F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0099/CSA pubblicata del 2 Gennaio 2026 – società Athletic Club Palermo S.S.D. a RL – sig. Luigi Infantino
Decisione/0099/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0129/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente (relatore)
Antonio Blandini - Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 00129/CSA/2025-2026 proposto dalla Società Athletic Club Palermo S.S.D. a RL, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 57 pubblicato in data 10 dicembre 2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 22 dicembre 2025, tenutasi in modalità mista, l’Avv. Lorenzo D’Ascia; Udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 16 dicembre 2025 la Società Athletic Club Palermo S.S.D. a RL ha impugnato la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara del sig. Luigi Infantino (tesserato come medico), applicata dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata in data 10 dicembre 2025 sul Comunicato Ufficiale n° 57 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, con riferimento alla gara tra Athletic Club Palermo e Vibonese Calcio, valevole per il campionato di Serie D (girone I) 2025/2026, disputata il 7 dicembre 2025.
In detta gara, il tesserato Luigi Infantino è stato espulso al minuto 37’ del secondo tempo, per la condotta così riportata nel referto arbitrale: “A seguito di una decisione tecnica assunta dalla terna protestava alzandosi e gridando non ci capite un cazzo ”.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento di squalifica per 4 giornate: “Per avere rivolto espressione offensiva nei confronti della Terna Arbitrale”.
La Società reclamante chiede la riduzione della squalifica, deducendo che l’espressione usata dal tesserato sarebbe stata moderatamente irriguardosa e comunque non rivolta a uno specifico destinatario, ma impersonale. La reclamante invocava altresì l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 2, CGS.
All’esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere respinto.
L’episodio da cui è scaturita l’espulsione è stato direttamente percepito dall’Arbitro e riportato nel relativo referto e non smentito dalla ricostruzione prospettata dalla Parte reclamante.
La frase riportata nel referto costituisce senza dubbio una condotta ingiuriosa e irriguardosa ai sensi dell’art. 36, comma 1, lettera a), CGS, per la quale il Giudice sportivo ha applicato la sanzione minima. La frase risultava essere offensiva, e certo non moderatamente irriguardosa, nonché rivolta in maniera specifica alla terna arbitrale. La Corte non ritiene ricorrere, pertanto, la circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 2, CGS.
Inoltre, anche qualora si fosse configurata una ridotta portata offensiva della condotta (il che non è), l’eventuale attenuante sarebbe stata compensata con l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lettera a), CGS, trovandosi il tesserato nell’area tecnica per svolgere le sue funzioni di medico della squadra e avendo posto in essere la condotta sanzionata in violazione dei doveri derivanti dall’esercizio delle sue funzioni.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo D’Ascia Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
