F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0091/CSA pubblicata del 31 Dicembre 2025 – società Calcio Caldiero Terme Srl – calciatore Goglino Patricio Alexis
Decisione/0091/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0126/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0126/CSA/2025-2026, proposto dalla società Calcio Caldiero Terme Srl in data 15.12.2025 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 57 del 10.12.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Udito l’arbitro;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 22.12.2025, l’Avv. Andrea Galli, udito per la reclamante l'Avv. Luciano Ruggiero Malagnini;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Calcio Caldiero Terme Srl ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Goglino Patricio Alexis dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, (cfr. Com. Uff. n. 57 del 10.12.2025), in relazione alla gara di Campionato Nazionale di Serie D, Girone B, Villa Valle Ssd Arl / Calcio Caldiero Terme del 07.12.2025.
Il Giudice Sportivo ha così motivato la sua decisione: “Per condotta irriguardosa nei confronti del Direttore di gara concretizzatosi con un pugno al petto”.
La società Caldiero ha sostenuto l’eccessiva afflittività e sproporzionalità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ritenendo necessario rivalutare l’effettiva intensità del contatto tra il calciatore e l'Ufficiale di Gara, poiché da alcuni filmati dalla stessa prodotti risulterebbe evidente l'estrema leggerezza del gesto, limitatosi ad un semplice appoggio della mano senza intento del calciatore di usare violenza a scapito dell'Arbitro o, peggio ancora, di arrecargli pregiudizi psico-fisici. Di conseguenza il Giudice Sportivo avrebbe errato nel valutare l’aggravante del "contatto fisico" di cui alla lett. b), art. 36, co.1, del CGS, che, a detta della reclamante, secondo costante giurisprudenza deve integrare gli estremi della "volontaria aggressività", finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata. A supporto la società Caldiero richiama alcuni precedenti, invocando anche l’applicazione della circostanza attenuante della particolare esiguità del contatto fisico, ritenendo equo rideterminare al più la sanzione nella squalifica per quattro giornate di gara, in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), del CGS, considerando altresì l'applicazione delle attenuanti generiche di cui agli artt.13 comma 2, 12 comma 1 e 16 comma 1 del CGS, anche in ragione della mancanza di precedenti specifici sul punto in capo al Calciatore. La reclamante ha pertanto concluso chiedendo disporsi una congrua e sensibile riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 22 dicembre 2025 è stato sentito l’Arbitro a chiarimenti ed è comparso per la società reclamante l’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione irrogata.
In via preliminare va rilevata l’inutilizzabilità dei filmati prodotti dalla reclamante. A tal fine, giova preliminarmente effettuare una breve disamina della normativa regolamentare che disciplina l’impiego dei mezzi audiovisivi a fini probatori nei procedimenti instaurati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva della Figc, rinvenibile essenzialmente negli artt. 58, 61 e 62 del CGS. L’art.58 del CGS sancisce il principio secondo cui i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati esclusivamente “…nei casi previsti dall'ordinamento federale…”. L’art. 61 del CGS, a sua volta, limita l’utilizzabilità del mezzo di prova audiovisivo, al comma 2 ,“… al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati…qualora…i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”, mentre al comma 3, “…limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR…”, fattispecie che peraltro riguardano solo il procedimento celebrato dinanzi al Giudice Sportivo. Infine, a norma dell’art.62, comma 1, del CGS, “In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3,4, 5 e 6”.
Le fattispecie, sopra richiamate, in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova, sono state rigorosamente e tassativamente codificate dal legislatore sportivo (anche nel 2019) e si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. La ratio di tale impostazione codicistica, che esprime il principio della predominanza della prova cartacea risultante dai rapporti degli ufficiali di gara, è quello di evitare che possano fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che possano incidere, anche di riflesso, in via determinante, su quanto percepito e refertato dal primo e per così dire “naturale” giudice della gara, ovvero l’Arbitro ed i suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente.
La giurisprudenza sportiva è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Federale d’Appello Decisione/0119/CFA-2023-2024 Registro procedimenti n. 0121/CFA/20232024, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 240 del 5 aprile 2022, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).
Da ultimo si precisa, altresì, che il richiamo, operato dalla reclamante, alla decisione n. 56/2018 resa dal Collegio di Garanzia dello Sport in materia di utilizzabilità di registrazioni video, risulta inconferente rispetto al caso di specie, in cui l’Arbitro ha avuto piena e consapevole cognizione dell’evento, laddove la richiamata pronuncia si riferisce segnatamente alla “individuazione di fatti che ben possono sfuggire al direttore di gara o agli ispettori di campo, soprattutto se commessi fuori dal terreno di gioco o lontano da una azione di gioco….possono essere ammesse nuove prove, compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi”.
Nel merito occorre osservare che dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che l’Arbitro ha così refertato: “Ho espulso il calciatore in quanto, nel protestare contro una mia decisione, mi colpiva con la mano chiusa al petto, provocando una momentanea scomposizione della corsa senza tuttavia farmi perdere l’equilibrio né arrecarmi dolore o danno fisico”.
