F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0100/CSA pubblicata del 2 Gennaio 2026 – società Club Milano S.S.D. a r.l. – sig. Giuseppe Scavo

Decisione/0100/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0125/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia – Vice Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0125/CSA/2025-2026, proposto dalla società Club Milano S.S.D. a r.l. in data 16.12.2025; per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 57 del 10.12.2025;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla riunione del giorno 22.12.2025, tenutasi in modalità mista, il Cons. Nicola Durante e udito, per la società reclamante, l’avv. Andrea Scalco;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Club Milano impugna la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 57 del 10.12.2025, con cui il Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, con riferimento alla partita del campionato di Serie D 2025-2026, Girone A, tra il Novaromentin ed il Club Milano, disputata il 07.12.2025, ha irrogato all’allenatore del Club Milano, sig. Giuseppe Scavo, la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara, “per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo di un A.A.”.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in modalità mista il giorno 22 dicembre 2025, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’episodio di cui si discute è così descritto nel referto dell’arbitro, che costituisce “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, comma 1, C.G.S.): “a gioco fermo, in occasione di una rimessa laterale nei pressi della panchina da lui occupata, dopo essere stato già ammonito per proteste, gridava gesticolando ad ampi gesti le seguenti frasi rivolte all’assistente 1 che si trovava circa a 20 metri da lui: 'Ma che vuoi che veda sto scemo, non sa nemmeno vedere un fuorigioco, figuriamoci fare una sostituzione'. Essendo io sottoscritto davanti a lui, appreso l’accaduto, notificavo il provvedimento disciplinare. Il reo abbandonava il recinto di gioco continuando a urlare frasi come 'Sei un fenomeno', 'Fate solo i protagonisti'”.

Tale descrizione è rimasta incontestata da parte della società reclamante.

Col proposto reclamo, si chiede l’annullamento della sanzione, ovvero la sua riduzione nei limiti del presofferto, per due ordini di motivi:

1. a) si tratta di una “condotta meramente protestataria che si sviluppa a seguito di una discutibile decisione arbitrale. In quell’occasione il sig. Scavo si rivolgeva all’assistente arbitrale in modo pacato tanto che lo stesso, posizionato a 20 metri dall’allenatore, nemmeno sentiva le frasi a lui rivolte che, al contrario, venivano sentite e riportate dal Direttore di gara”;

2. b) occorre applicare le circostanze attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S.

Il gravame è infondato, nei sensi che si diranno.

È incontestabile che l’epiteto ‘scemo’, rivolto dall’allenatore espulso all’assistente di gara, lungi dal rappresentare “ una mera e semplice civile protesta connotata da un diritto di critica dell’operato dell’arbitro”, abbia una connotazione ingiuriosa, ancor prima che irriguardosa.

Orbene, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, l’art. 36 C.G.S. stabilisce come sanzione minima, senza distinzione tra le due tipologie, la squalifica per quattro giornate o a tempo determinato, fatta salva l’applicazione delle circostanze attenuanti o aggravanti (cfr. Sez. III, decisione n. 41/CSA/2025-2026, riguardante l’epiteto ‘sei scarso’, rivolto all’arbitro).

Detta norma - modificata con Com. Uff. F.I.G.C. n. 165/A del 20.04.2023 - è infatti indice della precisa volontà del codificatore sportivo di punire in forma particolarmente severa gli atteggiamenti inappropriati in danno degli ufficiali di gara, attraverso un sensibile aggravamento della previgente sanzione minima (squalifica per due giornate o a tempo determinato).

Pertanto, la pena base da cui partire per il caso in esame è necessariamente quella di quattro giornate di squalifica, cui vanno applicati gli aumenti o le diminuzioni per le eventuali circostanze attenuanti o aggravanti.

Non sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ragioni idonee a giustificare la diminuzione della sanzione, stante il fatto che l’allenatore non solo era già stato ammonito, ma, anche dopo l’espulsione, ha continuato a profferire frasi irriguardose, urlandole nei confronti della terna arbitrale ('sei un fenomeno', 'fate solo i protagonisti').

P.Q.M.

Rigetta il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                        Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it