F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0094/CSA pubblicata del 31 Dicembre 2025 – Carrarese Calcio 1908 S.r.l.
Decisione/0094/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0121/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Michele Messina - Vice Presidente
Claudio Contessa – Componente
Barbara Del Duca - Componente (Relatore)
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0121/CSA/2025-2026 proposto dalla società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 73 del 09.12.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del 19 dicembre 2025 tenutasi in videoconferenza, l'avv. Barbara Del Duca e udita l’avv. Claudia Renzulli per la reclamante;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice sportivo nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 73 del 09.12.2025), in relazione alla gara Sampdoria/Carrarese del 07.12.2025.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società reclamante un’ammenda di € 2.000,00.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere suoi sostenitori, al 3° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.
Il Sodalizio ricorrente ha prospettato una diversa ricostruzione fattuale richiamando il contenuto del referto redatto dall’Arbitro sig. Simone Sozza: "Nel primo tempo tra il minuto 5 ed il minuto 8 ho dovuto interrompere il gioco due volte per consentire ai vigili del fuoco di rimuovere dal terreno di gioco diversi fumogeni che sono stati lanciati dalle tribune. Durante queste interruzioni sono stati fatti due annunci da parte dello speaker dello stadio per invitare i tifosi a smettere. Una volta rimossi la situazione è tornata alla normalità. Nessuno dei fumogeni ha colpito qualcuno".
Sulla base di tale referto, la reclamante ha assunto che “ al 3° minuto del primo tempo non è accaduto l’episodio del lancio del fumogeno erroneamente indicato dal Giudice Sportivo nel provvedimento con questo atto reclamato”.
La Società reclamante ha sostenuto inoltre l'impossibilità materiale per i propri sostenitori di lanciare fumogeni dal settore ospiti, caratterizzato dalla presenza di reti metalliche a maglie strette che impedirebbero il passaggio di oggetti di tali dimensioni.
La reclamante ha chiesto, pertanto, l’annullamento dell’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le argomentazioni addotte dalla Società ricorrente, ritiene che il reclamo debba essere respinto per le considerazioni che seguono.
Ai fini della decisione della presente controversia, assume carattere dirimente l'acquisizione e la valutazione del rapporto dei delegati della Procura Federale.
Il documento in parola, regolarmente acquisito in atti in data 18.12.2025 e riguardo il quale non sono state sollevate censure in sede di udienza da parte della Società reclamante, si caratterizza per la particolare accuratezza e dettaglio nella descrizione degli eventi verificatisi.
L’allegato alla Sez. 3, in merito all’introduzione o utilizzazione all’interno dell’impianto di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, riporta, per quanto attiene alla squadra ospite, Carrarese, il lancio sul terreno di giuoco di 1 bengala/fumogeno “minuti 3’-5’”.
Il documento prosegue specificando che “al 3’ pt sostenitori della soc. Carrarese, posizionati nel settore denominato “settore ospiti” – ol3-tls -, lanciavano un bengala sul terreno di giuoco.
Il giuoco non veniva sospeso in quanto in corso varchech.
Il bengala non arrecava danni a persone e/o cose”.
Deve evidenziarsi il rango di prova privilegiata da attribuirsi al referto dei delegati della Procura Federale ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, che dispone “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.”.
Si tratta, cioè, di documenti assistiti da fede privilegiata, quanto alla loro efficacia probatoria, suscettibili di essere integrati (ed eventualmente contraddetti) anche da ulteriori atti istruttori, ma solo quando il contenuto del referto non appaia sufficiente per formare il convincimento del Giudice, laddove non contenga elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulti intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti (cfr. C.S.A. n. 85 – 2025-2026).
Nel caso di specie, il rapporto risulta preciso e dettagliato riguardo l’accaduto e, conseguentemente, la ricostruzione operata dal Giudice Sportivo risulta corretta e non viziata da erroneità contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della società reclamante.
È indubbio, infatti, che gli accadimenti descritti nel rapporto della Procura federale si sono realmente verificati, costituendo ciò un quadro significativo e peculiare di pericolo e vulnus, determinato, appunto, dal lancio di oggetti nel terreno di giuoco (art. 26 C.G.S.).
Sul punto giova ricordare che“l’art. 26 C.G.S., il quale prevede che le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, non sanziona le sole violenze fisiche, ma ogni condotta che possa considerarsi idonea a mettere in pericolo la pubblica incolumità”.
Secondo il consolidato indirizzo della Corte federale d'appello, anche a Sezioni Unite (decisione/0066/CFA-2022-2023; v. anche Sez. I, n.49/2022-2023 e n.50/CFA-2022-2023), è da escludere che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori.
Che si tratti di condotte tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità è questione che va esaminata tenendo presente che l’ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l’ordinamento penale.
È noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme penali sono tese a tutelare diritti primari dell’individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti.
In ambito sportivo, invece, l’intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce il proprium dell’ordinamento sportivo (cfr. C.S.A. n. 31 – 2025-2026).
Questa Corte, in considerazione di quanto sopra esposto, ribadita dunque la sussistenza della fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 26 citato, ritiene corretta e condivisibile la sanzione comminata dal Giudice Sportivo attenuata ex art. 29 comma 1, lett. b), del C.G.S., che va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL VICE PRESIDENTE
Barbara DEL DUCA Michele Messina
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
