F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0096/CSA pubblicata del 31 Dicembre 2025 – società Celle Varazze FBC SSD ARL – calciatore Emanuele Di Lucia
Decisione/0096/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0118/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Andrea Lepore – Componente
Maurizio Nicolosi - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0118/CSA/2025-2026 proposto dalla Società Celle Varazze FBC SSD ARL, in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente Umberto Camogli, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Cerbara; per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale n. 34 del 02.12.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 18 dicembre 2025 tenutasi in videoconferenza il dott. Maurizio Nicolosi e udito l’Avv. Anna Cerbara per la Società reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società Celle Varazze FBC SSD ARL propone reclamo avverso il provvedimento in epigrafe indicato con il quale è stata irrogata al proprio calciatore Di Lucia Emanuele la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive “per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara” in occasione dell’incontro di calcio svoltosi con la Cairese valevole per il campionato Juniores Nazionali - Girone “A”.
Nel reclamo si eccepisce l’eccessiva quantificazione della sanzione comminata dal GS alla luce della dinamica dei fatti per come descritta dal Direttore di Gara. Si contesta, poi, che il giocatore abbia dato luogo a proteste passibili di richiamo o rivolto al Direttore di gara le espressioni attribuitegli durante l’uscita dal terreno di giuoco e ciò per la ragione che l’Arbitro si era astenuto dal comminare alcuna ammonizione. Secondo la reclamante il calciatore si sarebbe limitato a chiedere in modo educato all’Arbitro spiegazioni su un episodio avvenuto sul terreno di giuoco. Ma anche a ritenere avvenuto quanto riportato dall’Arbitro, la sanzione della squalifica per quattro giornate sarebbe eccessiva essendo stata pronunciata la frase verbalizzata (di cui appresso si dà conto) in assenza di terze persone e a partita terminata. Richiama in proposito la reclamante precedenti di questa Corte aggiungendo che il calciatore non avrebbe subito in passato sanzioni disciplinari.
Chiede in conclusione la riduzione della sanzione a due giornate effettive di squalifica o, in subordine, nella misura ritenuta di giustizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio, quanto al dubbio insinuato dalla reclamante società secondo cui il proprio giocatore avrebbe tenuto una condotta suscettibile di richiamo e rivolto all’Arbitro le parole attribuitegli in assenza di terze persone, ritiene necessario attenersi al contenuto del referto arbitrale che, occorre ricordarlo, in base all’art. 61, comma 1, del CGS, come riconosciuto da un consolidato orientamento di questa Corte, fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Tanto precisato, va rilevato che la condotta punita è riportata a pag. 2 del referto arbitrale, alla voce “Segnalazione Disciplinare”, in quanto tenuta dopo il termine della gara e questo rende del tutto inconferente il fatto che l’Arbitro non abbia elevato il cartellino per sanzionarla.
Nel referto è riportata la seguente verbalizzazione:
Il giocatore in questione reitera le proteste passibili di richiamo, già effettuate durante il corso della gara dalla panchina, dopo essere stato sostituito; ma a fine gara, durante l'uscita dal recinto di gioco, protesta vistosamente, esclamando a gran voce:' Complimenti arbitro, è tutto merito tuo, tanti complimenti', in modo ironico molto evidente; e: 'sei proprio scarso'.
Contrariamente a quanto dedotto nel reclamo, le espressioni pronunciate dal calciatore della Società Celle Varazze sottendono evidente derisione nei confronti del Direttore di gara e sono quindi quanto meno irriguardose perché volte a disconoscerne l’abilità e/o capacità professionale e quindi la sua autorevolezza sul campo di giuoco, come confermano esplicitamente le ultime tre parole '(sei proprio scarso) pronunciate durante l’uscita dal terreno di giuoco. Solo per completezza va ricordato che per l’applicazione delle sanzioni ivi previste l’art. 36 CGS tratta la condotta irriguardosa alla pari di quella ingiuriosa (come conferma la congiunzione disgiuntiva “o”).
Non sussistono, neppure, i presupposti per il riconoscimento di un’attenuante per la ragione che seppure l’episodio sanzionato si è verificato a partita terminata e durante l’uscita dal terreno di giuoco, il calciatore – come risulta dal referto – ha protestato vistosamente esclamando le frasi irriguardose sopra riportate a gran voce e quindi in modo da essere percepibili non solo dall’Arbitro ma anche dai giocatori, tecnici e altre persone presenti che si accingevano a lasciare lo stesso terreno. Il precedente di questa Sezione richiamato nel reclamo (decisione n. 34 del 27 ottobre 2025) non è conferente al caso in esame, perché in quel caso l’espressione era stata pronunciata senza toni particolarmente accesi e senza che fosse stata percepita da terzi.
Il reclamo va, in conclusione, respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Nicolosi Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
