuato solamente il pagamento di una mensilità, quella relativa al mese di gennaio 2025, rimanendo da saldare ancora le due mensilità di febbraio e marzo 2025, per un importo totale di 700,00 per le sue prestazioni ed 300,00 per le prestazioni del collaboratore.

All’esito dell’attività inquirente svolta, la Procura Federale accertava, secondo la sua ricostruzione, che in data 9.1.2025 il sig. Corrado Perseghin, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Nova Gens, aveva pattuito verbalmente con il tecnico sig. Roberto Christian Diaz un compenso di 350,00 mensili, indicato in causale in modo non veridico come “rimborso spese”, per l’attività di allenatore della squadra juniores provinciali della società Nova Gens per la stagione sportiva 2024-2025. Accertava, altresì, che in data 10.1.2025 veniva sottoscritta dal sig. Andrea Perini, presidente della predetta società, e dal medesimo tecnico sig. Roberto Christian Diaz una dichiarazione di prestazione di natura volontaria nonché, nelle date 13 e 14.1.2025, la connessa richiesta di tesseramento tecnico per la stagione sportiva 2024-2025, così, a dire della Procura, dissimulando l’instaurazione di un rapporto di lavoro sportivo e omettendo di stipulare e depositare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa mediante la compilazione del modulo di contratto tipo nonché corrispondendo il predetto compenso in violazione della normativa federale e statuale.

La Procura accertava, altresì, secondo la sua ricostruzione, che nel corso del predetto incontro del 9.1.2025 il sig. Perseghin aveva anche pattuito con il sig. Roberto Christian Diaz che il figlio di quest’ultimo, sig. Lionel Diaz, sino al termine della stagione sportiva 2024-2025 avrebbe assistito il padre nell’espletamento dell’attività di tecnico della squadra Juniores Provinciali della società Nova Gens, sebbene il sig. Lionel Diaz, poi tesserato per la predetta società quale dirigente accompagnatore ufficiale, fosse sprovvisto dell’iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché delle prescritte abilitazioni, concordando inoltre un compenso per la menzionata attività pari a 150,00 mensili, poi corrisposto al sig. Lionel Diaz, anche in questo caso, con la non veridica indicazione della causale “rimborso spese”.

In sede istruttoria per la Procura assumevano particolare rilievo: la segnalazione dell’allenatore Diaz Roberto Christian pervenuta in data 1.7.2025; i fogli censimento della società Nova Gens per le stagioni sportive 2024–2025 e 2025-2026; la scheda di tesseramento del tecnico sig. Diaz Roberto Christian; la scheda di tesseramento del sig. Diaz Lionel; il verbale di audizione del 12.8.2025 del sig. Diaz Roberto Christian; il verbale di audizione del 12.8.2025 del sig. Diaz Lionel; il verbale di audizione del 22.8.2025 del sig. Perini Andrea, presidente della società Nova Gens; il verbale di audizione del 22.8.2025 del sig. Perseghin Corrado, dirigente della società Nova Gens; la documentazione inviata in data 22.8.2025 dal sig. Perini Andrea, presidente della società Nova Gens.

Sulla base degli elementi acquisiti, la Procura Federale riteneva provata la responsabilità dei sig.ri Andrea Perini e Corrado Perseghin, nonché della società di appartenenza Nova Gens, per le condotte prima riportate e notificava alle parti l’avviso di comunicazione delle indagini.

A seguito della definizione delle indagini la posizione dei sig.ri Roberto Christian Diaz e Lionel Diaz veniva definita ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Seguiva la notifica del deferimento a carico di Parisi, Perseghin e della Società Nova Gens.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato quindi l’udienza di discussione del 18 dicembre 2025.

Il dibattimento

All’udienza del 18 dicembre 2025 hanno presenziato l’avv. Francesco Vignoli per la Procura Federale, il deferito Perini in persona, in rappresentanza anche della società, e il deferito Perseghin di persona unitamente al suo avvocato Greta Minati.

La Procura Federale, nel riepilogare l’atto di deferimento, ha chiesto l’accoglimento dello stesso, con condanna del Perini a 4 (quattro) mesi di inibizione, del Perseghin a 4 (quattro) mesi di inibizione e della società Nova Gens a 1.000,00 (mille,00) euro di ammenda. I deferiti, dopo ampia discussione, hanno insistito per il proscioglimento.

La decisione

In relazione ai fatti oggetto del deferimento il Tribunale ritiene quanto segue.

