F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0095/CSA pubblicata del 31 Dicembre 2025 – società ASD Nausicaa Calcio a 5

Decisione/0095/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0120/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Maurizio Nicolosi – Componente

Carmine Fabio La Torre - Componente (Relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0120/CSA/2025-2026 proposto dalla società ASD Nausicaa Calcio a 5 in data 07.12.2025 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 329 del 03.12.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza del 18.12.2025, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Carmine Fabio La Torre; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società ASD Nausicaa Calcio a 5 ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di 600,00 inflitta in relazione alla gara di campionato nazionale di serie B di calcio a cinque maschile, svolta in data 29.11.2025, tra ASD Nausicaa Calcio a 5 e ASD Acireale C5 (pubblicata in data 03.12.2025 sul Comunicato Ufficiale n. 329 della Divisione Calcio a Cinque).

Il Giudice Sportivo ha motivato la decisione perché i “(…) sostenitori introducevano e facevano esplodere sulle tribune numero 11 petardi nel corso dell’incontro (…)”.

La reclamante si duole della decisione del Giudice Sportivo sulla base di tre motivi che possono essere così sintetizzati.

Con il primo motivo contesta l’applicabilità dell’art. 25 C.G.S., poiché l’esplosione non è avvenuta all’interno dell’impianto sportivo ma al di fuori e, quindi, in area non soggetta a controllo e disponibilità di essa società.

Con il secondo motivo contesta anche per altro versa l’applicabilità dell’art. 25 C.G.S., poiché nessun petardo o materiale pirotecnico risulta essere stato introdotto nell’impianto, ribadendosi la circostanza degli scoppi avvenuti solo all’esterno.

Con il terzo motivo evidenzia, ribadendo l’anzidetta circostanza e l’assenza di responsabilità a suo carico, l’inesistenza di alcun documento redatto dai Carabinieri presenti sul posto. Sollecita una richiesta di informativa e la testimonianza tanto dei Carabinieri quanto dell’osservatore degli arbitri presente sul posto.

In conclusione, la reclamante chiede, in via principale, l’annullamento della sanzione pecuniaria e della diffida; in subordine, la riduzione ai minimi edittali.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il 18 dicembre 2025, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La decisione del Giudice Sportivo è stata assunta sulla base di atti ufficiali sottoscritti dagli ufficiali di gara che, come noto, costituiscono prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 C.G.S.

Si legge nel referto di gara che “(…) in occasione di ciascuna segnatura di rete e al termine della gara, sancito dal triplice fischio, veniva fatto esplodere un petardo, per un totale di n. 12 petardi complessivamente rilevati. Le esplosioni avvenivano nel settore degli spalti adibito al pubblico, in un punto distante circa 10 metri da altri spettatori, senza causare danni a persone o cose. Tali esplosioni generavano tuttavia un evidente disagio, dovuto al forte fragore e al persistente odore prodotto (…)”.

Risulta pertanto smentito l’assunto della reclamante circa le esplosioni avvenute all’esterno dell’impianto, posto che il Direttore di gara, viceversa, ha segnalato con precisione che tali esplosioni “avvenivano nel settore degli spalti adibito al pubblico, in un punto distante circa 10 metri da altri spettatori”.

A fronte di tale precisa refertazione, appare superfluo ogni ulteriore accertamento istruttorio, le cui richieste appaiono peraltro inammissibili, in quanto formulate in termini del tutto generici ed irrituali.

Ne consegue la conferma della decisione impugnata, anche in relazione alla misura della sanzione, giustificata dall’elevato numero di petardi esplosi.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Carmine Fabio La Torre                                          Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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