F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0097/CSA pubblicata del 31 Dicembre 2025 – società S.S. Lazio S.p.A. – calciatore Basic Toma

Decisione/0097/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0137/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Antonino Savo Amodio – Presidente

Francesca Mite - Componente (relatore)

Piervincenzo Pacileo - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0137/CSA/2025-2026, proposto società S.S. Lazio S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di 10.000,00 inflitta al calciatore Basic Toma in relazione alla gara Parma/Lazio del 13.12.2025; per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Serie A, Com. Uff. n. 85 del 16.12.2025 ;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 24 dicembre 2025, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Francesca Mite e udito l'Avv. Gian Michele Gentile per la reclamante;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S. Lazio S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara inflitta al proprio calciatore, Sig. Toma Basic, dal Giudice sportivo della Lega Serie A (Com. Uff. n. 85 del 16 dicembre 2025), in relazione alla gara Parma-Lazio del 13.12.2025.

Il Giudice di prime cure ha così motivato il provvedimento: “Per avere, al 32° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito al fianco, con l'avambraccio e a pugno chiuso, un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

Nel dolersi della decisione, la reclamante deduce l’eccessiva afflittività della sanzione comminata dal Giudice sportivo, ritenendola non proporzionata alla condotta del proprio tesserato nella vicenda in esame e in contrasto rispetto a sanzioni più lievi comminate in episodi simili o identici. Secondo la tesi della S.S. Lazio, il comportamento di Basic non potrebbe essere qualificato gravemente antisportivo trattandosi, piuttosto, di un gesto impulsivo, “una nervosa spinta al fianco dell’avversario”, conseguenza di un contrasto perso con l’avversario.

Secondo la prospettazione della reclamante, dalle immagini prodotte emergerebbe che il calciatore Basic si sia limitato a incrociare il proprio braccio con quello dell’avversario, Estevez, accompagnando l’azione con una spinta mediante il fianco e la gamba, senza colpirlo con l’avambraccio o con il pugno. La mancata necessità di intervento dei sanitari e la circostanza che il calciatore colpito abbia proseguito l’incontro supporterebbe ulteriormente la non riconducibilità dell’intervento, seppur antisportivo, a violento o gravemente antisportivo.

Nella versione dei fatti fornita dalla reclamante, inoltre, il direttore di gara, che disponeva di un ampio e libero campo visivo sull’azione, ha ritenuto falloso esclusivamente l’intervento del calciatore Estevez del Parma, senza ravvisare gli estremi per un intervento diverso a carico del calciatore della S.S. Lazio. La sanzione oggi impugnata sarebbe stata adottata solo a seguito della segnalazione del quarto ufficiale di gara, il quale, sempre secondo quanto sostenuto dalla reclamante, trovandosi in una posizione con visuale sensibilmente peggiore, se non addirittura ostruita dai corpi dei calciatori, non avrebbe avuto una percezione diretta e chiara dell’episodio, come emergerebbe dalle immagini prodotte.

Conclusivamente la reclamante chiede “di riformare la sanzione comminata dal Giudice Sportivo riducendola da due a una giornata e, in via subordinata, sanzionare il calciatore Toma Basic con la squalifica di una giornata di gara e una multa per comportamento antisportivo”.

All’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24 dicembre 2025, è stato udito per la reclamante l’avv. Gian Michele Gentile, il quale si è riportato al reclamo.

All’esito della discussione, il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In primo luogo, deve rilevarsi l’inutilizzabilità delle immagini fotografiche estrapolate dalle riprese televisive e inserite dalla reclamante nel corpo del reclamo a discolpa della condotta ascritta al proprio tesserato. Le censure mosse dalla reclamante attengono all’erronea ricostruzione e qualificazione dei fatti da parte del Giudice sportivo, richiamando quale elemento probatorio di supporto alcuni fotogrammi che, tuttavia, non possono trovare ingresso nel giudizio fra il materiale istruttorio da porre a fondamento della decisione. L’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce, infatti, che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale”. Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2) e dei fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3). All’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi; le fattispecie in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel caso che ci occupa, l’episodio è stato dettagliatamente riportato nel referto dell’arbitro dal quale emerge che: “ Al 32’ del secondo tempo richiamavo l'attenzione dell'arbitro per far espellere il sig. Basic Toma (numero 26 società Lazio) in quanto in reazione ad un fallo subito dal calciatore numero 8 del Parma, con il pallone in gioco ma non a distanza di gioco, colpiva con una violenta sbracciata (usando l’avambraccio e mantenendo sempre il pugno chiuso) il suddetto calciatore sul costato. Il calciatore colpito necessitava di cure mediche e dopo circa 30 secondi riprendeva regolarmente il gioco senza conseguenze fisiche. (Infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale)”.

Peraltro, né ricorre o è dedotta, nella specie, un’ipotesi di error in persona, atteso che la stessa reclamante dà conto del fatto materiale sanzionato e della sua riconducibilità al proprio calciatore, seppure dandone una diversa lettura fattuale e conseguente qualificazione.

La Corte, valutata con attenzione la dinamica dell’azione nel suo complesso, ritiene che la condotta ascritta al calciatore Basic, consistita nel colpire l’avversario con una violenta sbracciata al costato, integri un comportamento meritevole di ferma censura, anche in ragione del necessario ricorso a cure mediche da parte del calciatore colpito e, conseguentemente, della momentanea interruzione della gara.

La sanzione comminata dal Giudice sportivo appare, quindi, condivisibile, assolutamente proporzionata, congrua e adeguata al livello di disvalore della condotta posta in essere da Basic e va confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesca Mite                                                       Antonino Savo Amodio

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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