F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0092/CSA pubblicata del 31 Dicembre 2025 – società F.C. Pompei SSDARL – calciatore Alessio Russo
Decisione/0092/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0112/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Andrea Lepore – Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0112/CSA/2025-2026, proposto dalla società F.C. Pompei SSDARL in data 07.12.2025 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, Campionato Nazionale Juniores Under 19, di cui al Com. Uff. n. 34 del 01.12.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Udito l’arbitro;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.12.2025, l’Avv. Andrea Galli, udito per la reclamante il Segretario Generale Sig. Giovanni Vitiello;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società F.C. Pompei SSDARL ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Alessio Russo dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, Campionato Nazionale Juniores Under 19 (cfr. Com. Uff. n. 34 del 01.12.2025), in relazione alla gara di Campionato juniores nazionali, Girone I, F.C. Pompei / Gelbison A.R.L. 29.11.2025.
Il Giudice Sportivo ha così motivato la sua decisione: “Per avere tentato di colpire il Direttore di gara con un calcio senza tuttavia riuscirci”.
La società Pompei ha sostenuto l’eccessiva afflittività e sproporzionalità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, adducendo, a sostegno, che il Direttore di Gara avrebbe errato nel valutare l’episodio all’origine del provvedimento disciplinare di squalifica per 6 giornate, provvedimento assai penalizzante per un giovane ragazzo che nel suo curriculum non è stato mai protagonista di fatti e gesti violenti ed è tra i più educati della squadra. In particolare il calciatore non avrebbe mai tentato di dare un calcio all’Arbitro, bensì, nel rincorrere l’avversario dopo un contrasto perso, era inciampato nella corsa con le scarpe dell’Ufficiale di gara, il quale era di spalle e pertanto non avrebbe potuto vedere con certezza l’episodio. A supporto la reclamante ha prodotto una registrazione video del fatto. La reclamante ha concluso chiedendo disporsi la riduzione della squalifica del calciatore Russo Alessio da 6 a 2 giornate.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 18 dicembre 2025 è stato sentito l’Arbitro a chiarimenti ed è comparso per la società reclamante il Segretario Generale Sig. Giovanni Vitiello, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
In via preliminare va rilevata l’inutilizzabilità del filmato prodotto dalla reclamante. La giurisprudenza sportiva, infatti, è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Federale d’Appello Decisione/0119/CFA-2023-2024 Registro procedimenti n. 0121/CFA/2023-2024, oltre a Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).
Nel merito, occorre osservare, che dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta, secondo quanto refertato dall’Arbitro n.1, che “Il calciatore numero 15, in seguito ad un contrasto perso da un proprio compagno di squadra, ritenuto non falloso da parte del ddg, tentava di dare un calcio al ddg mentre correva.”.
In sede di audizione l’Arbitro ha confermato il contenuto del proprio referto, specificando, che, seppur il calciatore si trovasse alle proprie spalle, ha avvertito chiaramente un calcio da tergo infertogli all’altezza del polpaccio con il collo del piede da parte del calciatore Russo, confermando la volontarietà del gesto.
Ne consegue che, dalla corretta e incontestabile ricostruzione dell’episodio, per come emergente dal referto arbitrale e come confermata dal Direttore di Gara, la condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante risulta meritevole della sanzione inflitta dal Giudice sportivo, integrando un gesto di chiara e grave rilevanza disciplinare, peraltro posto in essere ai danni del primo Ufficiale di gara e pertanto meritevole della squalifica per 6 giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
