F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0098/CSA pubblicata del 2 Gennaio 2026 – società A.C. Reggiana 1919 S.r.l. – calciatore Charlys Matheus Lima Pontes
Decisione/0098/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0122/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Michele Messina - Vice Presidente
Barbara Del Duca - Componente
Claudio Contessa - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0122/CSA/2025-2026, proposto dalla società A.C. Reggiana 1919 S.r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Professionisti Serie B n. 73 del 9.12.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del 19 dicembre 2025 tenutasi in videoconferenza, il Presidente Claudio Contessa e udito l’Avv. Eduardo Chiacchio per la reclamante;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con il reclamo in epigrafe la soc. A.C. Reggiana 1919 S.r.l. ha chiesto la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B di cui al comunicato ufficiale n. 73 del 9 Dicembre 2025 con cui, in relazione ai fatti accaduti in occasione della gara Mantova - Reggiana del giorno 8 Dicembre 2025 (15° giornata del girone di andata di Serie B), è stata irrogata la sanzione della squalifica per tre giornate al sig. Charlys Matheus Lima Pontes.
Per quanto riguarda i fatti materiali oggetto della contestazione, dal referto arbitrale emerge come il calciatore sia stato espulso al 44’ minuto di gioco del secondo tempo con la seguente motivazione: “Condotta violenta, a gioco fermo e all’interno della propria area di rigore, il calciatore numero 8 colpiva con uno schiaffo il volto di un avversario facendolo cadere a terra dolorante (senza conseguenze)”.
Con il provvedimento qui impugnato il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B ha irrogato nei confronti del giocatore la sanzione della squalifica per tre giornate con la seguente motivazione: “per avere, al 44° del secondo
tempo, a giuoco fermo, colpito un calciatore della squadra avversaria con uno schiaffo al volto”.
La Decisione in parola è stata reclamata attraverso la proposizione di plurimi motivi di impugnativa, così rubricati:
IN VIA PRINCIPALE
- Eccessiva severità della pena comminata dal giudice di prime cure al sig. Lima Pontes, per errata valutazione del gesto allo stesso ascritto e della dinamica dei fatti.
- Derubricazione della condotta del sig. Lima Pontes ai sensi dell’art. 39.1 C.G.S. come gravemente antisportiva, e giammai come violenta – Applicabilità dell’art. 13, comma 2 del C.G.S.
IN VIA SUBORDINATA
- Riduzione della impugnata squalifica da 3 a 2 giornate con commutazione di una giornata di squalifica in ammenda di €5.000 – A tal riguardo, richiamo ad orientamento giurisprudenziale in materia.
Più in dettaglio, con un primo motivo la Società ricorrente lamenta che il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B non avrebbe adeguatamente valutato le circostanze rilevanti e l’effettivo contesto fattuale nel cui ambito si è consumata la condotta contestata al calciatore.
Il Giudice di prime cure avrebbe infatti omesso di considerare come l’evento (schiaffo a un avversario) si sarebbe verificato - non già ‘a gioco fermo’ - bensì nell’ambito della concitata fase che precedeva la battuta di un calcio d’angolo, secondo la reclamante, solitamente molto animata e nel corso della quale è fisiologico che si determinino comportamenti agonisticamente convulsi.
Sotto tale aspetto il Giudice Sportivo avrebbe omesso di considerare: i) che al calciatore era, semmai, imputabile un eccesso di agonismo nel tentativo di guadagnare un migliore posizionamento in campo; ii) che il colpo inferto all’avversario non ha comunque arrecato allo stesso alcuna effettiva conseguenza (come riportato nel referto arbitrale); iii) che, subito dopo l’espulsione, il Lima Pontes aveva tenuto un contegno composto, allontanandosi dal campo di gioco senza alcuna protesta.
In definitiva, la decisione qui impugnata sarebbe meritevole di riforma per non aver il Giudice Sportivo derubricato la condotta (da condotta violenta – art. 38 C.G.S. FIGC -) a semplice condotta gravemente antisportiva (art. 39 C.G.S. FIGC).
Allo stesso modo, la statuizione in epigrafe sarebbe meritevole di riforma per non essere state riconosciute al calciatore, in sede di concreta determinazione della sanzione, le attenuanti di cui all’art. 13, co. 2 del C.G.S..
Il Sodalizio ricorrente invoca a sostegno della propria tesi alcuni precedenti di questa Corte che dovrebbero condurre a qualificare in modo diverso (e più favorevole) la condotta contestata al calciatore (non già quale condotta violenta, bensì soltanto quale condotta gravemente antisportiva).
Con un secondo motivo (articolato in via subordinata) la A.C. Reggiana 1919 S.r.l. invoca la riduzione della squalifica irrogata al proprio calciatore da 3 a 2 giornate, con contestuale commutazione della terza di tali giornate in ammenda, nella misura di euro 5.000,00.
