F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0093/CSA pubblicata del 31 Dicembre 2025 – società ASD Ferrandina 17890

Decisione/0093/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0116/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Maurizio Nicolosi - Componente

Giulio Vasaturo - Componente (Relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0116/CSA/2025-2026, proposto dalla società ASD Ferrandina 17890 in data 08.12.2025;

per la riforma della decisione del Giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 54 del 02.12.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione del giorno 18.12.2025, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Giulio Vasaturo;

Udito l’Avv. Luis Vizzino per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società ASD Ferrandina 17890 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 54 del 02.12.2025, con cui le è stata inflitta un’ammenda di 2.000,00, in relazione alla partita disputata in trasferta, sul campo del Gravina Soc.Coop.Sp.Dil., in data 30.11.2025 nell’ambito del campionato nazionale di serie D.

La sanzione comminata nei confronti della Ferrandina 17890 è così motivata nel provvedimento del Giudice Sportivo: « per avere propri sostenitori dal 25’ del primo tempo e fino al termine della gara lanciato numerosi sputi all’indirizzo di un A.A. che veniva attinto più volte al collo, alla testa e alla schiena. Nella circostanza rivolgevano numerose espressioni gravemente minacciose allo stesso Ufficiale di gara che veniva colpito anche dal lancio di acqua (R AA)».

- La reclamante chiede, in via principale, di annullare l’ammenda o, in subordine, di ridurne l’importo in quanto:

- l’ASD Ferrandina 17890 è dotata di un apposito modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 che evidenzia «la particolare attenzione che il club presta ai rapporti con la tifoseria»;

- la società sportiva ha sempre manifestato la più ferma condanna di ogni forma di violenza posta in essere dalla propria tifoseria;

- la stessa ha sempre cooperato concretamente con le Forze dell’Ordine e con le altre autorità competenti per la prevenzione dei comportamenti violenti e discriminatori da parte dei tifosi;

- i fatti contestati alla ASD Ferrandina 17890 sono riferibili ad una gara disputata in trasferta, sul campo del Gravina, per cui i poteri di intervento della società sulla propria tifoseria devono ritenersi limitati rispetto a quelli esercitabili in caso di partite interne.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 18 dicembre 2025, udito l’avv. Luis Vizzino in rappresentanza della ASD Ferrandina 17890, il reclamo è stato esaminato e trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Il referto dell’assistente arbitrale, a cui è attribuita fede privilegiata ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, ricostruisce in maniera puntuale il comportamento gravemente oltraggioso, violento ed intimidatorio posto in essere da una pluralità di tifosi del Ferrandina 17890, all’interno dello stadio del Gravina, in occasione della partita disputata con la squadra locale. In particolare, a partire dal 25’ minuto del primo tempo regolamentare, l’ufficiale di gara veniva fatto oggetto, incessantemente, di una serie di sputi da parte dei tifosi del Ferrandina 17890 che lo colpivano ripetutamente al collo, alla testa ed alla schiena, ogni qual volta lo stesso si avvicinava agli spalti del settore ospite.  La sequela di sputi dei facinorosi si protraeva fino al termine della partita ed era accompagnata da reiterate e pesanti minacce, anche di morte, che i sostenitori del Ferrandina 17890 rivolgevano allo stesso assistente arbitrale ed alla sua famiglia. Verso la fine del secondo tempo di gioco, l’ufficiale di gara veniva inoltre attinto da un lancio di liquidi, probabilmente acqua, proveniente dal medesimo gruppo di tifosi.

L’art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che le società sono chiamate a rispondere dei fatti violenti posti in essere, all’interno dell’impianto sportivo o nelle aree esterne immediatamente adiacenti, dalla propria tifoseria.

Risulta pertanto acclarata la responsabilità della ASD Ferrandina 17890 per il deplorevole ed intollerabile comportamento assunto dai propri sostenitori in occasione della partita con la squadra del Gravina.

Non sussistono, nel caso di specie, gli estremi per annullare od anche solo attenuare la sanzione comminata alla reclamante dal Giudice Sportivo.

Come osservato in plurime pronunce giurisprudenziali, l’adozione di misure di prevenzione non genera, con la pretesa automaticità, una mitigazione del trattamento sanzionatorio previsto per le singole fattispecie di illecito poi consumate (in tal senso, si v. ex multis CSA, sez. I, decisione n. 112 dell’11.2.2025). La possibile attenuazione della sanzione, consentita in astratto dall’art. 29 CGS, presuppone che i modelli organizzativi e gestionali adottati dalla società risultino proporzionati, idonei ed efficacemente attuati (si v. CSA, sez. II, decisione n. 10 del 2.10.2023, nonché CSA, sez. I, decisione n. 71 del 17.11.2021 e CSA, Sez. I, decisione n. 93 del 2.12.2021).

Il protrarsi per la quasi totalità del tempo di gioco di atteggiamenti platealmente intimidatori e sprezzanti a danno dell’assistente arbitrale, certamente ascrivibili ai tifosi del Ferrandina 17890, dimostra che gli accorgimenti messi in atto dalla reclamante, anche attraverso l’adozione del modello di organizzazione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, si sono concretamente dimostrati, almeno in questa circostanza, del tutto inidonei (si v. CSA, sez. III, decisione n. 48 del 14.11.2023).

La sanzione del Giudice Sportivo, prossima alla soglia minimale degli ampi parametri edittali, tiene correttamente conto del fatto che la gara è stata disputata in trasferta per cui, anche da questo punto di vista, l’ammenda inflitta alla reclamante appare congrua e meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Giulio Vasaturo                                                      Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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