In sede di audizione il Direttore di Gara ha confermato il contenuto del proprio referto, specificando che, mentre il calciatore gli passava accanto, ha sentito un colpo sul petto con mano chiusa con la parte esterna, inferto dal calciatore Goglino volontariamente e non inavvertitamente, che, tuttavia, non ha prodotto alcun effetto né conseguenza a suo carico, neppure di natura temporanea.
Ferma la chiara e incontestabile ricostruzione degli eventi, come sopra emergente, occorre individuare e offrire la esatta interpretazione ed applicazione della normativa di riferimento, anche alla luce del contrasto giurisprudenziale risultante da alcune pregresse pronunce.
Al fine della corretta delibazione del caso in esame risulta necessario operare il raffronto tra la disposizione di cui all’art.36 ( Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara, secondo il cui comma 1 Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: … b- per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico) e quella di cui all’art.35 (Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, secondo il cui comma 1 “Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara”).
L’art.36, co.1, lett b), del CGS, delinea una struttura normativa sanzionatoria che prevede, in sostanza, la combinazione di due condotte, costituite da un comportamento gravemente irriguardoso verso l’ufficiale di gara, in cui si innesti anche un contatto fisico con quest’ultimo. Questa Corte ritiene che tale disposizione non richieda di operare interpretazioni o valutazioni di sorta circa la consistenza o l’intensità del contatto fisico, che risulta essere l’unico requisito necessario per l’integrazione della fattispecie prevista dalla disposizione in esame, unitamente alla grave irriguardosità del contegno del tesserato.
La tesi offerta dalla reclamante, secondo cui, anche nel richiamare giurisprudenza pregressa, il contatto debba integrare gli estremi della volontaria aggressività finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata, si scontra con il chiaro dettato normativo, in quanto in quest’ultima evenienza trova applicazione la sanzione di due anni di squalifica, come disposta dall’art.35, commi 1 e 2, CGS, in tema di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, che, quindi, prevede un autonomo regime sanzionatorio per il caso di condotta costituita da contatto fisico che si concretizzi in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività.
A conferma, si richiama la recente pronuncia resa con decisione n.98 del 18.03.2024, s.s. 2023-2024, Sez. Unite Corte della Corte Federale d’Appello, secondo cui, la condotta sfociata in una azione “impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività” verso l’ufficiale di gara, dev’essere valutata quale “condotta violenta” ai sensi dell’art.35 CGS (che, appunto, prevede la sanzione minima di 2 anni di squalifica), laddove, ai fini dell’integrazione del contatto fisico ex art.36 CGS, risulta sufficiente “toccare” l’arbitro (cfr. decisione richiamata: “la condotta del Bongiorno vada valutata, nel complesso, quale “condotta violenta”, ai sensi dell’art. 35 CGS, secondo comma, in quanto la reazione alla espulsione dal terreno di gioco non si è limitata a una mera condotta “irriguardosa”, punita dall’art. 36 CGS, ma è sfociata in una azione “impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività”. L’incolpato, difatti, non si limitato ad un mero “contatto fisico”, egli cioè non ha soltanto “toccato” l’arbitro – comportamento punito dall’art. 36, comma 1, lett. b) del CGS - avendo egli “spintonato” il direttore di gara, cioè urtato o sospinto in malo modo, causandogli stress e tachicardia e quindi integrando “la condotta violenta” punita dall’art. 35 del CGS”.). Tale pronuncia supera anche il pregresso contrasto giurisprudenziale, facendo definitiva chiarezza in ordine alla corretta distinzione tra le due disposizioni richiamate e la loro conseguente applicazione.
Ciò premesso, ad avviso della Corte, la condotta del calciatore Goglino non sembra tuttavia sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 36, lett. b), CGS, quanto piuttosto in quella di cui alla lett. a) della medesima disposizione.
Nel caso in esame, il calciatore avrebbe “colpito” l’arbitro sul petto, con un lieve contatto con mano chiusa (in sede di audizione il direttore di gara ha ribadito di non aver mai perso l’equilibrio, né di aver avvertito dolore o danno fisico e neppure di aver avuto diretta percezione del gesto, avvertendo unicamente un “colpo” mentre il calciatore gli passava accanto protestando per una sua decisione). Ne consegue che, seppur risulti essersi integrato il requisito del contatto improprio con l’ufficiale di gara - comunque scevro da volontaria aggressività finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata tale gesto non risulta collocato nel contesto di una condotta gravemente irriguardosa (che rappresenta il presupposto applicativo della sanzione di cui all’art 36, lett. b)), né tale condotta gravemente irriguardosa può ritenersi realizzata di per sé, a fronte della lievità del contatto e delle modalità con le quali si è realizzato.
Nel complesso, pertanto, il comportamento del calciatore è da qualificare semplicemente irriguardoso nei confronti dell’ufficiale di gara e, come tale, punibile con la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara ai sensi della lett. a) dell’art.36, co.1, CGS.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