Al riguardo la Società reclamante richiama precedenti giurisprudenziali di questa Corte, I Sezione, a mezzo dei quali verrebbe riconosciuto - a fronte di una vicenda a suo dire sovrapponibile a quella dinanzi descritta - il beneficio della commutazione di una giornata di squalifica in ammenda (nella richiamata misura di euro 5.000,00).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo possa essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
È opportuno precisare preliminarmente come, a parere del Collegio, non sussistono i presupposti per riqualificare l’azione del calciatore quale semplice condotta gravemente antisportiva ai sensi dell’art. 39 del C.G.S. FIGC (e non anche quale condotta violenta ai sensi dell’art. 38 del medesimo C.G.S.).
Va premesso al riguardo che il grave gesto del calciatore Lima Pontes è incontestato nella sua materialità per aver questi sferrato, a gioco fermo, uno schiaffo in volto a un avversario determinandone la caduta.
Il fatto viene, in realtà, descritto in modo sintetico ma puntuale nel referto arbitrale che ai sensi dell’art. 61, co. 1 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e i comportamenti ascritti ai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
La circostanza che il gioco fosse fermo al momento dell’episodio contestato è pacifica in atti ed è esclusa, di conseguenza, la possibilità di accogliere le diverse conclusioni cui perviene la Società ricorrente che deduce come l’evento si sia verificato in un tempo immediatamente antecedente la battuta di un calcio d’angolo e così in un contesto agonisticamente vivo e comunque convulso.
Non sussistono, quindi e contrariamente a quanto richiesto dalla Società A.C. Reggiana 1919, i presupposti per derubricare il fatto contestato a mera condotta gravemente antisportiva ai sensi dell’art. 39 C.G.S. e deve in proposito ritenersi come, aldilà dell’asserita e comunque non provata, concitazione correlata alla situazione di gioco (effettuazione di un calcio d’angolo), non possa trovare alcuna giustificazione in termini agonistici un gesto - quale lo schiaffo vibrato in volto a un avversario - che si qualifica violento.
L’operato del giocatore Lima Pontes concreta quindi gli estremi di una condotta violenta collocabile nel perimetro della disciplina regolata dall’art. 38 C.G.S. in quanto idonea a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che l’ha subita, risolvendosi in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri (sul punto – ex multis -: Corte Giust. Fed., in C.U. FIGC 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; id., C.U. FIGC 18 gennaio 2011, n. 153/CGF).
Osservato come i precedenti giurisprudenziali citati dalla difesa della Società reclamante, non siano, a parere di questo Collegio, parametrabili alla vicenda in parola perché afferenti vicende maturate in contesto agonisticamente diverso, è evidente, in conclusione, come dalla descrizione testuale del rapporto di gara, il comportamento tenuto dal calciatore Lima Pontes a gioco fermo esprima una carica di violenza, connotata dal canone della piena gratuità.
A conclusioni diverse da quelle appena rassegnate neppure può giungersi in relazione alla circostanza che il colpo inferto al giocatore avversario non abbia avuto conseguenze di rilievo.
Al riguardo ci si limita ad osservare, in linea del resto con il costante orientamento di questa Corte sul punto, come le caratteristiche della condotta violenta vadano valutate in astratto ed ex ante (in relazione alla loro oggettiva gravità e potenzialità lesiva) e come le conseguenze dannose per l’incolumità fisica di chi le subisce possano, semmai, assumere rilievo quali specifiche aggravanti.
Da ultimo, il fatto che all’esito della comminata espulsione, il calciatore abbia abbandonato il campo di gioco in modo composto rappresenta un contegno doveroso insuscettibile di concorrere all’attenuazione dell’oggettiva gravità della condotta sanzionata.
Conclusivamente, per le ragioni dinanzi esposte, non può trovare accoglimento il primo motivo di reclamo, avanzato in via principale.
Meritevole di apprezzamento è invece il secondo, articolato in via subordinata, con il quale è stata invocata la riduzione (da 3 a 2 giornate) dell’irrogata squalifica e contestuale commutazione della terza giornata di squalifica in ammenda pari a 5.000,00 euro.
Il Collegio ritiene possibile attenuare il rigore sanzionatorio della imputazione in addebito ai sensi dell’art. 13 comma 2 del Codice, a mente del quale “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”.
Nel caso in esame, milita in favore dell’accoglimento della richiesta mitigazione l’assenza nel corso della presente stagione sportiva di precedenti specifici a carico del reclamante, mai raggiunto da sanzioni espulsive con conseguente esclusione di ogni ipotesi di recidiva, che si presta ad essere favorevolmente valutata ai fini di una rimodulazione della sanzione che può, pertanto, essere contenuta nella misura di due giornate con commutazione della terza nell’ammenda di € 5.000,00.
In definitiva, la richiesta riduzione non postula una diversa qualificazione della condotta (comunque violenta) del calciatore Lima Pontes ma si risolve unicamente in un temperamento della modalità di applicazione della misura punitiva.
P.Q.M.
Accoglie la domanda avanzata in via subordinata con il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella squalifica a 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 5.000,00.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL VICE PRESIDENTE
Claudio Contessa Michele Messina
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