Preliminarmente va dato per pacifico, viste anche le dichiarazioni rese avanti alla Procura da Roberto Christian Diaz, Lionel Diaz e dagli odierni deferiti Andrea Perini e Corrado Perseghin in atti, che in favore dei Diaz, padre (Roberto Christian) e figlio (Lionel), è stata prevista la corresponsione da parte della società di euro 350 mensili, per il padre, e euro 150 mensili, per il figlio, per svolgere l’attività rispettivamente di allenatore della squadra U19 e di aiutante.

Ciò premesso in fatto, nell’affrontare il tema controverso della natura dei rapporti instaurati tra la società Nova Gens ed i sigg.ri Roberto Christian Diaz e Lionel Diaz, il Tribunale ritiene che si tratti di rapporti di lavoro sportivo di natura coordinata e continuativa e non già di rapporti connotati da mere prestazioni volontarie. L’ammontare delle somme dovute mensilmente è, invero, eccessivamente elevato per essere ritenuto un mero rimborso spese (euro 350 per il padre e 150 per il figlio) non potendo dette somme trovare giustificazione, come asserito, nelle spese per trasporto dal luogo di residenza dei Diaz a quello degli allenamenti e delle partite in considerazione del fatto che i Diaz risiedono nello stessa abitazione ed in località, ancorché in altra provincia, comunque non così lantana da giustificare detto  ammontare di spese. Ne discende che, quale che sia la natura delle somme che il sig. Roberto Christian Diaz ed il Direttore sportivo Perseghin abbiano inteso concordare oralmente, i rapporti tra la società ed i sigg. Diaz andavano all’evidenza ricostruiti come rientranti in rapporti lavorativi di carattere coordinato e periodico e non di base meramente volontaria e come tali regolati.

Dalla ridetta qualificazione discende che il Presidente della società Perini ed i signori Diaz avrebbero dovuto formalizzare dei rapporti di tal natura procedendo alla compilazione scritta del relativo modulo ed ai successivi adempimenti previsti dal contratto collettivo nel rispetto di quanto previsto dagli 93, comma 1, 94, comma 1, lett. a), e 94ter, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 2 e 6 dell’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo (accordo sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2024-2025 n. 287 del 9.1.2025, giusto quanto stabilito dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 36/2021) nonché ai conseguenti corretti adempimenti, senza procedere per il padre a formalizzare un rapporto di prestazione volontaria e per il figlio ad un mero rimborso economico a titolo di spese senza neppure formalizzare il rapporto. Sussiste, pertanto, la responsabilità del Perini per la violazione della disciplina richiamata in materia di prestazioni lavorative sportive di carattere coordinato e continuativo.

Non risulta invece provato che il sig. Perini, nella qualità di Presidente della società, si sia avvalso delle prestazioni di allenatore del sig. Lionel Diaz nel corso degli allenamenti della squadra Juniores Provinciali della società Nova Gens, pur essendo questi tesserato per la predetta società quale dirigente accompagnatore sprovvisto dell’iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché delle prescritte abilitazioni, tenuto conto che dalle richiamate audizioni assunte dalla Procura emerge che questi si sarebbe limitato ad effettuare un’attività di ausilio esclusivamente materiale in favore del padre (come il reperimento e la sistemazione dell’attrezzatura sportiva), senza in alcun modo partecipare all’attività di allenatore svolta da quest’ultimo.

Ne discende che sotto questi aspetti non sussiste la responsabilità del Perini.

- Quanto all’attività svolta dal Perseghin, indipendentemente da quanto intercorso tra questi ed il sig. Roberto Christian Diaz, non vi sono prove che egli abbia partecipato all’attività di formalizzazione del rapporto tra lo stesso Diaz e la società, ed al conseguente tesseramento di quest’ultimo, così come non vi sono prove che egli abbia partecipato alla erronea gestione del rapporto con il figlio Lionel Diaz successivamente all’accordo orale intercorso con il padre, che, peraltro, come detto, non ha comportato lo svolgimento di prestazioni di allenatore da parte di Lionel Diaz.

- Quanto alla società, dal comportamento del Presidente Perini e dei sigg. Diaz (i quali, come detto hanno definito la loro posizione ex art. 126 C.G.S.), discende la responsabilità diretta ed oggettiva della società stessa limitatamente alle richiamate violazioni riguardanti il lavoro sportivo coordinato e continuativo.

In ordine al quantum della sanzione il Tribunale, esaminati i fatti, visto il limitato rilievo delle condotte ascritte ai deferiti, ritiene congrue le sanzioni indicate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Corrado Perseghin. Irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Andrea Perini, giorni 45 (quarantacinque) di inibizione;

- alla società Nova Gens, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2025.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

Angelo Venturini                                                            Carlo Sica

 

 

Depositato in data 29 dicembre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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